DISEGNO DI LEGGE
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010 (2322)
ARTICOLO 12 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 12.
Approvato
(Delega al Governo per la disciplina della fiducia)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina della fiducia.
2. La disciplina di cui al comma 1, tenuti in considerazione i principali modelli normativi dei Paesi dell'Unione europea, nel rispetto e in coerenza con la normativa comunitaria e con le convenzioni internazionali, e in conformità ai princìpi e ai criteri direttivi specifici previsti dal comma 6, realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti, anche tributarie.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze.
4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere perché sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro il termine di sessanta giorni dalla data della ricezione; decorso tale termine, i decreti sono emanati, anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di tre mesi.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi di cui al comma 6 e con la procedura di cui al comma 4.
6. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere, nell'ambito del titolo III del libro IV del codice civile, la disciplina speciale del contratto di fiducia, quale contratto con cui il fiduciante trasferisce diritti, beni o somme di denaro specificamente individuati in forma di patrimonio separato ad un fiduciario che li amministra, secondo uno scopo determinato, anche nell'interesse di uno o più beneficiari determinati o determinabili;
b) prevedere che il contratto di fiducia venga stipulato per atto pubblico o scrittura privata autenticata a pena di nullità;
c) prevedere, quali effetti del contratto di fiducia, la separazione patrimoniale, la surrogazione del fiduciario e l'opponibilità del contratto ai terzi ed ai creditori mediante idonee formalità pubblicitarie riguardanti i diritti ed i beni che costituiscono oggetto della fiducia. In particolare:
1) escludere che, qualora il fiduciario sia una persona fisica, i diritti e i beni oggetto del rapporto siano parte della comunione legale tra coniugi, o cadano in successione;
2) prevedere che il denaro facente parte del patrimonio fiduciario sia versato in un deposito nella disponibilità del fiduciario e che in tale ipotesi il contratto di fiducia, fermo restando il vincolo di forma di cui alla lettera b), si perfezioni con il versamento dell'intero importo;
d) dettare una disciplina specifica per:
1) la fiducia a scopo di garanzia, quale contratto con cui si garantiscono crediti determinati o determinabili, con previsione, in quest'ultimo caso, dell'importo massimo garantito. In particolare prevedere:
1.1) che risulti dal contratto, a pena di nullità, il debito garantito e il valore del bene trasferito in garanzia;
1.2) che il contratto possa essere concluso esclusivamente con un fiduciante che agisce per scopi inerenti alla propria attività professionale o imprenditoriale;
1.3) che la fiducia possa essere destinata a garantire debiti diversi da quelli per cui era stata originariamente costituita, qualora l'atto costitutivo preveda tale possibilità e purché si tratti di crediti derivanti da rapporti già costituiti ovvero da costituirsi entro limiti temporali specificamente determinati;
1.4) la nullità di qualunque patto che abbia per oggetto o per effetto di liberare il fiduciario dall'obbligo di corrispondere al beneficiario o, se diversamente previsto dal titolo, al fiduciante, il saldo netto risultante dalla differenza tra il valore dei beni costituenti la garanzia e l'ammontare del debito garantito, all'epoca della escussione della garanzia;
1.5) la disciplina per il caso in cui i beni concessi in garanzia, anche nell'ipotesi di complesso di beni o altri elementi aziendali, siano sostituiti nel corso del rapporto, disponendo in particolare che il valore dei beni sostitutivi non possa essere superiore a quello dei beni sostituiti e che, qualora lo sia, la garanzia non si estenda oltre il valore del bene originario;
2) il contratto di fiducia a scopo assistenziale, prevedendo che il valore dei beni conferiti non possa eccedere i bisogni del beneficiario e facendo salve le disposizioni a tutela dei diritti dei legittimari. Tali disposizioni non si applicano qualora il beneficiario sia una persona disabile;
e) disciplinare i diritti, gli obblighi e i poteri del fiduciario e del fiduciante, o del terzo che sia nominato per far valere gli obblighi del fiduciario;
