SBARBATI - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per i beni e le attività culturali - Premesso che:
con la deliberazione del 16 settembre 2010, depositata il 4 ottobre 2010, la Corte dei conti, sezione centrale di Controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato, rifiutava il visto e la conseguente registrazione del decreto dirigenziale 14 giugno 2010, concernente il conferimento di incarico di funzioni dirigenziali di livello non generale ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 al dottor Vittorio Sgarbi;
successivamente, il Dirigente generale per i beni e le attività culturali, con nuovo provvedimento del 19 novembre 2010 attribuiva al dottor Sgarbi il medesimo incarico di funzione dirigenziale, di livello non generale, di direzione della Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il Polo museale della città di Venezia e dei comuni della Gronda lagunale, nell'ambito della direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea, ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con decorrenza 22 novembre 2010 e con scadenza 21 novembre 2015;
a seguito di tale nomina, la sezione della Corte dei conti deputata al controllo degli atti del Ministero per i beni e le attività culturali ha chiesto al ministro Bondi delle controdeduzioni da inviare direttamente alla Sezione centrale di controllo di legittimità, la stessa sezione che, peraltro, nell'adunanza del 16 settembre 2010 aveva negato il visto relativo alla prima nomina sempre dello stesso dottor Sgarbi;
tale richiesta di controdeduzioni da parte della Corte dei conti concede peraltro al Ministero un termine inferiore a quello legale per la risposta e può condizionare sia le funzioni del Ministro che i suoi ampi poteri discrezionali riconosciutigli anche dall'art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'art. 97 della Costituzione;
nel caso di specie l'unico soggetto interessato a ricoprire il ruolo dirigenziale a Venezia è il signor Fabrizio Vona che, tuttavia, allo stato, risulta ricoprire il ruolo di Soprintendente per i beni storici, artistici ed etnoantropologici della Puglia;
ove per mera ipotesi scolastica, venisse assegnato l'incarico anziché al dottor Sgarbi al signor Fabrizio Vona, la Soprintendenza della Puglia rimarrebbe privata del suo capo, con intuibili problemi e sperpero di danaro pubblico derivante dalla sostituzione di quest'ultimo;
risulta all'interrogante che:
il dottor Sgarbi dal 1° giugno 2010, data del suo primo insediamento a Venezia, pur lavorando costantemente per il Ministero, non ha percepito alcuna indennità né lo stipendio di dirigente, come anche non è stato ancora retribuito per le prestazioni rese nei mesi di novembre e dicembre 2010 e gennaio 2011, con ingiustificato arricchimento da parte dello Stato in danno dell'impoverito e grave lesione ai diritti costituzionalmente protetti;
è stato ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità che in materia di pubblico impiego la scelta dell'amministrazione di procedere alla copertura di un posto vacante (nella fattispecie di dirigente con funzione dirigenziale, presso la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il Polo museale della città di Venezia e dei comuni della Gronda lagunale) mediante nomina esterna, e non con il ricorso alle procedure di mobilità interna, non può considerarsi lesiva del principio di buona amministrazione ex art. 97 della Costituzione, né del principio, che costituisce una specifica attuazione del primo, di economicità della gestione contenuto nella legislazione statale, dovendosi escludere che la decisione assunta dal Ministero con la scelta di personale esterno determini uno spreco di denaro pubblico, né potendosi ritenere (attesa l'ampiezza del principio organizzativo invocato) che il richiamo all'ottimale distribuzione delle risorse generi, a favore dei singoli dipendenti interni, una specifica posizione di diritto soggettivo;
considerato che ad avviso dell'interrogante:
