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Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 487 del 18/01/2011


Allegato A

RELAZIONE DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA SULL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

PROPOSTE DI RISOLUZIONE

(6-00053) (18 gennaio 2011) n. 1

D'ALIA, VIESPOLI, RUSSO, PISTORIO.

Il Senato,

        premesso che:

            l'amministrazione della giustizia in Italia viene avvertita - tanto dai cittadini quanto dal sistema imprenditoriale interno e straniero - come arretrata, distante dai bisogni sociali e incapace di contribuire al progresso civile ed economico;

            il sistema di amministrazione della giustizia influisce in maniera diretta sulla crescita economica e sullo sviluppo sociale del Paese ed ogni inefficienza di tale sistema trasferisce i suoi effetti negativi sul livello di ricchezza e benessere nazionali;

            la lentezza e l'obsolescenza delle procedure e l'imprevedibilità degli esiti dei processi sono le cause fondamentali che contraddicono i diritti individuali, compromettono il buon andamento dell'economia e finiscono per sfociare nell'irragionevolezza;

            premesso, inoltre, che riformare la giustizia deve significare anzitutto:

            rendere la struttura giudiziaria nel suo complesso moderna e tecnicamente adeguata, con investimenti programmati ed adeguati ai risultati;

            ottenere giudizi più rapidi, attraverso una radicale e razionale riforma del sistema (in particolare, rivedendo completamente le procedure ed i riti, tanto quelli civili quanto quelli penali, in maniera sistematica e non per interventi approssimativi ed episodici, e coinvolgendo nell'analisi critica la magistratura, l'avvocatura, le cancellerie, l'università ed il mondo accademico);

            rendere maggiormente prevedibili le conseguenze giuridiche dei comportamenti dei cittadini;

            atteso che l'attuale irragionevole durata dei processi è determinata da una pluralità di fattori, su cui bisogna agire congiuntamente, ma la necessaria svolta sul piano organizzativo non può essere di per sé sola strumento sufficiente a risolvere le forti criticità presenti;

            udite le comunicazioni del Ministro sull'amministrazione della giustizia, impegna il Governo, ed in particolare il Ministro della giustizia, ad intraprendere tutte le iniziative necessarie ad intervenire:

            I) nel campo dell'organizzazione giudiziaria, ossia nella materia che principalmente dovrebbe occupare l'ambito amministrativo di gestione del Ministero della giustizia e che soffre di lacune ed amnesie gestionali ormai croniche. La giustizia italiana patisce un'arretratezza tecnica e tecnologica ormai insopportabile: in un mondo in cui le relazioni personali e lavorative e le transazioni commerciali avvengono ormai sempre attraverso connessioni informatiche, a qualunque livello di importanza ed in ogni ambito territoriale internazionale, il «servizio giustizia» italiano non riesce a scrollarsi di dosso il retaggio antico della carta bollata e del timbro. A fronte di richieste continue degli operatori della giustizia, a tutti i livelli, e dei cittadini utenti del servizio, si è assistito negli anni soltanto a vuote affermazioni di principio e ad esercizi di retorica da parte del Governo, che si lamenta della lentezza della giustizia, propaganda futuri interventi modernizzatori e poi, in concreto, sottrae risorse al settore fino a determinarne il blocco delle attività. Nei giorni scorsi si è consumato l'ultimo esempio concreto di tale politica «bifronte»: mentre il Ministro della giustizia e quello per la pubblica amministrazione convocavano conferenze stampa per presentare progetti su nuovi strumenti di comunicazione tra gli operatori di giustizia, il responsabile dei servizi informatici del Ministero della giustizia comunicava a tutti gli uffici giudiziari, con una scarna circolare burocratica, che l'assistenza informatica veniva sospesa dall'inizio del 2011 per la decurtazione dei capitoli di bilancio operata dal Ministero dell'economia e delle finanze. La circostanza che i fondi siano stati poi parzialmente recuperati a seguito della tempesta mediatica scatenatasi non cambia i termini della questione, che riguarda la concezione stessa dell'organizzazione giudiziaria in Italia. Perché la società civile possa godere di un efficiente servizio, occorre procedere ad un massiccio intervento organizzativo su diverse linee programmatiche:

            a) investire in tecnologia ed aggiornamento professionale, sostituendo gli archivi cartacei con quelli informatici e permettendo l'accesso dei cittadini e degli operatori della giustizia alle pratiche e procedure burocratiche con l'ausilio delle reti elettroniche. Ciò non può prescindere da: 1) massicci ed oculati investimenti (del resto ci si interroga in merito a che cosa serve acquistare e distribuire ai magistrati costosi e raffinati programmi di riconoscimento vocale, se mancano i computer sui quali far girare tali programmi), con una programmazione costante ed a lungo termine; 2) distribuzione uniforme dei fondi su tutto il territorio nazionale, e non a macchia di leopardo, perché la modernizzazione del sistema sia fruibile ovunque; 3) gestione condivisa con gli operatori del servizio, perché la modernizzazione possa risolvere i problemi pratici e non crearne di nuovi;

            b) procedere finalmente alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie, eliminando i piccoli uffici (solo formalmente efficienti in quanto destinatari di carichi di lavoro insufficienti) ed aumentando gli organici di quelli in sofferenza: tutte le migliori riforme delle procedure non serviranno a far funzionare meglio tribunali comunque sovraccarichi;

            c) aumentare gli organici dei magistrati in maniera da riequilibrare il rapporto tra magistrati e procedimenti assegnati pro capite (uno dei più alti a livello continentale, come sempre confermato dai rapporti del Consiglio d'Europa) e sbloccare il blocco delle assunzioni di personale di cancelleria nel comparto Giustizia;

            d) allo stesso tempo, introdurre strumenti normativi di deflazione del numero delle controversie giudiziarie, dall'introduzione di cauzioni e penali percentuali in caso di soccombenza alla limitazione del numero degli avvocati: secondo le statistiche pubblicate dal Consiglio degli Ordini forensi europei (CCBE) relative all'anno 2008, risultavano 213.000 avvocati operanti in Italia, quando la Francia ne contava 47.765, la Germania 146.910, la Spagna 154.953, il Regno Unito 155.323. Lo scorso anno, nel corso dell'inaugurazione dell'anno giudiziario presso la Corte di cassazione, sono stati forniti i dati dei rapporti numerici tra avvocati e giudici: in Italia, il rapporto è di 26,4 avvocati per ogni giudice; in Francia tale rapporto è di 7,1 a 1, in Germania di 6,9 a 1, in Inghilterra di 3,2 a 1. Questo quadro è completato dal numero degli avvocati abilitati a patrocinare presso le Corti superiori (in Italia, i cosiddetti cassazionisti), che nel nostro Paese sono 44.817, mentre in Francia solo 95 ed in Germania appena 44. L'Italia non può permettersi la litigiosità giudiziaria favorita da questo enorme numero di avvocati;

            e) intervenire celermente nel settore delle notifiche degli atti. Nella relazione del Ministro della giustizia sullo stato dell'amministrazione della giustizia in Italia comunicata al Parlamento nel gennaio 2010, si leggeva tra l'altro: «Tra questi dipendenti, ben 5.183 (circa il 12 per cento) sono impegnati ad effettuare 28 milioni di notifiche manuali ogni anno (pari a 112.000 notifiche al giorno), di cui oltre la metà destinate agli avvocati. Circa il 12 per cento dei soli processi penali viene rinviato per omessa o irregolare notifica». Tuttavia, nonostante la questione sia ben presente anche all'Esecutivo, nulla è stato fatto per porvi rimedio, nemmeno comprendere quanto costi ogni giorno allo Stato questo enorme spreco di risorse. Diverse sono le proposte parlamentari pendenti in materia, e tra le prime ad essere state presentate risulta l'A.S. 1287 (su proposta del sen. D'Alia), che suggerisce la soluzione della diffusione dell'utilizzo della posta elettronica certificata e della domiciliazione obbligatoria dell'imputato presso il difensore di fiducia: da qui occorre partire per recuperare efficienza per il servizio giustizia;

            f) il 13 gennaio 2010 il Governo ha dichiarato lo stato emergenziale in relazione allo stato delle carceri italiane e nello stesso tempo ha varato un «piano-carceri» sulla cui esecuzione, a distanza di un anno, nulla più è dato sapere. La situazione delle carceri italiane è realmente emergenziale, con un sovraffollamento accertato di oltre 24.000 detenuti rispetto ai 43.000 posti disponibili (il totale dei detenuti supera ormai i 67.000). La Polizia penitenziaria soffre di paurose vacanze organiche. Ma ciò che soprattutto stupisce è che nessun progetto operativo, nessuna scadenza, nessuna programmazione risulta in ordine all'ampliamento ed all'ammodernamento dell'apparato carcerario italiano: l'unica soluzione prospettata sembra essere quella di ampliare il sistema delle sanzioni alternative alla detenzione. Nel frattempo, mentre il numero dei suicidi in carcere aumenta costantemente, il direttore del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (che, in quanto commissario per l'emergenza carceri, dovrebbe guidare l'attività di soluzione della crisi) si pone l'obiettivo di progettare la creazione di una linea aerea del DAP per le traduzioni dei detenuti, come egli stesso ha affermato in audizione davanti alla Commissione d'inchiesta sul fenomeno della mafia il 25 maggio 2010, ritenendo che la creazione di una linea aerea dedicata sia soluzione più economica dell'uso di aerei di linea. Occorre che il Governo utilizzi, allora, le migliori e più adatte professionalità per risolvere, con una programmazione rapida, il problema logistico degli istituti di pena, perché la giustizia sia civilmente esercitata anche nella sua fase repressiva. E questo impegno deve essere assunto come realmente prioritario;

            g) infine, occorre una razionale ed efficiente gestione dei fondi. Nella relazione resa al Parlamento lo scorso anno, il Ministro della giustizia ha affermato che «La giustizia costa 8 miliardi di euro l'anno, cioè circa 30 milioni di euro per ogni giornata lavorativa»; non ci ha detto, però, quanto la giustizia rende allo Stato, quanti miliardi di euro produce con le confische, con la prevenzione e repressione dei reati e con la risoluzione delle controversie civili. Chiediamo con decisione che sia verificato tale dato e che sia in tal maniera calibrata la destinazione percentuale di risorse al comparto. Il decreto-legge n. 143 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008, recante «Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario», ha istituito il «Fondo unico giustizia» con l'obiettivo di razionalizzazione della gestione delle somme amministrate da devolvere ai Ministeri dell'interno e della giustizia, per la tutela della sicurezza e del soccorso pubblico e per il potenziamento dei propri servizi istituzionali. Tuttavia, con una modifica introdotta dall'art. 2 della legge 27 febbraio 2009, n. 14, si è previsto che un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri stabilisca - fino al massimo del 30 per cento delle sole risorse oggetto di sequestro penale o amministrativo - le quote delle risorse destinate al Fondo unico giustizia (FUG); tali quote vengono poi smistate: in misura non inferiore ad un terzo al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico; in misura non inferiore ad un terzo al Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali; per la restante parte all'entrata del bilancio dello Stato. In tal modo la dotazione delle risorse volte ad assicurare il funzionamento ed il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi del Ministero della giustizia è stata drasticamente ridotta, ed una ben minima parte degli oltre 1.590.000.000 euro confluiti lo scorso anno nel FUG sarà destinata ai servizi giudiziari. Appare quanto mai opportuno che gli enormi ricavi della giustizia siano destinati prioritariamente all'organizzazione ed ai servizi giudiziari, per autoalimentarli: è un meccanismo perverso quello di un erario che sottrae le risorse ad un settore efficiente (rendendolo così meno efficiente) per destinarle a settori deficitari e ad amministrazioni in perdita;

        II) nel settore civile, dove anche di recente si è proceduto attraverso una successione di mini riforme settoriali, spesso scollegate l'una dall'altra, che hanno avuto l'inevitabile effetto di moltiplicare i fattori di disfunzione. In particolare si segnala che:

            a) una riforma all'insegna della razionalizzazione dovrebbe incidere prioritariamente sulla pluralità di riti. In un sistema a grado d'appello generalizzato, che si ritiene utile conservare e auspicabilmente potenziare, la garanzia della collegialità è comunque assicurata al cittadino. Nulla dovrebbe ostare, allora, all'introduzione del giudice monocratico in tutto il primo grado del processo civile, il che consentirebbe di dare vita a un unico rito ordinario di cognizione;

            b) l'assunzione della prova in contraddittorio davanti ad un giudice terzo dovrebbe rappresentare una garanzia imprescindibile per i cittadini. E tuttavia il sistema non appare oggi in grado di assicurare in concreto detta garanzia. La necessaria alternativa a questa situazione non può essere rappresentata solo da una prova assunta in forma scritta (che, peraltro, introdotta di recente, non ha dato alcun concreto e percettibile frutto in senso acceleratorio della procedura, perché sentita come estranea alle nostre tradizioni socio-giuridiche);

            c) è indispensabile affrontare il problema della deflazione del contenzioso giudiziale. In quest'ottica, occorre ripensare il precetto di cui all'articolo 24 della Costituzione, immaginando forme di tutela dei diritti anche non «giudiziali». I cosiddetti strumenti alternativi di risoluzione delle controversie vanno potenziati; i giudizi che hanno finalità di mera liquidazione di diritti sostanzialmente incontroversi, per i quali resta indispensabile la funzione di un'autorità «terza» ma non di un vero e proprio processo, potrebbero essere affidati a quei «cittadini idonei estranei alla magistratura» di cui parla proprio l'articolo 102 della Costituzione; occorrerebbe, infine, puntare decisamente sulla sperimentazione di arbitrati di derivazione contrattuale del genere «obbligatorio» (ad esempio in campo previdenziale), senza per questo rinunciare all'introduzione di modelli arbitrali di derivazione legislativa. In quest'ottica, appare imprescindibile che il sistema della «mediazione civile e commerciale» introdotto dalla legge n. 69 del 2009 entri in vigore senza ritardi e senza tentennamenti e che sia poi verificata la possibilità di una sua estensione operativa;

            d) è necessario rivedere l'attuale sistema delle impugnazioni. Tre gradi di giudizio generalizzati, infatti, sono difficilmente compatibili con il precetto costituzionale della ragionevole durata del processo. Appare assai opportuna la previsione della non ricorribilità per Cassazione nell'ipotesi di «doppia conforme» sul fatto. Si potrebbe anche, più radicalmente, eliminare la facoltà di ricorso per Cassazione per «insufficiente o contraddittoria motivazione»; il che, per un verso, non lederebbe il principio costituzionale di cui al sesto comma dell'articolo 111 della Costituzione e, per altro verso, consentirebbe l'adozione di provvedimenti giurisdizionali in forma particolarmente sintetica;

        III) nel settore penale, poiché il sistema è oggi largamente inefficace - ciò sia per il corto circuito determinato dal rapporto tra lunghezza dei processi e termini di prescrizione, sia per il carattere virtuale che la pena ha assunto in troppi casi, non essendo più in grado di svolgere alcuna funzione deterrente (tanto che in tale sistema di sanzioni virtuali, i provvedimenti cautelari, anche per la loro rilevanza mediatica, hanno ormai assunto una funzione sostanzialmente surrogatoria della pena) - occorrerebbe seguire le seguenti indicazioni:

            a) è necessario un intervento efficiente e razionale sul terreno degli istituti della contumacia, delle notifiche, della durata del processo. Fatto salvo il principio che non deve celebrarsi un processo a carico di imputato che non ne abbia avuto provata conoscenza, la nomina del difensore dovrebbe valere comunque come elezione di domicilio ai fini di tutte le comunicazioni, anche in via telematica. Le notifiche, che pesano enormemente sulla lunghezza del processo, devono essere completamente rivedute, con sistemi telematici ed informatici (e con le relative modifiche normative e finanziarie) ed anche, se necessario, privatizzando in tutto o in parte il sistema. L'irragionevole durata del processo - come è noto, una pena in sé - non può giustificare l'ampliamento dei termini di prescrizione. E tuttavia, nell'attuale situazione, termini di prescrizione brevi comportano un indiretto effetto amnistia. È necessario intervenire, dunque, attraverso un bilanciamento dei diritti fondamentali delle parti processuali. Non è pensabile, però, che il diritto del cittadino a non essere sottoposto a tempo indefinito a un «processo» possa essere tutelato attraverso progetti legislativi che introducano istituti astrusi ed estranei alla tradizione giuridica, quale quello della «prescrizione processuale» che, come attualmente congegnato, determinerebbe non il miglioramento ma il collasso del sistema giudiziario penale;

            b) per l'adozione dei provvedimenti cautelari personali maggiormente limitativi della persona (la custodia in carcere e gli arresti domiciliari), assunti inaudita altera parte, può ipotizzarsi l'introduzione di una regola di competenza collegiale - almeno per le ipotesi di reato più gravi - con previsione di sistemi di salvaguardia dai pericoli di incompatibilità (ad esempio utilizzando il sistema della competenza distrettuale già prevista per i reati di mafia);

            c) quanto alle intercettazioni telefoniche, restano fermi gli emendamenti proposti al disegno di legge del Governo. In particolare, chiarito che le intercettazioni sono uno strumento di indagine indispensabile e che i numeri dei soggetti intercettati appaiono (se ben ponderati) congrui rispetto ai risultati programmati ed ottenuti, ciò che maggiormente rileva dal punto di vista pratico è la questione dell'economicità di gestione del servizio: sotto questo aspetto, non possono che ribadirsi le soluzioni già prospettate nel corso dei lavori parlamentari sotto forma di emendamento al testo governativo, ossia la necessità di introdurre un sistema di noleggio centralizzato delle apparecchiature tecniche e di prevedere obblighi di fornitura gratuita dei dati telefonici a carico dei gestori di telefonia, pubblici concessionari;

            d) nessun serio ed efficace deterrente potrà essere assicurato dal sistema penale se la pena non torna ad essere effettiva. Si conferma la necessità di una rivisitazione della legislazione penale ispirata al principio di residualità: occorre, in sostanza, una drastica depenalizzazione, accompagnata da istituti quali l'oblazione nel processo penale per i reati bagatellari, l'archiviazione per irrilevanza del fatto, e soprattutto, nella doverosa ottica di tutela delle vittime, l'estinzione del reato in seguito a condotte riparatorie (tutte proposte già oggetto di specifiche iniziative parlamentari). È assolutamente indispensabile, poi, una profonda revisione del modello sanzionatorio, che riduca l'utilizzazione della pena detentiva (troppo spesso tanto apparentemente pesante quanto nei fatti meramente virtuale) e la sostituisca con pene alternative alla detenzione (interdittive, prescrittive o ablative), commisurate alla gravità del fatto ed effettive. Anche la pena detentiva, ove irrogata, deve essere effettivamente scontata. In proposito, è necessario ripensare tanto l'istituto della sospensione condizionale della pena, quanto l'impianto della legge Simeone-Saraceni. In ogni caso, per restituire certezza alla pena, detentiva o meno, occorre affidare al giudice che l'ha irrogata anche la decisione circa le concrete modalità di esecuzione della stessa; infine, occorre che la pena sia scontata secondo criteri di civiltà e modernità, in istituti di pena nuovi ed adeguati e con personale di vigilanza ed assistenza sufficiente ed idoneo;

            e) in materia di contrasto alle organizzazioni mafiose, occorre anzitutto rendere il giusto omaggio alle Forze di polizia ed alla magistratura specializzata, che hanno ottenuto risultati mai raggiunti finora, con l'arresto di pericolosissimi latitanti, il sequestro e la confisca di beni mafiosi per miliardi di euro e indagini a tutto campo con centinaia di indagati ed arrestati. Il sistema normativo è stato arricchito, su condivisibile impulso del Ministro dell'interno, da una riforma della legislazione in materia di misure di prevenzione patrimoniali, che ha accolto le proposte e le indicazioni provenienti da anni dalla magistratura di prevenzione e dai lavori delle Commissioni parlamentari antimafia; tale risultato deve essere valutato in maniera positiva. Tuttavia, con la legge n. 136 del 2010, il Governo ha ottenuto dal Parlamento una delega per il riordino della normativa antimafia in un testo unico: quella delega si segnala per alcuni profili di genericità per ciò che attiene alla normativa primaria tali che, perché non diventi una «delega in bianco», sollecitiamo con forza il Governo (ed in particolare il Ministro della giustizia) ad attenersi nel suo esercizio al contenuto dell'ordine del giorno G1, approvato dal Senato della Repubblica il 3 agosto del 2010, che fissa per l'appunto i limiti dell'esercizio di tale delega;