f) disciplinare l'opponibilità ai terzi aventi causa delle eventuali limitazioni apposte ai poteri del fiduciario e l'obbligo di rendiconto;
g) disciplinare la cessazione del fiduciario dall'incarico, prevedendo la possibilità di sua sostituzione anche da parte del giudice e l'ingresso del nuovo fiduciario nella titolarità dei beni oggetto del rapporto;
h) disciplinare la durata del contratto, la revoca e la rinuncia del fiduciario, nonché la possibilità di nominare da parte del giudice, in caso di urgenza, un fiduciario provvisorio;
i) disciplinare le cause di scioglimento del contratto di fiducia, prevedendo tra di esse l'unanime deliberazione di tutti i beneficiari, purché pienamente capaci di agire;
l) determinare i casi in cui gli effetti del contratto di fiducia possono derivare dalla sentenza del giudice;
m) prevedere che la disciplina della fiducia si applichi anche qualora gli effetti di questa derivino da testamento, salva la disciplina contenuta nell'articolo 627 del codice civile;
n) prevedere che la disciplina della fiducia si applichi anche nell'ipotesi in cui il titolare di beni se ne dichiari fiduciario per il perseguimento di uno scopo nell'interesse di terzi beneficiari;
o) dettare norme di coordinamento e, ove necessario per la realizzazione dei princìpi e criteri direttivi di cui alle lettere da a) a n), di deroga alla disciplina di tutela dei creditori, alla disciplina sul contratto a favore di terzo, alla disciplina sulla cessione dei crediti futuri ed alla disciplina degli strumenti finanziari;
p) dettare norme di coordinamento e, ove necessario per la realizzazione dei princìpi e criteri direttivi di cui alle lettere da a) a o), di deroga alla disciplina fallimentare, regolando in particolare la possibilità per il curatore fallimentare di concludere il contratto di fiducia al fine di agevolare il riparto dell'attivo tra i creditori;
q) assicurare, in ogni caso, il coordinamento con le norme vigenti in materia di antiriciclaggio, antimafia, conflitto di interessi ed a tutela dell'ordine pubblico;
r) dettare, ove necessario, norme di coordinamento con la disciplina fiscale vigente in materia di trust.
7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
PROPOSTA DI STRALCIO
BARBOLINI, FONTANA, LEDDI, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, ADAMO, DEL VECCHIO, LUSI, MARINO MAURO MARIA, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI
Respinta
Stralciare l'articolo.
EMENDAMENTI
DELLA MONICA, MARINARO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, CASSON, CAROFIGLIO, MARITATI, PERDUCA
Id. em. 12.200
Sopprimere l'articolo.
PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI
Id. em. 12.200
Sopprimere l'articolo.
PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI
Respinto
Al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:
1) sostituire le lettere l) ed m) con le seguenti:
l) prevedere i rimedi esperibili in caso di violazione degli obblighi assunti dal fiduciario; escludere poteri di ingerenza del disponente sulla gestione; prevedere requisiti di professionalità del fiduciario, in riferimento alla natura dei beni o del particolare scopo da perseguire;
m) assicurare la piena garanzia della par condicio creditorum, prevedere il divieto di costituzione del trust nel periodo in cui l'impresa è in crisi o insolvente; prevedere la piena salvaguardia della esperibilità dell'azione creditoria nonché disposizioni volte a prevenire possibili frodi ai creditori;
2) alla lettera o) sopprimere le parole: «e, ove necessario, per la realizzazione dei princìpi e criteri direttivi di cui alle lettere da a) a n), di deroga»;
3) alla lettera p) sopprimere le parole: «e, ove necessario, per la realizzazione dei princìpi e criteri direttivi di cui alle lettere da a) a o), di deroga»;
4) alla lettera r) aggiungere, in fine, le parole: « ed assicurare, in ogni caso, puntuali presidi volti a rafforzare i princìpi di trasparenza e prevenzione dell'elusione fiscale, nonché a prevenire possibili situazioni di interposizione fittizia tra disponente e patrimonio.
ORDINE DEL GIORNO
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2322 recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010».
L'articolo 12, comma 6, lettera r), del disegno di legge all'esame prevede che la disciplina fiscale del nuovo contratto di fiducia sia modellata su quella prevista in materia di trust. In particolare, la citata lettera r) prevede che siano dettate «ove necessario, norme di coordinamento con la disciplina fiscale vigente in materia di trust».