con riferimento alla vicenda in questione, si potrebbe ravvisare nella procedura utilizzata dal giudice contabile una grave lesione dei diritti del dottor Sgarbi, nonché una palese violazione dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e delle attribuzioni discrezionali spettanti in simili casi al Ministro in indirizzo, il quale, infatti, ha indirizzato la propria scelta proprio sul dottor Sgarbi, in ragione dell'indiscussa competenza scientifica, della chiara fama di studioso e del possesso di qualità ed esperienze professionali così significative da distinguerlo dagli altri, pur valenti, candidati (si veda, per esempio, l'incarico dirigenziale, allo stato ancora ricoperto, conferito a Sgarbi stesso dall'Assessore alla Regione Siciliana nel febbraio 2005 di Alto Commissario presso la villa del Casale di Piazza Armerina);
per effetto della richiesta della Corte dei conti di riappello e/o di svolgimento di nuovo concorso pubblico, potrebbero essere stati lesi i poteri discrezionali del Ministro stesso, al quale è stato, di fatto, impedito di poter indirizzare la propria scelta anche mediante ricorso a personale esterno all'amministrazione,
si chiede di sapere quale sia la valutazione del Governo sulla vicenda richiamata in premessa e, in particolare, quali misure si intendano adottare per un miglior funzionamento della pubblica amministrazione, nel rispetto della giusta e dovuta funzione di controllo dei magistrati contabili come anche nel pieno rispetto delle leggi vigenti che regolano competenze e poteri in capo ai Ministri e alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
(3-01890)
LANNUTTI - Ai Ministri dell'economia e delle finanze e per le politiche europee - Premesso che:
dal 1° gennaio 2011 sono operative, a livello comunitario, tre nuove autorità con funzioni di vigilanza micro-prudenziale e un comitato con funzioni di vigilanza macro-prudenziale. Nello specifico:
a) l'Autorità bancaria europea (European Banking Authority o "EBA"), con sede a Londra, che sostituisce il Comitato delle autorità nazionali di vigilanza bancaria (Committee of European Banking Supervisors o "CEBS");
b) l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (European Insurance and Occupational Pension Authority o "EIOPA"), con sede a Francoforte, che sostituisce il Comitato delle autorità nazionali di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali (Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors o "CEIOPS");
c) l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (European Securities and Markets Authority o "ESMA"), con sede a Parigi, che sostituisce il Comitato delle autorità nazionali di regolamentazione dei valori mobiliari (Committee of European Securities Regulators o "CESR");
d) il Comitato europeo per il rischio sistemico (European Sistemic Risk Board o "ESRB"), avente il compito di prevenire o attenuare i rischi sistemici alla stabilità finanziaria nell'Unione europea (UE) che derivano da sviluppi interni al sistema finanziario;
la nascita delle tre Autorità di vigilanza europee e dell'ESRB è il risultato di un processo avviato nell'autunno 2008, all'indomani della grave crisi finanziaria internazionale. In quel periodo, per far fronte alla crisi, la Commissione europea affidò ad un gruppo di esperti, presieduto da Jacques de Larosière, l'incarico di studiare possibili soluzioni al fine di risolvere le problematiche riscontrate in materia di vigilanza (nazionale e comunitaria) in conseguenza della crisi. Il rapporto del gruppo de Larosière, pubblicato nel febbraio 2009, nel sottolineare un'insufficienza nella prevenzione dei rischi sistemici, auspicò la nascita delle autorità di vigilanza europee;
considerato che:
il modello di vigilanza introdotto dalla riforma avrebbe obiettivi ambiziosi, tuttavia è stato rilevato che tale riforma è frutto di un compromesso tra l'esigenza di un sistema di autorità sovranazionali in grado di risolvere le problematiche di coordinamento emerse con la crisi finanziaria internazionale del 2008, da un lato, e la necessità di mantenere importanti competenze in capo alle autorità nazionali (in ossequio ai principi di sussidiarietà e proporzionalità di cui all'art. 3-ter del Trattato sull'Unione europea). In sostanza l'attuale assetto organizzativo delle Autorità è indubbiamente caratterizzato da un'eccessiva burocrazia che può inficiare la celerità d'intervento delle stesse nel prevenire ed affrontare eventuali crisi di stabilità del sistema;
ad eccezione dell'ESMA (che esercita poteri di vigilanza diretti sulle agenzie di rating), non sono previsti poteri di intervento diretto delle Autorità sui singoli intermediari finanziari, e ciò equivale a limitare pesantemente la reale efficacia dell'azione delle Autorità medesime;