        IV) nei rapporti istituzionali, occorre affrontare il tema della giustizia tenendo conto che esso significa inevitabilmente considerare l'assetto dei diversi poteri quale delineato dalla nostra Costituzione, in particolare dal titolo IV della stessa. La Costituzione è una cornice all'interno della quale è disegnato un delicato equilibrio tra i diversi poteri dello Stato. Sarebbe errato, dunque, pensare a interventi di modifica costituzionale «parcellizzati» e limitati solo ad uno o alcuni di questi. Occorre considerare, invece, l'evoluzione che l'assetto dei poteri ha subito dal 1948 ad oggi, determinando un innegabile squilibrio rispetto all'originario disegno costituzionale. È necessario, insomma, riflettere sulla complessiva dinamica evolutiva dei poteri, con lo scopo di assicurare un nuovo equilibrio che rifletta l'aggiornata organizzazione politico-sociale. In particolare:

            a) l'azione penale deve restare obbligatoria, a garanzia del principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge. Si impone, tuttavia, una riflessione sui criteri di priorità nell'esercizio dell'azione penale, oggi sostanzialmente discrezionali. Appare necessario porre mano ad una riforma che realizzi un sistema di individuazione periodica delle priorità nella trattazione degli affari penali, selezionandoli in ragione della loro rilevanza e gravità. Occorre, dunque, un intervento che si articoli in un rapporto di cooperazione istituzionale in duplice direzione: periodicamente dovrebbe funzionare un raccordo in senso sia discendente che ascendente tra il Consiglio superiore della magistratura e le articolazioni territoriali dell'autogoverno rappresentate dai Consigli giudiziari; dall'altro lato, dovrebbe operare il medesimo raccordo tra il Consiglio superiore della magistratura, il Parlamento ed il Ministro della giustizia, al fine di fissare i criteri di priorità nell'esercizio dell'azione penale sulla base delle proposte provenienti dai diversi ambiti territoriali;

            b) se l'azione penale deve restare obbligatoria, il pubblico ministero, che la esercita, deve restare un magistrato indipendente. Occorre porsi, tuttavia, il problema di un bilanciamento del potere che oggettivamente - anche per ragioni legate alle dinamiche del sistema mediatico - il pubblico ministero esercita oggi in tutte le democrazie contemporanee. In proposito, l'ipotizzata separazione delle carriere tra pubblico ministero e giudici non sembra risolutiva, di per sé, dei problemi indicati. Infatti, con la separazione e la conseguente nascita della figura del «PM a vita» verrebbero inevitabilmente accentuati gli elementi negativi che si vorrebbero eliminare (a cominciare dall'affievolimento della cultura della giurisdizione);

            c) il legame inscindibile tra potere e responsabilità del magistrato implica la soluzione del problema del controllo sul lavoro del magistrato. In proposito, occorre introdurre un sistema informatico di rilevazione statistica uniforme e generalizzato, al fine di consentire una misurazione della quantità e qualità del lavoro dei magistrati; ciò anche al fine di prevedere sistemi adeguati di premialità (economica e di carriera) per il conseguimento di risultati oggettivamente apprezzabili. Da sostenere e da rendere normativamente cogente appare poi la diffusione delle cosiddette best practice, introdotte già da anni in molti uffici giudiziari per iniziativa autonoma. Invece appare da respingere il tentativo di ampliare il campo di azionabilità della responsabilità civile dei magistrati, con la modifica della legge n. 117 del 1988 proposta da alcune forze parlamentari: modifiche del sistema che permettano l'azione diretta del cittadino, senza limiti, nei confronti del magistrato renderebbero quest'ultimo ostaggio della propria attività e avrebbero come risultato facilmente pronosticabile una paralisi delle decisioni giudiziarie;

            d) il rilevante ruolo ormai assunto dalla cosiddetta magistratura onoraria nel nostro ordinamento, e quello ancor più rilevante che potrebbe assumere, impongono di affrontare senza equivoci il problema della sua collocazione ordinamentale. In primo luogo, occorre superare l'equivoco in cui continua a dibattersi la figura del giudice di pace, e scegliere definitivamente tra «modello di prossimità», che privilegia il giudizio secondo equità, e «modello semiprofessionale». Questa presa d'atto rende ineludibile garantire la professionalità iniziale e permanente del giudice di pace, nonché il rispetto delle regole deontologiche. Si devono individuare, insomma, criteri più stringenti degli attuali sia per selezionare i giudici di pace, sia per controllarne l'operato, sia sotto il profilo delle incompatibilità; il che potrà essere assicurato solo inserendo a pieno titolo il giudice di pace nel sistema di governo autonomo della magistratura. Distinto e diverso è il problema dei magistrati onorari propriamente detti quali giudici onorari di tribunale e vice procuratori onorari, le cui funzioni - considerata l'attuale insostituibilità - devono essere adeguatamente normate;

            e) in tutto il mondo, l'affermazione dello stato sociale ha comportato nelle democrazie la progressiva espansione del «potere dei giudici»; e poiché ad ogni potere deve corrispondere pari responsabilità, una maggiore responsabilizzazione del magistrato è corollario indispensabile dei nuovi poteri acquisiti. A sua volta, corollario della responsabilità è l'esistenza di un affidabile sistema che consenta di limitare e, ove necessario, reprimere i comportamenti «irresponsabili». Il che non deve affatto comportare una riduzione delle garanzie di autonomia e di indipendenza di coloro che esercitano funzioni giurisdizionali, quali delineate dalla nostra Costituzione, ma deve tendere, al contrario, a rafforzarle e generalizzarle attraverso una riforma del sistema di governo autonomo che quelle garanzie assicura. Occorre ribadire la validità del modello pluralistico dell'assetto dei poteri delineato dalla Costituzione, sottolineando che non può esservi alcuna gerarchia tra potere politico legittimato dalla volontà popolare e poteri neutri di controllo che fondano differentemente la propria legittimazione. Invece, occorre sottoporre a costante verifica ed adeguamento normativo il sistema disciplinare rimesso alle competenze del Consiglio superiore della magistratura, che pure in anni recenti è stato profondamente innovato;

            f) è assolutamente necessario dare vita ad un'unica figura di magistrato, con identità di percorsi di accesso, di diritti e di doveri, di garanzie e di indipendenza, di regole di carriera e regole disciplinari. È giunto il momento di realizzare l'unità della giurisdizione, rendendo comune il percorso professionale dei magistrati ordinari e di quelli speciali (amministrativi, contabili, militari). Il che non significa necessariamente unificazione materiale delle giurisdizioni, ma deve significare almeno unificazione del sistema di governo autonomo delle magistrature, dei percorsi di accesso e progressione delle carriere. Una simile soluzione, per un verso, comporterebbe il rafforzamento delle garanzie di indipendenza di tutti i magistrati a prescindere dalle funzioni svolte, attraverso la «costituzionalizzazione» del governo della magistratura amministrativa, di quella contabile, e di quella militare; per altro verso, consentirebbe, se non di eliminare, certamente di diluire il tasso di corporativismo inscindibilmente connesso all'autogoverno di un corpo burocratico. Si passerebbe così da un «Consiglio superiore della magistratura» (insieme a tanti organi più o meno a questo assimilabili, quante sono le magistrature speciali) al «Consiglio superiore delle magistrature», all'interno del quale la disarticolazione delle logiche corporative e correntizie si realizzerebbe anche attraverso il necessitato confronto tra le diverse culture delle varie magistrature. L'unificazione del governo autonomo delle magistrature consentirebbe di affrontare in un'ottica unitaria anche il tema della responsabilità disciplinare dei magistrati nonché quello dei limiti alle attività extragiudiziarie che soffrono oggi di rilevanti differenze di regolamentazione (e che incidono grandemente sull'efficienza del servizio, sottraendo preziose risorse alla giurisdizione);

            g) il rilievo costituzionale dell'avvocatura, quale tramite necessario per l'affermazione del diritto alla giustizia del cittadino, rende la riforma dell'ordinamento professionale un tassello indispensabile di una più complessiva riforma della giustizia. La professionalità dell'avvocato rappresenta corollario indispensabile del rilievo costituzionale della professione forense, e deve dunque essere garantita al cittadino-cliente attraverso più stringenti controlli tanto nella fase di accesso quanto nel corso della vita professionale. Il fatto di non avere proceduto contestualmente alla riforma dell'ordinamento giudiziario e di quello forense ha determinato una profonda crisi di fiducia da parte dell'avvocatura nei confronti delle forze politiche che occorre cercare di recuperare. Il progetto di riforma dell'ordinamento forense è un'occasione imperdibile per migliorare e modernizzare una professione tanto rilevante in campo sociale. Occorre che, nel dibattito parlamentare, il Governo solleciti l'inserimento nel progetto in discussione di misure che incentivino la competitività, che favoriscano la formazione continua dei professionisti e che permettano ai più meritevoli, soprattutto ai giovani, di fare strada nella professione, non lasciando questa prospettiva appannaggio soltanto di chi parta da situazioni di vantaggio economico e sociale. Si ragioni, ad esempio, sulla possibilità di affidare la competenza disciplinare a un soggetto terzo rispetto all'ordine professionale di appartenenza, di concedere borse di studio a favore dei tirocinanti e di anticipare la pratica forense già agli ultimi anni del percorso universitario.

(6-00054) (18 gennaio 2011) n. 2

PERDUCA, PORETTI, BONINO.

Il Senato,

            udite le comunicazioni del Ministro della giustizia sull'amministrazione della giustizia, ai sensi dell'articolo 86 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dall'articolo 2, comma 29, della legge 25 luglio 2005, n. 150;

        premesso che:

            nella seduta del 28 gennaio 2009 la Camera dei deputati, previo parere favorevole del Governo, ha approvato una risoluzione presentata dai deputati radicali eletti nelle liste del Partito Democratico, nella quale si chiede che si dia finalmente corso ad una riforma organica della giustizia di carattere democratico e liberale, fondata su alcuni capisaldi, tra i quali: l'abolizione della obbligatorietà dell'azione penale, in modo da non assoggettare più la stessa all'arbitrio delle procure della Repubblica; una modifica ordinamentale basata sul principio della effettiva separazione delle carriere tra magistrati inquirenti e giudicanti; la responsabilizzazione del pubblico ministero per l'osservanza delle priorità fissate; la riforma del Consiglio superiore della magistratura che riconduca tale consesso all'originario ruolo attribuitogli dai costituenti, sottraendolo ai giochi di corrente e all'influenza del sindacato della magistratura; la reintroduzione di severi vagli della professionalità dei magistrati nel corso dei 40-45 anni della loro permanenza in carriera; la modifica della legge sulla responsabilità civile dei magistrati, con modalità tali da garantire ai cittadini ingiustamente danneggiati da provvedimenti del giudice o del pubblico ministero, di ottenere il risarcimento integrale dei danni direttamente dal magistrato, pur con la previsione di meccanismi volti ad eliminare il pericolo di azioni intimidatorie e strumentali; la revisione delle modalità di collocamento fuori ruolo dei magistrati e di attribuzione degli incarichi extragiudiziari, salvaguardando le contrapposte esigenze di non disperdere forza lavoro né, per contro, preziose professionalità; l'incompatibilità tra la permanenza nell'ordine giudiziario e l'assunzione di incarichi, elettivi e non, in rappresentanza di formazioni politiche; la promozione di una seria modernizzazione tecnologica degli uffici giudiziari; l'adeguamento numerico e la promozione di qualificazioni professionali degli organici del personale anche amministrativo; la notifica della natura dei termini processuali, con la previsione generalizzata di termini perentori e di sanzioni disciplinari per la loro inosservanza da parte dei magistrati; la radicale semplificazione delle modalità di notifica degli atti giudiziari; la definizione di tempi standard dei procedimenti civili e penali; la modifica delle procedure di nomina dei capi degli uffici e un potenziamento del ruolo gestionale del dirigente amministrativo dell'ufficio; una forte depenalizzazione ed una razionalizzazione delle fattispecie criminose;

            nel corso della presente Legislatura, i parlamentari radicali hanno elaborato anche diverse proposte volte a tradurre in altrettanti articolati di legge i punti più rilevanti e salienti della predetta risoluzione;

            di fronte a tali richieste, esponenti di primo piano della maggioranza e del Governo si sono ripetutamente e pubblicamente espressi in favore delle aspettative per una riforma organica e liberale della giustizia, in particolare per quel che si riferisce agli assetti istituzionali della magistratura, sia mediante l'approvazione della risoluzione prima ricordata, sia, successivamente, nel corso di innumerevoli dichiarazioni ufficiali e interventi pubblici;

            tuttavia gli impegni assunti dal Governo con il Parlamento, la pubblica opinione ed i cittadini italiani sono stati mano a mano «differiti nel tempo», più o meno esplicitamente, fino al punto, oggi, da essere accantonati nei fatti;

            analogo atteggiamento ancorato alla conservazione dell'esistente e privo di stimoli riformatori si rinviene anche negli orientamenti di larghi settori dell'opposizione parlamentare;

            a catalizzare la politica giudiziaria in questi primi tre anni di Legislatura non sono stati gli interventi di riforma organica e strutturale del nostro sistema giudiziario, bensì le ossessioni sulla sicurezza, il che ha portato all'emanazione del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125; del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori», convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38; della legge 15 luglio 2009, n. 94, rubricata «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica»; e, infine, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, «Misure urgenti in materia di sicurezza», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217;

            le novelle legislative introdotte con i provvedimenti sopra richiamati sono tutte segnate in profondità dalla ideologia dell'efficientismo punitivo perseguito attraverso la riduzione delle garanzie, la compressione degli spazi di difesa, l'indebolimento del controllo giurisdizionale e la mortificazione del contraddittorio. In tale contesto, si segnalano l'introduzione di nuove aggravanti e di nuove fattispecie di reato; la dilatazione, anche attraverso clausole di obbligatorietà, degli spazi operativi del giudizio direttissimo e del giudizio immediato; il «procedimento speciale» di pace per il reato di «ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato»; l'estensione delle ipotesi di carcerazione preventiva obbligatoria; la costruzione di un vero e proprio diritto penale della prevenzione; la proroga fino al 30 giugno 2013 dell'efficacia dell'istituto della cosiddetta «flagranza differita». Sono tutte misure che dipingono un quadro a tinte fosche nel quale i canoni essenziali del giusto processo di cui all'art. 111 della Costituzione, già pesantemente compromessi da un ventennio di erosioni inquisitorie, sembrano ormai divenuti una variabile secondaria mettendo con ciò in pericolo le garanzie individuali di derivazione liberal-democratica;

        considerato che:

            alla Camera dei deputati, nella seduta del 12 gennaio 2010, è stata approvata la mozione 1-00288 e, nella seduta del 17 febbraio 2010, il Senato ha approvato la mozione 1-00227, in ambedue i casi con il parere favorevole del Governo, con le quali si impegnava il Governo stesso ad assumere iniziative, anche di carattere normativo, volte ad attuare, con il più ampio confronto con le forze politiche presenti in Parlamento, una riforma davvero radicale in materia di custodia cautelare preventiva, di tutela dei diritti dei detenuti, di esecuzione della pena e, più in generale, di trattamenti sanzionatori e rieducativi, che preveda la riduzione dei tempi di custodia cautelare, perlomeno per i reati meno gravi, nonché del potere della magistratura nell'applicazione delle misure cautelari personali a casi tassativamente previsti dal legislatore, previa modifica dell'articolo 280 del codice di procedura penale; l'introduzione di meccanismi in grado di garantire una reale ed efficace protezione del principio di umanizzazione della pena e del suo fine rieducativo, assicurando al detenuto un'adeguata tutela giurisdizionale nei confronti degli atti dell'amministrazione penitenziaria lesivi dei suoi diritti; il rafforzamento sia degli strumenti alternativi al carcere previsti dalla cosiddetta legge «Gozzini», da applicare direttamente anche nella fase di cognizione, sia delle sanzioni penali alternative alla detenzione intramuraria, a partire dalla estensione dell'istituto della messa alla prova, previsto dall'ordinamento minorile, anche nel procedimento penale ordinario; l'applicazione della detenzione domiciliare, quale strumento centrale nell'esecuzione penale relativa a condanne di minore gravità, anche attraverso l'attivazione di serie ed efficaci misure di controllo a distanza dei detenuti; l'istituzione di centri di accoglienza per le pene alternative degli extra-comunitari, quale strumento per favorirne l'integrazione ed il reinserimento sociale e quindi ridurre il rischio di recidiva; la creazione di istituti «a custodia attenuata» per tossicodipendenti, realizzabili in tempi relativamente brevi anche ricorrendo a forme di convenzioni e intese con il settore privato e del volontariato che già si occupa dei soggetti in trattamento; la piena attuazione del principio della territorialità della pena previsto dall'ordinamento penitenziario, in modo da poter esercitare al meglio tutte quelle attività di sostegno e trattamento del detenuto che richiedono relazioni stabili e assidue tra quest'ultimo, i propri familiari e i servizi territoriali della regione di residenza; l'adeguamento degli organici del personale penitenziario ed amministrativo, nonché dei medici, degli infermieri, degli assistenti sociali, degli educatori e degli psicologi, non solo per ciò che concerne la loro consistenza numerica, ma anche per ciò che riguarda la promozione di qualificazioni professionali atte a facilitare il reinserimento sociale dei detenuti; il miglioramento del servizio sanitario penitenziario, dando seguito alla riforma della medicina penitenziaria già avviata con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1º aprile 2008, in modo che la stessa possa trovare, finalmente, effettiva e concreta applicazione; l'applicazione concreta della legge 22 giugno 2000, n. 193 (cosiddetta legge «Smuraglia»); l'esclusione dal circuito carcerario delle donne con i loro bambini; una forte spinta all'attività di valutazione e finanziamento dei progetti di reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti, nonché di aiuti alle loro famiglie, prevista dalla legge istitutiva della Cassa delle ammende;

