LEDDI (PD). Signor Presidente, con la proposta di stralcio S12.1 chiediamo di stralciare l'articolo 12, recante delega al Governo per la disciplina della fiducia.
Riteniamo sia necessario ed urgente introdurre tale contratto nel nostro ordinamento, tant'è vero che personalmente, all'inizio della legislatura, ho depositato un disegno di legge sull'argomento, e lo stesso hanno fatto il collega Barbolini ed altri senatori. Ciò, nella consapevolezza che il nostro ordinamento è assolutamente carente sotto questo profilo. Ma proprio perché conosciamo la complessità e la delicatezza di tale istituto, riteniamo che non possa essere inserito in un provvedimento di passaggio, come invece si sta facendo in questo momento. Su questa materia si è già intervenuti con modifiche al codice civile nel 2005, non risolvendo il problema e trattandolo in modo parziale. Ora si torna a trattarlo in questo modo, cercando di percorrere una scorciatoia che certamente allungherà la strada.
Il tempo per intervenire sulla materia onestamente c'era, non solo in questa legislatura. Sono 21 anni che la prassi del trust si è aperta nel nostro Paese e che gli operatori devono ricorrere all'istituto del trust retto dalla normativa di altri Stati che lo hanno normato, perché all'interno del nostro ordinamento non è sostanzialmente possibile applicarlo. Come ho detto, non si può procedere su questa materia se non in modo complessivo e organico, perché chiunque ne abbia la minima conoscenza, pur senza essere titolare di una cattedra di diritto civile, sa quali e quanti contenziosi si possono aprire su questioni di tale delicatezza. Si è scelto tuttavia di percorrere questa scorciatoia, nonostante da parte nostra si sia ragionevolmente cercato, anche in Commissione, di opporci all'introduzione dell'articolo 12 con queste modalità e questi contenuti, tentativo che non ha sortito alcun risultato.
Cerco, quindi, di motivare sinteticamente, nel modo più razionale possibile, le ragioni della nostra contrarietà a questi contenuti e a queste modalità, ribadendo la richiesta di stralcio.
La collega Cinzia Fontana ha ricordato i numerosi rilievi tecnici che su questa materia sono stati fatti dagli stessi Uffici del Senato, e di cui spiace non si sia tenuto conto. Si tratta infatti di rilievi assolutamente fondati, che si ripresenteranno in tutti i contenziosi che sulla materia si apriranno. Per non tediare l'Aula, citerò solo due elementi che possono far riflettere. Il primo è l'incongruenza che esiste nel testo, già nei commi riguardanti i principi e i criteri direttivi, con la normativa vigente nel nostro codice civile, all'articolo 2645-ter. Ciò sia nella identificazione del contratto di fiducia, perché l'articolo 2645-ter ne restringe l'applicabilità rispetto a quanto si scrive in questo disegno di legge, sia nelle modalità di stipula - cosa non indifferente - che sempre l'articolo 2645-ter prevede in forma più semplice rispetto a quelle fissate dalle disposizioni al nostro esame.
Cito ancora, perché anche questa - a mio avviso - sarà oggetto di complicazioni in sede applicativa, la previsione contenuta nella delega al Governo di perfezionamento del contratto di fiducia con il versamento intero del denaro: quindi, la trasformazione di fatto del contratto di fiducia in un contratto reale, cui consegue come logica conseguenza che il contratto viene meno se non è perfezionato con le modalità qui previste. Vi saranno molteplici fattispecie, compresa quella in cui il denaro sarà una parte del tutto marginale, e quindi, con la trasformazione in un contratto reale, la non ottemperanza di quanto previsto nella delega ne inficerà l'efficacia.
Dopo 21 anni che giriamo intorno a questa materia per affinarne i contenuti, arriviamo oggi ad affrontare il problema in modo - mi spiace doverlo dire - "raffazzonato", anziché semplificare la vita dei soggetti cui riteniamo di dover fornire un nuovo strumento normativo per far fronte ad esigenze che, in alcuni casi, credetemi, sono anche delicate, perché riguardano il contratto fiduciario che si applica anche nei confronti di disabili, forniamo uno strumento che sicuramente procurerà elementi di contenzioso e quindi di ulteriore complicazione.
La proposta che noi firmatari della proposta di stralcio abbiamo avanzato in Commissione, e ripetiamo qui, è la seguente: crediamo che la cosa più opportuna sia riportare il complesso della materia nella sua sede, nella Commissione, dove già sono i disegni di legge; ci impegniamo a definirla in tempi concordati e certi, di modo che il problema della necessità ed urgenza sia così superato; riportiamo al legislatore il compito del legislatore e lasciamo all'Esecutivo di fare l'Esecutivo.
Questa è per noi la soluzione, e queste sono le motivazioni alla base della richiesta di stralcio. (Applausi dal Gruppo PD).