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Legislatura 16Ş - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 482 del 23/12/2010


Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica il Protocollo sulle disposizioni transitorie allegato al Trattato sull'Unione europea, al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, fatto a Bruxelles il 23 giugno 2010. Procedura per l'assegnazione del seggio supplementare spettante all'Italia nel Parlamento europeo (2466)

ARTICOLI DA 1 A 5 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

    1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo che modifica il Protocollo sulle disposizioni transitorie allegato al Trattato sull'Unione europea, al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, fatto a Bruxelles il 23 giugno 2010.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

    1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 2 del Protocollo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Assegnazione del seggio supplementare spettante all'Italia)

    1. Il seggio supplementare del Parlamento europeo, spettante all'Italia fino al termine della legislatura 2009-2014, è assegnato in conformità all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del Protocollo sulle disposizioni transitorie allegato al Trattato sull'Unione europea, al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, come sostituito dal Protocollo di cui all'articolo 1 della presente legge, mediante l'utilizzazione dei risultati delle elezioni svoltesi il 6 e il 7 giugno 2009.

Art. 4.

Approvato

(Procedura per l'assegnazione del seggio supplementare)

    1. Al fine dell'assegnazione del seggio supplementare spettante all'Italia, l'Ufficio elettorale nazionale, costituito ai sensi dell'articolo 8 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, sulla base dei risultati delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia svoltesi il 6 e il 7 giugno 2009:

        a) assegna il seggio alla lista che risulta aver ottenuto, a seguito dell'operazione di cui all'articolo 21, primo comma, numero 2), sesto periodo, della citata legge n. 18 del 1979, e successive modificazioni, il maggior resto che non ha dato luogo all'assegnazione di alcun seggio;

        b) attribuisce il seggio assegnato ai sensi della lettera a) del presente comma nella circoscrizione in cui la lista di cui alla medesima lettera a) risulta aver ottenuto, a seguito dell'operazione di cui all'articolo 21, primo comma, numero 3), quinto periodo, della citata legge n. 18 del 1979, il maggior resto che non ha dato luogo all'assegnazione di alcun seggio;

        c) proclama eletto il candidato che segue l'ultimo dei candidati proclamati eletti nella graduatoria di cui all'articolo 20, primo comma, numero 4), della citata legge n. 18 del 1979;

        d) redige apposito verbale di tutte le operazioni in quattro esemplari: il primo esemplare è rimesso alla segreteria del Parlamento europeo, la quale ne rilascia ricevuta; il secondo esemplare è depositato nella cancelleria della Corte di cassazione; il terzo esemplare è depositato nella cancelleria della corte d'appello sede dell'ufficio elettorale circoscrizionale della circoscrizione nella quale è individuato il seggio supplementare; il quarto esemplare è trasmesso alla prefettura - ufficio territoriale del Governo della provincia nel cui territorio ha sede l'ufficio elettorale circoscrizionale della medesima circoscrizione;

        e) invia attestato al candidato proclamato eletto e cura che il nominativo del candidato eletto sia portato a conoscenza del pubblico, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

    2. Gli adempimenti di cui al comma 1 devono essere completati nel termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Approvato

(Entrata in vigore)

    1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE

Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia (2212)

ARTICOLI DA 1 A 8 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Capo I

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1.

Approvato

(Finalità. Durata degli incentivi fiscali)

    1. La presente legge intende contribuire allo sviluppo del Paese mediante la valorizzazione delle esperienze umane, culturali e professionali maturate da cittadini dell'Unione europea che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia, che studiano, lavorano o che hanno conseguito una specializzazione post lauream all'estero e che decidono di fare rientro in Italia. A tale fine, la presente legge prevede la concessione di incentivi fiscali, sotto forma di minore imponibilità del reddito, in favore dei soggetti individuati con il decreto di cui all'articolo 2, comma 2.

    2. I benefìci fiscali di cui alla presente legge spettano dalla data di entrata in vigore della medesima legge fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013. Hanno diritto ai predetti benefìci i cittadini dell'Unione europea che, alla data del 20 gennaio 2009, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.

Capo II

INCENTIVI FISCALI PER I LAVORATORI

Art. 2.

Approvato

(Caratteristiche dei soggetti beneficiari)

    1. Hanno diritto alla concessione dei benefìci fiscali di cui all'articolo 3:

        a) i cittadini dell'Unione europea, nati dopo il 1º gennaio 1969, in possesso di un titolo di laurea, che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia e che, sebbene residenti nel loro Paese d'origine, hanno svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori di tale Paese e dell'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, i quali vengono assunti o avviano un'attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia e trasferiscono il proprio domicilio, nonché la propria residenza, in Italia entro tre mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività;

        b) i cittadini dell'Unione europea, nati dopo il 1º gennaio 1969, che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia e che, sebbene residenti nel loro Paese d'origine, hanno svolto continuativamente un'attività di studio fuori di tale Paese e dell'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream, i quali vengono assunti o avviano un'attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia e trasferiscono il proprio domicilio, nonché la propria residenza, in Italia entro tre mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività.

    2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le categorie dei soggetti di cui al comma 1, tenendo conto delle specifiche esperienze e qualificazioni scientifiche e professionali e garantendo che non si determinino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 3.

Approvato

(Caratteristiche dei benefìci)

    1. I redditi di lavoro dipendente, i redditi d'impresa e i redditi di lavoro autonomo percepiti dalle persone fisiche di cui all'articolo 2 concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in misura ridotta, secondo le seguenti percentuali:

        a) 20 per cento, per le lavoratrici;

        b) 30 per cento, per i lavoratori.

    2. I benefìci di cui al comma 1 sono riconosciuti nel rispetto dei limiti fissati dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis).

    3. La fruizione dei benefìci di cui al comma 1 è incompatibile con la contemporanea fruizione degli incentivi previsti dall'articolo 17 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché del credito d'imposta previsto dall'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

    4. Sono esclusi dai benefìci di cui al presente articolo i soggetti che, essendo titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con pubbliche amministrazioni o con imprese di diritto italiano, svolgono all'estero, in forza di tale rapporto, la propria attività lavorativa anche per il periodo temporale individuato dall'articolo 2.

    5. Il beneficio attribuito ai lavoratori dipendenti, su specifica richiesta di questi ultimi, è computato dal datore di lavoro ai fini del calcolo delle ritenute fiscali. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente comma.

Capo III

AGEVOLAZIONI E TUTELA DEI DIRITTI ACQUISITI PER I LAVORATORI CHE RIENTRANO IN ITALIA

Art. 4.

Approvato

(Gestione delle procedure amministrative per il rientro in Italia)

    1. Le pratiche e gli adempimenti necessari a perfezionare il rientro in Italia delle persone fisiche cui si applica la presente legge sono curate dagli uffici consolari italiani all'estero, anche d'intesa con la società Italia Lavoro Spa. Alle persone fisiche che rientrano in Italia è garantita, in quanto applicabile, l'attestazione delle proprie competenze e dei titoli acquisiti all'estero, attraverso il rilascio della documentazione «Europass», di cui alla decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004.

    2. Il Ministro degli affari esteri, con decreto adottato di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le funzioni e i ruoli dei soggetti coinvolti nelle procedure di cui al comma 1, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il decreto di cui al primo periodo individua la misura dei diritti da porre a carico delle persone fisiche che rientrano in Italia in modo da garantire la copertura integrale dei maggiori oneri derivanti, ai fini dell'attuazione del comma 1, dalle intese con la società Italia Lavoro Spa.

Art. 5.

Approvato

(Riserva di alloggi di edilizia residenziale pubblica)

    1. Le regioni, nell'ambito delle loro disponibilità, possono riservare ai soggetti di cui all'articolo 2 una quota degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assegnazione in godimento o alla locazione per uso abitativo per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi.

Art. 6.

Approvato

(Tutela dei diritti acquisiti)

    1. Il Governo promuove la stipulazione di accordi bilaterali con gli Stati esteri di provenienza dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), finalizzati a riconoscere a detti lavoratori il diritto alla totalizzazione dei contributi versati a forme di previdenza estere con quelli versati a forme di previdenza nazionale. Alla ratifica degli accordi di cui al presente comma si provvede solo successivamente all'individuazione, con apposito provvedimento legislativo, delle occorrenti risorse finanziarie.

Capo IV

CAUSE DI DECADENZA E DISPOSIZIONE FINANZIARIA

Art. 7.

Approvato

(Cause di decadenza dai benefìci)

    1. Il beneficiario degli incentivi fiscali di cui all'articolo 3, comma 1, decade dal diritto agli stessi se trasferisce nuovamente la propria residenza o il proprio domicilio fuori dell'Italia prima del decorso di cinque anni dalla data della prima fruizione del beneficio. In tal caso si provvede al recupero dei benefìci già fruiti, con applicazione delle relative sanzioni e interessi.

Art. 8.

Approvato

(Disposizione finanziaria)

    1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al capo II della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

DISEGNO DI LEGGE DISCUSSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 44, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario (1905-B)

ARTICOLO 6 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art 6.

Approvato

(Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo)

    1. Il regime di impegno dei professori e dei ricercatori è a tempo pieno o a tempo definito. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di studio e di insegnamento, con i connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi, è pari a 1.500 ore annue per i professori e i ricercatori a tempo pieno e a 750 ore per i professori e i ricercatori a tempo definito.

    2. I professori svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e, sulla base di criteri e modalità stabiliti con regolamento di ateneo, sono tenuti a riservare annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, non meno di 350 ore in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore in regime di tempo definito.

    3. I ricercatori di ruolo svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e, sulla base di criteri e modalità stabiliti con regolamento di ateneo, sono tenuti a riservare annualmente a compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, fino ad un massimo di 350 ore in regime di tempo pieno e fino ad un massimo di 200 ore in regime di tempo definito.

    4. Ai ricercatori a tempo indeterminato, agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai tecnici laureati di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, nonché ai professori incaricati stabilizzati sono affidati, con il loro consenso e fermo restando il rispettivo inquadramento e trattamento giuridico ed economico, corsi e moduli curriculari compatibilmente con la programmazione didattica definita dai competenti organi accademici nonché compiti di tutorato e di didattica integrativa. Ad essi è attribuito il titolo di professore aggregato per l'anno accademico in cui essi svolgono tali corsi e moduli. Il titolo è conservato altresì nei periodi di congedo straordinario per motivi di studio di cui il ricercatore usufruisce nell'anno successivo a quello in cui ha svolto tali corsi e moduli. Ciascuna università, nei limiti delle disponibilità di bilancio e sulla base di criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento, determina la retribuzione aggiuntiva dei ricercatori di ruolo ai quali, con il loro consenso, sono affidati moduli o corsi curriculari.

    5. All'articolo 1, comma 11, della legge 4 novembre 2005, n. 230, le parole: «per il periodo di durata degli stessi corsi e moduli» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno accademico in cui essi svolgono tali corsi e moduli. Il titolo è conservato altresì nei periodi di congedo straordinario per motivi di studio di cui il ricercatore usufruisce nell'anno successivo a quello in cui ha svolto tali corsi e moduli».

    6. L'opzione per l'uno o l'altro regime di cui al comma 1 è esercitata su domanda dell'interessato all'atto della presa di servizio ovvero, nel caso di passaggio dall'uno all'altro regime, con domanda da presentare al rettore almeno sei mesi prima dell'inizio dell'anno accademico dal quale far decorrere l'opzione e comporta l'obbligo di mantenere il regime prescelto per almeno un anno accademico.

    7. Le modalità per l'autocertificazione e la verifica dell'effettivo svolgimento della attività didattica e di servizio agli studenti dei professori e dei ricercatori sono definite con regolamento di ateneo, che prevede altresì la differenziazione dei compiti didattici in relazione alle diverse aree scientifico-disciplinari e alla tipologia di insegnamento, nonché in relazione all'assunzione da parte del docente di specifici incarichi di responsabilità gestionale o di ricerca. Fatta salva la competenza esclusiva delle università a valutare positivamente o negativamente le attività dei singoli docenti e ricercatori, l'ANVUR stabilisce criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attività di ricerca ai fini del comma 8.

    8.  In caso di valutazione negativa ai sensi del comma 7, i professori e i ricercatori sono esclusi dalle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca.

    9. La posizione di professore e ricercatore è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali, nei limiti temporali e secondo la disciplina in materia dell'ateneo di appartenenza, nel rispetto dei criteri definiti con regolamento adottato con decreto del Ministro ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'esercizio di attività libero-professionale è incompatibile con il regime di tempo pieno. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fatto salvo quanto stabilito dalle convenzioni adottate ai sensi del comma 13 del presente articolo.

    10. I professori e i ricercatori a tempo pieno, fatto salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali, possono svolgere liberamente, anche con retribuzione, attività di valutazione e di referaggio, lezioni e seminari di carattere occasionale, attività di collaborazione scientifica e di consulenza, attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché attività pubblicistiche ed editoriali. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono altresì svolgere, previa autorizzazione del rettore, funzioni didattiche e di ricerca, nonché compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse con l'università di appartenenza, a condizione comunque che l'attività non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'università di appartenenza.

    11. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono svolgere attività didattica e di ricerca anche presso un altro ateneo, sulla base di una convenzione tra i due atenei finalizzata al conseguimento di obiettivi di comune interesse. La convenzione stabilisce altresì, con l'accordo dell'interessato, le modalità di ripartizione tra i due atenei dell'impegno annuo dell'interessato, dei relativi oneri stipendiali e delle modalità di valutazione di cui al comma 7. Per un periodo complessivamente non superiore a cinque anni l'impegno può essere totalmente svolto presso il secondo ateneo, che provvede alla corresponsione degli oneri stipendiali. In tal caso, l'interessato esercita il diritto di elettorato attivo e passivo presso il secondo ateneo. Ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di reclutamento degli atenei, l'apporto dell'interessato è ripartito in proporzione alla durata e alla quantità dell'impegno in ciascuno di essi. Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per l'attivazione delle convenzioni.

    12. I professori e i ricercatori a tempo definito possono svolgere attività libero-professionali e di lavoro autonomo anche continuative, purché non determinino situazioni di conflitto di interesse rispetto all'ateneo di appartenenza. La condizione di professore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio di cariche accademiche. Gli statuti di ateneo disciplinano il regime della predetta incompatibilità. Possono altresì svolgere attività didattica e di ricerca presso università o enti di ricerca esteri, previa autorizzazione del rettore che valuta la compatibilità con l'adempimento degli obblighi istituzionali. In tal caso, ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di reclutamento degli atenei, l'apporto dell'interessato è considerato in proporzione alla durata e alla quantità dell'impegno reso nell'ateneo di appartenenza.

    13. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero, di concerto con il Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Conferenza dei presidi delle facoltà di medicina e chirurgia riguardo alle strutture cliniche e di ricerca traslazionale necessarie per la formazione nei corsi di laurea di area sanitaria di cui alla direttiva 2005/36/CE del Parlamento e del Consiglio, del 7 settembre 2005, predispone lo schema-tipo delle convenzioni al quale devono attenersi le università e le regioni per regolare i rapporti in materia di attività sanitarie svolte per conto del Servizio sanitario nazionale.