            sul fronte della politica penitenziaria, nonostante gli impegni assunti, ancora non sono state varate quelle urgenti misure necessarie ad affrontare il protrarsi della grave emergenza dovuta al sovraffollamento degli istituti di pena ed in grado di assicurare il rispetto della Costituzione e dell'ordinamento penitenziario all'interno delle carceri;

            il fantomatico piano carceri risalente al maggio 2009 è «evaso» e si è trasformato in un «piano fantasma» camuffatosi, al momento, attraverso qualche padiglione rimesso in sesto all'interno di qualche istituto; si è arrivati così all'assurdità per la quale, mentre si dà il via alla costruzione di nuove carceri - peraltro in deroga alle principali norme edilizie - gli istituti nuovi, già ultimati da tempo, non possono essere aperti per la carenza di personale di ogni tipo;

            inoltre, la legge 1º dicembre 2010, n. 281, relativa alla esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno, sta dimostrando tutta la sua inutilità rispetto allo scopo per cui era stata pensata: deflazionare in modo significativo la popolazione ristretta in condizioni disumane nelle carceri. La maggioranza che sostiene il Governo, il quale pure aveva varato all'unanimità in Consiglio dei ministri un disegno di legge che avrebbe rappresentato una inversione di tendenza rispetto alle politiche repressive adottate in questi anni sul fronte delle modalità di espiazione della pena, non ha né saputo né voluto difenderlo in Parlamento, lasciandolo - senza intervenire minimamente - letteralmente saccheggiare da una serie di emendamenti che lo hanno privato di ogni efficacia normativa;

            ritenuto inoltre che, secondo i dati ufficiali in Italia, l'arretrato pendente (compreso quello contro «ignoti») sfiora la cifra iperbolica di 5 milioni e mezzo di procedimenti penali (quasi 6 milioni quelli civili), che sarebbero molti di più se solo negli ultimi dieci anni non si fossero contate ben 2 milioni di prescrizioni (nel nostro Paese secondo i dati ufficiali forniti dal Ministero della giustizia si contano circa 200.000 procedimenti penali prescritti ogni anno), sicché solo con un provvedimento di amnistia capace di eliminare più della metà di questo vero e proprio debito giudiziario che lo Stato ha nei confronti dei cittadini si riuscirebbe a dare finalmente avvio a quelle riforme strutturali e organiche di cui il nostro sistema giustizia ha un disperato bisogno,

        impegna il Governo:

            a dare concreta ed immediata attuazione alla risoluzione 6-00012 approvata dalla Camera dei deputati il 28 gennaio 2009, nonché alla mozione 1-00288 approvata dalla Camera dei deputati in data 12 gennaio 2010 e a quella approvata al Senato nella seduta del 17 febbraio 2010 (1-00227);

            a valutare l'opportunità di aprire un dibattito che contempli anche iniziative volte alla concessione di un provvedimento di amnistia in grado di ridurre gran parte dell'arretrato pendente che attualmente soffoca l'amministrazione quotidiana della giustizia e che rischia di vanificare qualsivoglia riforma organica che il Parlamento decida di approvare.

(6-00055) (18 gennaio 2011) n. 3

GASPARRI, BRICOLO, QUAGLIARIELLO, MAZZATORTA, BERSELLI, MUGNAI.

Il Senato,

            udite le comunicazioni del Ministro della giustizia,

            rilevato che in quanto riferito dal Ministro hanno trovato puntuale riscontro e conferma le indicazioni contenute nelle risoluzioni approvate dal Senato della Repubblica il 28 gennaio 2009 ed il 20 gennaio 2010, con particolare riferimento alla lotta al crimine organizzato, alla tutela della sovranità dello Stato e della sicurezza dei cittadini, alla emergenza carceraria, alle riforme dei codici di rito, alla riduzione del contenzioso giudiziale pendente, al miglioramento dell'efficienza del sistema giudiziario, alla cooperazione internazionale per la lotta al terrorismo, alla più sinergica collaborazione tra organi dello Stato, alle riforme ordinamentali;

            considerato che gli impegni assunti dal Ministro per l'anno 2011 si pongono in linea di assoluta continuità con le predette indicazioni e che, in particolare, essi mirano:

                a) alla definitiva attuazione del precetto costituzionale del giusto processo;

                b) a proseguire nel processo di riduzione del contenzioso giudiziale pendente, ormai irreversibilmente e virtuosamente avviato con una significativa inversione di tendenza rispetto al passato tale da costituire un risultato di straordinario rilievo;

                c) a introdurre riforme che restituiscano la magistratura e il Consiglio superiore della magistratura alle loro più naturali funzioni;

                d) al definitivo ed organico completamento delle riforme codicistiche e ordinamentali oramai improcrastinabili per rendere il servizio giustizia degno di una grande nazione civile;

                e) ad un uso più razionale ed efficiente delle risorse sia finanziarie che umane, troppo spesso nel passato mal utilizzate, per allineare il comparto giustizia, anche attraverso la definitiva attuazione del processo di informatizzazione degli uffici giudiziari, con gli altri grandi sistemi giudiziari europei;

                f) alla più incisiva ed energica azione di contrasto sia interno che internazionale al crimine organizzato ed al terrorismo;

                g) a proseguire incisivamente il processo di definitiva normalizzazione dell'emergenza carceraria,

            approva la Relazione del Ministro.

(6-00056) (18 gennaio 2011) n. 4

FINOCCHIARO, DELLA MONICA, ZANDA, CASSON, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI.

Il Senato,

            udite le comunicazioni del Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 86 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dall'articolo 2, comma 29, della legge 25 luglio 2005, n. 150;

        premesso che:

            tali comunicazioni sono essenziali per definire l'indirizzo politico del Governo in tema di amministrazione della giustizia e richiedono, pertanto, un attento esame da parte del Parlamento;

            la garanzia del diritto dei cittadini alla sicurezza impone - oltre all'efficienza dell'azione delle Forze dell'ordine cui vanno assicurati i mezzi indispensabili per il loro operato - un sistema giudiziario efficiente, a favore del quale siano stanziate risorse adeguate e idonee a realizzare un effettivo miglioramento;

            il buon funzionamento della giustizia è inoltre condizione per lo sviluppo economico del Paese, perché ne favorisce la competitività e l'attitudine ad attrarre investimenti internazionali;

        considerato che:

            il sistema giustizia e le sue disfunzionalità rappresentano ancora un ostacolo allo sviluppo del Paese (rapporto CENSIS 2010) ed un pesante costo per i cittadini, le famiglie e le imprese. La giustizia in Italia è al collasso per il cattivo funzionamento del servizio e l'irragionevole durata dei processi: servono 1210 giorni per recuperare un credito e, secondo una stima di Confartigianato, le lungaggini costano alle imprese 2,3 miliardi di euro (una 'tassa occultàdi circa 371 euro per azienda che ricade su imprenditori, fornitori, clienti, consumatori);

            una giustizia ritardata equivale a una giustizia denegata. Ed è un costo per lo Stato. In base alla cosiddetta legge Pinto, circa 250 milioni di euro sono destinati alle richieste di indennizzo per violazione del termine di ragionevole durata del processo. Sul punto, si registra una crescita media annua del 40 per cento, con conseguente passaggio del contenzioso dai circa 5.000 ricorsi del 2003 agli oltre 34.000 del 2009;

            l'aspetto critico è costituito dalla crescente giacenza di processi sia nel civile (5,5 milioni di procedimenti pendenti) sia nel penale (1,5 milioni di procedimenti pendenti). Le cause che hanno determinato e che, tuttora, determinano questa situazione sono molteplici: tra questi stanno l'eccessiva litigiosità, le procedure farraginose, gli inutili formalismi, la carenza di organici, la cattiva dislocazione e organizzazione degli uffici, l'eccessivo numero di avvocati ed anche la inadeguata organizzazione di taluni uffici giudiziari;

            l'eccessiva litigiosità è confermata dalle ricerche Cepej del 2008 e del 2010, dalle quali risulta che l'Italia ha il maggior numero di controversie per abitante ed una massa di contenziosi civili che è la quarta in Europa. Ciò nonostante, la produttività dei giudici italiani è ai primi posti, anche nel settore penale, pari a circa il doppio di quella degli altri grandi Paesi europei, malgrado la diversità e la difficile comparabilità dei sistemi giuridici;

            il sistema giudiziario italiano soffre, oggi, di un grave carico di lavoro e di serie carenze strutturali che, finora, il Governo, dopo due anni e mezzo di annunci e promesse, non ha affrontato, dimostrando la mancanza di una strategia e la volontà politica di non dotare il comparto giustizia delle risorse necessarie: ne è stata prova la legge di stabilità, priva di misure specifiche in tal senso. La legge di bilancio ha operato un taglio per il 2011 di oltre 231 milioni di euro alla missione giustizia, che si accentua nelle previsioni per il 2012 ed il 2013 con l'ulteriore riduzione degli stanziamenti di oltre 44 milioni di euro. Si tratta di una riduzione significativa, suscettibile di determinare un ulteriore forte decremento dello standard qualitativo dell'amministrazione della giustizia (quanto non addirittura una sua paralisi) ove si consideri che a tale missione sono ricondotti quattro 'programmìcruciali quali quelli dell'amministrazione penitenziaria, della giustizia civile e penale, della giustizia minorile e dell'edilizia giudiziaria, penitenziaria e minorile;

            in particolare è stato fortemente penalizzato il programma «Giustizia civile e penale», che subisce i tagli di spesa più gravi (oltre i 138 milioni di euro). Viene così colpita l'amministrazione della giustizia con il taglio di oltre il 4 per cento delle risorse destinate al funzionamento ordinario ed una riduzione dei cosiddetti consumi intermedi (spese per l'acquisto di beni e servizi) per il settore della giustizia civile e penale, nell'entità di 2,7 milioni di euro; come del resto preoccupa fortemente il drastico taglio di 118 milioni di euro (pari ad oltre il 97 per cento delle risorse destinate a questo capitolo per il 2010) al capitolo 1402.3 relativo ai compensi per lavoro straordinario, operato in una situazione di carenza quasi strutturale di personale rispetto all'organico fissato, e che rischia di provocare il collasso del sistema giudiziario italiano. Vi è inoltre la forte riduzione delle risorse destinate agli «investimenti» nell'ambito del medesimo programma con un taglio di oltre 34 milioni di euro rispetto alle previsione assestate per il 2010, di quasi il 30 per cento. Vengono così pesantemente incise dai tagli le tante voci che necessiterebbero di investimenti quali le spese inerenti alla ristrutturazione, al restauro e alla manutenzione degli immobili dove hanno sede gli uffici giudiziari, quelle necessarie al miglioramento delle strutture e degli impianti ad essi connessi, nonché le spese relative alla gestione ed al funzionamento dei sistemi informativi ed informatici strategiche per il miglioramento dell'efficienza dell'amministrazione della giustizia;

            anche le dotazioni del programma «Giustizia minorile» sono state oggetto di significative riduzioni, che rischiano di paralizzare una funzione - quale quella appunto della tutela giurisdizionale dei minori - essenziale in una società democratica che voglia promuovere l'infanzia e l'adolescenza come valori prioritari. I tagli al programma arrivano complessivamente ai 15,2 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate dell'anno finanziario 2010. Particolarmente grave appare in tal senso l'ulteriore riduzione di 4,6 milioni di euro delle risorse - indispensabili ai fini del reinserimento sociale e della responsabilizzazione del minore - destinate al mantenimento, all'assistenza e alla rieducazione dei minori soggetti a provvedimento giudiziario, tenuto conto che già due milioni di euro erano stati tagliati dalla finanziaria 2010. Va infine sottolineata l'assenza di qualsiasi fondo per gli interventi da attuarsi nei confronti dei minori tossicodipendenti, tossicofili, portatori di patologie psichiche già azzerati dalla precedente finanziaria;

            la drammatica sequenza di tagli imposti dal Governo alle risorse della Giustizia ( - 20 per cento nel 2009; -30 per cento nel 2010; -40 per cento nel 2011), secondo gli impegni presi dal Ministero della giustizia, avrebbe dovuto essere compensata dalla creazione del cosiddetto Fondo unico giustizia. In occasione dell'approvazione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, infatti, a fronte dei tagli subiti e delle drammatiche prospettive per il futuro il ministro Alfano, da un lato, ed il ministro Maroni, dall'altro, avevano rassicurato che i tagli dei rispettivi Ministeri sarebbero stati riassorbiti tramite la creazione di un Fondo di cui all'articolo 61, comma 23 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, quantificato in sede di dichiarazioni dei Ministri in oltre un miliardo di euro, in cui avrebbero dovuto confluire tutte le somme di danaro sequestrate ed i proventi derivanti dai beni confiscati nell'ambito di procedimenti penali o di misure di prevenzione, di cui una parte avrebbe dovuto essere destinata alla tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico ed una quota «al potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia»;

            il Governo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 aprile 2010, sulla base delle entrate affluite nell'esercizio 2009, ha determinato in 158 milioni di euro (ovvero solo il 25 per cento dei circa 632 che il Governo aveva dichiarato come effettivamente disponibili per il 2009) la quota delle risorse del Fondo unico giustizia da ripartire ai Ministeri. Nel frattempo, un decreto interministeriale ha provveduto alla ripartizione dei 158 milioni di euro disponibili. Avendo il Ministero dell'economia, per il 2009, rinunciato alla sua quota, 79 milioni di euro sono stati assegnati al Ministero della giustizia ed altrettanti risultano assegnati al Ministero dell'interno;

            il decreto di ripartizione dei fondi dell'aprile 2010 non è stato approvato dalla Corte dei conti. Si è resa necessaria, quindi, una rielaborazione con la previsione del 49 per cento a testa per Giustizia e Interno e un 2 per cento all'Economia, ma ancora oggi - come ha affermato il Capo dipartimento dell'organizzazione della giustizia in un'intervista al «Sole-24 ore» del 10 gennaio 2011 - Equitalia, che gestisce il Fug, sta aspettando che la Ragioneria dello Stato emetta l'ordine di accredito per incassare la quota di spettanza della Giustizia, pari a 77 milioni di euro. Del miliardo di euro di cui parlarono i Ministri restano, quindi, solo 158 milioni di euro che ancora devono poter essere spesi; resta una vicenda che molto racconta della inefficienza dell'azione amministrativa e legislativa di questo Governo;

            la riduzione delle risorse stanziate ostacolerà la realizzazione di politiche per la sicurezza, il controllo del territorio ed il contrasto alla criminalità, impedendo l'efficiente svolgimento delle attività di indagine, di accertamento dei reati e di identificazione dei colpevoli. Si evidenzia, così, il carattere simbolico e meramente propagandistico - e come tale inefficace - degli interventi del Governo in materia penale, che accrescono le norme incriminatrici senza predisporre le risorse necessarie alla loro applicazione sia in sede giudiziaria che penitenziaria, con il rischio non solo di aggravare ulteriormente la disfunzionalità del sistema giudiziario, ma anche di minare la certezza del diritto e la stessa legittimazione e credibilità della funzione dell'amministrazione della giustizia, con gravi pregiudizi per la sicurezza e la tutela giurisdizionale dei diritti per i cittadini;

            lo stato di crisi della giustizia italiana, ammesso dal Ministro nelle comunicazioni rese al Senato lo scorso anno, permane senza che la «terapia» promessa abbia avuto alcun effetto: le linee guida essenziali dell'indirizzo politico del Governo in materia di giustizia, anche a causa del costante taglio di risorse, si sono tradotte in pochi interventi, parziali e controproducenti. Nulla è stato fatto per migliorare la qualità ed i tempi del servizio reso ai cittadini, nulla per la riorganizzazione degli ambiti di competenza territoriale degli uffici giudiziari ancorati all'Ottocento, nulla per prevedere la copertura o l'adeguamento degli organici dei magistrati ordinari e del personale giudiziario, nulla per l'informatizzazione degli uffici secondo sistemi sinergici, operativi ed uniformi sul territorio nazionale;

            la domanda diffusa e motivata di una giustizia rapida ed efficace richiede interventi idonei a ridurre la durata dei processi civili e penali, garantendo il completo accertamento dei fatti nell'interesse delle vittime e delle parti lese. Si è tenuto il Parlamento a lavorare sul disegno di legge sul cosiddetto processo breve (A.S. 1880-A) che su questo tema certo non assicurava la domanda di giustizia che proviene dai cittadini. Il suo iter si è poi arenato poiché l'opinione pubblica e alcuni componenti della maggioranza compresero ciò che dall'inizio il Gruppo del Partito democratico denunciava, e cioè che la fissazione di un termine perentorio per il compimento dei singoli gradi di giudizio non serve, nella condizione attuale degli uffici giudiziari, a realizzare un giusto processo, ma solo ad accelerarne l'estinzione. Il tempo perso si sarebbe potuto utilizzare per prendere misure di semplificazione dei riti, per agevolare gli adempimenti e gli oneri burocratici che ancora appesantiscono tempi e costi delle procedure;

            gli uffici giudiziari italiani patiscono una carenza di organico: non solo si assiste alla cosiddetta «desertificazione delle procure» con numerose vacanze, specie nelle funzioni requirenti, ma anche all'aggravamento della situazione per effetto della recente manovra economica. Secondo recenti dati ufficiali, presentati a novembre 2010 dall'Associazione nazionale magistrati, l'organico della magistratura ha una scopertura pari al 12,48 per cento (su 9591 posti in organico sono vacanti 1197; su 7163 posti di magistrati giudicanti sono vacanti 849, con una percentuale di scopertura pari all'11,85 per cento; su 2.428 posti di magistrati requirenti di cui vacanti 348 con una scopertura pari al 14,33 per cento);

