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Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 464 del 23/11/2010


Mozioni sulle candidature alle elezioni regionali ed amministrative

(1-00318) ( testo 2) (3 novembre 2010)

Respinta

LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA. - Il Senato,

        premesso che:

            alla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere è stato affidato, innovativamente rispetto al passato, come si evince dalla lettera f) del comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 132 del 2008, il compito, fra l'altro, di «indagare sul rapporto tra mafia e politica sia riguardo alle sue articolazioni sul territorio, negli organi amministrativi, con particolare riferimento alla selezione dei gruppi dirigenti e delle candidature per le assemblee elettive, sia riguardo a quelle sue manifestazioni che, nei successivi momenti storici, hanno determinato delitti e stragi di carattere politico-mafioso»;

            la stessa legge, all'articolo 1, comma 1, lettera n), ha, altresì, affidato il compito di svolgere «il monitoraggio sui tentativi di condizionamento e di infiltrazione negli Enti locali e proporre misure idonee a prevenire ed a contrastare tali fenomeni, verificando l'efficacia delle disposizioni vigenti in materia, con riguardo anche alla normativa concernente lo scioglimento dei consigli comunali e la rimozione degli amministratori locali»;

            la Commissione - che ha tra l'altro istituito un apposito Comitato sul rapporto tra mafia e politica - ha ritenuto di richiamare e approfondire le riflessioni svolte e le conclusioni tratte, da ultimo nel corso della XV Legislatura, e che hanno infine trovato sintesi, nella seduta della Commissione del 3 aprile 2007, con l'adozione all'unanimità di un documento, definito «proposta di autoregolamentazione», offerto alle forze politiche allora in procinto di formare le liste dei candidati alle elezioni amministrative;

            la Commissione ha quindi convenuto sulla perdurante attualità delle conclusioni allora tratte, dello strumento adottato e della proposta fatta alle singole forze politiche di aderire su base volontaristica ad un protocollo di autoregolamentazione nella formazione delle liste dei propri candidati;

        valutato altresì che:

            la Commissione - nel prendere atto dei nuovi ambiti di inchiesta ad essa riconosciuti e nell'avvertire la necessità di una perdurante attenzione, senza soluzione di continuità, da parte delle istituzioni parlamentari, sui fenomeni di criminalità mafiosa, al fine di determinare il più alto ed efficace contrasto e di interdirne la pervasività anche a danno delle istituzioni - ha approvato all'unanimità una relazione in materia di formazione delle liste dei candidati per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, in data 18 febbraio 2010;

            data l'estrema rilevanza della materia, sia sotto il profilo politico che ordinamentale, pare assolutamente opportuno, al fine di dare impulso al percorso legislativo ordinario, procedere a definire un orientamento dell'Aula del Senato, che tenga conto delle indicazioni puntuali contenute nella Relazione approvata all'unanimità, in seno alla Commissione parlamentare antimafia;

            preso atto, infine, che occorre estendere la normativa, attraverso un percorso legislativo ordinario, anche all'incandidabilità al Parlamento europeo e nazionale, nonché alle preclusioni a far parte dei Governi nazionali e regionali. Questo al fine di salvaguardare una necessaria armonia normativa ordinamentale, ma soprattutto per incidere con maggior pervasività nell'ambito della selezione della classe politica, a tutti livelli in cui essa si dipana,

        delibera:

            di avviare - nelle sedi parlamentari proprie - un percorso al fine di promuovere, in tempi rapidi, l'adozione di opportuni provvedimenti in cui, segnatamente, sia disciplinata:

                1) l'incandidabilità, in riferimento alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali per i soggetti nei cui confronti, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, sia stato emesso decreto che dispone il giudizio, ovvero sia stata emessa misura cautelare personale non revocata né annullata, ovvero che si trovino in stato di latitanza o di esecuzione di pene detentive, ovvero che siano stati condannati con sentenza anche non definitiva, allorquando le predette condizioni siano relative a uno dei seguenti delitti:

                    a) delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;

                    b) estorsione (articolo 629 del codice penale), usura (articolo 644 del codice penale);

                    c) riciclaggio e impiego di danaro di provenienza illecita (articoli 648-bis e 648-ter del codice penale);

                    d) trasferimento fraudolento di valori (articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356);

                    e) omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte delle persone sottoposte ad una misura di prevenzione disposta ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, nonché da parte dei condannati con sentenza definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale (articolo 31 della legge 13 settembre 1982, n. 646);

                    f) attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);

                    g) delitti le cui caratteristiche o modalità di commissione rientrino nelle pratiche comuni alle attività a carattere mafioso, previste dall'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

                2) l'incandidabilità, in riferimento alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, per coloro nei cui confronti, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, ricorra una delle seguenti condizioni:

                    a) sia stata disposta l'applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575;

                    b) siano stati imposti divieti, sospensioni e decadenze ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575;

                    c) siano stati rimossi, sospesi o dichiarati decaduti ai sensi dell'articolo 142 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

                3) l'incompatibilità, in riferimento alle nomine di competenza dei presidenti di Regione e di Provincia, dei sindaci e dei presidenti di circoscrizione, per i soggetti rientranti nelle fattispecie oggettive sopra indicate.