    14. I professori e i ricercatori sono tenuti a presentare una relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fermo restando quanto previsto in materia dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali di cui all'articolo 8 è di competenza delle singole università secondo quanto stabilito nei regolamenti di ateneo. In caso di valutazione negativa, la richiesta di attribuzione dello scatto può essere reiterata dopo che sia trascorso almeno un anno accademico. Nell'ipotesi di mancata attribuzione dello scatto, la somma corrispondente è conferita al Fondo di ateneo per la premialità dei professori e dei ricercatori di cui all'articolo 9.

EMENDAMENTI 6.21, 6.303 E 6.23 PRECEDENTEMENTE ACCANTONATI E ORDINE DEL GIORNO

6.303

PARDI, GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «Il titolo è conservato altresì nei periodi di congedo straordinario per motivi di studio» inserire le seguenti: «ovvero per assistenza del figlio o di un genitore inabile ovvero nel periodo di astensione obbligatoria per maternità».

6.23

VITA, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, SERAFINI ANNA MARIA, CERUTI, SOLIANI, MARCUCCI, PROCACCI, RUSCONI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Respinto

Al comma 5, ultimo periodo, dopo le parole: «per motivi di studio» aggiungere le seguenti: «e di ricerca».

G6.700

GASPARRI, BRICOLO, QUAGLIARIELLO, VIESPOLI, D'ALIA, RUTELLI

Ritirato

Il Senato,

        premesso che:

            l'articolo 6 del disegno di legge di riforma dell'università al comma 4 reca la disciplina relativa all'utilizzo del titolo di professore aggregato, prevedendo che esso spetti ai ricercatori a tempo indeterminato, agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai tecnici laureati, che abbiano svolto tre anni di insegnamento, nonché ai professori incaricati stabilizzati, per l'anno accademico in cui essi hanno svolto tali corsi e moduli, nonché nei periodi di congedo straordinario per motivi di studio di cui il ricercatore usufruisce nell'anno successivo a quello in cui tali corsi e moduli sono stati svolti;

                conseguentemente e coerentemente con la nuova disciplina formulata nel suddetto comma 4, è stata inserita all'articolo 29 del disegno di legge l'abrogazione dell'articolo 1, comma 11, della legge 4 novembre 2005, n. 230, che precedentemente disciplinava l'utilizzo del titolo di professori aggregati;

            tuttavia, a causa di un mancato coordinamento formale durante i lavori parlamentari alla Camera, è rimasto all'interno dell'articolo 6 il comma 5, che interviene nuovamente sull'articolo 1, comma 11, della legge 230/2005 modificandolo con la tecnica della "novella" legislativa, peraltro esattamente nello stesso senso e negli stessi termini del comma 4, parola per parola;

            pertanto, da un punto di vista sostanziale la norma non lascia adito a dubbi interpretativi in quanto emerge chiaramente la volontà del legislatore di disciplinare compiutamente il nuovo utilizzo del titolo di professore aggregato come specificato al comma 4, in questo non contraddetto dal comma 5, che reca addirittura le medesime parole, usando, però, la tecnica della novella legislativa,

        impegna il Governo ad intervenire attraverso il primo provvedimento normativo idoneo, per sopprimere il comma 5 dell'articolo 6 del disegno di legge, esclusivamente a fini di pulizia normativa.

ARTICOLO 21 INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 21.

Approvato

(Comitato nazionale dei garanti per la ricerca)

    1. Al fine di promuovere la qualità della ricerca e assicurare il buon funzionamento delle procedure di valutazione tra pari previste dall'articolo 20, è istituito il Comitato nazionale dei garanti per la ricerca (CNGR). Il CNGR è composto da sette studiosi, italiani o stranieri, di elevata qualificazione scientifica internazionale, appartenenti a una pluralità di aree disciplinari, tra i quali almeno due donne e due uomini, nominati dal Ministro, il quale sceglie in un elenco composto da non meno di dieci e non più di quindici persone definito da un comitato di selezione. Il comitato di selezione, istituito con decreto del Ministro, è composto da cinque membri di alta qualificazione, designati, uno ciascuno, dal Ministro, dal presidente del Consiglio direttivo dell'ANVUR, dal vice presidente del Comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR), dal presidente dell'European Research Council, dal presidente dell'European Science Foundation.

    2. Il CNGR indica criteri generali per le attività di valutazione dei risultati, tenendo in massima considerazione le raccomandazioni approvate da organismi internazionali cui l'Italia aderisce in virtù di convenzioni e trattati; nomina gli studiosi che fanno parte dei comitati di selezione di cui al comma 1 dell'articolo 20 e coordina le attività dei comitati suddetti; subentra alla commissione di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 marzo 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 2004, nonché alla commissione di garanzia prevista per i programmi di ricerca di interesse nazionale. Le predette commissioni sono soppresse dalla data in cui sono nominati i componenti del CNGR. Con specifici accordi di programma dotati di adeguata copertura degli oneri da essi derivanti, il CNGR può provvedere all'espletamento delle procedure di selezione dei progetti o programmi di ricerca attivati da enti pubblici o privati. Nell'esercizio delle sue funzioni, il CNGR si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Ministero relative alle attività contemplate dal presente comma.

    3. La spesa per il funzionamento del CNGR e per i compensi relativi alle procedure di selezione e valutazione dei progetti di ricerca è compresa nell'ambito dei fondi riguardanti il finanziamento dei progetti o programmi di ricerca, per un importo massimo non superiore al 3 per cento dei predetti fondi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il decreto del Ministro che nomina i componenti del CNGR determina le indennità spettanti ai suoi componenti.

    4. Il CNGR definisce le proprie regole di organizzazione e funzionamento ed elegge al proprio interno il presidente, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa per la durata del mandato. I componenti del CNGR restano in carica per un triennio e non possono essere nuovamente nominati prima che siano trascorsi almeno cinque anni. Essi cessano automaticamente dalla carica al compimento del settantesimo anno di età. Se uno dei componenti cessa dalla carica prima della scadenza del proprio mandato, il componente che viene nominato in sostituzione resta in carica per la durata residua del mandato. Il predetto componente è scelto dal Ministro nello stesso elenco di cui al secondo periodo del comma 1.

    5. In sede di prima applicazione, mediante sorteggio, sono individuati due componenti del CNGR che durano in carica due anni e tre componenti che durano in carica tre anni. Il CNGR predispone rapporti specifici sull'attività svolta e una relazione annuale in materia di valutazione della ricerca, che trasmette al Ministro, il quale cura la pubblicazione e la diffusione dei rapporti e delle relazioni del CNGR.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

21.1

D'ALIA, GUSTAVINO, SBARBATI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

21.300

PARDI, GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Id. em. 21.1

Sopprimere l'articolo.

21.301

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 1, sopprimere il primo periodo.

21.302

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: «Al fine di promuovere» fino a: «previste dall'articolo 20».

21.303

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

21.304

PARDI, GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Improcedibile

Al comma 1, secondo periodo, sostituite la parola: «sette» con la seguente: «nove».

21.305

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «, italiani o stranieri».

21.306

PISTORIO, OLIVA

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «italiani o stranieri» con le seguenti: «italiani e stranieri».

21.3

MARCUCCI, SERAFINI ANNA MARIA, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, PROCACCI, CERUTI, RUSCONI, VITA, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Le parole da: «Al comma» a: «due uomini"» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «tra i quali almeno due donne e due uomini» e dopo le parole: «nominati dal Ministro,» inserire le seguenti: »nel rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici».

21.307

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Precluso

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «, tra i quali almeno due donne e due uomini».

21.308

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: «nominati dal Ministro,» fino alla fine del periodo.

21.4

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «nominati dal Ministro», aggiungere le seguenti: «previo parere delle competenti Commissioni parlamentari».

21.5

MARCUCCI, SERAFINI ANNA MARIA, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, PROCACCI, CERUTI, RUSCONI, VITA, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole da: «il quale sceglie» fino alla fine del comma con le seguenti: «sentito il CUN».

21.6

MARCUCCI, SERAFINI ANNA MARIA, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, PROCACCI, CERUTI, RUSCONI, VITA, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «otto».

21.7

RUSCONI, VITA, MARCUCCI, SERAFINI ANNA MARIA, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, PROCACCI, CERUTI, BASTICO, LIVI BACCI, ASTORE, ADAMO

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «persone» con la seguente: «studiosi».

21.309

PARDI, GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «persone» aggiungere le seguenti: «di comprovata esperienza scientifica».

21.8

MARCUCCI, SERAFINI ANNA MARIA, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, PROCACCI, CERUTI, RUSCONI, VITA, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Respinto

Al comma 1 sostituire le parole da: «definito da un comitato di selezione» fino alla fine del comma con le seguenti: «definito dall'ANVUR».

21.310

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.

21.311

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole: «istituito con decreto del Ministro».

21.312

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole: «di alta qualificazione».

21.313

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole da: «designati, uno ciascuno» fino alla fine del periodo.

21.314

PARDI, GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole da: «uno ciascuno» fino alla fine del periodo con le seguenti: «dall'ANVUR».

21.315

PARDI, GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole da: «uno ciascuno» fino alla fine del periodo con le seguenti: «dal CUN».

21.9

PROCACCI, CERUTI, MARCUCCI, SERAFINI ANNA MARIA, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, RUSCONI, VITA, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, INCOSTANTE (*)

Ritirato e trasformato nell'odg G21.9

Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G21.9 (già em. 21.9)

PROCACCI, CERUTI, MARCUCCI, SERAFINI ANNA MARIA, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, RUSCONI, VITA, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, INCOSTANTE

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1905-B,

        impegna il Governo ad assicurare che nella definizione della composizione del Comitato di selezione richiamato al terzo periodo del comma 1 dell'articolo 21 sia rispettato il principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne nell'acceso agli uffici pubblici.

________________

(*) Accolto dal Governo

21.316

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Sopprimere il comma 2.

21.317

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 2, sopprimere il primo periodo.

21.318

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: «, tenendo in massima considerazione» fino a: «in virtù di convenzioni e trattati».

21.319

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «e coordina le attività dei comitati suddetti».

21.320

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «, nonché alla commissione di garanzia prevista per i programmi di ricerca di interesse nazionale».

21.321

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Improcedibile

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

21.322

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.

21.10

RUSCONI, VITA, MARCUCCI, SERAFINI ANNA MARIA, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, PROCACCI, CERUTI, BASTICO, LIVI BACCI, ASTORE, ADAMO

Id. em. 21.322

Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.

21.323

PARDI, GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 2, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «sentito il CUN».

21.324

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Improcedibile

Al comma 2, sopprimere il quarto periodo.

21.11

PROCACCI, CERUTI, MARCUCCI, SERAFINI ANNA MARIA, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, RUSCONI, VITA, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Respinto

Al comma 2, quarto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «senza oneri aggiuntivi per le finanze pubbliche».

21.325

PARDI, GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Improcedibile

Sopprimere il comma 3.

21.12

MARCUCCI, SERAFINI ANNA MARIA, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, PROCACCI, CERUTI, RUSCONI, VITA, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Respinto

Al comma 3 sostituire il primo periodo con il seguente: «Il funzionamento del CNGR non comporta nuovi o maggiori oneri per lo finanza pubblica.».

21.326

PARDI, GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «o programmi».

21.327

PARDI, GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «3 per cento» con le seguenti: «2 per cento».

21.13

MARCUCCI, SERAFINI ANNA MARIA, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, PROCACCI, CERUTI, RUSCONI, VITA, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Respinto

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «nuovi o maggiori oneri» con le seguenti: «oneri aggiuntivi».

21.14

MARCUCCI, SERAFINI ANNA MARIA, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, PROCACCI, CERUTI, RUSCONI, VITA, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Respinto

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».

21.15

MARCUCCI, SERAFINI ANNA MARIA, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, PROCACCI, CERUTI, RUSCONI, VITA, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Le parole da: «Al comma» a: «superiori a» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «comunque non superiori a 2000 euro annui».

21.16

MARCUCCI, SERAFINI ANNA MARIA, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, PROCACCI, CERUTI, RUSCONI, VITA, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Precluso

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «comunque non superiori a 1.500 euro annui».

21.328

PARDI, GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Sopprimere il comma 4.

21.329

PARDI, GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 4, sostituire il primo periodo con i seguenti: «Le regole di organizzazione e funzionamento del CNGR sono definite dal CUN. Il CNGR elegge al proprio interno il presidente, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti».

21.330

PARDI, GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «elegge al proprio interno il presidente, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti» con le seguenti: «il presidente è designato dal Ministro, sentito il CUN».

21.331

PARDI, GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Le parole da: «Al comma» a: «seguente:» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «dei due terzi» con la seguente: «assoluta».

21.332

PARDI, GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Precluso

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «dei due terzi» con le seguenti: «tre quarti».

21.333

PARDI, GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «i dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa per la durata del mandato».

21.334

PARDI, GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 4, terzo periodo, sostituire la parola: «triennio» con la seguente: «quadriennio».

21.335

PARDI, GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 4, terzo periodo, sopprimere le parole: «prima che siano trascorsi almeno cinque anni».

21.336

PARDI, GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 4, terzo periodo, sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «sette».

21.337

PARDI, GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 4, quarto periodo, sopprimere le parole: «Essi cessano automaticamente dalla carica» fino alla fine del comma.

21.338

PARDI, GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 4, quarto periodo, sostituire la parola: «settantesimo» con la seguente: «sessantottesimo».

21.339

PARDI, GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 4 sopprimere il quinto e il sesto periodo.

21.340

PARDI, GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 4, sesto periodo, sostituire le parole: «dal Ministro» con le seguenti: «dall'ANVUR».

21.17

MARCUCCI, SERAFINI ANNA MARIA, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, PROCACCI, CERUTI, RUSCONI, VITA, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Respinto

Al comma 4, sesto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sentito il CUN».

21.18

MARCUCCI, SERAFINI ANNA MARIA, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, PROCACCI, CERUTI, RUSCONI, VITA, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, INCOSTANTE (*)

Ritirato

Al comma 4, sesto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

21.19

RUSCONI, VITA, MARCUCCI, SERAFINI ANNA MARIA, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, PROCACCI, CERUTI, BASTICO, LIVI BACCI, ASTORE, ADAMO

Respinto

Al comma 5 sostituire il primo periodo con il seguente: «In sede di prima applicazione, mediante sorteggio, sono individuati tre componenti del CNGR che durano in carica due anni e due componenti che durano in carica tre anni.».

21.20

RUSCONI, VITA, MARCUCCI, SERAFINI ANNA MARIA, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, PROCACCI, CERUTI, BASTICO, LIVI BACCI, ASTORE, ADAMO

Respinto

Al comma 5, primo periodo, le parole «, mediante sorteggio, sono individuati» sono sostituite dalle seguenti: «l'ANVUR individua».

21.21

PARDI, GIAMBRONE

Respinto

Al comma 5, dopo le parole: «sono individuati due componenti del CNGR che durano in carica» aggiungere le seguenti: «un anno, due componenti che durano in carica».

21.22

RUSCONI, VITA, MARCUCCI, SERAFINI ANNA MARIA, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, PROCACCI, CERUTI, BASTICO, LIVI BACCI, ASTORE, ADAMO

Respinto

Al comma 5, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sentito il CUN».

ARTICOLO 22 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 22.