            la scelta di escludere in via di principio i magistrati di prima nomina dalle procure della Repubblica e dagli uffici monocratici penali sta scardinando la giustizia in zone molto esposte alla criminalità organizzata. Al riguardo sono state presentate dal PD significative proposte in linea con il nuovo ordinamento giudiziario e si attende una risposta del Governo, che, ancora una volta, tarda;

            con la legge n. 24, del 22 febbraio 2010 («Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario»), ci si è limitati ad offrire soluzioni tampone, non sufficienti ad affrontare la gravità del problema: si impone, invece, una riorganizzazione sistematica e a regime delle risorse umane e strutturali; una ridefinizione delle circoscrizioni giudiziarie mediante l'accorpamento di uffici e di sezioni distaccate, nonché la creazione di un organico unico di più uffici limitrofi; una reintegrazione delle dotazioni organiche del personale amministrativo;

            le disposizioni contenute nella manovra economica, che fortemente penalizzano le modalità di erogazione dell'indennità di trattamento di fine rapporto, hanno determinato un progressivo aumento delle domande di pensionamento anticipato dei magistrati. La situazione è allarmante: sono state presentate oltre 400 domande di collocamento anticipato a riposo e nonostante le ripetute sollecitazioni del CSM e gli interventi del PD, nulla è stato fatto dal Governo per evitare un così massiccio esodo dei magistrati di particolare esperienza. In questo modo, oltre a restare scoperti alcuni uffici giudiziari per il pensionamento di dirigenti anche di recente nomina, si è finito con indebolire anche la Corte di cassazione per l'anticipato collocamento a riposo di almeno 50 magistrati in una situazione già grave di vacanza complessiva di oltre 100 posti in organico;

            la situazione di scopertura complessiva degli organici rischia in tal modo di divenire incontrollabile. E in tale contesto non può omettersi un richiamo al Ministro affinché intervenga sul problema del collocamento dei magistrati fuori ruolo. Il PD, più volte e in più sedi (disegni di legge, emendamenti a disegni di legge), ha sottolineato la necessità di restringere gli incarichi a quelli realmente irrinunciabili, senza peraltro, ricevere significative risposte;

            gravissima è la carenza di organico del personale amministrativo. Secondo dati di fonte ministeriale la percentuale di scopertura media è del 13 per cento per il personale amministrativo e del 27 per cento per i dirigenti. In realtà, c'è stata una progressiva riduzione della pianta organica di ben oltre 13.000 unità del personale amministrativo del comparto giustizia, la cui professionalità è stata mortificata nel corso degli anni (precisamente le piante organiche sono state ridotte da 53.000 unità alle attuali 40.000);

            numero, mansioni, professionalità, compensi del personale sono centrali per l'efficienza del servizio giustizia. Revisione delle piante organiche e riqualificazione del personale, compreso il personale tecnico, pertanto, devono costituire la soluzione prioritaria, che non può essere surrogata dall'apporto di professionalità esterne caratterizzate da precarietà e assenza di adeguata formazione. Il blocco indiscriminato del turnover e l'inadeguatezza nella gestione dei processi di riqualificazione del personale stanno conducendo ad una situazione paradossale che vedrà gli uffici giudiziari in sempre più grave crisi per effetto dei prossimi pensionamenti degli attuali responsabili delle cancellerie e segreterie: personale di grande valore che costituisce la memoria storica degli uffici e padroneggia l'andamento dei servizi, ma per il quale non è stata prevista una sostituzione e successione adeguata;

            l'efficienza del sistema giudiziario presuppone necessariamente un'efficace distribuzione sul territorio nazionale degli uffici giudiziari e l'adeguatezza della loro struttura dimensionale. Per questo la revisione della geografia giudiziaria, da un lato, e delle dimensioni degli uffici giudiziari dall'altro, rappresenta una priorità da perseguire, prevedendo l'individuazione di una rete omogenea di tribunali ordinari secondo criteri obiettivi di prossimità di tipo socioeconomico e territoriale, con particolare attenzione alle zone di forte criminalità organizzata, a quelle con intensa densità abitativa e ove vi sia una rilevante domanda di giustizia, nonché ulteriori criteri che devono essere individuati dopo un adeguato confronto con i territori;

            allo stesso tempo si dovrà procedere verso l'incremento delle risorse strumentali e umane, attualmente del tutto insufficienti e sproporzionate rispetto ai carichi di lavoro degli uffici, e verso la completa ed effettiva informatizzazione (e telematizzazione) del procedimento;

            le crescenti competenze attribuite ai magistrati onorari esigono una riforma organica della disciplina a loro riservata: il Ministro aveva promesso un disegno di legge di riforma per regolarne lo status, la posizione, le garanzie e i doveri, come stabilisce l'articolo 106 capoverso della Costituzione: è invece arrivata solo l'ennesima proroga delle funzioni;

            il Governo, con il decreto-legge «milleproroghe» (disegno di legge A.S. 2518, «Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie») ha varato l'ennesima proroga dell'assetto della magistratura onoraria operante presso tribunali e procure, malgrado il preciso impegno assunto dal Ministro della giustizia di procedere ad una riforma organica del settore. Questa impostazione è dimostrativa dell'incapacità riformatrice del Governo in un settore cruciale dell'organizzazione degli uffici giudiziari, la cui soluzione non può esaurirsi nel procrastinare a tempo indeterminato una riforma tanto importante ed attesa. Tra l'altro la proroga prevista per il 2011 contiene, tra l'altro, una preoccupante novità poiché si prevede, al termine della proroga legale trimestrale fissata al 31 marzo 2011, una ulteriore proroga facoltativa fino alla fine dell'anno 2011, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, aprendo così un evidente problema di compatibilità della previsione con la riserva di legge fissata dall'art. 108 della Costituzione in materia di ordinamento giudiziario. Il Gruppo del PD chiede che questa palese illegittimità venga eliminata in sede di conversione del decreto-legge, ribadendo la necessità ed urgenza che il Governo mantenga l'impegno di una riforma organica della magistratura onoraria, sollecitata da tutti gli operatori giudiziari;

            la generalizzata riduzione delle risorse per la missione Giustizia rischia di rallentare l'informatizzazione dei procedimenti civili, penali, amministrativi e di prevenzione, necessaria per assicurare la qualità complessiva del «servizio giustizia», come è imposto, peraltro, dalle crescenti esigenze di cooperazione internazionale. Si assiste oggi, ad un anno dagli eclatanti annunci e dalle solenni affermazioni del Ministro sulla digitalizzazione del sistema giudiziario ad una situazione decisamente preoccupante: il panorama nazionale è quello della dotazione di strumenti obsoleti, di assenza di programmazione e di scelte di spesa oculate e a lungo termine, dell'utilizzo di programmi e sistemi che spesso non colloquiano tra di loro, mentre è carente una politica di potenziamento, formazione e valorizzazione della professionalità del personale degli uffici giudiziari;

            il gruppo del PD ha recentemente denunciato alla Camera dei deputati la sconcertante sospensione del servizio di assistenza applicativa ai computer degli uffici giudiziari, che avrebbe potuto causare una paralisi degli uffici giudiziari e del sistema con conseguente chiusura dei tribunali e, dunque, innanzitutto, il blocco dell'attività processuale: di fronte a questa gravissima disfunzione, il sottosegretario Caliendo, ha ammesso che: «la paventata interruzione del servizio di assistenza applicativa agli uffici giudiziari non è una decisione dell'amministrazione, ma un effetto della mancata copertura nell'anno 2011 dei contratti pluriennali, sottoscritti negli anni 2009 e 2010 per garantire l'assistenza applicativa agli uffici giudiziari»;

            questa vicenda è esemplare della condotta assunta dal Governo negli ultimi anni sui problemi dell'organizzazione degli uffici giudiziari e sull'esigenza di efficienza della giustizia civile e penale: a fronte di promesse e annunci del Ministro della giustizia assistiamo a continui tagli delle risorse come nell'ultima legge di bilancio che, come già ricordato, ha fortemente penalizzato il programma «Giustizia civile e penale», con i tagli di spesa più gravi (oltre i 138 milioni di euro). La momentanea soluzione della questione dell'assistenza applicativa dovrebbe diventare l'occasione per un cambio di indirizzo, da parte del Ministro della giustizia, almeno nel campo cruciale dell'applicazione delle nuove tecnologie alla giustizia: si dovrebbe fare finalmente chiarezza sui fondi disponibili da parte del Ministero e sulle priorità adottate; ci si dovrebbe porre un obiettivo realistico e ambizioso come quello di attuare su tutto il territorio nazionale le notifiche telematiche obbligatorie nel settore civile; si dovrebbero infine abbandonare i proclami e gli annunci di grandi realizzazioni che non fanno altro che alimentare la confusione e di impedire una seria politica di investimenti;

        considerato inoltre che:

            il «servizio giustizia» ha anche bisogno di un'avvocatura in grado di agire con professionalità e competenza. La riforma della professione forense è un tassello della più complessiva riforma della giustizia, da realizzare declinando la funzione costituzionale dell'avvocato dentro il nuovo contesto comunitario;

            proprio per questo la riforma dell'ordinamento forense, approvata dalla maggiorana al Senato, si è tradotta in un'occasione persa per migliorare e modernizzare una professione che ha tanta rilevanza per la giurisdizione e la vita pubblica italiana. Un'occasione persa perché la professione forense merita e necessita di misure finalizzate a una svolta in senso liberale, misure che permettano ai più meritevoli, soprattutto ai giovani - e non solo coloro che partano da situazioni di vantaggio economico e sociale - di farsi strada, misure che incentivino la competitività e favoriscano la formazione continua dei professionisti;

        rilevato che:

            gli interventi di sistema non possono essere disgiunti da un programma di riforma organica dei codici di diritto civile e penale, sostanziali e processuali, per restituirli, così, alla funzione loro propria di assicurare la certezza del diritto e la conoscibilità delle norme da parte dei cittadini;

            per quanto concerne il sistema penale, occorre depenalizzare i reati privi di offensività a terzi, introdurre l'istituto del non luogo a procedere per irrilevanza penale del fatto, prevedere sanzioni differenziate in ragione della gravità del reato, secondo i principi di sussidiarietà, offensività, colpevolezza. Di tali prospettive non v'è traccia alcuna nei provvedimenti proposti da Governo e maggioranza: da un lato si lamenta la scarsa effettività della pena, e dall'altro sono criminalizzati fatti bagatellari o status soggettivi (es. immigrazione irregolare), legittimando la logica illiberale della colpa d'autore o per la condotta di vita. È molto singolare che forze politiche che si autodefiniscono liberali aumentino le figure di reato, aggravando quell'ipertrofia del diritto penale che produce impunità per i reati più gravi;

            in questo quadro è necessario, soprattutto, ridurre l'ipertrofia delle norme penali procedendo ad una riforma del codice penale che riduca l'area di intervento derubricando verso forme alternative, più efficaci anche sotto l'aspetto sanzionatorio, abbandonando la tendenza ad intervenire solo attraverso l'incremento dei fatti reato;

            garantire una giustizia efficiente ed equa al servizio dei cittadini significa intervenire sui tempi della giustizia. Per questo il Gruppo del Partito democratico propone di modificare alcuni aspetti del processo penale che si presentano come non funzionali e farraginosi e di neutralizzare gli effetti di tutte quelle disposizioni che, contenendo una serie di garanzie meramente formali, prive di utilità sostanziale sotto il profilo dell'effettivo esercizio del diritto di difesa, si risolvono in realtà in un'inutile dilatazione dei tempi del processo;

            in questo quadro è oggi necessario, a nostro parere: semplificare il regime delle notifiche; semplificare il sistema delle nullità processuali, prevedendo uno sbarramento generalizzato per la loro proposizione; modificare il regime della contumacia per razionalizzare e ridurre il carico dei procedimenti; riformare la disciplina dell'udienza preliminare in modo da sfruttare appieno la sua potenzialità quale momento di preparazione del futuro giudizio; rivisitare il sistema delle impugnazioni riducendo i casi di ammissibilità e proponibilità del ricorso alla Suprema Corte di cassazione; eliminare la sospensione feriale dei termini processuali; ridurre il carico di lavoro che grava sugli uffici inquirenti mantenendo fermo il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, introducendo la richiesta di archiviazione per «irrilevanza penale del fatto» o «particolare tenuità dell'offesa» quando il fatto non rivesta in concreto la necessaria offensività per giustificare l'impiego della costosa risorsa del processo; infine va introdotto anche per gli adulti l'istituto della messa alla prova previsto per i reati puniti con pena diversa da quella detentiva o con pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni. Tutti interventi sui quali il PD ha presentato puntuali proposte;

            nel settore del diritto penale l'attenzione del Governo e della maggioranza si è soffermata, invece, su ben altre priorità: inizialmente sulla cosiddetta legge blocca-processi del 2008, sulla quale il PD espresse forti critiche per l'impatto disastroso su un elevato numero di processi pendenti; fatto questo condiviso da magistratura e avvocatura, oltre che da larga parte della società civile. Poi, improvvisamente, è entrato nel dibattito politico la tematica delle intercettazioni, che il PD intendeva riformare sotto il profilo della tutela della privacy, ma non nei termini di un depotenziamento tout court dello strumento investigativo, con risvolti negativi sull'efficacia dell'azione delle Forze di polizia e della magistratura, nonché sulla sicurezza dei cittadini; e tanto meno sotto il profilo della compressione della libertà di stampa, costituzionalmente garantita. È seguito, quindi, in un crescendo il disegno di legge sul processo penale, il disegno di legge n. 1440, con l'intento di incidere sui rapporti tra pubblico ministero e polizia giudiziaria, per terminare poi con il cosiddetto processo breve;

            questi interventi rispondono a logiche del tutto inaccettabili e non hanno alcuna attinenza con l'obiettivo di raggiungere una ragionevole durata del processo e una maggiore efficienza del sistema giudiziario. Si è trattato di provvedimenti sui quali il PD ha ritenuto di non concedere aperture, ben consapevole dei guasti irrimediabili che avrebbero potuto comportare nel processo penale. Si è discusso, inoltre, di immunità, lodo Alfano e legittimo impedimento: questioni che riguardano i rapporti tra il premier e la giustizia in palese contrasto con principi costituzionali, come quello di uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge; non a caso il disegno di legge che proponeva il cosiddetto «lodo Alfano» è stato dichiarato incostituzionale con la sentenza della Corte costituzionale n. 262 del 2009, mentre il disegno di legge di iniziativa parlamentare (Gasparri ed altri) sul cosiddetto «legittimo impedimento», fortemente voluto dal Governo, è stato dichiarato parzialmente incostituzionale il 13 gennaio 2011, in quanto risultano violati gli artt. 3 e 138 della Costituzione;

            il dibattito su questi temi ha avuto solo l'effetto di distogliere l'attenzione dalla stringente necessità di interventi strutturali tesi a realizzare un processo uguale per tutti e in tempi ragionevoli e, quindi, dalla necessità di introdurre elementi di accelerazione e di razionalizzazione dei vigenti istituti processuali, volti ad eliminare gli inutili formalismi, senza sacrificare le garanzie difensive e assicurando nel contempo l'obiettivo della certezza della pena;

            l'impegno del Governo si è concentrato su leggi ad personam, che, qualora adottate, avrebbero avuto l'effetto di aggravare, in via generale, la situazione della giustizia penale. Nei momenti più critici della vita politica, il Governo e la maggioranza hanno a più riprese ventilato proposte di riforma della giustizia, incentrate sui temi della separazione delle carriere, della rivisitazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale e della modifica del Consiglio superiore della magistratura. Chiediamo al Ministro della giustizia se in coscienza si senta di affermare che sono queste le riforme che renderanno il processo più rapido, più funzionale ed efficiente. A noi sembra che gli annunzi di queste riforme (che eludono l'approfondimento di proposte assai serie presentate dal PD) rispondano ad una diversa logica rispetto al tema del funzionamento del processo e cioè quella di ridisegnare i rapporti tra politica e magistratura, alterando le attuali divisioni tra poteri dello Stato così come delineate dal Costituente nel 1948 senza alcun vantaggio per l'efficienza della giustizia ordinaria;

        rilevato, inoltre che:

            va affrontata quella vera e propria ipoteca sulla competitività rappresentata dal cattivo funzionamento della giustizia civile, che è causa dell'inadeguata tutela del credito, della difficoltà ad investire nel nostro Paese, dell'incertezza dei rapporti tra privati, del protrarsi di conflitti familiari, talvolta drammatici. Il sistema civile necessita di innovazioni processuali tali da razionalizzare e velocizzare la fase esecutiva e da prevedere istituti che negli altri ordinamenti hanno contribuito in misura significativa al miglioramento dell'efficienza della giustizia civile, come il cosiddetto «calendario del processo», previsione recentemente introdotta che tuttavia, in assenza di idonee misure strutturali e organizzative, rischia di fatto la disapplicazione; è necessario, quindi, assicurare adeguate garanzie attuative del «calendario del processo», con un regime di preclusioni e decadenze che sanzionino adeguatamente l'inattività o la violazione dell'obbligo di tempestività e diligenza di tutti i soggetti processuali;

            le «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile», contenute nella legge n. 69 del 2009, comprendono una vasta congerie di disposizioni nonché le modifiche al codice di procedura civile. Rispetto all'originaria formulazione, alcuni emendamenti hanno raccolto varie indicazioni provenienti dall'opposizione e dagli operatori giudiziari (magistratura associata e avvocatura). Peraltro, sebbene non manchino interventi apprezzabili, non a caso da tempo auspicati e largamente condivisi (si pensi, in particolare, all'abolizione dell'odiato rito societario e all'abrogazione dell'improvvido art. 3 della legge n. 102 del 2006, che aveva assoggettato al rito del lavoro le cause relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni, conseguenti ad incidenti stradali, nonché all'ampliamento della competenza del giudice di pace), nulla autorizza a ritenere che si sia operata una riforma organica ed effettiva del processo civile e, in assenza di più ampi e incisivi interventi normativi, pur richiesti, per rendere efficiente il servizio giustizia nell'interesse dei cittadini, e a causa dell'operata riduzione di risorse destinate al settore giustizia, la riforma rischia di non corrispondere alle aspettative;

            resta difatti, senza risposta da parte del Governo la necessità dell'unificazione e semplificazione dei riti processuali (ben 27) e che il Governo porti presto alla discussione delle Commissioni parlamentari i relativi decreti legislativi, di cui nulla al momento è dato sapere. La recente proposta del Governo alla manovra economica dell'estate 2010, opportunamente ritirata a seguito delle proteste dell'opposizione e degli operatori della giurisdizione, di introduzione della figura del cosiddetto ausiliario, non solo finiva con essere in contrasto con i principi costituzionali a presidio dei principi fondanti della giurisdizione e dei diritti di difesa nel processo, ma non avrebbe consentito in alcun modo di pervenire ad una effettiva e reale deflazione del contenzioso. Diversamente l'istituzione di un ufficio del giudice (o ufficio del processo), quale stabile struttura di supporto al magistrato, cui resta affidato il compito istituzionale della decisione della causa, rappresenta uno strumento strategico al fine della riduzione dell'arretrato e della funzionalità del sistema giudiziario;

