EMENDAMENTI
DELLA MONICA, MARINARO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, CASSON, CAROFIGLIO, MARITATI, PERDUCA
Id. em. 12.200
Sopprimere l'articolo.
PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI
Id. em. 12.200
Sopprimere l'articolo.
PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI
Respinto
Al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:
1) sostituire le lettere l) ed m) con le seguenti:
l) prevedere i rimedi esperibili in caso di violazione degli obblighi assunti dal fiduciario; escludere poteri di ingerenza del disponente sulla gestione; prevedere requisiti di professionalità del fiduciario, in riferimento alla natura dei beni o del particolare scopo da perseguire;
m) assicurare la piena garanzia della par condicio creditorum, prevedere il divieto di costituzione del trust nel periodo in cui l'impresa è in crisi o insolvente; prevedere la piena salvaguardia della esperibilità dell'azione creditoria nonché disposizioni volte a prevenire possibili frodi ai creditori;
2) alla lettera o) sopprimere le parole: «e, ove necessario, per la realizzazione dei princìpi e criteri direttivi di cui alle lettere da a) a n), di deroga»;
3) alla lettera p) sopprimere le parole: «e, ove necessario, per la realizzazione dei princìpi e criteri direttivi di cui alle lettere da a) a o), di deroga»;
4) alla lettera r) aggiungere, in fine, le parole: « ed assicurare, in ogni caso, puntuali presidi volti a rafforzare i princìpi di trasparenza e prevenzione dell'elusione fiscale, nonché a prevenire possibili situazioni di interposizione fittizia tra disponente e patrimonio.