Approvato

(Assegni di ricerca)

    1. Le università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e l'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, possono conferire assegni per lo svolgimento di attività di ricerca. I bandi, resi pubblici anche per via telematica sui siti dell'ateneo, ente o istituzione, del Ministero e dell'Unione europea, contengono informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale spettante.

    2. Possono essere destinatari degli assegni studiosi in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione del personale di ruolo dei soggetti di cui al comma 1. I medesimi soggetti possono stabilire che il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato di una adeguata produzione scientifica, costituiscono requisito obbligatorio per l'ammissione al bando; in assenza di tale disposizione, i suddetti titoli costituiscono titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione degli assegni.

    3. Gli assegni possono avere una durata compresa tra uno e tre anni, sono rinnovabili e non cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente articolo, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a quattro anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso. La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.

    4. I soggetti di cui al comma 1 disciplinano le modalità di conferimento degli assegni con apposito regolamento, prevedendo la possibilità di attribuire gli stessi mediante le seguenti procedure:

        a) pubblicazione di un unico bando relativo alle aree scientifiche di interesse del soggetto che intende conferire assegni per attività di ricerca, seguito dalla presentazione direttamente dai candidati dei progetti di ricerca, corredati dei titoli e delle pubblicazioni e valutati da parte di un'unica commissione, che può avvalersi, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, di esperti revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri esterni al soggetto medesimo, e che formula, sulla base dei punteggi attribuiti, una graduatoria per ciascuna delle aree interessate;

        b) pubblicazione di bandi relativi a specifici programmi di ricerca dotati di propri finanziamenti, secondo procedure stabilite dal soggetto che intende conferire assegni per attività di ricerca.

    5. I soggetti di cui al comma 1, con proprio regolamento, possono riservare una quota di assegni di ricerca a studiosi italiani o stranieri che hanno conseguito il dottorato di ricerca, o titolo equivalente, all'estero ovvero a studiosi stranieri che hanno conseguito il dottorato di ricerca in Italia.

    6. A decorrere dall'anno 2011, agli assegni di cui al presente articolo si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dall'università fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca.

    7. L'importo degli assegni di cui al presente articolo è determinato dal soggetto che intende conferire gli assegni medesimi, sulla base di un importo minimo stabilito con decreto del Ministro.

    8. Gli assegni non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dei soggetti di cui al comma 1.

    9. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di cui al presente articolo e dei contratti di cui all'articolo 24, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 del presente articolo, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

22.300

PISTORIO, OLIVA

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «; ente o istituzione».

22.301

PISTORIO, OLIVA

Respinto

Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «soggetto» con le altre: «soggetti» rispettivamente con le seguenti: «atneo» con le altre: «atenei».

22.1

GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, SERAFINI ANNA MARIA, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, VITA, PROCACCI, RUSCONI, LIVI BACCI, SOLIANI, ADAMO

Respinto

Al comma 2 sopprimere le parole: «; in assenza di tale disposizione, i suddetti titoli costituiscono titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione degli assegni».

22.302

PARDI, GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: «al soggetto medesimo» con le seguenti: «al medesimo soggetto di cui al comma 1 del presente articolo».

22.303

PARDI, GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 4, lettera b), dopo le parole: «soggetto» inserire le seguenti: «di cui al comma 1 del presente articolo».

22.304

PARDI, GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 5, sopprimere le parole: «, con proprio regolamento,».

22.305

PARDI, GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 5, dopo le parole: «proprio regolamento» inserire le seguenti: «emanato, nel caso delle università, dal Rettore».

22.306

PARDI, GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 5, dopo le parole: «proprio regolamento» inserire le seguenti: «soggetto a nulla osta del Ministro».

22.307

PARDI, GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 5, dopo le parole: «proprio regolamento» inserire le seguenti: «da emanare entro il termine tassativo di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

22.308

PARDI, GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 5, sostituire le parole: «una quota» con le seguenti: «una frazione massima del 50 per cento».

22.9

GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, SERAFINI ANNA MARIA, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, VITA, PROCACCI, RUSCONI, LIVI BACCI, SOLIANI, ADAMO, INCOSTANTE (*)

Ritirato e trasformato nell'odg G22.9

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «in Italia.» aggiungere le seguenti: «I soggetti di cui al comma 1 possono altresì considerare il suddetto dottorato o titolo equivalente ottenuto all'estero come titolo preferenziale per l'assegnazione dell'assegno di ricerca».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G22.9 (già em. 22.9)

GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, SERAFINI ANNA MARIA, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, VITA, PROCACCI, RUSCONI, LIVI BACCI, SOLIANI, ADAMO, INCOSTANTE

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1905-B,

        impegna il Governo ad attivarsi affinché il dottorato o titolo equivalente ottenuto all'estero sia riconosciuto come titolo preferenziale per l'assegnazione dell'assegno di ricerca di cui all'articolo 22.

________________

(*) Accolto dal Governo

22.309

PARDI, GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: «, con contestuale accantonamento di risorse aggiuntive per l'internazionalizzazione del gruppo di ricerca ospitante».

22.310

PARDI, GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Le parole da: «Al comma» a: «coerenza con» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: «, in coerenza con eventuali vincoli imposti da enti italiani o stranieri confinanziatori».

22.311

PARDI, GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Precluso

Al comma 5, dopo le parole: « in Italia» aggiungere le seguenti: «, in coerenza con vincoli imposti da eventuali finanziamenti europei».

22.312

PARDI, GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, che siano autori di almeno 12 pubblicazioni su riviste internazionali».

22.313

PARDI, GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «, L'assegnazione di assegni di ricerca ai suddetti candidati concorre alla valutazione dell'internazionalizzazione dell'ateneo o ente».

22.314

PARDI, GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 6, sostituire le parole: «, dall'anno 2011» con le seguenti: «presente legge».

22.315

PARDI, GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 6, sostituire le parole: «, dall'anno» con le seguenti: «dal 31 gennaio».

22.316

RUTELLI, BRUNO, RUSSO (*)

Respinto

Al comma 6, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Conseguentemente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'onere derivante dalla predetta disposizione, valutato in 20 milioni di euro si provvede riducendo in misura corrispondente l'importo di un euro previsto dall'articolo 1, comma 5, primo periodo, della legge 3 giugno 1999, n.  157, il quarto periodo del comma 6 del citato articolo 1 è soppresso».

________________

(*) I senatori Sbarbati, D'Alia, Poli Bortone, Serra, Gustavino e Bianchi aggiungono la firma in corso di seduta

22.14

VITA, PROCACCI, RUSCONI, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, SERAFINI ANNA MARIA, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, SOLIANI, ADAMO

Respinto

Al comma 6, dopo le parole: «integrata dall'università» aggiungere le seguenti: «, dall'istituzione o ente pubblico di ricerca e sperimentazione o l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) o l'Agenzia spaziale italiana (ASI), o l'istituzione il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382».

22.317

PARDI, GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Improcedibile

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Analoga integrazione è aggiunta alla retribuzione del padre titolare di assegno nel caso in cui la madre non sia lavoratrice».

22.318

RUSCONI, LIVI BACCI, FRANCO VITTORIA, PROCACCI, VITA, CERUTI, GARAVAGLIA MARIAPIA, MARCUCCI, SERAFINI ANNA MARIA, ADAMO, BASTICO, BERTUZZI, SOLIANI

Improcedibile

Al comma 7, sostituire le parole: «, dal soggetto che intende conferire gli assegni medesimi» con le seguenti: «dall'ateneo, in misura comunque non inferiore a euro 20.000 lordi annui».

22.319

PARDI, GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 7, dopo le parole: «dal soggetto» aggiungere le seguenti: «di cui al comma 1».

22.15

VITA, FRANCO VITTORIA, SERAFINI ANNA MARIA, BASTICO, GARAVAGLIA MARIAPIA, CERUTI, MARCUCCI, RUSCONI, PROCACCI, LIVI BACCI, SOLIANI, ADAMO

Respinto

Al comma 7 sostituire le parole: «medesimi» con le seguenti: «in accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative».

22.320

VITA, CERUTI, RUSCONI, FRANCO VITTORIA, GARAVAGLIA MARIAPIA, MARCUCCI, PROCACCI, SERAFINI ANNA MARIA, ADAMO, BASTICO, BERTUZZI, SOLIANI

Respinto

Al comma 7 dopo le parole: «dal soggetto che intende conferire gli assegni medesimi,» inserire le seguenti: «mediante un protocollo quadriennale, che regola anche le modalità di espletamento del rapporto dalla sua costituzione alla sua estinzione e l'accesso alle tutele sociali definite per legge o integrative, siglato tra ARAN e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative».

22.321

RUSCONI, VITA, CERUTI, FRANCO VITTORIA, GARAVAGLIA MARIAPIA, MARCUCCI, PROCACCI, SERAFINI ANNA MARIA, ADAMO, BASTICO, BERTUZZI, SOLIANI

Improcedibile

Al comma 7 dopo le parole: «dal soggetto che intende conferire gli assegni medesimi,» inserire le seguenti: «in misura compresa tra il 75 ed il 90 per cento del trattamento economico complessivo iniziale spettante ai ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24 e».

G22.100

ANDRIA, GARAVAGLIA MARIAPIA, ARMATO, CARLONI, DE LUCA, INCOSTANTE, CHIAROMONTE

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

            premesso che l'attuale testo legislativo è destinato in sede di prima attuazione a trovare nella competenza del Governo le norme regolamentari idonee alla disciplina delle situazioni di coordinamento tra il vecchio e il nuovo regime con particolare riguardo alle due figure degli assegni di ricerca e dei contratti di ricerca a tempo determinato;

            considerato che in sede di prima attuazione della riforma si ritiene necessario che i rettori delle università operino una ricognizione per Facoltà o Dipartimenti in ordine all'assetto del numero di assegnisti e contrattisti già impegnati nelle attività facenti capo alle varie sedi e che debbano fornire le adeguate risorse finanziarie per i necessari programmi di sviluppo a breve e a medio termine;

        impegna il Governo:

            ad adottare, nell'ambito delle proprie prerogative ed in sede di prima applicazione del disegno di legge, le necessarie iniziative volte ad introdurre nelle procedure di accesso all'una o alla altra categoria, come titolo preferenziale e autonomo, il riconoscimento dei periodi di servizio già svolti all'interno dello stesso ateneo o di altri atenei come assegnista o titolare di contratto di ricerca a tempo determinato.

________________

(*) Accolto dal Governo

G22.101

RUTELLI, BRUNO, RUSSO

Respinto

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge n. 1905-B,

        impegna il Governo:

            a ripristinare gli scatti stipendiali soppressi dal decreto-legge 31 marzo 2010, n. 78, con priorità per i ricercatori universitari, che in conseguenza di ciò il Governo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'onere derivante dalla predetta disposizione, provveda riducendo in misura corrispondente l'importo di un euro previsto dall'articolo 1, comma 5, primo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157 e sopprimendo il quarto periodo del comma 6 del citato articolo 1.

ARTICOLO 23 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 23.

Approvato

(Contratti per attività di insegnamento)

    1. Le università, anche sulla base di specifiche convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, possono stipulare contratti della durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni, a titolo gratuito o oneroso, per attività di insegnamento al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale, che siano dipendenti da altre amministrazioni, enti o imprese, ovvero titolari di pensione, ovvero lavoratori autonomi in possesso di un reddito annuo non inferiore a 40.000 euro lordi. I predetti contratti sono stipulati dal rettore, su proposta dei competenti organi accademici. I contratti a titolo gratuito possono essere stipulati esclusivamente con soggetti in possesso di un reddito da lavoro autonomo o dipendente, fermi restando i requisiti richiesti. I contratti a titolo gratuito, ad eccezione di quelli stipulati nell'ambito di convenzioni con enti pubblici, non possono superare, nell'anno accademico, il 5 per cento dell'organico dei professori e ricercatori di ruolo in servizio presso l'ateneo.

    2. Fermo restando l'affidamento a titolo oneroso o gratuito di incarichi di insegnamento al personale docente e ricercatore universitario, le università possono, altresì, stipulare contratti a titolo oneroso, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali. Il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell'abilitazione, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero, costituisce titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione dei predetti contratti. I contratti sono attribuiti previo espletamento di procedure disciplinate con regolamenti di ateneo, nel rispetto del codice etico, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti. Il trattamento economico spettante ai titolari dei predetti contratti è determinato, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

    3. Al fine di favorire l'internazionalizzazione, le università possono attribuire, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio o utilizzando fondi donati ad hoc da privati, imprese o fondazioni, insegnamenti a contratto a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama. Il trattamento economico è stabilito dal consiglio di amministrazione sulla base di un adeguato confronto con incarichi simili attribuiti da altre università europee. La proposta dell'incarico è formulata al consiglio di amministrazione dal rettore, previo parere del senato accademico e pubblicizzazione del curriculum del candidato nel sito internet dell'università.

    4. La stipulazione di contratti per attività di insegnamento ai sensi del presente articolo non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

23.1

VITA, PROCACCI, RUSCONI, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, SERAFINI ANNA MARIA, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, SOLIANI, ADAMO

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «di un anno» con le seguenti: «minima di un anno».

23.300

PARDI, GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «della durata di» aggiungere la seguente: «almeno».

23.301

PISTORIO, OLIVA

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «per un periodo massimo di cinque anni».

23.2

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «per un periodo massimo di cinque anni» con le seguenti: «per un periodo massimo di sei anni».

23.302

PARDI, GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «massima di» con le seguenti: «tassativamente non superiore».

23.303

PARDI, GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «periodo massimo» inserire la seguente: «inderogabile».

23.3

RUSCONI, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, PROCACCI, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, SOLIANI, ADAMO, ASTORE

Ritirato e trasformato nell'odg G23.3

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «periodo massimo di cinque anni» aggiungere le seguenti: «nel rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici».

G23.3 (già em. 23.3)

RUSCONI, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, PROCACCI, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, SOLIANI, ADAMO, ASTORE

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1905-B,

        impegna il Governo ad attivarsi affinché, in sede di definizione delle convenzioni per l'attribuzione dei contratti per l'attività di insegnamento di cui all'articolo 23, comma 1, si preveda che tale attribuzione avvenga nel pieno rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici.

________________

(*) Accolto dal Governo

23.305

PARDI, GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «per un periodo massimo di cinque anni» aggiungere le seguenti: «previa verifica del servizio svolto.».

23.4

RUSCONI, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, PROCACCI, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, SOLIANI, ADAMO, ASTORE

Respinto

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «, che siano dipendenti» aggiungere le seguenti: «a tempo determinato o indeterminato».

23.5

RUSCONI, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, PROCACCI, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, SOLIANI, ADAMO, ASTORE

Respinto

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «da altre» aggiungere la seguente: «pubbliche».

23.6

VITA, PROCACCI, RUSCONI, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, SERAFINI ANNA MARIA, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, SOLIANI, ADAMO

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «ovvero titolari di pensione,».

23.7

VITA, PROCACCI, RUSCONI, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, SERAFINI ANNA MARIA, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, SOLIANI, ADAMO

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «, ovvero lavoratori autonomi in possesso di un reddito annuo non inferiore a 40.000 euro lordi».

23.8

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «in possesso di un reddito annuo non inferiore a 40.000 euro lordi».

23.306

PARDI, GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «non inferiore» con la seguente: «superiore».