            è difatti, indispensabile che si riformi l'ufficio del giudice non solo con adeguate tecnologie informatiche e di banche dati, ma anche di personale amministrativo opportunamente riqualificato, di giudici onorari in funzione di collaborazione con il magistrato, di assistenti e «stagisti» che possano svolgere ricerche e coadiuvare il giudice nello studio e nell'istruttoria dei fascicoli. Tale intervento, da tempo proposto dal PD e fortemente reclamato da avvocati e magistrati, permetterebbe di ottimizzare le risorse e organizzare in maniera più moderna e razionale gli uffici giudiziari, in quanto consentirebbe di pervenire alla drastica riduzione dei tempi processuali, al recupero della funzionalità del processo e alla formulazione di programmi razionali di esaurimento degli arretrati. un netto risparmio di spesa rispetto a quella sostenuta dallo Stato per effetto della sola legge Pinto;

            il rito del lavoro non funziona solo in alcune zone d'Italia, nelle quali la quantità del contenzioso, spesso anche seriale, è esorbitante ed il giudice non è efficacemente coadiuvato. E particolarmente gravoso è il numero di cause previdenziali, che si riversa negli uffici del Meridione, dove si riverbera negativamente sui complessivi tempi di definizione di tutte le controversie di lavoro. Occorre, quindi, lavorare a una riforma del processo previdenziale che liberi i tribunali del lavoro e consenta di risolvere in tempi accettabili le controversie che riguardano la tutela dei diritti dei lavoratori e che oggi subiscono spesso gli stessi tempi della giustizia civile;

            vi è dunque la concreta esigenza di riforme che assicurino l'obiettivo di rendere ragionevole in tutto il territorio nazionale la durata del processo anche con interventi mirati, che consentano la definizione accelerata delle controversie socialmente più sensibili, anche con sistemi di definizione più appropriati alle esigenze specifiche. Tuttavia questo non può consentire che una riforma, coerente e compatibile con le trasformazioni del mercato del lavoro, sacrifichi con la semplificazione delle procedure per una deflazione del contenzioso, le istanze di tutela dei diritti dei lavoratori, così come è avvenuto con le misure, di recente volute dal Governo e approvate dalla maggioranza con il cosiddetto «collegato lavoro» che prevede che le parti del contratto individuale di lavoro, datore e prestatore di lavoro, possano pattuire apposite clausole compromissorie, non appena concluso il periodo di prova (o comunque decorsi trenta giorni dalla stipula del contratto medesimo), per devolvere le controversie eventualmente insorgenti tra loro ad arbitri, aprendo la strada ad un arbitrato di equità, in tutto e per tutto alternativo al rimedio giurisdizionale, che non offre al lavoratore le medesime garanzie della sentenza pronunciata secondo diritto. E occorre qui ricordare che solo grazie all'intervento del Presidente della Repubblica di rinvio alle Camere del testo già approvato dal Parlamento sono state eliminate le distorsioni più vistose di questo meccanismo;

            tra le uniche disposizioni di legge emanate dal Governo in adempimento della delega in materia civile vi sono quelle del decreto legislativo sulla conciliazione obbligatoria per controversie civili e commerciali del 20 marzo 2010, che a partire dal marzo 2011, investirà negli ambiti civilistici anche settori economicamente e socialmente cruciali, come il condominio, le locazioni, il comparto assicurativo. Si tratta di un intervento che presenta numerosi elementi di preoccupazione. L'avvocatura ha sollevato molti profili critici, sostenendo che la media conciliazione obbligatoria è palesemente incostituzionale e danneggia i cittadini; che il regolamento attuativo che la disciplina è da abrogare. E sottolineando che la direttiva europea che detta le linee da seguire in materia di giustizia civile, prevede espressamente la facoltatività della mediazione, così come avviene in tutti i paesi dell'Unione europea. Per questa ragione, l'organismo unitario dell'avvocatura, ha presentato un ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio e sta preparando un ulteriore ricorso alla Corte europea, azioni che si aggiungono alle migliaia di ricorsi presentati autonomamente dagli avvocati. Nei ricorsi si contestano numerose violazioni del legislatore di norme di carattere costituzionale, come la lesione del diritto di difesa e del diritto di accesso alla tutela giurisdizionale, eccesso di delega, violazione del principio di ragionevolezza e della riserva di legge sulle prestazioni personali. La normativa - si prospetta - renderà i costi monetari, che dovranno sostenere i cittadini in sede conciliativa, addirittura superiori al costo di un intero processo. L'aspetto più grave, inoltre, è che la formulazione da parte del mediatore della proposta di conciliazione e la sua accettazione o meno da parte dei cittadini (peraltro privi di assistenza legale) influenzano inderogabilmente l'esito del successivo processo (soprattutto in sede di valutazione sulle spese), caratterizzandosi come veri e propri atti paragiurisdizionali, in quanto tali riservati all'autorità giudiziaria;

            il 12 gennaio 2011 si è già tenuta innanzi al Tar di Roma l'udienza per la sospensiva del decreto ministeriale attuativo della mediazione, ed è stata fissata l'udienza per il merito il 9 marzo 2011, prima quindi dell'entrata in vigore della normativa;

            i rilievi mossi dall'avvocatura e già in parte anticipati dal PD con pareri di minoranza nelle Commissioni di merito appaiono in gran parte condivisibili. Occorre quindi che il Governo intervenga per correggere un intervento, che potrebbe avere ulteriori effetti negativi sulla già grave situazione in cui versa l'amministrazione della giustizia civile;

            occorre, invece, favorire il buon esito dei procedimenti di mediazione e conciliazione, eliminando l'obbligatorietà per alcune materie e garantendo l'assistenza obbligatoria, nonché prevedendo requisiti di professionalità e competenza per l'accesso all'albo dei mediatori. Sul punto è necessario che gli istituti della mediazione e della conciliazione, così come disciplinati dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, che ha dato attuazione alla delega contenuta nell'art. 54 della legge n. 69 del 2009, siano realizzati non come alternative al processo e come mezzi di «liquidazione» dei conflitti, ma come tramite per il loro superamento;

        considerato, inoltre, che:

            in Italia il fenomeno della corruzione è ancora largamente diffuso. I rapporti internazionali rilevano come la corruzione in Italia, radicata tanto nella pubblica amministrazione, quanto nel settore privato, sia favorita da alcuni aspetti specifici del nostro sistema amministrativo, come la non trasparenza e l'inefficienza di cui soffrono i meccanismi di assunzione e promozione. Nel 2009 le tangenti nel nostro Paese hanno inciso in danno dei cittadini, per circa 60 miliardi di euro. Si tratta di una piaga diffusa, fotografata dal rapporto sulla corruzione nel mondo pubblicato da Transparency International (il CPI 2010), nel quale l'Italia rispetto ai 178 Paesi esaminati figura al sessantasettesimo posto. Prima di noi, la Malesia (56), la Turchia (56), la Tunisia (59), Croazia e Macedonia (62), Ghana e Samoa (62) e il Rwanda (66);

            il dato è preoccupante: se è vero, difatti, che si tratta di un indice di natura soggettiva, relativo alla corruzione percepita, nella comunità internazionale il CPI, nonostante numerose contestazioni, continua a essere il biglietto da visita di un Paese in materia di corruzione. È essenziale riportare la corruzione tra le priorità dell'agenda delle riforme per il nostro Paese. Per questo il gruppo del PD chiede con forza che vengano al più presto discussi e votati gli emendamenti al disegno di legge sulla corruzione (A.S. n. 2156), con il quale la maggioranza parlamentare ha dichiarato di volere contrastare con maggiore efficacia le varie forme di illegalità nelle pubbliche amministrazioni e al quale, come PD, abbiamo proposto numerose modifiche tese a rendere effettiva la già intervenuta ratifica (con legge n. 116 del 3 agosto 2009) della Convenzione ONU sulla corruzione e a recepire i contenuti della Convenzione europea di Strasburgo del 1999, di cui pure sollecitiamo con forza la ratifica;

            le indicazioni ricavabili dalla Convenzione di Strasburgo del 1999 in tema di trasparenza nella pubblica amministrazione e di lotta alla corruzione, ancora non ratificata dall'Italia, avrebbero richiesto, infatti, un intervento ben più deciso sul piano della revisione del sistema dei reati contro la pubblica amministrazione, con particolare rilievo all'introduzione della fattispecie del traffico di influenze e delle misure processuali collegate;

        considerato, inoltre, che:

            è qui innanzitutto doveroso ricordare che le più importanti operazioni antimafia che negli ultimi tempi hanno condotto a fondamentali risultati, sono il frutto dell'impegno e del lavoro di tanti magistrati e appartenenti alle Forze dell'ordine impegnati a lavorare e operare in realtà e contesti estremamente difficili;

            la lotta alle mafie non può peraltro, esaurirsi, nel compiacimento espresso in occasione degli arresti o del sequestro dei beni. Ha, difatti, bisogno di interventi mirati sul piano legislativo. Per questo l'opposizione ha fortemente richiamato l'attenzione sui gravissimi rischi di indebolimento alla lotta alla mafia laddove si fossero ridotti i casi di ricorso allo strumento investigativo delle intercettazioni;

            occorre, altresì, un serio sforzo per colpire il punto nevralgico delle organizzazioni criminali rappresentato dalla loro forza economica;

            la legge n. 136 del 2010 (cosiddetto «Piano antimafia») ha attribuito una delega al Governo per la predisposizione di un testo unico in materia di misure antimafia e di prevenzione. In particolare, con l'articolo 1, si prevede una delega al Governo, da esercitare entro un anno, per la predisposizione di un codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione. Per ciò che attiene alle misure di prevenzione, la delega appare abbastanza dettagliata e contiene, in linea di massima, una serie di regole condivisibili, ampiamente discusse in Parlamento, spesso approvate con ampie maggioranze e che nascono dal precedente dibattito giurisprudenziale sul punto (spesso frutto di modifiche proposte dall'opposizione e approvate dal Parlamento nel cosiddetto pacchetto sicurezza e nel provvedimento di creazione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e destinazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata);

            per quanto invece attiene alle «leggi antimafia», la delega contenuta nel comma 2 dell'articolo 1 prevede un riferimento alla necessità di effettuare una «ricognizione» della normativa penale, processuale ed amministrativa vigente, una successiva «armonizzazione» della detta normativa, un «coordinamento» con la normativa dettata dallo stesso Piano antimafia ed un «adeguamento» della normativa italiana a quella europea, senza precisare i criteri di legiferazione delegata;

            ciò premesso, auspicando che il Governo superi con il testo unico antimafia di futura realizzazione le criticità segnalate, il Ministro della giustizia (al pari del Ministro dell'interno) deve rendersi garante della rapida attuazione dell'ordine del giorno G1, che in data 3 agosto 2010 il Senato ha approvato all'unanimità, impegnando il Governo (che lo ha accolto) a favorire l'approvazione di specifiche norme antimafia sollecitate dagli operatori del diritto, dalla magistratura antimafia e dai vertici delle Forze di polizia, addette alle investigazioni o alla protezione di testimoni e collaboratori di giustizia;

            è opportuno ricordare che solo per questo motivo gli emendamenti predisposti dal PD (come dalle altre forze di opposizione) al cosiddetto «Piano antimafia» - tra l'altro dopo una missione della commissione antimafia a Palermo per le indagini sulle stragi di mafia del 1992-1993 - sono stati ritirati e ciò per l'impegno assunto con il citato ordine del giorno, predisposto dal PD e condiviso da tutte le altre forze politiche;

            quindi, se il Governo terrà fede al suo impegno, sarà possibile discutere ed approvare in breve tempo misure indispensabili per rendere più incisivo il contrasto alla criminalità organizzata negli aspetti più insidiosi, costituiti dai rapporti con il mondo economico e politico, quali: introduzione della disciplina specifica del concorso esterno in associazione mafiosa; introduzione di norme incriminatrici del cosiddetto «auto riciclaggio»; modifica alla norma, che disciplina il reato di scambio elettorale politico mafioso (articolo 416-ter del codice penale), prevedendo una controprestazione che non sia solo in denaro, visto, nei fatti, che gli «appoggi» mafiosi sono stati ricambiati anche con altri favori (appalti, posti di lavoro, agevolazioni); modifica della disciplina dei collaboratori di giustizia inserendo la proroga del termine di centottanta giorni in ragione dell'entità o della durata di un impedimento legittimo o per la complessità della collaborazione;

        valutato che:

            nel gennaio 2010 il Ministro della giustizia aveva comunicato al Senato che per affrontare la drammatica situazione del nostro sistema carcerario il Consiglio dei ministri aveva disposto la dichiarazione dello stato di emergenza per tutto il 2010, a parere del Ministro «strumento fondamentale» per provvedere ad interventi che avrebbero consentito di rispettare il precetto dell'articolo 27 della Costituzione, secondo il quale «le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato». Ebbene non è bastata la dichiarazione dello Stato di emergenza per impedire che lo stanziamento complessivo per il programma «Amministrazione penitenziaria» diminuisse nell'ultima manovra di bilancio di ben77,4 milioni di euro;

            sono state tagliate peraltro di circa 14 milioni di euro proprio le spese riguardanti il mantenimento, l'assistenza e la rieducazione dei detenuti: attività che invece sarebbe necessario rafforzare e promuovere, non solo perché indispensabili ad un'effettiva attuazione dell'articolo 27 della Costituzione, ma anche in quanto particolarmente rilevanti ai fini della efficacia special-preventiva della pena e quindi della riduzione delle probabilità di recidiva;

            non è bastata la dichiarazione dello stato di emergenza per colmare alcune gravi lacune normative che contribuiscono ad alimentare a livello internazionale il discredito e la diffidenza verso il nostro sistema carcerario e che dovrebbero rappresentare delle priorità se si volesse davvero rispettare il dettato dell'art. 27 della Costituzione: non è stata ancora data attuazione della sentenza n. 26 del 1999 della Corte costituzionale sulla necessaria tutela giurisdizionale nei confronti degli atti dell'amministrazione penitenziaria lesivi di diritti di coloro che sono sottoposti a restrizione della libertà personale; non è stato ancora introdotto nel nostro ordinamento il crimine di tortura secondo quanto previsto nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura, né sono stati istituiti organismi indipendenti di controllo e monitoraggio di tutti i luoghi di privazione della libertà, come imposto dal Protocollo opzionale alla stessa Convenzione Onu;

            intanto nel 2010 la condizione di vita delle persone detenute e costrette a subire gli effetti di un sovraffollamento mai visto nella storia d'Italia non è migliorata ed è sempre più intollerabile. Anche nell'ultimo anno si è registrato un numero significativo di morti in carcere. Ne sono certamente causa le condizioni di estremo degrado delle strutture e la assoluta carenza di percorsi rieducativi e di reinserimento sociale. Negli istituti di pena italiani si registra un incremento preoccupante del sovraffollamento, in ragione del quale l'Italia - è bene ricordarlo - è stata condannata dalla Corte europea dei diritti umani per violazione dell'art. 3 della Carta europea dei diritti umani;

            il problema del sovraffollamento e delle condizioni delle carceri non può certo trovare una risposta adeguata nelle politiche criminogene portate avanti finora da questo Governo con l'introduzione di norme punitive dello status di immigrato irregolare ed in materia di uso di sostanze stupefacenti, i cui risultati sono stati proprio - contrariamente a quanto dichiarato - il sovraffollamento delle carceri e l'assenza di ogni politica di prevenzione;

            il cosiddetto Piano carceri per il 2010, tanto propagandato dal Ministro nelle comunicazioni del 2010 rimane in gran parte inattuato: il primo pilastro del piano relativo agli interventi di edilizia penitenziaria per la costruzione di nuovi padiglioni e di istituti necessari ad aggiungere oltre 20.000 posti alla dotazione disponibile è molto lontano dall'essere realizzato: come ammesso dalla stessa amministrazione penitenziaria solo per la creazione di 10.806 nuovi posti ci sarebbe una adeguata copertura finanziaria, senza però contare che i costi per il personale da assumere per le nuove strutture, la gestione quotidiana delle carceri, per non parlare dell'eventuale costo del lavoro dei detenuti. Si punta tutto sulla realizzazione di nuovi padiglioni da costruirsi all'interno delle mura di cinta di istituti penitenziari già esistenti occupando, quindi, spazi oggi a disposizione del personale penitenziario o della popolazione detenuta per attività sportive o ricreative che si tengono all'aperto essenziali per assicurare quel minimo di vivibilità delle attuali strutture;

            non si sono ancora viste le duemila assunzioni di nuovi agenti di Polizia penitenziaria che avrebbero dovuto costituire il terzo pilastro del piano annunciato nel gennaio 2010: l'articolo 4 della legge 26 novembre 2010, n. 199, che avrebbe dovuto permetterle, non ha ancora una copertura finanziaria e l'amministrazione non può ancora procedere alle assunzioni. Infine, riguardo agli interventi normativi annunciati - il secondo pilastro del piano del Ministro - la legge sull'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori un anno avrà effetti trascurabili sulla popolazione penitenziaria, mentre ancora non è stato proposto dal Governo alcun provvedimento sulla messa alla prova delle persone imputabili per reati fino a tre anni;

            di fronte alle drammatiche condizioni di vita dei detenuti, il «piano carceri» fornisce inoltre risposte del tutto inadeguate innanzitutto dal punto di vista dell'indirizzo politico: non si possono ridurre a una sola questione di edilizia penitenziaria i più grandi e complessi temi della funzione rieducativa della pena, delle modalità di esecuzione della condanna, della funzionalità dei programmi trattamentali, dell'effettiva applicazione delle misure alternative, della predisposizione di programmi di reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti;

