in vista del prossimo Consiglio dei ministri da varie dichiarazioni e indiscrezioni sembra che il preannunciato disegno di legge costituzionale di revisione dell'articolo 41 della Costituzione dovrebbe essere imperniato soprattutto sulla abrogazione del terzo comma di detto articolo;
il testo del terzo comma dell'articolo 41 e anche l'esame dei lavori preparatori in sede di Assemblea Costituente non sembrano motivare la necessità di abrogare detto comma per procedere a liberalizzazioni coerenti con un'economia sociale di mercato;
per di più la medesima conclusione sembra potersi agevolmente ricavare anche dall'esame della giurisprudenza costituzionale;
dal 1956 ad oggi, ovvero in quasi 55 anni di attività, il terzo comma dell'articolo 41 della Costituzione è stato utilizzato come parametro di costituzionalità in soli ventitre casi;
di questi, la maggioranza (dodici) è relativa a vicende che avrebbero riguardato casi che non sembrerebbero, almeno oggi, particolarmente fondamentali (27/1964 sui Comitati dei prezzi; 29/1983 e 66/1983 sugli sfratti; 304/1983 sulle tariffe telefoniche; 659/1988 sui prezzi; 1138/1988 su un conflitto pensionistico tra Bnl e INPS; 303/1989 sulla finita locazione; 93/1993 sulla fauna selvatica omeoterma e prelievo venatorio; 404/2001 sulle clausole anatocistiche; 436/2002 sulla clausola di interesse; 237/2003 su un diritto di proprietà su un immobile; 373/2003 sulla finita locazione); quand'anche si ritenessero importanti, ai fini del presente atto non risultano particolarmente rilevanti, atteso che si sono tutte concluse con ordinanze di inammissibilità da parte della Corte costituzionale;
dei restanti undici casi, l'ultima sentenza è stata pronunciata nel 1990, oltre venti anni fa, in un caso relativo a una concessione che rigettava l'istanza di autorizzazione al trasporto merci in conto terzi di un semi-rimorchio (548/1990, sentenza di rigetto), anch'essa quindi in sé non particolarmente rilevante, anche se le motivazioni della stessa sono significative in chiaro senso liberale, precisando, sulla base dell'intero art. 41, che "l'intervento legislativo non sia tale da condizionare le scelte imprenditoriali in grado così elevato da indurre sostanzialmente la funzionalizzazione dell'attività economica di cui si tratta, sacrificandone le opzioni di fondo o restringendone in rigidi confini lo spazio e l'oggetto delle stesse scelte organizzative";
due sentenze, la 45/1987 e la 46/1987, sono relative a conflitti Stato/Regioni di cui si rileva la cessata materia del contendere;
delle otto sentenze restanti, la maggioranza, cioè cinque, sono di rigetto su temi marginali: la 9/1959 nasceva da una controversia tra l'ente nazionale per la cellulosa e per la carta e una cartiera; la 91/1996 si riferiva alla riproduzione bovina; la 166/1976 all'Iva in Sicilia; la 221/1976 ai prezzi sullo zucchero, la 572/1988 su una legge umbra in materia di ferrovie;
quelle più rilevanti sono tre, di cui però due in senso "liberale" e una in senso "vincolistico": la 54/1962 (di accoglimento) rimuove una normativa pre-costituzionale che metteva vincoli sul commercio dell'essenza di bergamotto perché veniva violata la riserva di legge; la 78/1970 (di accoglimento) rimuove varie normative, per lo più pre-costituzionali, che ponevano vincoli all'iniziativa privata in materia di fiammiferi e apparecchi automatici di accensione; pertanto rispetto alla legislazione precedente l'articolo 41, terzo comma, è stato ritenuto più liberale; quella rilevante in senso vincolistico è relativa alle assunzioni obbligatorie delle categorie protette (622/1987, di rigetto), previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, di cui però è difficilmente negabile la valenza civile; tali assunzioni sono comunque, com'è noto, puntualmente inquadrate dalla normativa vigente con ben precisi limiti;
il dato più rilevante è che nell'intera storia costituzionale della Repubblica in nessun caso si è mai avuta una sentenza di accoglimento che abbia interpretato l'articolo 41, terzo comma, della Costituzione nel senso di considerare incostituzionali, e quindi di rimuovere dall'ordinamento, normative ritenute troppo favorevoli alla libertà di iniziativa economica,
si chiede di sapere, alla luce delle considerazioni precedenti, quali motivazioni, che non siano meramente propagandistiche, spingano invece il Governo a ritenere necessaria la revisione costituzionale in oggetto.
(3-01900)