Nell'impostazione della norma di delega prevista dall'articolo 12 del disegno di legge, il negozio fiduciario si configura come un mandato attraverso cui il fiduciante (mandante) trasferisce al fiduciario (mandatario) la proprietà «temporanea» di beni mobili e/o immobili, affinché il fiduciario compia uno o più atti giuridici per conto del fiduciante (ne curi, cioè, l'amministrazione secondo le indicazioni ed istruzioni del fiduciante). Fattore caratterizzante di tale negozio è, dunque, il trasferimento della proprietà temporanea dal fiduciante al fiduciario, con l'effetto, da un canto, che il fiduciario ne può disporre in conformità alle regole e al contenuto del mandato e, dall'altro, che il fiduciante non se ne spoglia in via definitiva, essendo previsto che ne tomi proprietario al momento di chiusura o comunque scioglimento del contratto, salva l'eventuale assegnazione a terzi (i beneficiari individuati e/o il terzo garantito).
Il riferimento alla disciplina fiscale vigente in materia di trust va chiaramente intesa nel senso dell'estensione al nuovo contratto fiduciario del regime - previsto agli effetti delle imposte sui redditi dal TUIR - dell'imputazione per trasparenza dei redditi prodotti all'effettivo titolare dei redditi stessi, e cioè al soggetto portatore dell'effettiva capacità contributiva. Pertanto, per effetto di tale rinvio, le imposte sui redditi graveranno sul fiduciante o sugli eventuali terzi beneficiari, in quanto individuati come destinatari dei redditi prodotti, e non già sul fiduciario, solo incaricato dell'amministrazione dei beni conferiti in fiducia.
Per quanto concerne le imposte indirette (le cd imposte d'atto), va tenuto conto della peculiare caratteristica del contratto in esame, per cui è trasferita solo la proprietà temporanea dei beni conferiti in fiducia. Pertanto, il coordinamento con la disciplina del trust - che prevede l'applicazione delle imposte d'atto fin dal momento del conferimento dei beni in trust, realizzandosi in tale momento un trasferimento della piena proprietà dei beni per effetto della creazione di un vincolo di destinazione con effetti traslativi - va fatto tenendo conto della mancanza di tale effetto traslativo al momento di conclusione del contratto ovvero, nel caso di loro eventuale assegnazione a terzi, del differimento dell'effetto traslativo della proprietà solo al momento della chiusura o scioglimento del contratto.
Deve infine tenersi conto, sia agli effetti delle imposte dirette che agli effetti delle imposte indirette, che il contratto di fiducia potrà trovare elettivo campo di applicazione anche con riferimento ai beni immobili. Come è noto, a livello ordinamentale, la fiscalità immobiliare dovrebbe essere oggetto di un approfondito riordino, in quanto tale settore dovrebbe essere oggetto di devoluzione ai Comuni nel più ampio progetto di federalismo fiscale municipale. La concreta implementazione della disciplina fiscale del contratto di fiducia dovrà, pertanto, essere coordinata anche con tale futuro scenario.
impegna il Governo:
a dare attuazione alla norma di delega di cui all'articolo 12, comma 6, lettera r), del disegno di legge all'esame prevedendo:
agli effetti delle imposte sui redditi, l'applicazione al contratto di fiducia del regime fiscale di diretta imputazione per trasparenza dei redditi prodotti al fiduciante o eventualmente ai beneficiari individuati, se ed in quanto destinatari dei redditi prodotti;
agli effetti delle imposte indirette, l'applicazione delle imposte d'atto solo nel caso e solo al momento in cui si verifichi l'effetto traslativo della proprietà dei beni conferiti in fiducia, con esclusione in particolare, al momento di conclusione del contratto, dell'applicazione dell'imposta prevista per l'apposizione dei vincoli di destinazione con effetti traslativi della proprietà.
A prevedere nei provvedimenti di devoluzione ai Comuni della fiscalità relativa al settore immobiliare apposite disposizione di coordinamento che diano attuazione ai princìpi sopra enunciati nel caso di conferimento in fiducia di beni immobili.
________________
(*) Accolto dal Governo come raccomandazione
EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 12 E ORDINE DEL GIORNO
MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, PERDUCA, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, MARINO MAURO MARIA, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI
Ritirato e trasformato nell'odg G12.0.200
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 12-bis
(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della Direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare)
1. Il Governo è delegato ad adottare, nei termini di cui all'articolo 1, comma l, uno o più decreti legislativi recanti norme occorrenti per dare completa applicazione alla direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.