            di fronte alla palese inadeguatezza degli indirizzi adottati dal Ministro ed alla pochezza delle effettive realizzazioni, la situazione nelle carceri italiane resta drammatica per il sovraffollamento (con il numero dei detenuti che aumenta di oltre 1000 unità al mese), per la carenza di personale di sorveglianza e per l'insufficienza di personale in grado di fornire assistenza sociale e psicologica in carcere. Questa situazione porta al numero incredibile di suicidi che ogni anno si susseguono e vanifica completamente la previsione costituzionale della finalità rieducativa della pena;

            in questo quadro desolante è indispensabile ampliare la tipologia delle misure alternative alla pena detentiva in favore di quelle specificamente supportate da progetti professionalmente strutturati volti al reinserimento sociale, fondati su attività di giustizia riparativa a favore delle vittime dei reati o da programmi di istruzione, di formazione professionale e di inserimento lavorativo. Per fare ciò non si può prescindere dall'adeguare le piante organiche riferite al personale di Polizia penitenziaria e alle figure degli educatori, degli assistenti sociali e degli psicologi, avviando un nuovo ed effettivo piano di assunzioni, che garantisca le risorse umane e professionali necessarie all'attivazione delle strutture penitenziarie;

            crediamo debbano essere riviste anche le norme sulla custodia precautelare e sulla custodia cautelare in carcere, anche al fine di eliminare quei meccanismi che concorrono al sovraffollamento con detenzioni in attesa di giudizio. Per garantire il rispetto della dignità dei detenuti proponiamo l'istituzione a livello nazionale del Garante dei diritti dei detenuti, un soggetto che possa coordinarsi con i garanti regionali e comunali e con la magistratura di sorveglianza, nonché l'introduzione del reato di tortura nel codice penale;

        ritenuto che:

            i dati acquisiti da più fonti scientifiche e istituzionali confermano una reale distanza tra le politiche del Governo e il bisogno di un sistema al servizio di tutti i cittadini. I gravi problemi che affliggono la giustizia italiana rivelano che non si stanno praticando riforme adeguate, nel breve e medio periodo, a soddisfare l'interesse collettivo; si stanno favorendo interventi che soddisfano esigenze estemporanee ed interessi particolari aggravando ulteriormente le inefficienze e le ingiustizie del sistema giudiziario;

            non si affrontano i problemi veri della giustizia con gli annunci propagandistici né con gli attacchi indiscriminati e delegittimanti della magistratura. Servono, piuttosto, maggiori risorse umane ed economiche, innovazioni strumentali, interventi di semplificazione delle regole processuali e di deflazione del contenzioso giudiziario; serve una giustizia vicina ai cittadini, credibile ed accessibile nelle forme e nei luoghi;

            la giustizia avrebbe bisogno di un intervento globale e coerente che investa tutti gli ambiti e tutte le questioni ricordate; il Gruppo parlamentare del Partito Democratico ha già presentato al Senato due consistenti mozioni e diversi disegni di legge che meriterebbero un sollecito esame, anche in ragione della perdurante inerzia del Governo su temi rilevanti;

            le comunicazioni del Ministro non forniscono alcuna soluzione idonea a risolvere i gravi problemi della giustizia italiana, né indicano una corretta e credibile copertura finanziaria dei pochi interventi annunciati,

            non le approva;

        e impegna, invece, il Governo, in materia di amministrazione della giustizia:

            ad indicare chiaramente le riforme possibili, le priorità ed i tempi di realizzazione con riferimento alle problematiche di cui in premessa;

            ad intraprendere la strada di una riforma coerente e positiva di sistema, intervenendo sulla struttura del procedimento penale per eliminare non il processo, bensì gli ostacoli alla sua celere celebrazione, in modo da risolvere definitivamente i problemi della giustizia legati alla ragionevole durata del processo, anche in ragione dei pressanti inviti rivolti al nostro Stato ad esibire risultati concreti o piani d'azione realistici per porre rimedio alle gravi carenze strutturali. Ulteriori ritardi nell'assumere le opportune misure contribuirebbero significativamente alle accuse di violazione dei diritti umani e costituirebbero in ogni caso una seria minaccia al principio dello Stato di diritto;

            a sostenere l'approvazione A.S. 487 e dell'A.S. 581 in materia di diritto societario, dell'A.S. 1016 e dell'A.S. 1004 concernenti la riforma del processo civile e dell'A.S. 959 e dell'A.S. 838 recante revisione della disciplina processuale del lavoro;

            a sostenere l'approvazione dell'A.S. 583 in materia di reati di grave allarme sociale e di certezza della pena;

            a sostenere l'approvazione dell'A.S. 1952 e dell'A.S. 584 per l'accelerazione e razionalizzazione del processo penale ed in materia di prescrizione dei reati;

            a sostenere l'approvazione dell'A.S. 739, dell'A.S. 897 e dell'A.S. 579 per l'efficienza della giustizia per l'istituzione dell'«ufficio per il processo» e la riorganizzazione dell'amministrazione giudiziaria, nonché in materia di magistratura onoraria;

            a sostenere l'approvazione - dando in tal modo seguito all'impegno assunto con l'ordine del giorno G1 accolto dal Governo nella seduta del Senato del 3 agosto 2010 - dei seguenti disegni di legge: l'A.S. 1454 e l'A.S. 1445 in materia di «autoriciclaggio» e meccanismi di prevenzione applicabili agli strumenti finanziari; l'A.S. 2299 e l'A.S. 2301 in materia di collaboratori di giustizia; l'A.S. 2199 e l'A.S. 2305 in materia di scambio elettorale politico-mafioso; l'A.S. 582 e l'A.S. 2512 in materia di assunzioni nella pubblica amministrazione dei testimoni di giustizia e l'A.S. 2513 in materia di concorso esterno in associazione mafiosa;

            a sostenere l'approvazione dell'A.S. 2527 e dell'A.S. 2502 in materia di Fondo unico giustizia, al fine di assegnare il 49 per cento della totalità delle somme, e non solo una quota parte delle stesse, al Ministero della giustizia ed al Ministero dell'interno ed il rimanente 2 per cento al bilancio dello Stato, dando concreta attuazione all'impegno, assunto con l'accoglimento di un apposito ordine del giorno (G104 del 15 dicembre 2010), a superare il regime di ripartizione delle risorse introdotto dal febbraio 2009 aumentando le dotazioni riservate alla Giustizia;

            a provvedere urgentemente al reperimento delle risorse adeguate per assicurare un'efficiente e celere amministrazione della giustizia ed anche una riforma organica del processo sia civile che penale, con particolare riferimento al sistema delle comunicazioni e delle notificazioni per via telematica, in modo da consentire agli uffici giudiziari di gestire il carico degli adempimenti e di superare i ritardi nella trattazione dei processi determinati da meri problemi procedurali o formali;

            a prevedere - dando in tal modo seguito anche all'impegno assunto con l'ordine del giorno G102 accolto dal Governo nella seduta del Senato del 15 dicembre 2010 - un significativo incremento di personale nel comparto della giustizia, sia giudicante che amministrativo, con particolare riferimento ai servizi di cancelleria, assicurando inoltre un intervento urgente per garantire la verbalizzazione e la trascrizione degli atti presso tutti i singoli uffici giudiziari, quale passaggio fondamentale per lo svolgimento dei processi penali;

            a reperire le necessarie risorse finanziarie per salvaguardare i livelli retribuitivi degli operatori della giustizia e del settore carcerario, nonché - soprattutto - per l'edilizia penitenziaria, prevedendo l'ampliamento e l'ammodernamento delle strutture esistenti con piena trasparenza e nel rispetto delle normative comunitarie, assicurando l'attuazione dei piani e dei programmi a tal fine previsti da precedenti leggi finanziarie, anziché a fare ricorso soltanto a procedure straordinarie in deroga alla normativa sugli appalti di lavori pubblici;

            valutata la necessità, anche al fine di sopperire al permanere della scopertura degli uffici giudiziari, con particolare riferimento alle sedi che si trovano in aree più esposte alla criminalità organizzata, di provvedere ad una conseguente rimodulazione del numero di magistrati in distacco presso il Ministero della giustizia e presso le altre amministrazioni centrali e periferiche dello Stato;

            a riavviare il confronto con le rappresentanze sindacali del personale amministrativo e dirigenziale al fine di un confronto concreto e costruttivo sulle problematiche del settore e degli operatori; a convocare, parimenti, i sindacati di Polizia penitenziaria e le rappresentanze di tutto il personale penitenziario ed a reperire adeguate risorse per consentire di colmare la grave e perdurante scopertura di organico del personale;

            ad informare il Parlamento sui lavori e i risultati del gruppo istituito con il precipuo compito di elaborare proposte di riorganizzazione dei circuiti detentivi e di possibili interventi normativi finalizzati a ridurre il sovraffollamento carcerario;

            a voler mettere in atto ogni iniziativa volta alla predisposizione di strategie di investimenti di lungo periodo volte alla informatizzazione e digitalizzazione del comparto giustizia.

(6-00057) (18 gennaio 2011) n. 5

LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA.

Il Senato,

            udite le comunicazioni e preso atto della relazione presentata dal Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 2, comma 29, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150;

        preso atto che:

            le comunicazioni e la relazione dovrebbero costituire un momento significativo di bilancio dell'amministrazione della giustizia per l'anno appena trascorso e di definizione programmatica per gli anni a venire, tale quindi da richiedere un esame particolarmente attento da parte del Parlamento, in considerazione della vitale importanza del servizio giustizia per i cittadini, per il sistema socio-economico nazionale e per le istituzioni;

            l'efficienza del sistema giudiziario e l'accelerazione dei processi, la rapidità dell'accertamento delle responsabilità penali e la predisposizione di norme e strutture tali da garantire la certezza del diritto e la certezza della pena dovrebbero costituire le principali preoccupazioni del Ministro della giustizia e del Governo nella sua collegialità. Si assiste tuttavia alla reiterazione di scelte che, dal punto di vista delle politiche finanziarie, delle dotazioni infrastrutturali, delle politiche del personale e del quadro normativo, non vanno in tale direzione. Esse non solo procedono in direzione diametralmente opposta a quella auspicata dagli operatori del settore ma anche a quella suggerita, più semplicemente, dal «buon senso» e dalla buona amministrazione ordinaria;

            il settore giustizia negli ultimi dieci anni, otto dei quali governati dal centro-destra, non ha visto alcuna riforma strutturale corrispondente ad un impianto complessivo e strategico di rilancio, mentre le poche riforme avviate in passato hanno incontrato ostacoli applicativi e rilevanti problemi in sede di attuazione, non da ultimo a causa delle ripetute e sostanziali decurtazioni di risorse al bilancio dell'amministrazione. Le riforma predisposte nella scorsa Legislatura, che non si sono potute realizzare per l'interruzione anticipata della medesima, non sono state coerentemente riprese, mentre numerose e significative innovazioni legislative, richieste anche dall'adesione del nostro Paese ad importanti convenzioni internazionali, restano non ratificate, come quella sulla corruzione penale del 1999, o, quand'anche sono state formalmente recepite, non trovano ancora alcuna attuazione concreta. Si segnala, a titolo esemplificativo, la legge 30 giugno 2009, n. 85, di adesione al Trattato di Prum, originata da un disegno di legge dell'opposizione (A.S. 585 del Gruppo Italia dei Valori del Senato) con cui è stata istituita la banca dati nazionale del DNA e il relativo laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Tale strumento, atteso dagli operatori e utilissimo al fine di assicurare maggiore efficacia ed incisività alle indagini, risulta paradossalmente ancora non attivo, in attesa dei soli 8 milioni di euro che sarebbero necessari per garantire la funzionalità dei laboratori. In luogo di ricordare all'Assemblea gli ottimi risultati che tale sistema ha permesso di conseguire alla Gran Bretagna sul fronte dell'identificazione dei responsabili dei reati, passati dal 6 al 60 per cento in poco tempo, sarebbe necessario, a quasi 2 anni di distanza dall'approvazione della legge, un cospicuo investimento di risorse per l'attuazione di norma già in vigore;

            a fronte, dunque, della enfatizzazione posta dal Governo sui provvedimenti urgenti in materia di sicurezza, non solo si persevera nella mancanza di un disegno riformatore efficace e coerente, ma di fatto si paralizzano riforme introdotte con ampio e condiviso consenso;

            in tale contesto, non si può non richiamare il contenuto della risoluzione 6-00030 presentata il 20 gennaio 2010 dal Gruppo Italia dei Valori del Senato in occasione dell'esame della relazione presentata dal Ministro della giustizia con riferimento all'anno 2009. Nella citata risoluzione, cui in questa sede è imprescindibile fare riferimento, si elencavano analiticamente una serie di problematiche, offrendo specifiche indicazioni atte a risolverle, che restano per gran parte valide anche in sede di esame della relazione per l'anno 2010;

            uno dei problemi più rilevanti che affliggono la giustizia italiana concerne notoriamente il mancato rilancio del comparto giustizia sia in termini di investimenti che di personale. Il perdurare e l'aggravarsi di tale situazione determina riflessi inevitabilmente negativi sulla funzionalità ed efficacia del servizio reso al cittadino, a cominciare dalla ragionevole durata del processo. L'assenza di proposte sulla deflazione della giustizia penale o di incisivi interventi su aspetti come la riforma del giudizio contumaciale, oltre a denunciare una preoccupante mancanza di idee che sappiano riorganizzare risorse e strumenti in un quadro di sistema, tradiscono piuttosto una strategia volta a far languire progressivamente il sistema fino alla sua asfissia per impossibilità di funzionamento;

            appare quindi sempre più chiaro, alla luce degli ulteriori tagli apportati con la legge di stabilità 2011 (legge 13 dicembre 2010, n. 220) come il Governo risulti del tutto disinteressato agli strumenti di tutela giurisdizionale e sostanziale dei diritti dei cittadini, avendo preferito invece spendere tempo prezioso per sottrarre alla giustizia il Presidente del Consiglio dei ministri - prima attraverso la fulminea approvazione del disegno di legge recante il cosiddetto «lodo Alfano» (dichiarato incostituzionale con la sentenza della Corte costituzionale n. 262 del 2009) poi con il cosiddetto «legittimo impedimento» (dichiarato parzialmente incostituzionale il 13 gennaio 2011, per violazione degli artt. 3 e 138 della Costituzione), oltre che con il cosiddetto «processo breve», disegno di legge ancora all'esame della Camera dei deputati. Se tale ultima «innovazione», consistente nella trovata di sommare i devastanti effetti di una prescrizione processuale a quelli già noti prodotti dal più consolidato istituto della prescrizione del reato, entrasse in vigore, i riti alternativi e le procedure deflattive del processo entrerebbero definitivamente in crisi, determinando l'inevitabile allungamento dei tempi della macchina della giustizia, a scapito sia dei diritti dell'imputato che, soprattutto, delle parti civili. Di modo che si potrebbe giungere all'obiettivo di aver conseguito non già un «processo breve» ma un «processo morto». Tutto ciò evidenzia ancor di più come, lungi dal voler attuare una riforma che restituisca certezza ai tempi e alla effettività della tutela giurisdizionale dei diritti, la finalità della proclamata azione riformatrice sia solo quella di ridurre progressivamente, fino ad estinguerle, le concrete possibilità di arrivare ad una decisione di merito, rinunciando in tal modo ad arrivare ad una giusta ed equa decisione di merito. Fine ultimo del combinato disposto delle proposte di legge citate e della sottrazione costante di fondi all'amministrazione della giustizia appare dunque la rimozione del processo, non la rimozione delle cause che rendono lungo e costoso un processo. E per fare ciò si è pronti a sacrificare i diritti delle parti civili e persino l'interesse dell'imputato ad avere un accertamento non frettoloso dei propri diritti. Come ciò si concili con la proclamazione reiterata della volontà di tutelare la «sicurezza» dei cittadini, enfatizzata con l'adozione di ben quattro decreti legge in materia - nessuno dei quali sembra aver prodotto risultati di rilievo sia per pochezza contenutistica che per problemi connessi alla formulazione stessa delle norme, come lo stesso incessante succedersi dei cosiddetti «pacchetti sicurezza» di per sé dimostra - resta un mistero ancora irrisolto, a meno di non voler considerare quale obiettivo ultimo e reale dell'azione sin qui intrapresa la sostanziale rinuncia dello Stato all'esercizio della giurisdizione;

            parallelamente a tale abbandono di una funzione fondamentale dello Stato, sono stati introdotti processi di «privatizzazione» della giustizia attraverso la distorsione di istituti, come quello della mediazione, che nel nostro ordinamento vengono recepiti e potrebbero presto entrare in vigore con modalità tali da farli apparire non in linea con le direttive comunitarie di riferimento, in particolare senza alcuna soddisfacente attenzione e garanzia verso l'assistenza tecnica e la qualificazione dei soggetti conciliatori, elementi essenziali data la natura obbligatoria dell'istituto. A fronte di alcune promesse del Ministro di reintervenire sulla materia, non risulta al momento che siano state adottate o programmate misure in tal senso;

            in luogo della minacciata introduzione nel codice di rito dell'istituto della fattispecie estintiva del processo per violazione del termine di durata (stabilito in maniera assolutamente arbitraria ed apodittica) sarebbe invece necessario un razionale snellimento e una coerente semplificazione delle procedure, oltre all'apprestamento di congrue dotazioni di personale e mezzi per gli uffici giudiziari e per le Forze dell'ordine. Occorrerebbe, altresì, una più analitica disciplina per governare i tempi del processo, anche sotto il profilo organizzativo, dando concretezza al principio sancito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 255 del 1992, secondo il quale: «Fine primario ed ineludibile del processo penale non può che rimanere quello della ricerca della verità». Fine primario di talune riforme sostenute dal Governo, e certamente effetto dell'azione di progressiva e costante riduzione dei fondi e degli investimenti, appare invece quello di ostacolare in tutti i modi, se non impedire, la funzione giudiziaria in generale e quella processuale in particolare, con l'esito dunque di impedire l'accertamento della verità;

