ARTICOLO 12 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 12.
Approvato
(Delega al Governo per la disciplina della fiducia)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina della fiducia.
2. La disciplina di cui al comma 1, tenuti in considerazione i principali modelli normativi dei Paesi dell'Unione europea, nel rispetto e in coerenza con la normativa comunitaria e con le convenzioni internazionali, e in conformità ai princìpi e ai criteri direttivi specifici previsti dal comma 6, realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti, anche tributarie.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze.
4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere perché sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro il termine di sessanta giorni dalla data della ricezione; decorso tale termine, i decreti sono emanati, anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di tre mesi.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi di cui al comma 6 e con la procedura di cui al comma 4.
6. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere, nell'ambito del titolo III del libro IV del codice civile, la disciplina speciale del contratto di fiducia, quale contratto con cui il fiduciante trasferisce diritti, beni o somme di denaro specificamente individuati in forma di patrimonio separato ad un fiduciario che li amministra, secondo uno scopo determinato, anche nell'interesse di uno o più beneficiari determinati o determinabili;
b) prevedere che il contratto di fiducia venga stipulato per atto pubblico o scrittura privata autenticata a pena di nullità;
c) prevedere, quali effetti del contratto di fiducia, la separazione patrimoniale, la surrogazione del fiduciario e l'opponibilità del contratto ai terzi ed ai creditori mediante idonee formalità pubblicitarie riguardanti i diritti ed i beni che costituiscono oggetto della fiducia. In particolare:
1) escludere che, qualora il fiduciario sia una persona fisica, i diritti e i beni oggetto del rapporto siano parte della comunione legale tra coniugi, o cadano in successione;
2) prevedere che il denaro facente parte del patrimonio fiduciario sia versato in un deposito nella disponibilità del fiduciario e che in tale ipotesi il contratto di fiducia, fermo restando il vincolo di forma di cui alla lettera b), si perfezioni con il versamento dell'intero importo;
d) dettare una disciplina specifica per:
1) la fiducia a scopo di garanzia, quale contratto con cui si garantiscono crediti determinati o determinabili, con previsione, in quest'ultimo caso, dell'importo massimo garantito. In particolare prevedere:
1.1) che risulti dal contratto, a pena di nullità, il debito garantito e il valore del bene trasferito in garanzia;
1.2) che il contratto possa essere concluso esclusivamente con un fiduciante che agisce per scopi inerenti alla propria attività professionale o imprenditoriale;
1.3) che la fiducia possa essere destinata a garantire debiti diversi da quelli per cui era stata originariamente costituita, qualora l'atto costitutivo preveda tale possibilità e purché si tratti di crediti derivanti da rapporti già costituiti ovvero da costituirsi entro limiti temporali specificamente determinati;
1.4) la nullità di qualunque patto che abbia per oggetto o per effetto di liberare il fiduciario dall'obbligo di corrispondere al beneficiario o, se diversamente previsto dal titolo, al fiduciante, il saldo netto risultante dalla differenza tra il valore dei beni costituenti la garanzia e l'ammontare del debito garantito, all'epoca della escussione della garanzia;
1.5) la disciplina per il caso in cui i beni concessi in garanzia, anche nell'ipotesi di complesso di beni o altri elementi aziendali, siano sostituiti nel corso del rapporto, disponendo in particolare che il valore dei beni sostitutivi non possa essere superiore a quello dei beni sostituiti e che, qualora lo sia, la garanzia non si estenda oltre il valore del bene originario;
2) il contratto di fiducia a scopo assistenziale, prevedendo che il valore dei beni conferiti non possa eccedere i bisogni del beneficiario e facendo salve le disposizioni a tutela dei diritti dei legittimari. Tali disposizioni non si applicano qualora il beneficiario sia una persona disabile;
e) disciplinare i diritti, gli obblighi e i poteri del fiduciario e del fiduciante, o del terzo che sia nominato per far valere gli obblighi del fiduciario;
f) disciplinare l'opponibilità ai terzi aventi causa delle eventuali limitazioni apposte ai poteri del fiduciario e l'obbligo di rendiconto;
g) disciplinare la cessazione del fiduciario dall'incarico, prevedendo la possibilità di sua sostituzione anche da parte del giudice e l'ingresso del nuovo fiduciario nella titolarità dei beni oggetto del rapporto;
h) disciplinare la durata del contratto, la revoca e la rinuncia del fiduciario, nonché la possibilità di nominare da parte del giudice, in caso di urgenza, un fiduciario provvisorio;
