Caricamento in corso...
 
 
Versione ePub Versione PDF (303 KB)

Versione HTML base



Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 490 del 20/01/2011


PEDICA - Ai Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che:

nel mese di gennaio 2011 gli ex dipendenti Alitalia, in cassa integrazione CAI, hanno ricevuto uno stipendio mensile di soli 10 euro per quanto concerne la quota di FTA (Fondo naviganti integrativo CIG);

tale esigua somma è dovuta al fatto che durante tutto l'anno i dipendenti ricevono la CIGS in due versamenti distinti, uno base di circa 900 euro e uno del Fondo integrativo per il raggiungimento dell'80 per cento dello stipendio, come previsto dall'accordo sindacale relativo al passaggio da Alitalia a CAI per i cassaintegrati del gruppo;

questi due versamenti sono sottoposti mensilmente alla detrazione Irpef, ognuno per il proprio ammontare, tuttavia a fine anno vengono accorpati e si deve pagare di nuovo l'Irpef in base al totale della cifra raggiunta;

se in media ogni versamento ha una ritenuta Irpef del 23 per cento, a fine anno succede che, se il cumulo dei due versamenti supera il limite relativo all'aliquota del 23 per cento e raggiunge, ad esempio, il livello che fa scattare l'aliquota del 33 per cento, i dipendenti cassaintegrati CAI devono scontare, in un'unica soluzione, la differenza dovuta del 10 per cento sul capitale lordo;

il meccanismo sopra descritto provoca un vero e proprio salasso sullo stipendio di gennaio, che viene azzerato o quasi, senza considerare i casi in cui addirittura sia previsto un secondo recupero nel mese di febbraio, nel caso la cifra dovuta come ritenuta di saldo superi l'importo mensile dello stipendio di gennaio, e ciò, a detta dei dipendenti, è diffusissimo;

rilevato che:

l'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, stabilisce che il sostituto d'imposta ha l'obbligo nei confronti del personale, compresi anche i pensionati e i cassaintegrati, di recuperare e versare in unica soluzione i debiti di imposta emersi in sede di conguaglio di fine anno, e tale adempimento costituisce il presupposto della esattezza e della definitività dell'imposta come trattenuta nella certificazione fiscale (CUD);

in base al medesimo art. 23 inoltre, il debito d'imposta risultante dal conguaglio fiscale di fine anno - da completare entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i redditi - deve essere recuperato mediante ritenuta dell'intero ammontare sulla rata di pagamento del mese in cui il conguaglio stesso viene eseguito (febbraio);

in caso di incapienza, il contribuente può richiedere che l'eventuale "parte eccedente" sia trattenuta sulle successive rate di pensione con l'applicazione dell'interesse dello 0,50 per cento mensile; quindi qualunque rateizzazione va condivisa e autorizzata dall'Agenzia delle entrate;

nel caso in cui si sia titolari di più trattamenti, il recupero del debito per conguaglio fiscale sarà effettuato sulla partita "principale" e, a seguire, sulla secondaria;

quando il personale cassaintegrato CAI affrontò in sede di contrattazione il problema del recupero fiscale, l'azienda affermò che lo scorso anno l'Agenzia delle entrate aveva autorizzato due tranches di addebito con la salvaguardia della CIGS di base, ma che per l'anno corrente non era stata fatta tale richiesta all'Agenzia, con il rischio che avrebbero prelevato a capienza su CIGS oltre che su FTA;

l'azienda, davanti alla preoccupazione dei lavoratori, assicurò che avrebbe accelerato i tempi in maniera da poter comunque chiudere entro febbraio, avendo possibilità di addebitare sia gennaio che febbraio, salvaguardando altresì l'importo della CIGS base in ambedue i casi;

valutato che:

molti cassaintegrati ex Alitalia sono monoreddito e molte mamme, separate e uniche affidatarie, anch'esse monoreddito, si trovano di fronte ad una situazione insostenibile, a causa dell'azzeramento dello stipendio di gennaio;

a detta degli stessi lavoratori, sarebbe preferibile che la quota di plusvalenza dell'Irpef fosse diluita nei 12 mesi, in modo da poter garantire ai lavoratori una retribuzione media mensile su cui contare, senza imprevisti salassi;

tale soluzione non dovrebbe essere impossibile, avendo ormai l'azienda dati su cui basarsi per questa eventuale trattenuta mensile, visto che la CIGS è stata attivata da ormai 2 anni,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario attivarsi presso la società CAI SpA, anche tramite la convocazione di un tavolo di trattative, al fine di agevolare l'individuazione di una soluzione che non lasci le famiglie dei cassaintegrati senza uno stipendio mensile ogni anno.

(4-04405)