            in questo contesto si inserisce anche la perdurante «pendenza», in seno alla Commissione Giustizia della Camera dei deputati, di un minaccioso disegno di legge sulle intercettazioni. Tale disegno di legge, di iniziativa governativa, che al pari di quello sul cosiddetto «processo breve» non risulta né cancellato dall'ordine del giorno né ritirato, è palesemente volto a limitare l'attività investigativa oltre che il diritto-dovere di informazione degli organi di stampa. Tale «riforma» è indubbiamente improntata ad un singolare e paradossale disfavore verso tale strumento investigativo tout court, sebbene esso, nel diritto processuale penale vigente, costituisca un mezzo di ricerca della prova tipico, previsto e regolato dal codice di procedura penale, il quale detta a tal fine, nell'ambito del Titolo III del Libro III, particolareggiate disposizioni volte a garantire la legittimità formale e sostanziale dell'attività d'indagine che dell'intercettazione si avvale. Il testo appare ictu oculi volto a restringere gravemente i presupposti stessi nonché le concrete modalità di esperimento di un utile strumento procedurale danneggiando, in tal modo, l'individuazione delle fonti di prova e perseguendo con ciò un fine obiettivamente contrario all'agevole accertamento della verità, obiettivo finale del processo penale, anche attraverso strumenti moderni ed utili a ridurre i processi contro ignoti, sulla linea di molte esperienze estere, e ad agevolare le indagini, con notevole risparmio di risorse, uomini e mezzi rispetto ai sistemi tradizionali. Viceversa, con il provvedimento sulle intercettazioni telefoniche ed ambientali, nonché la mancata attuazione della banca dati del DNA che vengono ostacolati o congelati per mancanza di fondi;

            a tal proposito si rileva che, mentre nella Relazione al Parlamento il Ministro ha dichiarato di ispirarsi alle idee di Giovanni Falcone, nel testo in materia di intercettazioni proposto dal Governo è contenuta l'abrogazione dell'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, in materia di lotta alla criminalità organizzata. Tale norma fu infatti voluta dal magistrato ucciso dalla mafia per autorizzare, con procedure più semplici, le intercettazioni per tutti i reati di criminalità organizzata;

            il perdurare di situazioni di mancata erogazione, da parte del Ministero della giustizia, dei corrispettivi per le prestazioni di supporto tecnologico dell'attività tecnico-investigative svolte dalle aziende che forniscono servizi ed attrezzature a noleggio per le intercettazioni telefoniche ed ambientali poste in essere dalla Polizia giudiziaria e disposte dalle Procure della Repubblica, oltre a determinare conseguenze anche gravi sulla situazione finanziaria delle imprese più piccole del settore, ha riproposto la complessa questione dei meccanismi di svolgimento del servizio di intercettazione e sui costi ad esso correlati. A tale proposito, il Gruppo Italia dei Valori del Senato ha presentato già nel luglio 2008 un articolato atto di sindacato ispettivo (2-00019) il cui contenuto è stato più recentemente ribadito in una risoluzione in Assemblea nel gennaio 2010 (6-00030). Nel nostro Paese, per le intercettazioni si spende ancora una somma rilevante, effetto non già di un preteso ed inesistente abuso della prassi intercettativa che il numero delle persone effettivamente intercettate non consente in realtà di denunciare, bensì di un poco accorto meccanismo di gestione delle risorse. Buona parte del costo è infatti rappresentato dal noleggio delle apparecchiature preposte che, se acquistate direttamente, costerebbero, secondo gli studi dello stesso Ministero della giustizia, circa 50 milioni di euro, a fronte di una situazione debitoria dello Stato verso le imprese del settore che ormai sembrerebbe sfiorare i 500 milioni di euro. A ciò si aggiunga il costo di ciascuna operazione che lo Stato italiano, esempio forse unico in Europa, paga agli operatori del traffico telefonico quasi si trattasse di un qualsiasi privato cittadino. Sarebbe invece necessario che le operazioni di registrazione venissero effettuate per mezzo di impianti installati e custoditi in centri di intercettazione telefonica da istituirsi presso ogni distretto di Corte d'appello. Le operazioni di ascolto delle conversazioni dovrebbero invece essere compiute mediante gli impianti installati presso la Procura della Repubblica (cosiddetti «punti di ascolto») ovvero, previa autorizzazione del pubblico ministero procedente, presso i servizi di Polizia giudiziaria delegati per le indagini. Il Gruppo Italia dei Valori del Senato ha presentato un disegno di legge in tal senso (A.S. 2501). Ciò consentirebbe di concentrare le operazioni di captazione ed ascolto nel minor numero di strutture possibile, onde ridurre i soggetti che possano avere accesso alle informazioni riservate da esse emergenti e garantire il miglior livello di sicurezza nella acquisizione e nel trattamento dei dati;

            il Governo ha altresì annunciato altri interventi non meno inquietanti volti ad incidere, anche con stravolgimenti costituzionali, sull'ordinamento giudiziario anche sulla separazione delle carriere, cui dovrebbe far seguito la divisione del Consiglio superiore della magistratura. Premesse, queste, per l'attenuazione o l'eliminazione dell'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale e la dipendenza del pubblico ministero dal Governo; il tutto funzionale a sottoporre la magistratura e la giustizia al controllo politico, a danno della indipendenza e autonomia riconosciuta dalla Costituzione e dalle originarie teorie sulla separazione dei poteri;

        valutato in particolare che:

            complessivamente, rispetto ai 7.409,6 milioni di euro previsti dalla legge di bilancio 2010 (legge 23 dicembre 2009, n. 192), le risorse previste dalla legge n. 220 del 2010 - legge di stabilità per il 2011 (7.203,9 milioni) evidenziano una ulteriore diminuzione del 2,8 per cento (pari a 205,7 milioni di euro). Segnatamente, le riduzioni di spesa incidono sulle già magre dotazioni dell'amministrazione penitenziaria, della giustizia minorile e della giustizia civile e penale. Dall'analisi della serie storica dei bilanci statali negli anni 2000-2011 risulta che la percentuale delle spese del Ministero della giustizia in rapporto alle spese finali dello Stato è progressivamente aumentata fino al 2004, passando dall'1,4 per cento del bilancio 2000, all'1,5 per cento del bilancio 2003, all'1,7 per cento del bilancio 2004. Negli anni 2005-2007 la percentuale si è assestata intorno all'1,6-1,7 per cento, per poi scendere a partire dal 2008 all'1,4 per cento, previsione confermata anche per il 2011. Nel solo anno 2010 le risorse per la Giustizia hanno subito un taglio di 600 milioni di euro, che di per sé impedisce qualsiasi miglioramento della situazione attuale;

            la politica dei tagli ha avuto ricadute anche sul personale, con particolare riferimento alle retribuzioni straordinarie, il che determina effetti negativi anche sulla funzionalità degli uffici giudiziari, con l'esito finale di ostacolare la celebrazione di udienze pomeridiane;

        considerato, inoltre, che:

            dal Fondo unico per la giustizia risultano pervenuti al Ministero della giustizia appena 79 milioni di euro e ciò soltanto grazie alla rinuncia del Ministero dell'economia e delle finanze alla propria quota per l'anno 2009. Va infatti ricordato che, con l'obiettivo di razionalizzazione della gestione delle somme amministrate dal sistema giustizia, con il decreto-legge n. 143 del 2008, convertito dalla legge n. 181 del 2008, recante «Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario», era stato istituito il Fondo unico giustizia. La gestione del Fondo è stata affidata ad Equitalia Giustizia SpA. Essa avrebbe dovuto consentire il recupero di quote da devolvere al Ministero dell'interno e al Ministero della giustizia, che avrebbero dovuto utilizzarle, rispettivamente, per la tutela della sicurezza e del soccorso pubblico e per il potenziamento dei propri servizi istituzionali. Con una modifica introdotta all'art. 2 dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 il Governo ha previsto che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri siano stabilite - fino a una percentuale non superiore al 30 per cento delle sole risorse oggetto di sequestro penale o amministrativo - le quote delle risorse rese disponibili per massa e in base a criteri statistici, intestate «Fondo unico giustizia», anche frutto di utili della loro gestione finanziaria, da destinare: in misura non inferiore ad un terzo al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, fatta salva l'alimentazione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e del Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso; in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali; per la restante parte all'entrata del bilancio dello Stato. In tal modo, la dotazione delle risorse volte ad assicurare il funzionamento ed il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi del Ministero della giustizia è stata ridotta ad appena un terzo del 30 per cento del «paniere» iniziale. Ne deriva che, in virtù di tale meccanismo, al Ministero della giustizia vengono destinate somme infinitesimali a fronte di un costo del sistema giustizia valutato dal medesimo Ministro in 8 miliardi di euro l'anno;

            un tale volume di riduzioni degli investimenti e delle spese correnti non solo non consentirà di accrescere l'efficienza del servizio giustizia, ma non permetterà neppure di garantire l'attuale, pur insufficiente, livello di funzionamento degli uffici giudiziari. A tale riguardo si evidenzia anche la mancanza di un serio progetto di geografia giudiziaria che, seppur in maniera non rigida, avvii una positiva revisione delle sedi. Né si registra alcun importante alleggerimento degli uffici pubblici, con particolare riferimento ai Ministeri, in cui operano attualmente magistrati posti fuori ruolo, che secondo talune stime arriverebbero a sfiorare il 3 per cento dell'organico a fronte di una scopertura ancora assai rilevante (1.115 posti su 9.036 togati in servizio) ed incide in maniera preoccupante soprattutto nelle regioni meridionali e nelle aree maggiormente esposte a fenomeni di criminalità diffusa e criminalità organizzata. In tal senso deve essere data concreta attuazione all'ordine del giorno G106 accolto dal Governo il 15 dicembre 2010 in Senato con riferimento alla opportunità di provvedere, celermente, ad una significativa rimodulazione del numero di magistrati in distacco presso il Ministero della giustizia e presso le altre amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, in favore di uffici giudiziari operanti in aree caratterizzate da alta densità criminale;

        considerato che:

            il processo di digitalizzazione e di informatizzazione appare la strada maestra per velocizzare efficientemente il sistema giudiziario del Paese. Al contrario, sotto questo profilo, il panorama nazionale è quello della dotazione di strumenti obsoleti, di assenza di programmazione di scelte di spesa oculate e a lungo termine, dell'utilizzo di programmi e sistemi che spesso non colloquiano tra di loro, mentre è carente una politica di potenziamento, formazione e valorizzazione della professionalità del personale degli uffici giudiziari;

            in particolare, si è seriamente rischiata l'interruzione del servizio di assistenza informatica applicativa agli uffici giudiziari per l'anno 2011, in dipendenza dalla mancata copertura dei contratti pluriennali sottoscritti negli anni 2009 e 2010. Come già dichiarato dal Governo all'Assemblea della Camera dei deputati il 22 dicembre 2010 «l'esiguità delle risorse previste dal Ministero dell'economia e finanze per il 2011 ha imposto l'inserimento nei suddetti contratti (peraltro, su diretta sollecitazione della Corte dei conti, oltre che dell'Ufficio Centrale del Bilancio di questo Dicastero) di una clausola determinante l'arresto delle attività di supporto agli uffici giudiziari, a decorrere dal 1º gennaio 2011, in assenza di adeguata copertura finanziaria. Peraltro, la spesa corrente destinata al mantenimento dei sistemi informatici degli uffici giudiziari, allo stato attuale, non è ulteriormente comprimibile senza rischiare di compromettere il mantenimento di tutti i sistemi. Negli ultimi anni la spesa collegata al settore si è notevolmente ridimensionata, passando da una spesa registrata di circa 79 milioni di euro nel 2008 ad una previsione di spesa di circa 56 milioni di euro per il 2011. È evidente, quindi, che la situazione descritta non soltanto è nota, ma è anche oggetto di costante e puntuale verifica». Sebbene il Ministro della giustizia abbia dichiarato di aver sottoscritto le variazioni di bilancio necessarie per ottenere il ripristino del servizio, il problema risulta perdurare, almeno sotto il profilo degli investimenti settoriali oltre che in termini di sottrazione ad altri capitoli di spesa dell'amministrazione giudiziaria già ridotti allo stremo di risorse finanziarie. Nella Relazione sullo stato dell'amministrazione della giustizia presentata il 18 gennaio 2011 il Ministro ha elencato una serie di provvedimenti per l'informatizzazione e l'adozione di nuove tecnologie, riconoscendo tuttavia che la voce di spesa sull'informatica giudiziaria, nel corso degli ultimi tre anni è scesa sensibilmente, in netta controtendenza rispetto agli anni precedenti. Non ha tuttavia spiegato come, in tale roseo contesto, si sia potuti pervenire allo «stop provvisorio ai servizi di assistenza informatica» per mancanza dei soli cinque milioni di euro necessari per assicurare l'immediata ripresa del servizio per il primo semestre 2011, reperiti all'ultimo minuto. Peraltro il Ministro, nell'informare l'Assemblea di aver reperito i 6 milioni di euro necessari per la prosecuzione del servizio nell'anno in corso, ha rafforzato i timori circa una situazione di instabilità dei fondi su base pluriennale;

            con riferimento al processo civile telematico la Relazione ne conferma una ancor parziale e non uniforme diffusione presso i Tribunali chiarendo che alla data odierna sono ancora da emanare le necessarie regole tecniche;

            il 18 gennaio 2011 il Ministro della giustizia ha presentato al Parlamento la «Relazione sull'amministrazione della giustizia in Italia». Circa l'andamento della Giustizia (i cui dati risalgono al 30 giugno 2010) sono questi i punti più significativi della Relazione. Settore civile. Si registra una lieve flessione dell'arretrato (un calo di circa il 4 per cento rispetto al record registrato il 31 dicembre 2009) che rimane attestato su un preoccupante livello di 5.600.000 pendenze. La Relazione fa risalire tale dato, enfatizzandone peraltro la portata, anche alla nuova disciplina del contributo unificato che ha scoraggiato i ricorsi, quasi che un aumento indiscriminato delle somme che i cittadini debbono versare in sede di opposizione per ottenere giustizia sia considerato un auspicabile viatico per l'azzeramento dell'arretrato. In ogni caso, a fronte di questo lieve decremento, si registra un ulteriore aumento delle pendenze del settore penale (si passa, infatti, da 3.335.039 procedimenti pendenti al 31 dicembre 2000 a 3.290.950 al 30 giugno 2010) segno evidente della mancanza di interventi strategici su questo specifico fronte. Si registra peraltro un aumento dei procedimenti penali iscritti presso le Procure della Repubblica contro indagati noti per reati di competenza delle Direzioni distrettuali antimafia, di cui il Governo torna impropriamente ad assumersi la paternità. Peraltro, nelle comunicazioni rese oralmente all'Assemblea è mancato un quadro dettagliato della giacenza media dei procedimenti. Con l'entrata a regime delle nuove disposizioni sul «processo breve», che il Ministro nella Relazione ha inteso comunque non disconoscere, al pari del disegno di legge sulle intercettazioni e delle più controverse riforme costituzionali in materia di giustizia, si determinerebbe la caducazione di un numero incalcolabile di processi. I dati della Relazione sanciscono, in ogni caso, la mancanza di una inversione «di sistema» nel campo delle pendenze e delle sopravvenienze, essendo gli unici progressi limitati ad uno specifico settore del sistema;

            una delle questioni cruciali per il nostro Paese è rappresentata dalla risposta che il sistema giustizia è in grado di offrire al fenomeno della corruzione, che, oltre a determinare sacche di illegalità in ambiti pubblici e privati, costituisce una vera e propria «zavorra» per lo sviluppo e per il progresso economico e sociale. È evidente che una risposta a tale problema non può essere circoscritta al piano giudiziario, tuttavia occorre rilevare che il Consiglio d'Europa ha più volte sottolineato criticamente come la prescrizione del reati incida pesantemente, nel nostro Paese, sui processi per corruzione, invocando riforme che consentano di addivenire alle sentenze. Le riforme che sono state prospettate, rendono più difficile, a giudizio della magistratura e dell'avvocatura associata, l'impegno dell'Italia nella lotta alla criminalità e alla corruzione in particolare, reato per il quale la legge 5 dicembre 2005, n. 251, sulla prescrizione breve ha purtroppo già potuto dispiegare i suoi effetti. Il gruppo di Stati contro la corruzione del Consiglio d'Europa ha, peraltro, inviato all'Italia 22 raccomandazioni amministrative, procedurali (per evitare l'interruzione dei processi) e normative. Si ricorda che nel corso del G8 de L'Aquila del 2009 è stato sottoscritto il documento dell'Ocse per un global legal standard. Il predetto rapporto del Consiglio d'Europa si conclude con una raccomandazione all'Italia, ove si auspica l'individuazione di soluzioni che consentano di addivenire ad una pronuncia di merito. L'applicabilità dell'Istituto della «prescrizione processuale» anche ai processi per il reato di corruzione oltre a non essere conforme alla tendenza espressa dalle fonti sovranazionali, rischia di impedire del tutto l'accertamento giudiziario in tale ambito penale. Più recentemente, il 22 dicembre 2010, la Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo ha emesso una maxi condanna nei confronti dell'Italia per i ritardi con cui vengono pagati gli indennizzi legati alla lentezza dei processi. I giudici di Strasburgo hanno infatti reso noto di aver adottato 475 sentenze che danno ragione ad altrettanti ricorsi presentati da soggetti che hanno dovuto attendere dai 9 mesi ai 4 anni per incassare il risarcimento che gli era stato riconosciuto, in base alla legge Pinto, per l'eccessiva lunghezza del processo;

            appare ancor più grave la persistente mancata realizzazione della riqualificazione del personale amministrativo della giustizia, come proposto invece dal disegno di legge n. 579 del Gruppo Italia dei Valori del Senato. Tale importante procedimento di riorganizzazione deve necessariamente prevedere un corretto riconoscimento delle professionalità del personale dell'amministrazione giudiziaria, il cui sviluppo di carriera è rimasto da lungo tempo bloccato, nonché un adeguato accesso di personale qualificato dall'esterno. Per il conseguimento di tali risultati è quindi necessario un programma di assunzioni, mediante concorso pubblico, di un cospicuo contingente di personale ed un percorso di valorizzazione delle professionalità esistenti, concertato con le organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori, nel rispetto delle indicazioni della Corte costituzionale in materia. In particolare, è necessario procedere ad una complessiva revisione delle dotazioni organiche alla luce dei compiti svolti e dell'elevata professionalità richiesta dalla modernizzazione dell'organizzazione del lavoro. Peraltro, l'istituzione dell'ufficio per il processo richiede, per il suo corretto funzionamento, un maggior numero di professionalità elevate. Il progressivo depauperamento delle professionalità interne, dovuto al pensionamento di circa 900 unità di personale annue e al mancato turnover con personale più giovane, tradizionalmente formato dai colleghi più anziani, incide negativamente soprattutto sulle cancellerie e sulle segreterie dei tribunali, con ricadute altrettanto pesanti sulla possibilità di celebrare le stesse udienze, data la non surrogabilità di talune peculiari funzioni dei cancellieri. Di interventi su tali delicati aspetti, solo apparentemente tecnici ma tali in realtà da influire grandemente sulla vita quotidiana della complessa macchina di amministrazione della giustizia, non si rileva la benché minima traccia nell'azione di Governo ed in senso del tutto contrario vanno le disposizioni finanziarie contenute nella manovra di bilancio recentemente approvata. Tuttavia i benefici derivanti al complesso socio-economico nazionale sarebbero, anche nel breve-medio termine, di gran lunga più rilevanti delle risorse necessarie per gli investimenti in questione;