i) disciplinare le cause di scioglimento del contratto di fiducia, prevedendo tra di esse l'unanime deliberazione di tutti i beneficiari, purché pienamente capaci di agire;
l) determinare i casi in cui gli effetti del contratto di fiducia possono derivare dalla sentenza del giudice;
m) prevedere che la disciplina della fiducia si applichi anche qualora gli effetti di questa derivino da testamento, salva la disciplina contenuta nell'articolo 627 del codice civile;
n) prevedere che la disciplina della fiducia si applichi anche nell'ipotesi in cui il titolare di beni se ne dichiari fiduciario per il perseguimento di uno scopo nell'interesse di terzi beneficiari;
o) dettare norme di coordinamento e, ove necessario per la realizzazione dei princìpi e criteri direttivi di cui alle lettere da a) a n), di deroga alla disciplina di tutela dei creditori, alla disciplina sul contratto a favore di terzo, alla disciplina sulla cessione dei crediti futuri ed alla disciplina degli strumenti finanziari;
p) dettare norme di coordinamento e, ove necessario per la realizzazione dei princìpi e criteri direttivi di cui alle lettere da a) a o), di deroga alla disciplina fallimentare, regolando in particolare la possibilità per il curatore fallimentare di concludere il contratto di fiducia al fine di agevolare il riparto dell'attivo tra i creditori;
q) assicurare, in ogni caso, il coordinamento con le norme vigenti in materia di antiriciclaggio, antimafia, conflitto di interessi ed a tutela dell'ordine pubblico;
r) dettare, ove necessario, norme di coordinamento con la disciplina fiscale vigente in materia di trust.
7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
PROPOSTA DI STRALCIO
BARBOLINI, FONTANA, LEDDI, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, ADAMO, DEL VECCHIO, LUSI, MARINO MAURO MARIA, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI
Respinta
Stralciare l'articolo.
EMENDAMENTI
DELLA MONICA, MARINARO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, CASSON, CAROFIGLIO, MARITATI, PERDUCA
Id. em. 12.200
Sopprimere l'articolo.
PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI
Id. em. 12.200
Sopprimere l'articolo.
PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI
Respinto
Al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:
1) sostituire le lettere l) ed m) con le seguenti:
l) prevedere i rimedi esperibili in caso di violazione degli obblighi assunti dal fiduciario; escludere poteri di ingerenza del disponente sulla gestione; prevedere requisiti di professionalità del fiduciario, in riferimento alla natura dei beni o del particolare scopo da perseguire;
m) assicurare la piena garanzia della par condicio creditorum, prevedere il divieto di costituzione del trust nel periodo in cui l'impresa è in crisi o insolvente; prevedere la piena salvaguardia della esperibilità dell'azione creditoria nonché disposizioni volte a prevenire possibili frodi ai creditori;
2) alla lettera o) sopprimere le parole: «e, ove necessario, per la realizzazione dei princìpi e criteri direttivi di cui alle lettere da a) a n), di deroga»;
3) alla lettera p) sopprimere le parole: «e, ove necessario, per la realizzazione dei princìpi e criteri direttivi di cui alle lettere da a) a o), di deroga»;
4) alla lettera r) aggiungere, in fine, le parole: « ed assicurare, in ogni caso, puntuali presidi volti a rafforzare i princìpi di trasparenza e prevenzione dell'elusione fiscale, nonché a prevenire possibili situazioni di interposizione fittizia tra disponente e patrimonio.
ORDINE DEL GIORNO
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2322 recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010».
L'articolo 12, comma 6, lettera r), del disegno di legge all'esame prevede che la disciplina fiscale del nuovo contratto di fiducia sia modellata su quella prevista in materia di trust. In particolare, la citata lettera r) prevede che siano dettate «ove necessario, norme di coordinamento con la disciplina fiscale vigente in materia di trust».
Nell'impostazione della norma di delega prevista dall'articolo 12 del disegno di legge, il negozio fiduciario si configura come un mandato attraverso cui il fiduciante (mandante) trasferisce al fiduciario (mandatario) la proprietà «temporanea» di beni mobili e/o immobili, affinché il fiduciario compia uno o più atti giuridici per conto del fiduciante (ne curi, cioè, l'amministrazione secondo le indicazioni ed istruzioni del fiduciante). Fattore caratterizzante di tale negozio è, dunque, il trasferimento della proprietà temporanea dal fiduciante al fiduciario, con l'effetto, da un canto, che il fiduciario ne può disporre in conformità alle regole e al contenuto del mandato e, dall'altro, che il fiduciante non se ne spoglia in via definitiva, essendo previsto che ne tomi proprietario al momento di chiusura o comunque scioglimento del contratto, salva l'eventuale assegnazione a terzi (i beneficiari individuati e/o il terzo garantito).
