PROPOSTA DI COORDINAMENTO
FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, LEGNINI
Respinta
1. Il comma 4 dell'articolo 6 è soppresso;
al comma 5, del medesimo articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole «degli stessi corsi e moduli», inserire le seguenti: ". Lo stesso titolo è attribuito, per il periodo di durata dell'incarico, ai ricercatori reclutati come previsto al comma 7, ove ad essi siano affidati corsi o moduli curriculari.";
b) dopo le parole: «ha svolto tali corsi e moduli», aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Ciascuna università, nei limiti delle disponibilità di bilancio e sulla base di criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento, determina la retribuzione aggiuntiva dei ricercatori di ruolo ai quali, con il loro consenso, sono affidati moduli o corsi curriculari".
2. All'articolo 29, comma 11, alla lettera c), sopprimere le parole: ", 11"