2. Conformemente ai princìpi e alle procedure di cui gli articoli 1 e 2, il Governo, nell'esercizio della delega di cui al comma l, si attiene altresì ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che le nuove sanzioni che verranno introdotte in applicazione di quanto previsto dalla direttiva siano efficaci, proporzionate e dissuasive, nonché volte ad assicurare l'emersione più ampia possibile del lavoro nero, il conseguente recupero fiscale e contributivo da parte dello Stato e la contestuale tutela del lavoratore illegale sfruttato;
b) prevedere l'introduzione di meccanismi idonei a garantire l'effettiva percezione da parte del lavoratore del pagamento di ogni retribuzione arretrata dovuta ai cittadini di paesi terzi assunti illegalmente, nonché di tutte le imposte e i contributi previdenziali che il datore di lavoro avrebbe pagato in caso di assunzione legale del cittadino di un paese terzo, incluse le penalità di mora e le relative sanzioni amministrative;
c) prevedere nei decreti legislativi di recepimento l'introduzione di misure mirate ad affrontare il fenomeno dell'intermediazione abusiva di manodopera, al fine di introdurre strumenti dissuasivi atti a contrastare il fenomeno del caporalato;
d) al fine di favorire con tutti i mezzi concessi dalla legislazione vigente la comunicazione da parte del lavoratore clandestino alle autorità competenti della propria posizione di irregolare, introdurre meccanismi atti a facilitare la possibile denuncia dello sfruttamento lavorativo o delle condizioni d'illegalità del suo rapporto di lavoro, anche prevedendo a tal fine la possibilità che a seguito della avvenuta comunicazione alle autorità competenti della propria condizione di irregolare, venga concesso un permesso di soggiorno temporaneo per ricerca di lavoro, trascorso il quale si potrà procedere ad espulsione;
e) prevedere la non applicazione delle sanzioni a carico di quei datori di lavoro che scelgano di autodenunciarsi e siano disposti a regolarizzare la posizione dei lavoratori impiegati clandestinamente, nonché a corrispondere loro le retribuzioni e i contributi arretrati che sarebbero stati dovuti in caso di assunzione regolare;
f) verificare la possibile estensione delle norme contro il lavoro nero extra-comunitario anche al lavoro nero nazionale qualora tali norme risultassero più favorevoli alla parte contrattuale più debole.».
MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, PERDUCA, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, MARINO MAURO MARIA, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI
Non posto in votazione (*)
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2322,
impegna il Governo:
ad adottare misure volte
a dare completa applicazione alla direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare in base
ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che le nuove sanzioni che verranno introdotte in applicazione di quanto previsto dalla direttiva siano efficaci, proporzionate e dissuasive, nonché volte ad assicurare l'emersione più ampia possibile del lavoro nero, il conseguente recupero fiscale e contributivo da parte dello Stato e la contestuale tutela del lavoratore illegale sfruttato;
b) prevedere l'introduzione di meccanismi idonei a garantire l'effettiva percezione da parte del lavoratore del pagamento di ogni retribuzione arretrata dovuta ai cittadini di paesi terzi assunti illegalmente, nonché di tutte le imposte e i contributi previdenziali che il datore di lavoro avrebbe pagato in caso di assunzione legale del cittadino di un paese terzo, incluse le penalità di mora e le relative sanzioni amministrative;
c) prevedere nei decreti legislativi di recepimento l'introduzione di misure mirate ad affrontare il fenomeno dell'intermediazione abusiva di manodopera, al fine di introdurre strumenti dissuasivi atti a contrastare il fenomeno del caporalato;
d) al fine di favorire con tutti i mezzi concessi dalla legislazione vigente la comunicazione da parte del lavoratore clandestino alle autorità competenti della propria posizione di irregolare, introdurre meccanismi atti a facilitare la possibile denuncia dello sfruttamento lavorativo o delle condizioni d'illegalità del suo rapporto di lavoro, anche prevedendo a tal fine la possibilità che a seguito della avvenuta comunicazione alle autorità competenti della propria condizione di irregolare, venga concesso un permesso di soggiorno temporaneo per ricerca di lavoro, trascorso il quale si potrà procedere ad espulsione;
e) considerare, in sede di prima applicazione e senza determinare una sanatoria generalizzata, tra le soluzioni possibili la non applicazione delle sanzioni ai datori di lavoro che scelgano di autodenunciarsi e siano disposti a regolarizzare la posizione dei lavoratori impiegati clandestinamente, nonché a corrispondere loro le retribuzioni e i contributi arretrati che sarebbero stati dovuti in caso di assunzione regolare;
f) verificare la possibile estensione delle norme contro il lavoro nero extra-comunitario anche al lavoro nero nazionale qualora tali norme risultassero più favorevoli alla parte contrattuale più debole.».