Il riferimento alla disciplina fiscale vigente in materia di trust va chiaramente intesa nel senso dell'estensione al nuovo contratto fiduciario del regime - previsto agli effetti delle imposte sui redditi dal TUIR - dell'imputazione per trasparenza dei redditi prodotti all'effettivo titolare dei redditi stessi, e cioè al soggetto portatore dell'effettiva capacità contributiva. Pertanto, per effetto di tale rinvio, le imposte sui redditi graveranno sul fiduciante o sugli eventuali terzi beneficiari, in quanto individuati come destinatari dei redditi prodotti, e non già sul fiduciario, solo incaricato dell'amministrazione dei beni conferiti in fiducia.
Per quanto concerne le imposte indirette (le cd imposte d'atto), va tenuto conto della peculiare caratteristica del contratto in esame, per cui è trasferita solo la proprietà temporanea dei beni conferiti in fiducia. Pertanto, il coordinamento con la disciplina del trust - che prevede l'applicazione delle imposte d'atto fin dal momento del conferimento dei beni in trust, realizzandosi in tale momento un trasferimento della piena proprietà dei beni per effetto della creazione di un vincolo di destinazione con effetti traslativi - va fatto tenendo conto della mancanza di tale effetto traslativo al momento di conclusione del contratto ovvero, nel caso di loro eventuale assegnazione a terzi, del differimento dell'effetto traslativo della proprietà solo al momento della chiusura o scioglimento del contratto.
Deve infine tenersi conto, sia agli effetti delle imposte dirette che agli effetti delle imposte indirette, che il contratto di fiducia potrà trovare elettivo campo di applicazione anche con riferimento ai beni immobili. Come è noto, a livello ordinamentale, la fiscalità immobiliare dovrebbe essere oggetto di un approfondito riordino, in quanto tale settore dovrebbe essere oggetto di devoluzione ai Comuni nel più ampio progetto di federalismo fiscale municipale. La concreta implementazione della disciplina fiscale del contratto di fiducia dovrà, pertanto, essere coordinata anche con tale futuro scenario.
impegna il Governo:
a dare attuazione alla norma di delega di cui all'articolo 12, comma 6, lettera r), del disegno di legge all'esame prevedendo:
agli effetti delle imposte sui redditi, l'applicazione al contratto di fiducia del regime fiscale di diretta imputazione per trasparenza dei redditi prodotti al fiduciante o eventualmente ai beneficiari individuati, se ed in quanto destinatari dei redditi prodotti;
agli effetti delle imposte indirette, l'applicazione delle imposte d'atto solo nel caso e solo al momento in cui si verifichi l'effetto traslativo della proprietà dei beni conferiti in fiducia, con esclusione in particolare, al momento di conclusione del contratto, dell'applicazione dell'imposta prevista per l'apposizione dei vincoli di destinazione con effetti traslativi della proprietà.
A prevedere nei provvedimenti di devoluzione ai Comuni della fiscalità relativa al settore immobiliare apposite disposizione di coordinamento che diano attuazione ai princìpi sopra enunciati nel caso di conferimento in fiducia di beni immobili.
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(*) Accolto dal Governo come raccomandazione
EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 12 E ORDINE DEL GIORNO
MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, PERDUCA, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, MARINO MAURO MARIA, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI
Ritirato e trasformato nell'odg G12.0.200
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 12-bis
(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della Direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare)
1. Il Governo è delegato ad adottare, nei termini di cui all'articolo 1, comma l, uno o più decreti legislativi recanti norme occorrenti per dare completa applicazione alla direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.