23.307

PARDI, GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «40.000» con la seguente: «45.000».

23.9

RUSCONI, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, PROCACCI, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, SOLIANI, ADAMO, ASTORE

Respinto

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «40.000 euro lordi» aggiungere le seguenti: «rivalutati annualmente».

23.308

PARDI, GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «40.000 euro lordi» inserire le seguenti: «anche percepito all'estero».

23.10

RUSCONI, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, PROCACCI, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, SOLIANI, ADAMO, ASTORE

Respinto

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previo parere del senato accademico».

23.310

PARDI, GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: «ad eccezione di» con la seguente: «compresi».

23.311

PARDI, GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: «enti pubblici» con le seguenti: «enti di ricerca».

23.312

PARDI, GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: «con enti pubblici, non possono» aggiungere le seguenti: «in alcun caso».

23.313

PARDI, GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 1, quarto periodo, sostituire la parola: «superiore» con le seguenti: «raggiungere o superare».

23.314

PARDI, GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: «, nell'anno accademico» con le seguenti: «, in ogni semestre».

23.315

PISTORIO, OLIVA

Le parole da: «Al comma» a: «seguenti:» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: «5 per cento» con le seguenti: «10 per cento».

23.316

PARDI, GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Precluso

Al comma 1, quarto periodo, sostituire la parola: «5 per cento» con la seguente: «3 per cento».

23.11

RUSCONI, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, PROCACCI, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, SOLIANI, ADAMO, ASTORE

Respinto

Al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: «ricercatori di ruolo» aggiungere le seguenti: «a tempo indeterminato».

23.317

PARDI, GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: «l'ateneo» con le seguenti: «ciascuna struttura di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c) della presente legge».

23.318

PARDI, GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 1, quarto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «calcolato da apposita commissione istituita all'interno del Senato Accademico».

23.309

FRANCO VITTORIA, RUSCONI, VITA, CERUTI, GARAVAGLIA MARIAPIA, MARCUCCI, PROCACCI, SERAFINI ANNA MARIA, ADAMO, BASTICO, BERTUZZI, SOLIANI

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I contratti di cui al presente articolo sono rinnovati sentito il nucleo di valutazione.».

23.13

RUSCONI, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, PROCACCI, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, SOLIANI, ADAMO, ASTORE

Respinto

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «Al fine di favorire l'internazionalizzazione».

23.319

PARDI, GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «l'internazionalizzazione» con le seguenti: «il miglioramento della qualità dei propri insegnamenti».

23.320

PARDI, GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «l'internazionalizzazione» aggiungere le seguenti: «sia nell'attività di ricerca che in quella didattica».

23.321

PARDI, GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: «università» aggiungere la seguente: «pubbliche».

23.322

PARDI, GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «disponibilità di bilancio» sostituire la parola: «o» con la seguente: «anche».

23.323

PARDI, GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: «donati» con la seguente: «versati».

23.14

RUSCONI, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, PROCACCI, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, SOLIANI, ADAMO, ASTORE

Respinto

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «ad hoc» con le seguenti: «sulla base della presentazione di un progetto di ricerca o per la realizzazione di una specifica attività didattica».

23.324

PARDI, GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «privati, imprese» aggiungere la seguente: «istituzioni,».

23.15

RUSCONI, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, PROCACCI, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, SOLIANI, ADAMO, ASTORE

Respinto

Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: «insegnamenti» aggiungere le seguenti: «di durata annuale».

23.16

RUSCONI, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, PROCACCI, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, SOLIANI, ADAMO, ASTORE

Respinto

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «, studiosi».

23.17

VITA, PROCACCI, RUSCONI, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, SERAFINI ANNA MARIA, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, SOLIANI, ADAMO

Respinto

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «o professionisti».

23.18

RUSCONI, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, PROCACCI, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, SOLIANI, ADAMO, ASTORE

Id. em. 23.17

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «o professionisti».

23.19

VITA, PROCACCI, RUSCONI, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, SERAFINI ANNA MARIA, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, SOLIANI, ADAMO

Respinto

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: «stranieri» con le seguenti: «di altri Stati dell'Unione europea».

23.325

PARDI, GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «di chiara fama» con le seguenti: «in possesso di adeguato curriculum scientifico e professionale».

23.22

RUSCONI, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, PROCACCI, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, SOLIANI, ADAMO, ASTORE

Respinto

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: «chiara» con la seguente: «comprovata».

23.20

VITA, PROCACCI, RUSCONI, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, SERAFINI ANNA MARIA, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, SOLIANI, ADAMO

Respinto

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «chiara fama» aggiungere le seguenti: «impegnati in atenei esteri».

23.21

VITA, PROCACCI, RUSCONI, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, SERAFINI ANNA MARIA, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, SOLIANI, ADAMO

Respinto

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «di chiara fama» aggiungere le seguenti: «a livello europeo».

23.326

PARDI, GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «di chiara fama» aggiungere la seguente: «internazionale».

23.327

PARDI, GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «di chiara fama» aggiungere le seguenti: «comprovata da un adeguato numero di pubblicazioni».

23.328

PARDI, GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «di chiara fama» inserire le seguenti: «in misura comunque non superiore al due per cento dell'offerta formativa.».

23.329

PARDI, GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «di chiara fama» aggiungere le seguenti: «nel rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici».

23.23

RUSCONI, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, PROCACCI, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, SOLIANI, ADAMO, ASTORE

Ritirato

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «senza oneri aggiuntivi per le finanze pubbliche».

23.330

PARDI, GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: «sulla base di un adeguato confronto con incarichi simili attribuiti da altre università europee.».

23.331

PARDI, GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «sulla base di un adeguato» sopprimere la seguente: «adeguata».

23.332

PARDI, GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 3, secondo periodo, dopo la parola: «adeguato» aggiungere le seguenti: «e trasparente».

23.333

PARDI, GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: «simili» con le seguenti: «analoghi sulla base di una tabella di comparazione appositamente preparata dal CUN entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

23.334

PARDI, GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «incarichi simili» aggiungere le seguenti: «per requisiti, mansioni, e carico orario».

23.335

PARDI, GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «attribuiti da altre» con la seguente: «presso».

23.24

RUSCONI, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, PROCACCI, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, SOLIANI, ADAMO, ASTORE

Respinto

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «università europee» con le seguenti: «università straniere».

23.336

PARDI, GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «da altre università europee» aggiungere le seguenti: «di pari livello».

23.25

RUSCONI, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, PROCACCI, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, SOLIANI, ADAMO, ASTORE

Respinto

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: «rettore, previo parere del senato accademico» con le seguenti: «senato accademico e previa».

23.337

PARDI, GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 3, terzo periodo, sopprimere le parole: «e pubblicazione del curriculum del candidato nel sito internet dell'università.».

23.338

PARDI, GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «pubblicazione del curriculum» aggiungere le seguenti: «in formato europeo».

23.339

PARDI, GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «nel sito internet dell'università» aggiungere le seguenti: «in lingua italiana e inglese».

23.340

PARDI, GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «nel sito internet dell'università» aggiungere le seguenti: «in tutte le lingue ufficiali dell'Unione Europea.».

23.26

RUSCONI, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, PROCACCI, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, SOLIANI, ADAMO, ASTORE

Respinto

Al comma 3, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto del codice etico e con attenzione alla diffusione di dati sensibili, in ottemperanza dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 196 del 2003».

23.341

PARDI, GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 3, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e del Ministero dell'istruzione, università e ricerca».

23.342

PARDI, GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «insegnamento» con la seguente: «docenza».

23.343

PARDI, GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 4, dopo le parole: «non dà luogo» aggiungere la seguente: «automaticamente».

23.344

PARDI, GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «ai ruoli universitari» con le seguenti: «a qualsiasi ruolo universitario e nel pubblico impiego.».

23.345

PARDI, GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 4, sostituire la parola: «universitari» con le seguenti: «delle pubbliche amministrazioni».

23.28

RUSCONI, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, PROCACCI, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, SOLIANI, ADAMO, ASTORE

Respinto

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e negli enti pubblici di ricerca».

23.29

RUSCONI, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, PROCACCI, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, SOLIANI, ADAMO, ASTORE

Respinto

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ma costituisce referenza e punteggio in fase di ammissione al ruolo».

23.346

RUSCONI, CERUTI, FRANCO VITTORIA, GARAVAGLIA MARIAPIA, MARCUCCI, PROCACCI, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, ADAMO, BASTICO, BERTUZZI, CECCANTI, SOLIANI, LIVI BACCI

Inammissibile

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

        «4-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge è istituito il Contratto Unico Formativo di Ricerca (CUFR). Il CUFR è un contratto a causa mista di natura subordinata finalizzato all'acquisizione delle competenze, delle abilità e dell'esperienza necessaria per l'accesso alle attività di ricerca.

        4-ter. Le università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l'ENEA e l'ASI, nonché le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, possono stipulare i contratti di cui al comma 4-bis con studiosi in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione del personale di ruolo già in servizio presso istituzioni universitarie. A decorrere dall'anno 2014 il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato da una adeguata produzione scientifica, costituiscono requisito obbligatorio per l'accesso al CUFR. I bandi, resi pubblici anche per via telematica sui siti dell'ateneo, del Ministero e dell'Unione europea, contengono informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale spettante.

        4-quater. Il CUFR può avere una durata compresa tra uno e tre anni, è rinnovabile e non cumulabile con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente articolo con i soggetti di cui al comma 4-ter, intercorsi anche con soggetti diversi e compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a quattro anni. La titolarità del contratto non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni.

        4-quinquies. I compensi dei contratti di cui al presente articolo sono determinati mediante un accordo quadriennale tra l'ARAN e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Tale protocollo regolerà anche le modalità d'espletamento del rapporto dalla sua costituzione alla sua estinzione e l'accesso alle tutele sociali, definite per legge o integrative.

        4-sexsies. Il protocollo di cui al comma 4-quinquies può altresì definire un nuovo limite per la durata massima dei rapporti instaurati ai sensi del presente articolo, fermo restando che tale limite non potrà comunque essere superiore a quattro anni.

        4-septies. Le università disciplinano le modalità di conferimento dei CUFR con apposito regolamento, prevedendo la possibilità di attribuire gli stessi mediante una delle seguenti procedure:

        a) pubblicazione di un unico bando relativo alle aree scientifiche di interesse dell'ateneo, seguito dalla presentazione direttamente dai candidati dei progetti di ricerca, corredati dai titoli e dalle pubblicazioni e valutati da parte di un'unica commissione che può avvalersi, senza oneri aggiunti vi a carico della finanza pubblica, di esperti revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri esterni all'ateneo, e che formula, sulla base dei punteggi attribuiti, una graduatoria per ciascuna delle aree interessate;

        b) pubblicazione di bandi relativi a specifici programmi di ricerca dotati di propri finanziamenti, seguiti dalla costituzione di una commissione che valuterà i titoli e le pubblicazioni presentati da ciascun candidato, anche in base alla loro attinenza al programma di ricerca oggetto del bando, e formulerà una graduatoria finale sulla base dei punteggi attribuiti.

        4-octies. Entro quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge sono assorbiti, attraverso il CUFR, tutti i contratti a causa mista e tutte le figure non subordinate impegnate presso le università. L'assorbimento delle figure non subordinate, incluse eventuali deroghe temporali, saranno individuate mediante specifici accordi stipulati a livello nazionale fra il MIUR e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

        4-novies. La contribuzione previdenziale e sociale è determinata nelle stesse modalità e forme previste per l'apprendistato professionalizzante di cui al comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

        4-decies. A decorrere dalla data della firma del primo accordo di cui al comma 4, è abrogato l'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

        4-undecies. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a diritti in ordine all'accesso dei titolari ai ruoli dei soggetti di cui al comma 4-ter».

ARTICOLO 24 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 24.

Approvato

(Ricercatori a tempo determinato)

    1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, le università possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato. Il contratto stabilisce, sulla base dei regolamenti di ateneo, le modalità di svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché delle attività di ricerca.

    2. I destinatari sono scelti mediante procedure pubbliche di selezione disciplinate dalle università con regolamento ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, nel rispetto dei princìpi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005, e specificamente dei seguenti criteri:

        a) pubblicità dei bandi sul sito dell'ateneo e su quelli del Ministero e dell'Unione europea; specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari; informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale; previsione di modalità di trasmissione telematica delle candidature nonché, per quanto possibile, dei titoli e delle pubblicazioni;

        b) ammissione alle procedure dei possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica, nonché di eventuali ulteriori requisiti definiti nel regolamento di ateneo, con esclusione dei soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia come ricercatori, ancorché cessati dal servizio;

        c) valutazione preliminare dei candidati, con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con decreto del Ministro, sentiti l'ANVUR e il CUN; a seguito della valutazione preliminare, ammissione dei candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità, alla discussione pubblica con la commissione dei titoli e della produzione scientifica; i candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei; attribuzione di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione, a seguito della stessa; possibilità di prevedere un numero massimo, comunque non inferiore a dodici, delle pubblicazioni che ciascun candidato può presentare. Sono esclusi esami scritti e orali, ad eccezione di una prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera; l'ateneo può specificare nel bando la lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza in relazione al profilo plurilingue dell'ateneo stesso ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera; la prova orale avviene contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo, si applicano i parametri e criteri di cui al decreto del Ministro adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 10 novembre 2008, n.  180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n.  1;

        d) formulazione della proposta di chiamata da parte del dipartimento con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia e approvazione della stessa con delibera del consiglio di amministrazione.

    3. I contratti hanno le seguenti tipologie:

        a) contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro; i predetti contratti possono essere stipulati con il medesimo soggetto anche in sedi diverse;

        b) contratti triennali non rinnovabili, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, o di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.

    4. I contratti di cui al comma 3, lettera a), possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito. I contratti di cui al comma 3, lettera b), sono stipulati esclusivamente con regime di tempo pieno. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito.

    5. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l'università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro. La programmazione di cui all'articolo 18, comma 2, assicura la disponibilità delle risorse necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione. Alla procedura è data pubblicità sul sito dell'ateneo.

    6. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre del sesto anno successivo, la procedura di cui al comma 5 può essere utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell'università medesima, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16. A tal fine le università possono utilizzare fino alla metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo. A decorrere dal settimo anno l'università può utilizzare le risorse corrispondenti fino alla metà dei posti disponibili di professore di ruolo per le chiamate di cui al comma 5.

    7. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 9.

    8. Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti di cui al comma 3, lettera a), è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a seconda del regime di impegno. Per i titolari dei contratti di cui al comma 3, lettera b), il trattamento annuo lordo onnicomprensivo è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno elevato fino a un massimo del 30 per cento.

    9. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli. L'espletamento del contratto di cui al comma 3, lettere a) e b), costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

24.1

FRANCO VITTORIA, SERAFINI ANNA MARIA, BASTICO, VITA, PROCACCI, CERUTI, MARCUCCI, RUSCONI, GARAVAGLIA MARIAPIA, LIVI BACCI, SOLIANI, ADAMO

Respinto

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «, per quanto possibile,».

24.2

RUSCONI, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, PROCACCI, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, SOLIANI, ADAMO, ASTORE

Id. em. 24.1

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «, per quanto possibile,».