________________
(*) Accolto dal Governo
ARTICOLI 13 E 14 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 13.
Approvato
(Qualità delle acque destinate al consumo umano)
1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) per le acque confezionate in bottiglie o contenitori, rese disponibili per il consumo umano, nel punto in cui sono imbottigliate o introdotte nei contenitori».
2. Conseguentemente è abrogata la lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 27.
Art. 14.
Approvato
(Modifiche al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494. Procedura d'infrazione n. 2008/4908)
1. Il comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è abrogato.
2. All'articolo 01, comma 2-bis, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1» e dopo le parole: «con licenza» sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione di quelle rilasciate dalle autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali».
3. All'articolo 03, comma 4-bis, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, le parole: «Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 01, comma 2,» sono soppresse.
EMENDAMENTI
MERCATALI, DI GIOVAN PAOLO, MARINARO, BERTUZZI, MARCUCCI, STRADIOTTO, AMATI
Improcedibile
Sostituire l'articolo, con il seguente:
«Art. 14.
(Procedura d'infrazione n. 2008/4908)
1. Al fine di chiudere la procedura d'infrazione n. 2008/4908 ex articolo 258 TFUE e la seguente messa in mora complementare del 5 maggio 2010, il Governo è delegato ad adottare, entro il 30 giugno 2011, sulla base di un'intesa raggiunta nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un decreto legislativo avente ad oggetto la riformulazione della legislazione relativa alle concessioni demaniali secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) devoluzione delle residue competenze in materia alle regioni e ai comuni;
b) riscossione dei canoni delle concessioni demaniali da parte dei comuni;
c) suddivisione dei proventi riscossi ai sensi della lettera b) tra comuni, regioni e Stato;
d) obbligo per le regioni di disciplinare il settore con propri provvedimenti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al presente comma.
2. Le regioni, d'intesa con i comuni e sentite le associazioni di categoria dei concessionari demaniali più rappresentative a livello regionale, nell'ambito della disciplina di cui al comma 1, lettera d), provvedono a stabilire:
a) il numero effettivo delle concessioni demani ali e della loro valenza turistica da parte dei comuni;
b) la durata delle concessioni demani ali e i criteri di rinnovo delle medesime;
c) l'importo dei canoni relativi alle concessioni demaniali di cui alla lettera a) del presente comma;
d) i criteri e le modalità di rilascio nel caso di nuove concessioni demaniali, di cessazione di concessioni assentite e di più domande concorrenti, con preferenza per le richieste che importino attrezzature non fisse e completamente amovibili e offrano maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione demaniale e di un uso della medesima rispondente all'interesse pubblico;
e) i criteri per l'eventuale revoca delle concessioni demaniali;
f) l'equo indennizzo del concessionario nei casi di revoca della concessione demaniale non dipendenti da abusi o inadempienze da parte del concessionario stesso;
g) i casi in cui le concessioni demaniali nuove o revocate sono messe a gara nell'ambito dei piani di spiaggia e sulla base di linee evolutive di sviluppo degli arenili tracciate da comune e regione;
h) i criteri e le modalità per il subingresso in caso di vendita o affitto delle aziende che gestiscono le concessioni demaniali.
3. Le disposizioni del codice della navigazione, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 1992, e di ogni altra norma dello Stato facenti riferimento alle concessioni demaniali, cessano di avere vigore a partire dalla data di entrata in vigore delle discipline regionali di cui al comma 2.
4. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché siano espressi, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso tale termine, il decreto legislativo può essere comunque adottato.
5. Dall'attuazione del decreto legislativo di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo, anche al fine di tenere conto delle eventuali disposizioni adottate dalla Commissione europea"».