            il Gruppo Italia dei Valori del Senato, per dare risposte concrete ai mali effettivi della giustizia in Italia, ha depositato molti disegni di legge, tutti finalizzati ad una maggiore efficienza ed incisività del sistema processuale, sia civile che penale. Basti citare l'A.S. 583 sulla certezza della pena e sui reati di maggior allarme sociale, l'A.S. 584 recante disposizioni per l'accelerazione e la razionalizzazione del processo penale, nonché in materia di prescrizione, l'A.S. 1004 per la riforma del processo civile e tanti altri ancora. Questi testi, articolati e puntuali, contengono proposte capaci di incidere efficacemente sul sistema processuale e di voler offrire contributi migliorativi di assoluto rilievo. Se fossero state valutate obiettivamente tali proposte, volte a risolvere i problemi dei «tanti» e non dell'«uno», avrebbero offerto un contributo valido per il miglioramento di una situazione che vede pendenti nel nostro Paese oltre 8 milioni e 900.000 processi. Il Gruppo Italia dei Valori del Senato ha altresì presentato, in riferimento a disegni di legge in corso, numerosi ordini del giorno volti ad indicare e risolvere le problematiche suddette. Sebbene diversi di tali atti di indirizzo siano stati approvati, ovvero accolti dal Governo si deve constatare come agli stessi non risulti essere stata data sovente alcuna concreta attuazione. Per converso il Governo si è più volte, e segnatamente con riguardo a provvedimenti antimafia, intestato la paternità esclusiva di modifiche normative introdotte con ampia convergenza dal Parlamento quando non tratte da disegni di legge dell'opposizione;

        considerato, inoltre, che:

            gli indirizzi di politica dell'amministrazione della giustizia seguiti in questa Legislatura dal Ministro della Giustizia hanno determinato una elevata e dannosa conflittualità con tutte le componenti del sistema giustizia (magistrati, avvocati, personale amministrativo, cultura giuridica);

            le leggi approvate dalla maggioranza - avversate e criticate, non solo dall'opposizione ma anche da parte preponderante della dottrina più autorevole, con argomentazioni solide ed avanzando, in ogni occasione, puntuali proposte alternative - hanno determinato gravi squilibri e stravolgimenti nell'ordinamento e nel sistema giudiziario. La stessa riforma dell'ordinamento giudiziario, non adeguatamente supportata nella fase applicativa, ha registrato in sede di attuazione problemi sia con riferimento alla formazione continua che rispetto alla funzionalità delle scuole di magistratura. Nel complesso, le iniziative del Ministro, con riferimento all'organizzazione giudiziaria, ed alle strutture essenziali per il servizio giustizia, si confermano ancora insufficienti;

            il giudizio globalmente negativo emerge anche dalle numerose manifestazioni di protesta organizzate, sul merito delle scelte organizzative e legislative del Governo e sull'inefficacia dell'azione riformatrice, tanto dagli avvocati quanto dai magistrati;

            gli interventi normativi fino ad ora adottati e i tagli finanziari apportati con sistematicità al settore giustizia determineranno la vanificazione di ogni progetto di riorganizzazione del sistema, con particolare riferimento alla informatizzazione degli uffici, alla definitiva introduzione del processo telematico e alla auspicata introduzione dell'ufficio per il processo, impedendo di provvedere alla spese primarie e quotidiane. Va in particolare rilevato che, indipendentemente dalla passiva accettazione da parte del Ministro dei numerosi e pesanti tagli in termini di risorse economiche e umane, il Ministero ha praticamente abbandonato il progetto di istituzione dell'«ufficio per il processo» pur condiviso nella relazione presentata dal Ministro nel giugno 2008 presso la 2 Commissione permanente (Giustizia) del Senato;

            nessun riscontro concreto hanno finora avuto le proposte legislative di iniziativa parlamentare volte a rafforzare la normativa per il contrasto alla circolazione e all'impiego di capitali illeciti, dando autonoma rilevanza penale alle cosiddette condotte di «autoriciclaggio», come proposto dall'A.S. 1445 presentato dal Gruppo Italia dei Valori, in modo da punire adeguatamente l'utilizzo e l'occultamento dei proventi criminosi, da parte di coloro che hanno commesso il reato che ha generato detti proventi. Si è invece preferito introdurre misure volte ad agevolare la regolarizzazione di capitali illecitamente esportati o detenuti all'estero, con ciò premiando in misura rilevante quanti avevano violato la normativa fiscale vigente, prevedendo addirittura, oltre all'anonimato e ad aliquote singolarmente vantaggiose, la deroga all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio;

            ma anche in altro ambito, il Governo non ha inteso favorire il percorso di proposte legislative che avrebbero contribuito efficacemente alla funzionalità del settore giustizia. Si ricordano a tal fine i numerosi disegni di legge del Gruppo Italia dei Valori ancora non esaminati, tra i quali l'A.S. 1632, volto a provvedere alla modifica del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, al fine di consentire che, al termine del tirocinio, possano essere assegnate ai magistrati ordinari le funzioni inquirenti e di giudice monocratico penale, così affrontando le perduranti problematiche di copertura degli uffici. L'intervento del Governo con il decreto-legge n. 193 del 2009, convertito dalla legge n. 26 del 2010, appare come un parziale rimedio, derogatorio e non sistematico, a conferma della timidezza dell'approccio al problema e dell'assenza di interventi risolutivi del malessere della giustizia che caratterizzano l'azione governativa;

            il Ministro della giustizia si dimostra spesso disinteressato e quasi insensibile al fondamentale potere di controllo parlamentare, non fornendo alcun tipo di risposte alle rilevanti interrogazioni ed interpellanze, presentate dal Gruppo dell'Italia dei Valori ed, in generale, dai gruppi parlamentari di opposizione. A titolo di esempio, a dispetto delle gravi insufficienze economico-finanziarie, non risulterebbe cessato il cospicuo impiego di risorse connesso all'utilizzo degli strumenti tecnici di controllo a distanza dei soggetti condannati agli arresti domiciliari ovvero all'obbligo di dimora (cosiddetti «braccialetti elettronici»). In particolare, come emerso dall'atto di sindacato ispettivo 3-00987, sarebbe stato stipulato un contratto da 11 milioni di euro annui (di cui 6 solo di spese di gestione) nel 2001 tra il Ministero dell'interno e Telecom Italia per l'utilizzo, sino al 2011, di 400 braccialetti elettronici: soltanto uno su 400 sarebbe attualmente in uso, senza che, prima dell'acquisto, sia stata effettuata opportuna verifica della effettiva efficacia di tali strumenti;

        considerato, ancora, che:

            la situazione delle carceri italiane è in una gravissima situazione emergenziale (la relazione del Ministro parla del «tragico record di presenze nelle carceri senza che vi si sia fatto ricorso ad indulti o provvedimenti generalizzati di clemenza», non computando, quindi, gli effetti del recente provvedimento cosiddetta «svuota carceri»). In tale emergenza, risulta una allarmante deficienza organica del Corpo di Polizia penitenziaria di quasi 6.000 unità, con la buona parte delle strutture penitenziarie fatiscenti oppure obsolete, con strutture pressoché pronte eppure mai entrate in funzione, con gravi carenze del personale, del trattamento e della rieducazione dei detenuti;

            l'annoso ed ormai drammatico problema del sovraffollamento carcerario rappresenta una questione di legalità «perché nulla è più disastroso che far vivere chi non ha recepito il senso di legalità e, quindi, ha commesso reati, in una situazione di palese non corrispondenza tra quanto normativamente definito e quanto attuato e vissuto». Sono aumentati i suicidi in carcere nell'ultimo anno, così come sono in costante aumento le aggressioni nei confronti della Polizia penitenziaria e gli atti autolesivi. Proliferano altresì le malattie infettive, vero pericolo per tutti coloro che vivono e lavorano in carcere. A questo quadro preoccupante, il Governo non fornisce adeguate e concrete risposte né normative, né di tipo strutturale sotto il profilo degli investimenti di adeguamento delle strutture esistenti, oltre che in riferimento alla creazione di nuovi istituti penitenziari;

            solo dopo due anni, con colpevole negligenza, il Governo ha annunciato un c.osiddetto «piano carceri» di cui non si conosce l'esito (la Relazione si limita ad elencare le previsioni - 11 nuovi istituti, 675 milioni di euro i investimenti in 3 anni per 9.150 posti - ammettendo che finora sono state concluse solo 4 intese istituzionali e si spera di progettare a breve alcuni nuovi padiglioni, affidandoli nell'anno in corso). Esso, certamente, non potrà avere effetti in tempi ragionevoli, né esso si accompagna ad interventi di deflazione carceraria basati sull'alternatività delle sanzioni. Gli stessi circuiti differenziati annunciati nel 2008 non sembrano aver avuto alcuna concreta e positiva attuazione;

            in tale contesto, l'inadeguatezza dell'azione governativa appare evidente dalla mancanza di strategie e risultati operativi, sia di tipo complessivo, che con riferimento a particolarissimi casi. A titolo esemplificativo, occorre ricordare che il Ministro della giustizia, nell'ambito della audizione sulla situazione degli istituti penitenziari del 14 ottobre 2008, alla Commissione giustizia della Camera dei deputati, ebbe ad affermare quanto segue: «è proprio dei giorni scorsi la costituzione, ad opera del nostro capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, di un gruppo di lavoro con il precipuo compito di elaborare proposte di riorganizzazione dei circuiti detentivi e di possibili interventi normativi finalizzati a ridurre il sovraffollamento carcerario». A distanza di notevole lasso di tempo intercorso non sono tuttavia chiari gli esiti e le ricadute pratiche di tale lavoro;

            altrettanto insufficiente si conferma l'azione del Governo in materia di personale di Polizia penitenziaria, settore nel quale la crescente carenza di personale non appare risolta con i deboli provvedimenti tampone sin qui adottati. Perdura, infatti, la gravissima scopertura di uomini della Polizia penitenziaria: la pianta organica ministeriale prevede infatti 42.268 unità dislocate in 206 istituti (vale a dire una media di 1 ogni 60 detenuti). Al momento risultano in servizio poco più di 34.000 agenti. Il sistema penitenziario rimarrebbe, pertanto, privo di circa 6.000 operatori di Polizia penitenziaria. La gravissima carenza organica riguarda anche il personale addetto al trattamento e alla rieducazione dei detenuti. Il Governo si è limitato a prevedere l'assunzione di un numero di unità di Polizia penitenziaria largamente inferiore alle carenze di organico, i cui tempi scontano inoltre l'andamento dello stato delle costruzioni dei nuovi edifici o padiglioni penitenziari, motivo per il quale se ne prevede lo scaglionamento in più annualità. La legge finanziaria per il 2010 ha inoltre abolito il blocco del turnover per le Forze di polizia consentendo, nei prossimi anni, l'assunzione di meno di 1.800 agenti. Non si appaleseranno, pertanto, rilevanti effetti positivi per l'incremento dell'organico, tenuto conto del fatto che nello stesso periodo si stima che andranno in pensione almeno 2.400 unità di Polizia penitenziaria;

            in un contesto dominato dalla contrazione delle risorse, resta incomprensibile la notizia secondo cui, nell'ottobre 2010, sarebbe stato presentato alla stampa un sondaggio sulle carceri, commissionato ad una società specializzata, dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (Dap), avente ad oggetto «la conoscenza ed il gradimento della realtà carceraria e dell'attività del Dap» di cui non si spiega né l'utilità, né il costo, né l'esito;

            la giustizia minorile sta vivendo il periodo più buio della sua esistenza perché si stanno facendo mancare le risorse necessarie (persino per il trattamento dei minori) e, sotto il pretesto di una riorganizzazione, si sta consentendo il depotenziamento delle professionalità attraverso lo svuotamento delle competenze con il loro trasferimento alle strutture organizzative del Ministero della giustizia che si occupano di tutto. Ciò costituisce la premessa per lo svilimento di un settore e di una cultura dei diritti dei minori che vede l'Italia all'avanguardia nel panorama internazionale, in contrasto con l'affermata opinione del Ministro della giustizia per cui la giustizia minorile rappresenta un «fiore all'occhiello» che va salvaguardato e difeso. Dalla Relazione si evidenzia l'incremento dei comportamenti devianti con particolare riferimento ai reati contro il patrimonio e connessi agli stupefacenti, a fronte di un decremento degli ingressi dei minori negli istituti di correzione dovuto in gran parte al calo di ingressi dei minori stranieri,

            non approva le comunicazioni rese dal Ministro della giustizia,

        e impegna, invece, il Governo, in materia di amministrazione della giustizia:

            ad indicare chiaramente le riforme possibili, le priorità ed i tempi di realizzazione con riferimento alle problematiche di cui in premessa;

            ad intraprendere la strada di una riforma coerente e positiva di sistema, intervenendo sulla struttura del procedimento penale per eliminare non il processo, bensì gli ostacoli alla sua celere celebrazione, in modo da risolvere definitivamente i problemi della giustizia legati alla ragionevole durata del processo, anche in ragione dei pressanti inviti rivolti al nostro Stato ad esibire risultati concreti o piani d'azione realistici per porre rimedio alle gravi carenze strutturali. Ulteriori ritardi nell'assumere le opportune misure contribuirebbero significativamente alle accuse di violazione dei diritti umani e costituirebbero in ogni caso una seria minaccia al principio dello Stato di diritto;

            a sostenere l'approvazione A.S. 487 e dell'A.S. 581 in materia di diritto societario, dell'A.S. 1016 e dell'A.S. 1004 concernenti la riforma del processo civile e dell'A.S. 959 e dell'A.S. 838 recante revisione della disciplina processuale del lavoro;

            a sostenere l'approvazione dell'A.S. 583 in materia di reati di grave allarme sociale e di certezza della pena;

            a sostenere l'approvazione dell'A.S. 1952 e dell'A.S. 584 per l'accelerazione e razionalizzazione del processo penale ed in materia di prescrizione dei reati;

            a sostenere l'approvazione dell'A.S. 739, dell'A.S. 897 e dell'A.S. 579 per l'efficienza della giustizia per l'istituzione dell'«ufficio per il processo» e la riorganizzazione dell'amministrazione giudiziaria, nonché in materia di magistratura onoraria;

            a sostenere l'approvazione - dando in tal modo seguito all'impegno assunto con l'ordine del giorno G1 accolto dal Governo nella seduta del Senato del 3 agosto 2010 - dei seguenti disegni di legge: l'A.S. 1454 e l'A.S. 1445 in materia di «autoriciclaggio» e meccanismi di prevenzione applicabili agli strumenti finanziari, l'A.S. 2299 e l'A.S. 2301 in materia di collaboratori di giustizia; l'A.S. 2199 e l'A.S. 2305 in materia di scambio elettorale politico-mafioso; l'A.S. 582 e 2512 in materia di assunzione nella pubblica amministrazione dei testimoni di giustizia e l'A.S. 2513 in materia di concorso esterno in associazione mafiosa;

            a sostenere l'approvazione dell'A.S. 2527 e dell'A.S. 2502 in materia di Fondo unico giustizia al fine di assegnare il 49 per cento della totalità delle somme, e non solo di una quota parte delle stesse, al Ministero della giustizia ed al Ministero dell'interno ed il rimanente 2 per cento al bilancio dello Stato, dando concreta attuazione all'impegno, assunto con l'accoglimento di un apposito ordine del giorno (G104 del 15 dicembre 2010), a superare il regime di ripartizione delle risorse introdotto dal febbraio 2009 aumentando le dotazioni riservate alla Giustizia;

            a provvedere urgentemente al reperimento delle risorse adeguate per assicurare un'efficiente e celere amministrazione della giustizia ed anche una riforma organica del processo sia civile che penale, con particolare riferimento al sistema delle comunicazioni e delle notificazioni per via telematica, in modo da consentire agli uffici giudiziari di gestire il carico degli adempimenti e di superare i ritardi nella trattazione dei processi determinati da meri problemi procedurali o formali;

            a prevedere - dando in tal modo seguito anche all'impegno assunto con l'ordine del giorno G102 accolto dal Governo nella seduta del Senato del 15 dicembre 2010 - un significativo incremento di personale nel comparto della giustizia, sia giudicante che amministrativo, con particolare riferimento ai servizi di cancelleria, assicurando inoltre un intervento urgente per garantire la verbalizzazione e la trascrizione degli atti presso tutti i singoli uffici giudiziari quale passaggio fondamentale per lo svolgimento dei processi penali;

            a reperire le necessarie risorse finanziarie per salvaguardare i livelli retribuitivi degli operatori della giustizia e del settore carcerario, nonché - soprattutto - per l'edilizia penitenziaria, prevedendo l'ampliamento e l'ammodernamento delle strutture esistenti con piena trasparenza e nel rispetto delle normative comunitarie, assicurando l'attuazione dei piani e dei programmi a tal fine previsti da precedenti leggi finanziarie, anziché a fare ricorso soltanto a procedure straordinarie in deroga alla normativa sugli appalti di lavori pubblici;

            a valutare la necessità, anche al fine di sopperire al permanere della scopertura degli uffici giudiziari, con particolare riferimento alle sedi che si trovano in aree più esposte alla criminalità organizzata, di provvedere ad una conseguente rimodulazione del numero di magistrati in distacco presso il Ministero della giustizia e presso le altre amministrazioni centrali e periferiche dello Stato;

            a riavviare il confronto con le rappresentanze sindacali del personale amministrativo e dirigenziale al fine di un confronto concreto e costruttivo sulle problematiche del settore e degli operatori; a convocare, parimenti, i sindacati di Polizia penitenziaria e le rappresentanze di tutto il personale penitenziario ed a reperire adeguate risorse per consentire di colmare la grave e perdurante scopertura di organico del personale;

            ad informare il Parlamento sui lavori e i risultati del gruppo istituito con il precipuo compito di elaborare proposte di riorganizzazione dei circuiti detentivi e di possibili interventi normativi finalizzati a ridurre il sovraffollamento carcerario;

            a voler mettere in atto ogni iniziativa volta alla predisposizione di strategie di investimenti di lungo periodo volte alla informatizzazione e digitalizzazione del comparto giustizia .