24.5

RUSCONI, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, PROCACCI, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, SOLIANI, ADAMO, ASTORE

Respinto

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È richiesto il superamento di una prova di adeguata conoscenza di almeno una lingua straniera».

24.6

FRANCO VITTORIA, SERAFINI ANNA MARIA, BASTICO, VITA, PROCACCI, CERUTI, MARCUCCI, RUSCONI, GARAVAGLIA MARIAPIA, LIVI BACCI, SOLIANI, ADAMO

Respinto

Al comma 2, lettera c), primo periodo, dopo le parole: «con motivato» aggiungere le seguenti: «e dettagliato».

24.7

VITA, PROCACCI, CERUTI, MARCUCCI, RUSCONI, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, SERAFINI ANNA MARIA, BASTICO, LIVI BACCI, SOLIANI, ADAMO

Respinto

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «individuati con decreto del Ministro, sentiti l'ANVUR e il CUN» con le seguenti: «individuati con decreto del Ministro, sulla base delle indicazioni dell'ANVUR e del CUN;».

24.8

VITA, PROCACCI, CERUTI, MARCUCCI, RUSCONI, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, SERAFINI ANNA MARIA, BASTICO, LIVI BACCI, SOLIANI, ADAMO, INCOSTANTE (*)

Ritirato e trasformato congiuntamente all'em. 24.9 nell'odg G24.8

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «a seguito della stessa;» inserire le seguenti: «pubblicità dei verbali sul sito internet dell'ateneo;».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

24.9

VITA, PROCACCI, CERUTI, MARCUCCI, RUSCONI, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, SERAFINI ANNA MARIA, BASTICO, LIVI BACCI, SOLIANI, ADAMO

Ritirato e trasformato congiuntamente all'em. 24.8 nell'odg G24.8

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «seguito della stessa;» inserire le seguenti: «pubblicità dei risultati che per ciascun candidato includono: il punteggio totale di tutti i titoli presentati, il punteggio totale di tutte le pubblicazioni presentate ed il punteggio complessivo del candidato ottenuto dalla somma dei due punteggi totali;».

G24.8 (già emm. 24.8 e 24.9)

VITA, PROCACCI, CERUTI, MARCUCCI, RUSCONI, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, SERAFINI ANNA MARIA, BASTICO, LIVI BACCI, SOLIANI, ADAMO, INCOSTANTE

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1905-B,

        impegna il Governo ad attivarsi affinché nell'ambito della procedura per la selezione dei ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24 sia assicurata la pubblicità dei verbali sul sito internet dell'ateneo.

________________

(*) Accolto dal Governo

24.10

FRANCO VITTORIA, RUSCONI, MARCUCCI, GARAVAGLIA MARIAPIA, CERUTI, PROCACCI, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, BASTICO, BERTUZZI, SOLIANI, LIVI BACCI, ADAMO

Ritirato e trasformato nell'odg G24.10

Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: «, comunque non inferiore a dodici,».

G24.10 (già em. 24.10)

FRANCO VITTORIA, RUSCONI, MARCUCCI, GARAVAGLIA MARIAPIA, CERUTI, PROCACCI, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, BASTICO, BERTUZZI, SOLIANI, LIVI BACCI, ADAMO

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1905-B,

        impegna il Governo ad affrontare la questione richiamata all'emendamento 24.10.

________________

(*) Accolto dal Governo

24.11

VITA, PROCACCI, CERUTI, MARCUCCI, RUSCONI, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, SERAFINI ANNA MARIA, BASTICO, LIVI BACCI, SOLIANI, ADAMO

Respinto

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «discussione dei titoli e delle pubblicazioni.» inserire il seguente periodo: «È previsto lo svolgimento di un test scritto a risposta multipla, preparato dal CUN entro il 31 gennaio di ogni anno, inviato al presidente di commissione non prima di due giorni dall'inizio del test e tenuto in busta sigillata fino all'inizio dello stesso, inteso ad accertare l'attitudine alla ricerca degli aspiranti nell'ambito del settore concorsuale in cui è stato bandido il concorso.».

24.12

VITA, PROCACCI, CERUTI, MARCUCCI, RUSCONI, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, SERAFINI ANNA MARIA, BASTICO, LIVI BACCI, SOLIANI, ADAMO

Le parole da: «Al comma» a: «negli ultimi» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: «anche non consecutivi» inserire le seguenti: «negli ultimi sette anni».

24.13

VITA, PROCACCI, CERUTI, MARCUCCI, RUSCONI, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, SERAFINI ANNA MARIA, BASTICO, LIVI BACCI, SOLIANI, ADAMO

Precluso

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: «anche non consecutivi» inserire le seguenti: «negli ultimi nove anni».

24.14

VITA, PROCACCI, CERUTI, MARCUCCI, RUSCONI, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, SERAFINI ANNA MARIA, BASTICO, LIVI BACCI, SOLIANI, ADAMO

Respinto

Al comma 3, lettera b), primo periodo, dopo le parole: «o di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398,» inserire le seguenti: «, o di contratti di tipo subordinato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230».

24.300

RUSCONI, FRANCO VITTORIA, GARAVAGLIA MARIAPIA, MARCUCCI, PROCACCI, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, ADAMO, BASTICO, BERTUZZI, SOLIANI

Improcedibile

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «La tipologia dei contratti dei ricercatori universitari a tempo determinato, di cui al comma 3, lettere a) e b), deve essere formulata in modo compatibile con quella degli equivalenti contratti a tempo determinato attualmente in uso per i ricercatori degli enti di ricerca vigilati dal Ministero ed afferenti al comparto ricerca. A regime, deve essere possibile per il ricercatore a tempo determinato usufruire di possibilità di passaggio tra università e citati enti di ricerca, sia durante il triennio-quinquennio di servizio a tempo determinato, sia al momento della valutazione per l'entrata in ruolo. Le procedure per la valutazione sono le stesse del comma 5».

24.301

RUSCONI, FINOCCHIARO, GARAVAGLIA MARIAPIA, CERUTI, FRANCO VITTORIA, MARCUCCI, PROCACCI, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, ADAMO, BASTICO, BERTUZZI, CECCANTI, MARINO IGNAZIO, LIVI BACCI, SOLIANI

Ritirato e trasformato nell'odg G24.301

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le università, in conformità a standard qualitativi individuati con apposito regolamento di ateneo, provvedono alla programmazione delle risorse necessarie fin dall'atto della stipula del primo contratto di durata triennale di cui al comma 3, lettera a)».

G24.301 (già em. 24.301)

RUSCONI, FINOCCHIARO, GARAVAGLIA MARIAPIA, CERUTI, FRANCO VITTORIA, MARCUCCI, PROCACCI, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, ADAMO, BASTICO, BERTUZZI, CECCANTI, MARINO IGNAZIO, LIVI BACCI, SOLIANI

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1905-B,

        impegna il Governo ad attivarsi affinché fin dall'atto della stipula del primo contratto di durata triennale, le Università provvedano alla programmazione delle risorse necessarie in modo da garantire, con certezza e fin dall'inizio, le risorse per i contratti dei ricercatori (3+2+3).

________________

(*) Accolto dal Governo

24.302

PISTORIO, OLIVA

Respinto

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

24.15

FRANCO VITTORIA, SERAFINI ANNA MARIA, BASTICO, VITA, PROCACCI, CERUTI, MARCUCCI, RUSCONI, GARAVAGLIA MARIAPIA, LIVI BACCI, SOLIANI, ADAMO

Respinto

Al comma 9, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e l'espletamento del contratto di cui al comma 3, lettera a), costituisce titolo preferenziale differente dall'espletamento del contratto di cui al comma 3, lettera b)».

24.16

BASTICO, GARAVAGLIA MARIAPIA, CERUTI, MARCUCCI, VITA, FRANCO VITTORIA, SERAFINI ANNA MARIA, RUSCONI, PROCACCI, LIVI BACCI, SOLIANI, ADAMO

Improcedibile

Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dà diritto, congiuntamente agli altri lavoratori interessati da forme di lavoro temporanee nelle università, all'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga, nonché alla possibilità di accedere a servizi di ricollocamento al lavoro (outplacement) presso agenzie in seguito a convenzioni che saranno stipulate tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni, Italia lavoro».

24.303

PISTORIO, OLIVA

Inammissibile

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

        «9-bis. Gli atenei sono tenuti a prevedere, nella programmazione triennale di cui all'articolo 2, comma 1, risorse economiche sufficienti per permettere la chiamata diretta nel ruolo di professore associato di tutti i ricercatori a tempo determinato dell'ateneo il cui secondo contratto inizi o scada nel triennio di riferimento, facendo salva la facoltà di destinare ad altro scopo le risorse così vincolate in caso che i suddetti ricercatori a tempo determinato concludano il secondo contratto senza aver conseguito l'idoneità, oppure si trasferiscano ad altro ateneo o ad altro impiego.

        9-ter. Il disposto dell'articolo 1 del decreto-Iegge 10 novembre 2008, n. 180, convertito con modificazioni dalla legge legge 9 gennaio 2009, n. 1, è sospeso per la durata di sei anni».

        Conseguentemente, sono stabilite nella misura del 15 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

            a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

            b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

            c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

            d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

            e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

            f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

            g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

24.304

PROCACCI, RUSCONI, CERUTI, FRANCO VITTORIA, GARAVAGLIA MARIAPIA, MARCUCCI, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, ADAMO, BASTICO, BERTUZZI, SOLIANI

Inammissibile

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

        «9-bis. All'articolo 9, comma 28, primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: "anche ad ordinamento autonomo" sono aggiunte le seguenti: "ad esclusione delle università".

        9-ter. All'articolo 82, comma Il, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,27 per cento"».

24.305

MARCUCCI, RUSCONI, CERUTI, FRANCO VITTORIA, GARAVAGLIA MARIAPIA, PROCACCI, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, ADAMO, BASTICO, BERTUZZI, SOLIANI

Inammissibile

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

        «9-bis. Ai contratti di cui al presente articolo non si applica quanto disposto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

        9-ter. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,27 per cento"».

ARTICOLO 25 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 25.

Identico all'articolo 22 approvato dal Senato

(Collocamento a riposo dei professori e dei ricercatori)

    1. L'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, non si applica a professori e ricercatori universitari. I provvedimenti adottati dalle università ai sensi della predetta norma decadono alla data di entrata in vigore della presente legge, ad eccezione di quelli che hanno già iniziato a produrre i loro effetti.

EMENDAMENTI

25.300

PARDI

Inammissibile

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I professori dopo il collocamento a riposo, a domanda, possono restare in servizio per tre anni in posizione di fuori ruolo senza oneri per l'ateneo».

25.301

POLI BORTONE

Inammissibile

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I professori dopo il collocamento a riposo, a domanda, possono restare in servizio per tre anni in posizione di fuori ruolo senza oneri per l'ateneo».

25.302

PISTORIO, OLIVA

Inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «8-bis. I professori dopo il collocamento a riposo, a domanda, possono restare in servizio per tre anni in posizione di fuori ruolo senza oneri per l'ateneo di appartenenza».

25.303

GIAMBRONE

Inammissibile

Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: «I professori dopo il collocamento a riposo, a domanda, possono restare in servizio per tre anni in posizione di fuori ruolo senza oneri per l'ateneo».

ARTICOLI 26 E 27 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 26.

Approvato

(Disciplina dei lettori di scambio)

    1. In esecuzione di accordi culturali internazionali che prevedono l'utilizzo reciproco di lettori, le università possono conferire a studiosi stranieri in possesso di qualificata e comprovata professionalità incarichi annuali rinnovabili per lo svolgimento di attività finalizzate alla diffusione della lingua e della cultura del Paese di origine e alla cooperazione internazionale.

    2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono conferiti con decreto rettorale, previa delibera degli organi accademici competenti. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità per il conferimento degli incarichi, ivi compreso il trattamento economico a carico degli accordi di cui al comma  1.

    3. L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2004, n. 63, si interpreta nel senso che, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 26 giugno 2001, nella causa C-212/99, ai collaboratori esperti linguistici, assunti dalle università interessate quali lettori di madrelingua straniera, il trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, in misura proporzionata all'impegno orario effettivamente assolto, deve essere attribuito con effetto dalla data di prima assunzione quali lettori di madrelingua straniera a norma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sino alla data di instaurazione del nuovo rapporto quali collaboratori esperti linguistici, a norma dell'articolo 4 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236. A decorrere da quest'ultima data, a tutela dei diritti maturati nel rapporto di lavoro precedente, i collaboratori esperti linguistici hanno diritto a conservare, quale trattamento retributivo individuale, l'importo corrispondente alla differenza tra l'ultima retribuzione percepita come lettori di madrelingua straniera, computata secondo i criteri dettati dal citato decreto-legge n. 2 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 63 del 2004, e, ove inferiore, la retribuzione complessiva loro spettante secondo le previsioni della contrattazione collettiva di comparto e decentrata applicabile a norma del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236. Sono estinti i giudizi in materia, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 27.

Identico all'articolo 24 approvato dal Senato

(Anagrafe degli studenti)

    1. All'articolo 1-bis, comma 1, alinea, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, le parole: «, in particolare,» sono soppresse.

ARTICOLO 28 INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 28.

Approvato

(Istituzione di un Fondo per la formazione e l'aggiornamento della dirigenza presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca)

    1. Al fine di contribuire alla formazione e all'aggiornamento dei funzionari pubblici, con particolare attenzione al personale degli enti locali in vista delle nuove responsabilità connesse all'applicazione del federalismo fiscale, è istituito presso il Ministero il Fondo per la formazione e l'aggiornamento della dirigenza. A valere su detto Fondo, il Ministro può concedere contributi per il finanziamento di iniziative di studio, ricerca e formazione sviluppate da università pubbliche in collaborazione con le regioni e gli enti locali.

    2. Possono accedere alle risorse del Fondo università pubbliche, private, fondazioni tra università ed enti locali, anche appositamente costituite, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, per le finalità di cui al presente articolo, in numero massimo di due sul territorio nazionale, di cui una avente sede nelle aree delle regioni dell'obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999.

    3. Con decreto del Ministero, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle presenti disposizioni e sono altresì individuati i soggetti destinatari.

    4. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012 e fino all'anno 2017.

    5. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

    6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

28.3

VITA, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, PROCACCI, RUSCONI, MARCUCCI, SERAFINI ANNA MARIA, CERUTI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Respinto

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «in vista delle nuove responsabilità connesse all'applicazione del federalismo fiscale,» inserire le seguenti: «con particolare attenzione altresì alle nuove modalità di valutazione del sistema universitario,».

28.4

VITA, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, PROCACCI, RUSCONI, MARCUCCI, SERAFINI ANNA MARIA, CERUTI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Respinto

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «connesse all'applicazione del federalismo fiscale,» inserire le seguenti: «in vista altresì delle nuove responsabilità connesse all'armonizzazione dei sistemi di istruzione all'interno dell'Unione europea».

28.5

GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, PROCACCI, RUSCONI, VITA, MARCUCCI, SERAFINI ANNA MARIA, CERUTI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «il Ministro può concedere» inserire le seguenti: «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,».

28.6

VITA, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, PROCACCI, RUSCONI, MARCUCCI, SERAFINI ANNA MARIA, CERUTI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Le parole da: «Al comma» a: «ricerca e formazione» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Dette iniziative di studio, ricerca e formazione sono obbligatoriamente soggette a successiva valutazione da parte dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca. Gli enti la cui valutazione da parte dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca sarà risultata negativa non potranno accedere alle risorse di cui al presente articolo per i successivi tre anni solari».