GRANAIOLA, MERCATALI, DI GIOVAN PAOLO, MARINARO, BALDINI, SBARBATI, BERTUZZI, MARCUCCI, STRADIOTTO, AMATI
Respinto. La parte evidenziata in neretto dichiarata improcedibile
Dopo il comma 2 inserire il seguente:
«2-bis. Al fine di chiudere la procedura d'infrazione n. 2008/4908 ex articolo 258 TFUE e la seguente messa in mora complementare del 5 maggio 2010, con lo scopo di dare piena attuazione all'articolo 1, comma 18, della legge 26 febbraio 2010, n. 25, recante la proroga dei titoli concessori vigenti fino al 31 dicembre 2015, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base d'intesa raggiunta nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un decreto legislativo avente ad oggetto la riformulazione della legislazione relativa alle concessioni demaniali secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) la durata delle concessioni demaniali e i criteri di rinnovo delle medesime, nell'ambito dei piani di spiaggia e sulla base di linee evolutive di sviluppo degli arenili tracciate da comune e regione;
b) i criteri e le modalità di rilascio di nuove concessioni demaniali, di cessazione di concessioni assentite e di più domande concorrenti, dando priorità alle richieste che importino attrezzature non fisse e completamente amovibili e offrano maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione demaniale e di un uso della medesima rispondente all'interesse pubblico;
c) i criteri per l'eventuale revoca delle concessioni demaniali;
d) l'equo indennizzo del concessionario nei casi di revoca della concessione demaniale non dipendenti da abusi o inadempienze da parte del concessionario stesso;
e) le modalità per il subingresso in caso di vendita o affitto delle aziende che gestiscono le concessioni demaniali».
Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere le seguenti parole: «nonché delega al Governo in materia di concessioni demaniali».
ARTICOLI 15 E 16 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 15.
Approvato
(Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2010/23/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010)
1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2010/23/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto per quanto concerne l'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi, il Governo è tenuto, oltre che al rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, in quanto compatibili, anche a determinare un periodo di validità delle disposizioni di attuazione della direttiva non inferiore a trenta mesi e che comunque non vada oltre il 30 giugno 2015.
2. In ragione della finalità della direttiva 2010/23/UE di evitare frodi in materia di imposta sul valore aggiunto e in ragione della similarità ai fini dell'imposta sul valore aggiunto delle transazioni aventi ad oggetto le quote di emissioni di gas a effetto serra definite all'articolo 3 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, e le altre unità che possono essere utilizzate per conformarsi alla stessa direttiva, disciplinate dalla direttiva 2010/23/UE, con le transazioni aventi ad oggetto i diritti di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, rilasciati nell'ambito dell'applicazione delle direttive di cui al comma 5 dell'articolo 11 del medesimo decreto legislativo e i titoli di efficienza energetica di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro delle attività produttive 20 luglio 2004, recante «Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79» e di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro delle attività produttive del 20 luglio 2004, recante «Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164», pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 1º settembre 2004, il Governo è delegato ad adottare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, misure volte ad evitare frodi fiscali in materia di imposta sul valore aggiunto, nel rispetto dei prìncipi e dei criteri previsti dalla direttiva 2010/23/UE per i diritti di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, rilasciati nell'ambito dell'applicazione delle direttive di cui al comma 5 dell'articolo 11 del medesimo decreto legislativo e per i titoli di efficienza energetica di cui all'articolo 10 del citato decreto del Ministro delle attività produttive 20 luglio 2004, adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e di cui all'articolo 10 del citato decreto del Ministro delle attività produttive 20 luglio 2004, adottato ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
3. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 2 è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte del Consiglio dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.
Art. 16.
Approvato nel testo emendato
(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009)
1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per dare attuazione alla direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa, entro la scadenza del termine di recepimento fissato dalla stessa direttiva e nel rispetto dei princìpi contenuti nella medesima nonché nelle posizioni comuni 2003/468/PESC del Consiglio e 2008/944/PESC del Consiglio, rispettivamente del 23 giugno 2003 e dell'8 dicembre 2008.
2. La delega di cui al comma 1 deve essere esercitata in conformità ai princìpi di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, su proposta del Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri per la semplificazione normativa, degli affari esteri, della difesa, della giustizia, dell'interno e dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, con le modalità e le procedure di cui all'articolo 1 con particolare riferimento, in ragione della materia trattata, al parere delle competenti Commissioni parlamentari e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali di cui agli articoli 2 e 3, prevedendo, ove necessario, semplificazioni di natura organizzativa e amministrativa, nonché ulteriori fattispecie sanzionatorie di natura amministrativa nel rispetto dei princìpi di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185.
4. Con uno o più regolamenti si provvede ai fini dell'esecuzione ed attuazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo, con le modalità e le scadenze temporali ivi previste.
5. Gli oneri relativi alle autorizzazioni per le forniture e ai controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, sono posti a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria. Le tariffe di cui al presente comma sono determinate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli introiti derivanti dal pagamento delle tariffe determinate ai sensi del presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, alle amministrazioni che rilasciano le citate autorizzazioni ed effettuano i controlli previsti dal presente articolo.
