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Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 472 del 13/12/2010


FLUTTERO - Al Ministro della salute - Premesso che:

l'Italia, analogamente a quanto tentato dalla Francia nel 2006, con i commi 1129 e 1130 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, ha messo al bando i sacchi in plastica tradizionali a favore di quelli realizzati con materiali biodegradabili a partire, dopo una proroga di un anno, dal 1° gennaio 2011;

la Commissione europea ha già bocciato il decreto francese per il suo effetto lesivo della libera circolazione nel mercato comunitario di un manufatto - lo shopper in plastica - perfettamente in linea coi parametri indicati dalla direttiva n. 94/62/CE packaging & packaging waste e dalla direttiva 2008/98/CE;

anche per tali motivi, la Spagna ha posposto l'obbligo di utilizzo di soli sacchi biodegradabili al 2015;

gli shopper biodegradabili, pur essendo al pari di quelli in plastica in linea con le norme europee, hanno caratteristiche tali da risultare meno performanti dal punto di vista della impermeabilità e resistenza meccanica;

la recente emergenza rifiuti in Campania avrebbe avuto ripercussioni sanitarie gravissime se i cittadini non avessero utilizzato sacchetti in polietilene per conferire i propri rifiuti nei cassonetti. Il tradizionale sacchetto in plastica, infatti, possiede caratteristiche di impermeabilità e resistenza meccanica senza paragoni e, in questa ed in altre situazioni, ha dimostrato di essere la migliore opzione di contenimento, trasporto e conferimento dei rifiuti domestici;

da più parti si sottolineano i complessi e non risolti problemi derivanti dalla reazione al contatto con i cibi dei materiali biodegradabili e dalla presenza di additivi chimici di sintesi nella composizione delle bioplastiche che possono creare problemi in fase di compostaggio,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle possibili implicazioni igienico-sanitarie derivanti dalla messa al bando degli shoppers non biodegradabili;

se disponga di studi terzi sulle caratteristiche reologiche e igienico-sanitarie dei materiali utilizzati per la produzione dei sacchi biodegradabili;

se, alla luce di quanto in premessa, non intenda attivarsi presso le sedi opportune per chiedere che sia posposta l'entrata in vigore della norma per consentire la piena realizzazione del programma sperimentale già previsto dalla legge n. 296 del 2006 e mai realizzato e che potrebbe essere finalizzato ad individuare uno standard che tuteli l'ambiente e la salute pubblica.

(4-04258)