con specifico riferimento all'ESMA, essa, a seguito delle recenti modifiche approvate dal Parlamento europeo al regolamento n. 1060/2009/CE il 15 dicembre 2010, che entreranno in vigore nel luglio 2011, eserciterà anche poteri di vigilanza diretti sulle agenzie di rating del credito, consistenti nella facoltà di richiedere informazioni, avviare inchieste e ispezioni, ed applicare sanzioni. È importante evidenziare che la proposta di regolamento sulle vendite allo scoperto e sui credit default swaps della Commissione europea, del 15 settembre 2010, attribuisce all'ESMA una serie di poteri in materia di vendite allo scoperto, allo scopo di incrementare il coordinamento tra le autorità nazionali e ridurre il rischio connesso alle operazioni transfrontaliere;
le decisioni adottate dalle Autorità a fini di risoluzione delle controversie o per un intervento di emergenza potrebbero non venire applicate da un Paese membro, ove esse comportino conseguenze dirette sul bilancio di tale Stato, in tal modo incidendo sulla sua sovranità fiscale;
in data 1° febbraio 2011, secondo la notizia dell'Agenzia Ansa, alle ore 14,07, il Parlamento europeo avrebbe espresso dubbi sulla reale indipendenza delle tre nuove autorità di vigilanza della UE su banche (EBA), assicurazioni (EIOPA) e mercati (ESMA) e avrebbe chiesto al Consiglio UE garanzie senza le quali la nomina dei tre presidenti - tra cui l'italiano Andrea Enria (Banca d'Italia) all'EBA - saranno bloccate;
la decisione sarebbe stata presa al termine della discussione in seno alla Commissione affari economici e monetari dell'Europarlamento che avrebbe dovuto dare il via libera ai tre presidenti, ascoltati in mattinata;
in particolare, la Commissione avrebbe chiesto che il Consiglio metta nero su bianco l'impegno per una piena indipendenza e autonomia delle tre autorità, assicurando il loro funzionamento con mezzi, uomini e risorse adeguate. La richiesta è quella di una lettera che il Consiglio UE dovrebbe inviare entro giovedì 3 febbraio, permettendo così all'aula del Parlamento europeo di votare la nomina dei tre presidenti nel corso della sessione plenaria prevista per quel giorno,
si chiede di sapere:
se il Governo condivida i dubbi espressi dal Parlamento europeo sulla reale indipendenza delle tre nuove autorità di vigilanza della UE su banche (EBA), assicurazioni (EIOPA) e mercati (ESMA);
se le ulteriori garanzie richieste al Consiglio UE, senza le quali la nomina dei tre presidenti - tra cui l'italiano Andrea Enria (Banca d'Italia) all'EBA, che, altrimenti, saranno bloccate, non rappresentino la giusta decisione in merito ad oligarchi che non hanno mai tutelato finora i diritti dei consumatori e dei risparmiatori;
se queste autorità nuove, per il cospicuo numero di dirigenti di stretta provenienza del settore bancario, finanziario, assicurativo o delle banche centrali, come Andrea Enria, della Banca d'Italia, che a giudizio dell'interrogante non si è mai distinto, al pari della Banca d'Italia da cui proviene, per la benché minima attenzione rispetto ai diritti ed agli interessi di risparmiatori, consumatori ed utenti, sempre più vessati e frodati, non sembrino emanazione diretta delle banche centrali, istituite con l'unica finalità di saccheggiare il sudato risparmio delle famiglie;
se la decisione della Commissione affari economici e monetari del Parlamento europeo, che avrebbe dovuto dare il via libera ai tre presidenti, ascoltati nei giorni scorsi, specie in merito agli impegni scritti per una piena indipendenza e autonomia delle tre autorità, assicurando il loro funzionamento con mezzi, uomini e risorse adeguate, non sia prudenziale per evitare crac finanziari e crisi sistemiche, spesso prodotte dall'omessa vigilanza delle stesse autorità;
quali misure urgenti il Governo intenda intraprendere nell'ambito delle proprie competenze per evitare che tali Autorità di stretta derivazione bancaria, finanziaria ed assicurativa, che non sembrano rappresentare i luoghi di tutela del risparmio, dei risparmiatori e degli interessi più generali degli Stati europei, ma di una oligarchia finanziaria, continuino a saccheggiare il sudato risparmio ed attentare, con speculazioni mirate, alla sovranità degli Stati.
(3-01891)