6. I tempi di rilascio dei pareri tecnici e delle autorizzazioni connessi alle attività di certificazione di cui alla direttiva 2009/43/CE sono disciplinati secondo i princìpi di semplificazione e trasparenza di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, non potendo, comunque, superare la durata massima di trenta giorni.
EMENDAMENTI
IL GOVERNO
Approvato
All'emendamento 16.500, sopprimere le lettere a), b), ed e).
DI GIOVAN PAOLO, MARINARO, DEL VECCHIO, ADAMO, FONTANA, LUSI, MARINO MAURO MARIA, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI
Ritirato
All'emendamento 16.500, sopprimere la lettera a).
DI GIOVAN PAOLO, MARINARO, DEL VECCHIO, ADAMO, FONTANA, LUSI, MARINO MAURO MARIA, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI
Ritirato
All'emendamento 16.500, sopprimere la lettera b).
DI GIOVAN PAOLO, MARINARO, DEL VECCHIO, ADAMO, FONTANA, LUSI, MARINO MAURO MARIA, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI
Ritirato
All'emendamento 16.500, sopprimere la lettera c).
DI GIOVAN PAOLO, MARINARO, DEL VECCHIO, ADAMO, FONTANA, LUSI, MARINO MAURO MARIA, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI
Ritirato
All'emendamento 16.500, sopprimere la lettera d).
DI GIOVAN PAOLO, MARINARO, DEL VECCHIO, ADAMO, FONTANA, LUSI, MARINO MAURO MARIA, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI
Ritirato
All'emendamento 16.500, sopprimere la lettera e).
IL GOVERNO
Approvato nel testo emendato
All'articolo 16 apportare le seguenti modificazioni:
«a) al comma 1, le parole da: "nonché nelle posizioni comuni" a: "dell'8 dicembre 2008" sono sostituite dalle seguenti: ", nelle posizioni comuni 2003/468/PESC del Consiglio e 2008/944/PESC del Consiglio, rispettivamente del 23 giugno 2003 e dell'8 dicembre 2008, nonché nella raccomandazione 2011/24/UE della Commissione, dell'11 gennaio 2011"
b) al comma 3, dopo le parole: "nonché ulteriori fattispecie sanzionatorie di natura" inserire le seguenti: "penale e";
c) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: "autorizzazioni per le forniture" inserire le seguenti: ", alle certificazioni";
d) al comma 5, ultimo periodo, le parole: "alle amministrazioni che rilasciano le citate autorizzazioni" sono sostituite dalle seguenti: "alle amministrazioni che rilasciano le citate autorizzazioni e le certificazioni";
e) al comma 6, le parole: "i princìpi di semplificazione e trasparenza" sono sostituite dalle seguenti: "i princìpi generali di semplificazione e trasparenza, nonché i princìpi"».
DI GIOVAN PAOLO, DEL VECCHIO, MARINARO, ADAMO, FONTANA, LUSI, MARINO MAURO MARIA, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, DELLA SETA, FERRANTE
Ritirato
Al comma 6, dopo le parole: «1990, n. 185», inserire le seguenti: «con particolare riferimento alle disposizioni di cui ai Capi II e IV,».
ARTICOLI 17 E 18 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 17.
Approvato
(Gestione della qualità delle acque di balneazione in attuazione dell'articolo 10 della direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006)
1. L'articolo 13 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, recante attuazione della direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione, è sostituito dal seguente:
«Art. 13. - (Cooperazione per le acque transfrontaliere e interregionali) - 1. Se il bacino idrografico comporta un impatto transfrontaliero sulla qualità delle acque di balneazione, lo Stato italiano collabora con gli altri Stati dell'Unione europea interessati nel modo più opportuno per attuare il presente decreto, anche tramite scambio di informazioni e un'azione comune per limitare tale impatto.
2. Se il bacino idrografico comporta un impatto sulla qualità delle acque di balneazione che coinvolge più regioni e province autonome, gli enti interessati collaborano ai sensi del comma 1».
Art. 18.
Approvato
(Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 29 ottobre 2009, resa nella causa C-249/08)
1. Al fine di adeguare la normativa nazionale alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 29 ottobre 2009, resa nella causa C-249/08, all'articolo 27 della legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «dell'articolo 15, lettere a) e b),» sono inserite le seguenti: «e dell'articolo 26, comma 8,»;
b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «apparecchi di pesca usati» sono inserite le seguenti: «ovvero detenuti».