28.7

VITA, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, PROCACCI, RUSCONI, MARCUCCI, SERAFINI ANNA MARIA, CERUTI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Dette iniziative di studio, ricerca e formazione devono essere obbligatoriamente organizzate sotto la supervisione del collegio dei docenti di uno o più corsi di dottorato».

28.8

VITA, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, PROCACCI, RUSCONI, MARCUCCI, SERAFINI ANNA MARIA, CERUTI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La partecipazione del personale pubblico alle iniziative di cui al presente articolo non fornisce alcun diritto né ai fini del trattamento economico né ai fini della progressione di carriera del suddetto personale».

28.9

VITA, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, PROCACCI, RUSCONI, MARCUCCI, SERAFINI ANNA MARIA, CERUTI, BASTICO, LIVI BACCI, SOLIANI, ADAMO

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

        «2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono ripartite, per metà, fra tutte le università pubbliche in proporzione della quota del Fondo di finanziamento ordinario loro attribuito e, per la restante metà, fra le università indicate all'articolo 11, comma 1, primo periodo, con la stessa proporzione della quota ivi indicata».

28.10

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 2, sopprimere la parola: «private».

28.11

VITA, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, PROCACCI, RUSCONI, MARCUCCI, SERAFINI ANNA MARIA, CERUTI, BASTICO, LIVI BACCI, SOLIANI, ADAMO

Id. em. 28.10

Al comma 2, sopprimere la parola: «private».

28.12

GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, PROCACCI, RUSCONI, VITA, MARCUCCI, SERAFINI ANNA MARIA, CERUTI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Le parole da: «Al comma» a: «tassativa» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 2, dopo le parole: «anche appositamente costituite,» inserire le seguenti: «, con l'esclusione tassativa di soggetti privati non universitari,».

28.300

VITA, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, PROCACCI, RUSCONI, MARCUCCI, SERAFINI ANNA MARIA, CERUTI, BASTICO, LIVI BACCI, SOLIANI, ADAMO

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «anche appositamente costituite,» inserire le seguenti: «con tassativa esclusione delle università telematiche,».

28.13

VITA, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, PROCACCI, RUSCONI, MARCUCCI, SERAFINI ANNA MARIA, CERUTI, BASTICO, LIVI BACCI, SOLIANI, ADAMO

Respinto

Al comma 2, sopprimere le parole: «in numero massimo di due sul territorio nazionale, di cui una avente sede nelle aree delle regioni dell'obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999».

28.14

VITA, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, PROCACCI, RUSCONI, MARCUCCI, SERAFINI ANNA MARIA, CERUTI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «in numero massimo di due sul territorio nazionale, di cui una avente sede nelle aree delle regioni dell'obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999» con le seguenti: «in maniera che, per ciascuna regione, sia previsto il finanziamento di almeno una università avente sede in detta regione».

28.15

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «in numero massimo di due sul territorio nazionale, di cui una avente sede» con le seguenti: «in numero massimo di quattro sul territorio nazionale, di cui due aventi sede».

28.16

VITA, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, PROCACCI, RUSCONI, MARCUCCI, SERAFINI ANNA MARIA, CERUTI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «in numero massimo di due sul territorio nazionale,» con le seguenti: «in numero minimo di dieci sul territorio nazionale,».

28.17

VITA, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, PROCACCI, RUSCONI, MARCUCCI, SERAFINI ANNA MARIA, CERUTI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «dell'obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio 21 giugno 1999» con le seguenti: «dell'obiettivo "competitività regionale e occupazione" del regolamento (CE) n. 1083/2006 dell'11 luglio 2006, e successive modificazioni e integrazioni».

28.18

VITA, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, PROCACCI, RUSCONI, MARCUCCI, SERAFINI ANNA MARIA, CERUTI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I soggetti destinatari sono tenuti a riservare almeno un quinto dei contributi ricevuti dal Fondo ad iniziative di studio, ricerca e formazione che possono essere fruite da studenti universitari e dottorandi di ricerca».

28.19

GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, PROCACCI, RUSCONI, VITA, MARCUCCI, SERAFINI ANNA MARIA, CERUTI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La responsabilità gestionale delle risorse assegnate è riservata esclusivamente alle università pubbliche».

28.20

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «Con decreto del Ministero,» aggiungere le seguenti; «acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari».

28.21

GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, PROCACCI, RUSCONI, VITA, MARCUCCI, SERAFINI ANNA MARIA, CERUTI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, INCOSTANTE (*)

Ritirato e trasformato nell'odg G28.21

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I soggetti destinatari sono tenuti obbligatoriamente a presentare al Ministro, con cadenza trimestrale, rendicontazione dettagliata riguardante l'utilizzazione delle risorse loro attribuite dal Fondo di cui al comma 1».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G28.21 (già em. 28.21)

GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, PROCACCI, RUSCONI, VITA, MARCUCCI, SERAFINI ANNA MARIA, CERUTI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, INCOSTANTE

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1905-B,

        impegna il Governo ad attivarsi affinché sia affrontata e risolta la questione posta dall'emendamento 28.21.

________________

(*) Accolto dal Governo

28.22

VITA, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, PROCACCI, RUSCONI, MARCUCCI, SERAFINI ANNA MARIA, CERUTI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole: «dall'anno 2012» con le seguenti: «dall'anno 2013».

28.23

VITA, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, PROCACCI, RUSCONI, MARCUCCI, SERAFINI ANNA MARIA, CERUTI, BASTICO, LIVI BACCI, SOLIANI, ADAMO

Respinto

Al comma 4, aggiungere in fine, il seguente periodo: «I fondi di cui al precedente periodo, ove non risultassero utilizzati entro la fine del relativo anno solare, verranno obbligatoriamente destinati ad integrare i finanziamenti per gli interventi previsti dall'articolo 1, comma 3, volti a garantire l'effettiva realizzazione del diritto allo studio».

G28.100

VALDITARA, D'ALIA, VIESPOLI, RUTELLI, PISTORIO, SBARBATI, BRUNO, POLI BORTONE, GERMONTANI, SAIA, MENARDI, BALDASSARRI, CONTINI, DE ANGELIS, DIGILIO, PONTONE, BIANCHI, GALIOTO, GIAI, GUSTAVINO, MUSSO, SERRA, RUSSO, OLIVA

V. testo 2

Il Senato,

        premesso che:

            i finanziamenti al sistema universitario italiano sono i più bassi dopo la Slovacchia, fra i Paesi Ocse;

            i modesti risultati raggiunti, all'interno delle valutazioni internazionali sono legati in primo luogo al basso rapporto docenti, ricercatori/studenti e alla scarsa internazionalizzazione del nostro sistema universitario;

            risultano ancora inadeguati gli investimenti del mondo produttivo specie in alcune regioni italiane nel sistema di ricerca universitaria e scarsi appaiono ad oggi gli incentivi a favore degli investitori privati;

            la disciplina degli ordinamenti didattici (c.d. 3+2) richiede la possibilità di una diversa e più flessibile articolazione per determinate aree scientifiche;

            manca una politica a sostegno dei centri di eccellenza; è ancora poco meritocratico il sistema retributivo di ricercatori e professori dal momento che non consente, per carenza di finanziamenti appositi, una differenziazione delle retribuzioni legata ai risultati raggiunti in termini di qualità della ricerca, della didattica e dell'impegno istituzionale;

            vi è ancora poca trasparenza nella conoscenza dei risultati raggiunti dalle singole sedi;

            l'università italiana determina scarsa promozione sociale per l'inadeguata politica relativa al diritto allo studio;

            la contrazione di risorse unita al provvedimenti assunti nelle scorse manovre economiche rischia di penalizzare le possibilità di carriera dei ricercatori e dei professori meritevoli;

        impegna il Governo a:

            1) cancellare il blocco del turn over per le università virtuose;

            2) prevedere un apposito fondo per il finanziamento dei dipartimenti di eccellenza;

            3) finanziare il fondo per la premialità dei docenti e dei ricercatori meritevoli;

            4) rivedere il c.d. 3+2 per le aree scientifiche che lo richiedano;

            5) stabilizzare e generalizzare la detassazione degli investimenti dei privati nella ricerca universitaria;

            6) garantire un adeguato finanziamento dell'Ffo al fine di consentire la carriera di giovani studiosi, ricercatori e professori meritevoli;

            7) prevedere un fondo apposito per la chiamata di professori stranieri di eccellenza internazionale;

            8) detassare le borse di studio e gli assegni di dottorato, prevedendo altresì congrui finanziamenti al fondo per il merito degli studenti e più in generale al diritto allo studio;

            9) garantire le coperture finanziarie alla Riforma nonché la certezza dei finanziamenti nel medio periodo per consentire un'adeguata programmazione degli interventi;

            10) pubblicare i risultati ottenuti dalle singole università;

            11) defiscalizzare le spese per l'acquisto dei testi universitari;

            12) valutare l'efficacia e l'efficienza delle sedi distaccate allo scopo di procedere all'eventuale soppressione di quelle che non siano funzionali all'economia del sistema e allo sviluppo dei relativi territori;

            13) a emanare i decreti attuativi previsti dalla presente legge entro 6 mesi;

            14) prevedere un meccanismo di tassazione differita a dopo la laurea e rateizzabile, limitata a coloro che abbiano ottenuto un'occupazione (secondo il modello australiano).

G28.100 (testo 2)

VALDITARA, D'ALIA, VIESPOLI, RUTELLI, PISTORIO, SBARBATI, BRUNO, POLI BORTONE, GERMONTANI, SAIA, MENARDI, BALDASSARRI, CONTINI, DE ANGELIS, DIGILIO, PONTONE, BIANCHI, GALIOTO, GIAI, GUSTAVINO, MUSSO, SERRA, RUSSO, OLIVA

V. testo 3

Il Senato,

        premesso che:

            i finanziamenti al sistema universitario italiano sono i più bassi dopo la Slovacchia, fra i Paesi Ocse;

            i modesti risultati raggiunti all'interno delle valutazioni internazionali sono legati in primo luogo al basso rapporto docenti, ricercatori/studenti e alla scarsa internazionalizzazione del nostro sistema universitario;

            risultano ancora inadeguati gli investimenti del mondo produttivo specie in alcune regioni italiane nel sistema di ricerca universitaria e scarsi appaiono ad oggi gli incentivi a favore degli investitori privati;

            la disciplina degli ordinamenti didattici (c.d. 3+2) richiede la possibilità di una diversa e più flessibile articolazione per determinate aree scientifiche;

            è necessario implementare una politica a sostegno dei centri di eccellenza; nonché rendere ancor più meritocratico il sistema retributivo di ricercatori e professori dal momento che non consente, per carenza di finanziamenti appositi, una differenziazione delle retribuzioni legata ai risultati raggiunti in termini di qualità della ricerca, della didattica e dell'impegno istituzionale;

            è necessaria maggiore trasparenza nella conoscenza dei risultati raggiunti dalle singole sedi;

            l'università italiana ha fin qui determinato scarsa promozione sociale per un'inadeguata politica relativa al diritto allo studio;

la contrazione di risorse, unita ai provvedimenti assunti nelle scorse manovre economiche, potrebbe penalizzare le possibilità di carriera dei ricercatori e dei professori meritevoli,

        impegna il Governo a:

            1) cancellare il blocco del turn over per le università virtuose;

            2) prevedere un apposito fondo per il finanziamento dei dipartimenti di eccellenza;

            3) finanziare il fondo per la premialità dei docenti e dei ricercatori meritevoli;

            4) rivedere il c.d. 3+2 per le aree scientifiche che lo richiedano;

            5) garantire un adeguato finanziamento dell'Ffo al fine di consentire la carriera di giovani studiosi, ricercatori e professori meritevoli;

            6) prevedere meccanismi, anche economici, al fine di favorire la circolazione dei docenti tra le università italiane e le università straniere;                        7) garantire le coperture finanziarie alla Riforma nonché la certezza dei finanziamenti nel medio periodo per consentire un'adeguata programmazione degli interventi;

            8) pubblicare i risultati ottenuti dalle singole università;

            9) valutare l'efficacia e l'efficienza delle sedi distaccate allo scopo di procedere all'eventuale soppressione di quelle che non siano funzionali all'economia del sistema e allo sviluppo dei relativi territori;

            10) emanare i decreti attuativi previsti dalla presente legge entro 6 mesi;

            11) prevedere un meccanismo di tassazione differita a dopo la laurea e rateizzabile limitandolo a coloro che abbiano ottenuto un'occupazione;

            12) utilizzare i tagli provenienti dalle spese improduttive al fine di:

                 stabilizzare e generalizzare la detassazione degli investimenti dei privati nella ricerca universitaria;

                        detassare le borse di studio e gli assegni di dottorato, prevedendo altresì congrui finanziamenti al fondo per il merito degli studenti e più in generale al diritto allo studio;

               defiscalizzare le spese per l'acquisto dei testi universitari.

G28.100 (testo 3)

VALDITARA, D'ALIA, VIESPOLI, RUTELLI, PISTORIO, SBARBATI, BRUNO, POLI BORTONE, GERMONTANI, SAIA, MENARDI, BALDASSARRI, CONTINI, DE ANGELIS, DIGILIO, PONTONE, BIANCHI, GALIOTO, GIAI, GUSTAVINO, MUSSO, SERRA, RUSSO, OLIVA

Approvato

Il Senato,

        premesso che:

            è necessario che i finanziamenti al sistema universitario italiano siano rafforzati al fine di migliorare i risultati raggiunti

all'interno delle valutazioni internazionali e l'internazionalizzazione del nostro sistema universitario;

            risultano ancora inadeguati gli investimenti del mondo produttivo specie in alcune regioni italiane nel sistema di ricerca universitaria e scarsi appaiono ad oggi gli incentivi a favore degli investitori privati;

            la disciplina degli ordinamenti didattici (c.d. 3+2) richiede la possibilità di una diversa e più flessibile articolazione per determinate aree scientifiche;

            è necessario implementare una politica a sostegno dei centri di eccellenza; nonché rendere ancor più meritocratico il sistema retributivo di ricercatori e professori dal momento che non consente, per carenza di finanziamenti appositi, una differenziazione delle retribuzioni legata ai risultati raggiunti in termini di qualità della ricerca, della didattica e dell'impegno istituzionale;

            è necessaria maggiore trasparenza nella conoscenza dei risultati raggiunti dalle singole sedi;

            l'università italiana ha fin qui determinato scarsa promozione sociale per un'inadeguata politica relativa al diritto allo studio;

la contrazione di risorse, unita ai provvedimenti assunti nelle scorse manovre economiche, potrebbe penalizzare le possibilità di carriera dei ricercatori e dei professori meritevoli,

        impegna il Governo a:

            1) cancellare il blocco del turn over per le università virtuose;

            2) prevedere un apposito fondo per il finanziamento dei dipartimenti di eccellenza;

            3) finanziare il fondo per la premialità dei docenti e dei ricercatori meritevoli;

            4) rivedere il c.d. 3+2 per le aree scientifiche che lo richiedano;

            5) garantire un adeguato finanziamento dell'Ffo al fine di consentire la carriera di giovani studiosi, ricercatori e professori meritevoli;

            6) prevedere meccanismi, anche economici, al fine di favorire la circolazione dei docenti tra le università italiane e le università straniere;                        7) garantire le coperture finanziarie alla Riforma nonché la certezza dei finanziamenti nel medio periodo per consentire un'adeguata programmazione degli interventi;

            8) pubblicare i risultati ottenuti dalle singole università;

            9) valutare l'efficacia e l'efficienza delle sedi distaccate allo scopo di procedere all'eventuale soppressione di quelle che non siano funzionali all'economia del sistema e allo sviluppo dei relativi territori;

            10) emanare i decreti attuativi previsti dalla presente legge entro 6 mesi;

            11) prevedere un meccanismo di tassazione differita a dopo la laurea e rateizzabile limitandolo a coloro che abbiano ottenuto un'occupazione;

            12) utilizzare i tagli provenienti dalle spese improduttive al fine di:

     stabilizzare e generalizzare la detassazione degli investimenti dei privati nella ricerca universitaria;

     detassare le borse di studio e gli assegni di dottorato, prevedendo altresì congrui finanziamenti al fondo per il merito degli studenti e più in generale al diritto allo studio;

     defiscalizzare le spese per l'acquisto dei testi universitari.