2. Conformemente ai princìpi e alle procedure di cui gli articoli 1 e 2, il Governo, nell'esercizio della delega di cui al comma l, si attiene altresì ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che le nuove sanzioni che verranno introdotte in applicazione di quanto previsto dalla direttiva siano efficaci, proporzionate e dissuasive, nonché volte ad assicurare l'emersione più ampia possibile del lavoro nero, il conseguente recupero fiscale e contributivo da parte dello Stato e la contestuale tutela del lavoratore illegale sfruttato;
b) prevedere l'introduzione di meccanismi idonei a garantire l'effettiva percezione da parte del lavoratore del pagamento di ogni retribuzione arretrata dovuta ai cittadini di paesi terzi assunti illegalmente, nonché di tutte le imposte e i contributi previdenziali che il datore di lavoro avrebbe pagato in caso di assunzione legale del cittadino di un paese terzo, incluse le penalità di mora e le relative sanzioni amministrative;
c) prevedere nei decreti legislativi di recepimento l'introduzione di misure mirate ad affrontare il fenomeno dell'intermediazione abusiva di manodopera, al fine di introdurre strumenti dissuasivi atti a contrastare il fenomeno del caporalato;
d) al fine di favorire con tutti i mezzi concessi dalla legislazione vigente la comunicazione da parte del lavoratore clandestino alle autorità competenti della propria posizione di irregolare, introdurre meccanismi atti a facilitare la possibile denuncia dello sfruttamento lavorativo o delle condizioni d'illegalità del suo rapporto di lavoro, anche prevedendo a tal fine la possibilità che a seguito della avvenuta comunicazione alle autorità competenti della propria condizione di irregolare, venga concesso un permesso di soggiorno temporaneo per ricerca di lavoro, trascorso il quale si potrà procedere ad espulsione;
e) prevedere la non applicazione delle sanzioni a carico di quei datori di lavoro che scelgano di autodenunciarsi e siano disposti a regolarizzare la posizione dei lavoratori impiegati clandestinamente, nonché a corrispondere loro le retribuzioni e i contributi arretrati che sarebbero stati dovuti in caso di assunzione regolare;
f) verificare la possibile estensione delle norme contro il lavoro nero extra-comunitario anche al lavoro nero nazionale qualora tali norme risultassero più favorevoli alla parte contrattuale più debole.».
MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, PERDUCA, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, MARINO MAURO MARIA, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI
Non posto in votazione (*)
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2322,
impegna il Governo:
ad adottare misure volte
a dare completa applicazione alla direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare in base
ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che le nuove sanzioni che verranno introdotte in applicazione di quanto previsto dalla direttiva siano efficaci, proporzionate e dissuasive, nonché volte ad assicurare l'emersione più ampia possibile del lavoro nero, il conseguente recupero fiscale e contributivo da parte dello Stato e la contestuale tutela del lavoratore illegale sfruttato;
b) prevedere l'introduzione di meccanismi idonei a garantire l'effettiva percezione da parte del lavoratore del pagamento di ogni retribuzione arretrata dovuta ai cittadini di paesi terzi assunti illegalmente, nonché di tutte le imposte e i contributi previdenziali che il datore di lavoro avrebbe pagato in caso di assunzione legale del cittadino di un paese terzo, incluse le penalità di mora e le relative sanzioni amministrative;
c) prevedere nei decreti legislativi di recepimento l'introduzione di misure mirate ad affrontare il fenomeno dell'intermediazione abusiva di manodopera, al fine di introdurre strumenti dissuasivi atti a contrastare il fenomeno del caporalato;
d) al fine di favorire con tutti i mezzi concessi dalla legislazione vigente la comunicazione da parte del lavoratore clandestino alle autorità competenti della propria posizione di irregolare, introdurre meccanismi atti a facilitare la possibile denuncia dello sfruttamento lavorativo o delle condizioni d'illegalità del suo rapporto di lavoro, anche prevedendo a tal fine la possibilità che a seguito della avvenuta comunicazione alle autorità competenti della propria condizione di irregolare, venga concesso un permesso di soggiorno temporaneo per ricerca di lavoro, trascorso il quale si potrà procedere ad espulsione;
e) considerare, in sede di prima applicazione e senza determinare una sanatoria generalizzata, tra le soluzioni possibili la non applicazione delle sanzioni ai datori di lavoro che scelgano di autodenunciarsi e siano disposti a regolarizzare la posizione dei lavoratori impiegati clandestinamente, nonché a corrispondere loro le retribuzioni e i contributi arretrati che sarebbero stati dovuti in caso di assunzione regolare;
f) verificare la possibile estensione delle norme contro il lavoro nero extra-comunitario anche al lavoro nero nazionale qualora tali norme risultassero più favorevoli alla parte contrattuale più debole.».
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(*) Accolto dal Governo