ARTICOLO 29 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 29.

Approvato

(Norme transitorie e finali)

    1. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la copertura dei posti di professore ordinario e associato, di ricercatore e di assegnista di ricerca, le università possono avviare esclusivamente le procedure previste dal presente titolo.

    2. Le università continuano ad avvalersi delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge in materia di assunzione in servizio, fino alla adozione dei regolamenti di cui all'articolo 18, comma 1.

    3. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, dopo il quinto periodo è inserito il seguente: «Si procede altresì direttamente al sorteggio nell'ipotesi in cui il numero dei professori ordinari appartenenti al settore scientifico disciplinare oggetto del bando è inferiore a quattro».

    4. Coloro che hanno conseguito l'idoneità per i ruoli di professore associato e ordinario possono comunque essere destinatari di chiamata ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, fino al termine del periodo di durata dell'idoneità stessa previsto dall'articolo 1, comma 6, della legge 4 novembre 2005, n. 230. In tale ipotesi e nel caso di idoneità conseguita all'esito delle procedure di valutazione comparativa, bandite ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, e dell'articolo 4-bis, comma 16, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, nei novanta giorni successivi alla deliberazione, da parte dell'università che ha indetto il bando, di voler effettuare la chiamata, devono seguire il decreto di nomina e la presa di servizio dell'idoneo, in mancanza dei quali quest'ultimo può essere chiamato da altre università, ferma restando per l'università che ha indetto il bando la possibilità di ripetere la chiamata.

    5. I contratti di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), possono essere stipulati, con le modalità previste dal medesimo articolo, anche con coloro che hanno usufruito per almeno tre anni dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della citata legge n. 230 del 2005.

    6. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro, con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute, provvede alla rideterminazione del numero dei posti disponibili nei corsi di laurea in medicina e chirurgia e alla loro distribuzione su base regionale anche al fine di riequilibrare l'offerta formativa in relazione al fabbisogno di personale medico del bacino territoriale di riferimento.

    7.  All'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni, al primo periodo, dopo la parola: «universitarie» sono inserite le seguenti: «o di ricerca» e dopo le parole: «proposta la chiamata» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero di studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e il Consiglio universitario nazionale, finanziati dall'Unione europea o dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»; il secondo periodo è soppresso; al quarto periodo, le parole: «A tal fine» sono sostituite dalle seguenti: «A tali fini».

    8. Ai fini dei procedimenti di chiamata dei professori di cui all'articolo 18 della presente legge l'idoneità conseguita ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, è equiparata all'abilitazione limitatamente al periodo di durata della stessa di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), della medesima legge, nonché dell'articolo 1, comma 6, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni.

    9. A valere sulle risorse previste dalla legge di stabilità per il 2011 per il fondo per il finanziamento ordinario delle università, è riservata una quota non superiore a 13 milioni di euro per l'anno 2011, 93 milioni di euro per l'anno 2012 e 173 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013, per la chiamata di professori di seconda fascia, secondo le procedure di cui agli articoli 18 e 24, comma 6, della presente legge. L'utilizzo delle predette risorse è disposto con decreto del Ministro, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere conforme delle Commissioni parlamentari competenti.

    10. La disciplina dei trasferimenti di cui all'articolo 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210, si applica esclusivamente ai ricercatori a tempo indeterminato.

    11. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

        a) l'articolo 14, quinto comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311;

        b) l'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398;

        c)  l'articolo 1, commi 8, 10, 11 e 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230;

        d) l'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

    12. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 16, comma 2, della presente legge, è abrogato il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164.

    13. Fino all'anno 2015 la laurea magistrale o equivalente, unitamente ad un curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, è titolo valido per la partecipazione alle procedure pubbliche di selezione relative ai contratti di cui all'articolo 24.

    14. Fino alla definizione dei criteri di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), e dei criteri e indicatori di cui al comma 3, lettera b), del medesimo articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia.

    15. All'articolo 6, comma 12, quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: «compiti ispettivi» sono aggiunte le seguenti: «e a quella effettuata dalle università e dagli enti di ricerca con risorse derivanti da finanziamenti dell'Unione europea ovvero di soggetti privati».

    16. All'articolo 2, comma 140, lettera b), del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, dopo le parole: «e le relative indennità» sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo che, ferma restando l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di collocamento a riposo, la carica di presidente o di componente dell'organo direttivo può essere ricoperta fino al compimento del settantesimo anno di età».

    17. Nella prima tornata delle procedure di abilitazione di cui all'articolo 16, qualora l'ANVUR non abbia provveduto in tempo utile a formulare la lista di studiosi ed esperti in servizio all'estero di cui al citato articolo 16, comma 3, lettera f), in relazione a uno specifico settore concorsuale, la commissione nazionale, relativamente a tale settore, è integralmente composta ai sensi della lettera h) del medesimo comma 3.

    18. All'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Ciascuna università destina tale somma per una quota non inferiore al 50 per cento all'assunzione di ricercatori e per una quota non superiore al 20 per cento all'assunzione di professori ordinari».

    19. In attuazione di quanto disposto dagli articoli 6, comma 14, e 8 della presente legge, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è autorizzata la spesa di 18 milioni di euro per l'anno 2011 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013. Con decreto del Ministro, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono indicati criteri e modalità per l'attuazione del presente comma con riferimento alla ripartizione delle risorse tra gli atenei e alla selezione dei destinatari dell'intervento secondo criteri di merito accademico e scientifico. Al relativo onere si provvede, quanto a 18 milioni di euro per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 245, e quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l'anno 2012, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

    20. Agli studiosi impegnati all'estero che abbiano svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero nell'ambito del programma di rientro dei cervelli un periodo di ricerca e di docenza nelle università italiane, il servizio prestato è riconosciuto per i due terzi ai fini della carriera e per intero, a domanda e con onere a carico del richiedente, ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza. Al relativo onere, pari a euro 340.000 annui a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370.

    21. Con decreto del Ministro, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere del CUN e del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), sono disciplinate le modalità organizzative per consentire agli studenti la contemporanea iscrizione a corsi di studio universitari e a corsi di studi presso i conservatori di musica, gli istituti musicali pareggiati e l'Accademia nazionale di danza.

    22. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 5, comma 3, lettera g), si provvede nel limite massimo di 11 milioni di euro per l'anno 2011 mediante corrispondente riduzione per il medesimo anno dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370. All'onere derivante dall'articolo 22, comma 6, valutato in 3,5 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, della medesima legge n. 370 del 1999. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Dall'attuazione delle rimanenti disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

EMENDAMENTI

29.1

RUSCONI, LIVI BACCI, FRANCO VITTORIA, CERUTI, GARAVAGLIA MARIAPIA, MARCUCCI, PROCACCI, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, BERTUZZI, BASTICO, SOLIANI, ADAMO, ASTORE

Inammissibile

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A tal fine, all'articolo 1 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, al comma 4, primo periodo, le parole: "della prima e della seconda sessione 2008" sono soppresse, al comma 5, primo periodo, le parole: "e comunque fino al 31 dicembre 2010" sono soppresse e all'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: "fino al 31 dicembre 2009" e le parole: "entro il 30 novembre 2008" sono soppresse».

29.3

FRANCO VITTORIA, SERAFINI ANNA MARIA, BASTICO, VITA, PROCACCI, CERUTI, MARCUCCI, RUSCONI, GARAVAGLIA MARIAPIA, LIVI BACCI, SOLIANI, ADAMO

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «professori ordinari» inserire le seguenti: «anche integrati con professori associati».

29.300

PARDI, GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 3, ultimo periodo, dopo la parola: «inferiore», inserire le seguenti: «o uguale».

29.301

PARDI, GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 3, sostituire la parola: «quattro», inserire la seguente: «sei».

29.302

PARDI, GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «inferiore a quattro», aggiungere le seguenti: «ovvero qualora dopo due elezioni non sia ancora possibile procedere alla nomina delle commissioni».

29.4

CERUTI, MARCUCCI, RUSCONI, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, SERAFINI ANNA MARIA, BASTICO, VITA, PROCACCI, LIVI BACCI, SOLIANI, ADAMO

Respinto

Sostituire il comma 4 con il seguente:

        «4. Coloro che hanno conseguito l'idoneità per i ruoli di professore associato e ordinario possono comunque essere ancora assunti per tali ruoli ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, fino alla durata della loro idoneità prevista dall'articolo 1, comma 6, della legge 4 novembre 2005, n. 230».

29.5

CERUTI, PROCACCI, RUSCONI, FRANCO VITTORIA, SERAFINI ANNA MARIA, MARCUCCI, GARAVAGLIA MARIAPIA, VITA, BASTICO, SOLIANI, LIVI BACCI, ADAMO

Respinto

Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero per altri due anni dalla data di scadenza dell'idoneità, nel caso in cui la stessa sia scaduta alla data di entrata in vigore della presente legge».

29.6

CERUTI, MARCUCCI, RUSCONI, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, SERAFINI ANNA MARIA, BASTICO, VITA, PROCACCI, LIVI BACCI, SOLIANI, ADAMO

Respinto

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

29.303

PARDI, GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Le parole da: «Al comma» a: «seguente:» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «novanta», con la seguente: «centottanta».

29.304

PARDI, GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Precluso

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «novanta», con la seguente: «centoventi».

29.305

PARDI, GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «devono seguire», inserire la seguente: «immediatamente».

29.7

FRANCO VITTORIA, SERAFINI ANNA MARIA, BASTICO, VITA, PROCACCI, CERUTI, MARCUCCI, RUSCONI, GARAVAGLIA MARIAPIA, LIVI BACCI, SOLIANI, ADAMO

Respinto

Al comma 4, ultimo periodo, dopo parole: «da altre università» aggiungere le seguenti: «previo parere del CUN».

29.8

CERUTI, MARCUCCI, RUSCONI, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, SERAFINI ANNA MARIA, BASTICO, VITA, PROCACCI, LIVI BACCI, SOLIANI, ADAMO

Respinto

Al comma 4, sopprimere le parole: «, ferma restando per l'università che ha indetto il bando la possibilità di ripetere la chiamata».

29.9

FRANCO VITTORIA, SERAFINI ANNA MARIA, BASTICO, VITA, PROCACCI, CERUTI, MARCUCCI, RUSCONI, GARAVAGLIA MARIAPIA, LIVI BACCI, SOLIANI, ADAMO

Respinto

Al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: «ripetere la chiamata» inserire le seguenti: «previo parere favorevole del CUN».

29.10

FRANCO VITTORIA, SERAFINI ANNA MARIA, BASTICO, VITA, PROCACCI, CERUTI, MARCUCCI, RUSCONI, GARAVAGLIA MARIAPIA, LIVI BACCI, SOLIANI, ADAMO

Respinto

Al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: «ripetere la chiamata» inserire le seguenti: «previo parere favorevole dell'ANVUR».

29.306

PARDI, GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «ripetere la chiamata», inserire le seguenti: «nel rispetto del codice etico».

29.11

CERUTI, MARCUCCI, RUSCONI, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, SERAFINI ANNA MARIA, BASTICO, VITA, PROCACCI, LIVI BACCI, SOLIANI, ADAMO

Respinto

Al comma 4, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «entro due anni dalla deliberazione della stessa».

29.12

SERAFINI ANNA MARIA, RUSCONI, LIVI BACCI, CERUTI, PROCACCI, FRANCO VITTORIA, MARCUCCI, GARAVAGLIA MARIAPIA, VITA, BASTICO, BERTUZZI, SOLIANI, ADAMO

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        «4-bis. In sede di prima applicazione della presente legge, per il primo triennio, è destinata la quota del 50 per cento dei punti organico disponibili in ciascuna università esclusivamente per prese di servizio di professori associati già ricercatori a tempo indeterminato che abbiano superato il giudizio di idoneità».

29.307

FRANCO VITTORIA, VITA, RUSCONI, CERUTI, GARAVAGLIA MARIAPIA, MARCUCCI, PROCACCI, SERAFINI ANNA MARIA, ADAMO, BASTICO, BERTUZZI, SOLIANI

Respinto

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

        «4-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre del sesto anno successivo, la procedurta di cui al comma 5 dell'articolo 24 può essere utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeteminato in servizio nell'università medesima nonchè di coloro che hanno usufruito dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge n. 230 del 2005, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16».

29.13

CERUTI, MARCUCCI, RUSCONI, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, SERAFINI ANNA MARIA, BASTICO, VITA, PROCACCI, LIVI BACCI, SOLIANI, ADAMO

Respinto

Al comma 5, sostituire la parola: «possono» con la seguente: «devono».

29.308

PARDI, GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 5, sopprimere le parole: «, con le modalità previste dal medesimo articolo».

29.14

CERUTI, MARCUCCI, RUSCONI, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, SERAFINI ANNA MARIA, BASTICO, VITA, PROCACCI, LIVI BACCI, SOLIANI, ADAMO

Respinto

Al comma 5, dopo le parole: «per almeno tre anni» aggiungere le seguenti: «, anche non continuativi,».

29.309

PARDI, GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 5, sossituire la parola: «tre», con la seguente: «due».

29.310

PARDI, GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 7, dopo la parola: «ovvero», inserire le seguenti: «, nel rispetto del codice etico».

29.311

PARDI, GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 7, dopo le parole: «ovvero di studiosi», inserire le seguenti: «già vincitori di premi Nobel o medaglie Field».

29.312

PARDI, GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 7, dopo le parole: «ovvero di studiosi», inserire le seguenti: «di riconosciuto valore internazionale».

29.313

PARDI, GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Le parole da: «Al comma a: «autori di almeno» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 7, dopo le parole: «ovvero di studiosi», inserire le seguenti: «autori di almeno cinquanta pubblicazioni su riviste internazionali e».

29.314

PARDI, GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Precluso

Al comma 7, dopo le parole: «ovvero di studiosi», inserire le seguenti: «autori di almeno trenta pubblicazioni su riviste internazionali e».

29.315

PARDI, GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Le parole da: «Al comma» a: «da emanarsi» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 7, dopo le parole: «identificati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca», aggiungere le seguenti: «, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,».

29.15

CERUTI, MARCUCCI, RUSCONI, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, SERAFINI ANNA MARIA, BASTICO, VITA, PROCACCI, LIVI BACCI, SOLIANI, ADAMO

Precluso

Al comma 7, dopo le parole: «identificati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca» aggiungere le seguenti: «, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

29.16

CERUTI, MARCUCCI, RUSCONI, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, SERAFINI ANNA MARIA, BASTICO, VITA, PROCACCI, LIVI BACCI, SOLIANI, ADAMO

Precluso

Al comma 7, dopo le parole: «identificati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca» inserire le seguenti: «, da emanarsi previo parere favorevole delle compententi Commissioni parlamentari,».

29.17

FRANCO VITTORIA, SERAFINI ANNA MARIA, BASTICO, VITA, CERUTI, MARCUCCI, RUSCONI, GARAVAGLIA MARIAPIA, PROCACCI, LIVI BACCI, SOLIANI, ADAMO

Respinto

Al comma 7, dopo le parole: «Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca» inserire le seguenti: «, nel rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici».

29.316

PARDI, GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 7, sopprimere le parole: «e il Consiglio universitario nazionale».

29.317

PARDI, GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 7, sopprimere le parole: «o dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

29.318

PARDI, GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 7, dopo le parole: «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», aggiungere le seguenti: «, nel rispetto della carta europea dei ricercatori».

29.319

PARDI, GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Sostituire il comma 9, con i seguenti:

        «9. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro il 31 gennaio di ciascun anno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissione parlamentari competenti, è approvato un piano straordinario per la chiamata di 1500 professori di seconda fascia per ciascuno degli anni 2011-2016. Per le predette chiamate non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni.

        9-bis. Agli oneri derivanti dal comma 9, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2011, 263 milioni di euro per l'anno 2012, 400 milioni di euro per l'anno 2013, 253 milioni di euro per l'anno 2014, 333 milioni di euro per l'anno 2015, 413 milioni di euro per l'anno 2016 e di 480 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede con le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 9-ter a 9-septies.

        9-ter. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 93 per cento".

        9-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

            b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

            c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

        9-quinquies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 9-ter e 9-quater si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

        9-sexies. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole. «0,30 per cento» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: "0,15 per cento".

        9-septies. A decorrere dal 1º gennaio 2011, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 110 milioni di euro annui».

29.320

VITA, FINOCCHIARO, RUSCONI, GARAVAGLIA MARIAPIA, CERUTI, FRANCO VITTORIA, MARCUCCI, PROCACCI, SERAFINI ANNA MARIA, ADAMO, BASTICO, BERTUZZI, CECCANTI, MARINO IGNAZIO, LIVI BACCI, SOLIANI

Respinto

Sostituire il comma 9 con i seguenti:

        «9-bis. In sede di prima applicazione della presente legge, per un periodo di sei anni dalla entrata in vigore della stessa, la quota di posti complessivi è integrata con ulteriori posti di professore di seconda fascia, cofinanziati mediante apposito stanziamento ministeriale pari a 140 milioni di euro per anno, riservati nella misura del settanta per cento a ricercatori a tempo indeterminato o determinato che risultino in possesso dell'abilitazione nazionale di cui all'articolo 16.

        9-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9-bis si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 9-quater.

        9-quater. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,27 per cento"».

29.18

RUSCONI, FRANCO VITTORIA, CERUTI, GARAVAGLIA MARIAPIA, MARCUCCI, PROCACCI, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, BASTICO, BERTUZZI, LIVI BACCI, SOLIANI, ADAMO, ASTORE

Respinto

Al comma 9, sostituire il primo periodo con il seguente: «A valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa previsti dai commi da 9-bis a 9-quinquies, è riservata una quota non inferiore a 100 milioni di euro per l'anno 2011, 250 milioni di euro per l'anno 2012 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, per la chiamata di professori di seconda fascia, secondo le procedure di cui agli articoli 18 e 24, comma 6, della presente legge».

        Conseguentemente, dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:

        «9-bis. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2011 e 2012, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispetto alle dotazioni previste dalla legge di bilancio, del 2 per cento per ciascun anno. Per gli stessi anni 2011 e 2012, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, sono ridotte dello 0,5 per cento. Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa di ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte dell'1,5 per cento per ciascuno dei due anni. Per gli anni 2013, 2014 e 2015 le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero possono aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente registrata nel conto consuntivo dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL nominale previsto dalla Decisione di Finanza Pubblica di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e fissato nella risoluzione parlamentare approvativa della stessa.

        9-ter. Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati dal comma 9-bis, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, limitatamente al quinquennio 2011-2015, anche al fine di rispettare l'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica fissati con legge di bilancio, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21, commi 6 e 7, della medesima legge 31 dicembre 2009, n. 196. Negli appositi allegati degli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propongono le modifiche e i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.

        9-quater. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 9-bis, propone ogni anno, nel disegno di legge di stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili e associa alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di risparmio.

        9-quinquies. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare entro il 31 dicembre 2010, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e la loro ridefinizione, ove possibile, su base regionale o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei princìpi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed il Ministro dell'interno, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni statali sul territorio. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi per 100 milioni di euro per l'anno 2011, 250 milioni di euro per l'anno 2012 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. I risparmi devono essere conseguiti dall'amministrazione sanitaria ed in caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

29.19

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 9, sostituire le parole: «una quota non superiore a 13 milioni di euro» con le seguenti: «una quota non inferiore a 30 milioni di euro».

29.321

PARDI, GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: «non superiore a», con le seguenti: «pari a».

29.322

PARDI, GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Le parole da: «Al comma» a: «entro il» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 9, secondo periodo, dopo le parole: «con decreto del Ministro», aggiungere le seguenti: «, da emanare entro il 31 gennaio di ogni anno,».

29.323

PARDI, GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Precluso

Al comma 9, secondo periodo, dopo le parole: «con decreto del Ministro», aggiungere le seguenti: «, da emanare entro il 31 marzo di ogni anno,».

29.20

CERUTI, MARCUCCI, RUSCONI, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, SERAFINI ANNA MARIA, BASTICO, VITA, PROCACCI, LIVI BACCI, SOLIANI, ADAMO

Respinto

Al comma 9, secondo periodo, dopo la parola: «Ministro,» aggiungere le seguenti: «sentito il CUN,».

29.21

CERUTI, MARCUCCI, RUSCONI, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, SERAFINI ANNA MARIA, BASTICO, VITA, PROCACCI, LIVI BACCI, SOLIANI, ADAMO

Respinto

Al comma 9, sopprimere le parole: «, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere conforme delle Commissioni parlamentari competenti».

29.324

RUSCONI, ASTORE, CERUTI, FRANCO VITTORIA, GARAVAGLIA MARIAPIA, MARCUCCI, PROCACCI, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, ADAMO, BASTICO, BERTUZZI, SOLIANI

Improcedibile

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

        «9-bis. Le risorse previste dall'articolo 1, comma 650, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, già assegnate agli atenei e non utilizzate per le assunzioni dei ricercatori per i concorsi di cui al predetto articolo 1, comma 648, vengono utilizzate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge per l'indizione di procedure di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della presente legge. Il mancato rispetto di quanto disposto dal periodo precedente comporta il divieto per l'ateneo di procedere alla chiamata di professori di prima fascia nei successivi cinque anni. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, lettera b), della presente legge, alle procedure di reclutamento di ricercatori a tempo determinato indette in base al presente comma sono ammessi i possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica, con esclusione dei soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio».

29.325

PARDI, GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Improcedibile

Al comma 10, sopprimere le parole: «a tempo indeterminato».

29.24

CERUTI, MARCUCCI, RUSCONI, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, SERAFINI ANNA MARIA, BASTICO, VITA, PROCACCI, LIVI BACCI, SOLIANI, ADAMO

Le parole da: «Al comma» a: «professori associati» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 10, dopo le parole: «tempo indeterminato» aggiungere le seguenti: «, ai professori associati e ordinari».

29.23

CERUTI, MARCUCCI, RUSCONI, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, SERAFINI ANNA MARIA, BASTICO, VITA, PROCACCI, LIVI BACCI, SOLIANI, ADAMO

Precluso

Al comma 10, dopo le parole: «tempo intederminato» aggiungere le seguenti: «e ai professori associati».

29.25

FRANCO VITTORIA, SERAFINI ANNA MARIA, BASTICO, VITA, CERUTI, MARCUCCI, RUSCONI, GARAVAGLIA MARIAPIA, PROCACCI, LIVI BACCI, SOLIANI, ADAMO

Respinto

Al comma 10, dopo le parole: «tempo indeterminato» aggiungere le seguenti: «e determinato».

29.326

CERUTI, RUSCONI, FRANCO VITTORIA, GARAVAGLIA MARIAPIA, MARCUCCI, PROCACCI, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, ADAMO, BASTICO, BERTUZZI, SOLIANI

Respinto

Dopo il comma 10 inserire i seguenti:

        «10-bis. Sono stanziati 120 milioni di euro per l'anno 2011, 160 milioni per l'anno 2012 e 200 milioni per l'anno 2013 da distribuire alle università per l'indizione di procedure di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b) della presente legge. A decorrere dall'anno 2014 il finanziamento è definitivamente consolidato nel fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537. In deroga a quanto previsto dall'articolo 24, comma 3, lettera b), della presente legge, alle procedure di reclutamento di ricercatori a tempo determinato indette in base al presente comma sono ammessi i possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica, con esclusione dei soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio, che abbiano svolto almeno sei anni di comprovata attività di ricerca presso enti di ricerca o presso università, anche straniere. La programmazione di cui all'articolo 18, comma 2, assicura per i ricercatori assunti in base alle disposizioni del presente comma la disponibilità delle risorse necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione di cui all'articolo 24, comma 5, della presente legge.

        10-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 10-bis del presente articolo si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 10-quater.

        10-quater. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, per gli anni 2011, 2012 e 2013, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,3 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,4 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,6 per mille.

        10-quinquies. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 10-novies in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari».

29.327

CERUTI, FINOCCHIARO, RUSCONI, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, MARCUCCI, PROCACCI, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, ADAMO, BASTICO, BERTUZZI, CECCANTI, MARINO IGNAZIO, LIVI BACCI, SOLIANI

Improcedibile

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

        «10-bis. I ricercatori a tempo determinato già reclutati a seguito di valutazione comparativa ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, o che siano cessati dal servizio da non più di ventiquattro mesi, che siano anche affidatari di uno o più carichi didattici, possono presentare domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per conservare la loro posizione economica e giuridica fino all'espletamento della seconda tornata di abilitazione nazionale, purché in possesso di almeno tre anni di anzianità di insegnamento anche non continuativi. I ricercatori a tempo determinato di cui al presente comma possono partecipare alle procedure di abilitazione nazionale. I ricercatori stabilizzati, qualora il corso di cui sono incaricati sia assegnato ad un docente di ruolo della facoltà ovvero cessi di essere attivato, in corrispondenza dell'idoneità conseguita, possono essere utilizzati su delibera del consiglio di facoltà per un corso di insegnamento che sia parte del precedente o, con il loro consenso, per un corso di insegnamento affine. A domanda, da presentarsi entro sessanta giorni dalla conseguita idoneità nel giudizio di abilitazione nazionale, i ricercatori di cui al presente articolo sono inquadrati nel ruolo dei professori associati universitari. L'assunzione è disposta dal rettore presso la facoltà nella quale il ricercatore svolge la propria attività. Qualora l'onere finanziario per l'immissione in ruolo del personale previsto nel presente articolo superi il 90 per cento del fondo di finanziamento ordinario, l'eccedenza sarà compensata con il risparmio di spesa a derivante da futuri trasferimenti o pensionamenti di docenti in servizio nell'università interessata».

29.328

FRANCO VITTORIA, RUSCONI, CERUTI, GARAVAGLIA MARIAPIA, MARCUCCI, PROCACCI, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, ADAMO, BASTICO, BERTUZZI, SOLIANI

Inammissibile

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

        «10-bis. A partire dal quarto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge i contratti di cui agli articoli 22 e 24 assorbono tutte le figure non di ruolo di ricerca presso le università. Le figure non di ruolo da assorbire definite al presente comma, incluse eventuali deroghe temporali, sono individuate mediante specifici accordi stipulati a livello nazionale fra il MIUR e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative».

29.26

FRANCO VITTORIA, SERAFINI ANNA MARIA, BASTICO, VITA, CERUTI, MARCUCCI, RUSCONI, GARAVAGLIA MARIAPIA, PROCACCI, LIVI BACCI, SOLIANI, ADAMO, MORANDO (*)

Respinto

Al comma 11, sopprimere la lettera a).

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

29.27

FRANCO VITTORIA, SERAFINI ANNA MARIA, BASTICO, VITA, CERUTI, MARCUCCI, RUSCONI, GARAVAGLIA MARIAPIA, PROCACCI, LIVI BACCI, SOLIANI, ADAMO

Respinto

Al comma 11 aggiungere la seguente lettera:

        «b-bis) l'articolo 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210».

29.329

POLI BORTONE

Inammissibile

Al comma 11, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

        «d-bis) l'articolo 2, comma 434, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

29.28

GARAVAGLIA MARIAPIA, VITA, CERUTI, PROCACCI, RUSCONI, FRANCO VITTORIA, SERAFINI ANNA MARIA, MARCUCCI, BASTICO, BERTUZZI, SOLIANI, LIVI BACCI, ADAMO

Inammissibile

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

        «14-bis. Le risorse previste dall'articolo 1, comma 650, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, già assegnate agli atenei e non utilizzate per le assunzioni dei ricercatori per i concorsi di cui al predetto articolo 1, comma 648, vengono utilizzate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge per l'indizione di procedure di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della presente legge. Il mancato rispetto di quanto disposto dal periodo precedente comporta il divieto per l'ateneo di procedere alla chiamata di professori di prima fascia nei successivi cinque anni. In deroga a quanto previsto dall'articolo 24, comma 3, lettera b), della presente legge, alle procedure di reclutamento di ricercatori a tempo determinato indette in base al presente comma sono ammessi i possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica, con esclusione dei soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio».

29.29

PROCACCI, LIVI BACCI, SOLIANI, VITA, CERUTI, MARCUCCI, RUSCONI, FRANCO VITTORIA, SERAFINI ANNA MARIA, BASTICO, GARAVAGLIA MARIAPIA, ADAMO

Respinto

Al comma 15, dopo la parola: «università» aggiungere la seguente: «statali».

29.30

CERUTI, MARCUCCI, RUSCONI, PROCACCI, LIVI BACCI, SOLIANI, VITA, FRANCO VITTORIA, SERAFINI ANNA MARIA, BASTICO, GARAVAGLIA MARIAPIA, ADAMO

Respinto

Al comma 15, sostituire le parole: «derivanti da finanziamenti dell'Unione europea ovvero di soggetti privati» con le seguenti: «non gravanti sul Fondo di finanziamento ordinario delle università».

29.31

PROCACCI, LIVI BACCI, SOLIANI, VITA, CERUTI, MARCUCCI, RUSCONI, FRANCO VITTORIA, SERAFINI ANNA MARIA, BASTICO, GARAVAGLIA MARIAPIA, ADAMO

Respinto

Al comma 15, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto del codice etico».