(1-00345) ( testo 2) (18 novembre 2010)

Ritirata

DELLA MONICA, BIANCO, DE SENA, ADAMO, ARMATO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, INCOSTANTE, LEDDI, LUMIA, MARINO Mauro Maria, MARITATI, SANNA, VITALI, BIONDELLI. - Il Senato,

        premesso che:

            alla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere è stato affidato, dalla legge n. 132 del 2008, il compito di «indagare sul rapporto tra mafia e politica sia riguardo alle sue articolazioni sul territorio, negli organi amministrativi, con particolare riferimento alla selezione dei gruppi dirigenti e delle candidature per le assemblee elettive, sia riguardo a quelle sue manifestazioni che, nei successivi momenti storici, hanno determinato delitti e stragi di carattere politico-mafioso» nonché il compito di svolgere «il monitoraggio sui tentativi di condizionamento e di infiltrazione mafiosa negli enti locali e proporre misure idonee a prevenire e a contrastare tali fenomeni, verificando l'efficacia delle disposizioni vigenti in materia, con riguardo anche alla normativa concernente lo scioglimento dei consigli comunali e la rimozione degli amministratori locali»;

            la richiamata Commissione parlamentare di inchiesta ha, in data 18 febbraio 2010, ritenuto di richiamare e approfondire le riflessioni svolte e le conclusioni tratte, da ultimo nel corso della XV Legislatura, e che hanno infine trovato sintesi, nella seduta della Commissione del 3 aprile 2007, con l'adozione all'unanimità di un documento, definito «proposta di autoregolamentazione», offerto alle forze politiche allora in procinto di formare le liste dei candidati alle elezioni amministrative;

            la Commissione, considerando la perdurante attualità delle conclusioni allora tratte, nonché l'idoneità dello strumento allora adottato e della proposta fatta alle singole forze politiche di aderire su base volontaristica ad un protocollo di autoregolamentazione nella formazione delle liste dei propri candidati, ha approvato all'unanimità, in data 18 febbraio 2010, una relazione contenente un apposito codice di autoregolamentazione rivolto ai partiti, alle formazioni politiche ed alle liste civiche che vi aderiranno e concernente la formazione delle liste dei candidati per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali;

            data l'estrema rilevanza della materia, sia sotto il profilo politico che ordinamentale, pare assolutamente opportuno, che l'Aula del Senato faccia proprie le indicazioni puntuali contenute nella Relazione approvata all'unanimità, in seno alla Commissione parlamentare antimafia ed estenda le previsioni del codice di autoregolamentazione anche alle candidature relative alle elezioni del Parlamento italiano e del Parlamento europeo,

        delibera:

            i) di avviare, nelle sedi parlamentari proprie, i percorsi opportuni che consentano di promuovere, in tempi rapidi, l'adozione di opportuni provvedimenti che disciplinino:

            l) l'incandidabilità con riferimento alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali per i soggetti nei cui confronti, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, sia stato emesso decreto che dispone il giudizio, ovvero sia stata emessa misura cautelare personale non revocata né annullata, ovvero che si trovino in stato di latitanza o di esecuzione di pene detentive, ovvero che siano stati condannati con sentenza anche non definitiva, allorquando le predette condizioni siano relative a uno dei seguenti delitti:

                a) delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;

                b) estorsione (articolo 629 del codice penale), usura (articolo 644 del codice penale);

                c) riciclaggio e impiego di danaro di provenienza illecita (articolo 648-bis e articolo 648-ter del codice penale);

                d) trasferimento fraudolento di valori (articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7gosto 1992, n. 356);

                e) omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte delle persone sottoposte ad una misura di prevenzione disposta ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, nonché da parte dei condannati con sentenza definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale (articolo 31 della legge 13 settembre 1982, n. 646);

                f) attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);

                g) delitti le cui caratteristiche o modalità di commissione rientrino nelle pratiche comuni alle attività a carattere mafioso, previste dall'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

            2) l'incandidabilità, in riferimento alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, per coloro che, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, ricorra una delle seguenti condizioni:

                a) siano o siano stati destinatari di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575;

                b) siano o siano stati assoggettati a divieti, sospensioni e decadenze ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575;

                c) siano o siano stati rimossi, sospesi o dichiarati decaduti ai sensi dell'articolo 142 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

            ii) di avviare nelle sedi parlamentari proprie i percorsi opportuni che consentano di estendere le previsioni del codice di autoregolamentazione sopra richiamate anche alle candidature relative alle elezione del Parlamento italiano e del Parlamento europeo,

        e impegna il Governo:

            1) ad uniformarsi, con riferimento alle nomine di competenza, a quanto previsto dall'articolo 1 del Codice di autoregolamentazione al fine di salvaguardare una necessaria armonia normativa ordinamentale, ma soprattutto per incidere con maggior pervasività nell'ambito della selezione della classe politica, a tutti livelli in cui essa si dipana;

            2) a sostenere, in ogni caso, ogni iniziativa normativa idonea a stabilire l'ineleggibilità permanente a sindaco, presidente della Provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale con la conseguenza che la perdita di tali condizioni di eleggibilità comporta la decadenza dalla carica:

                a) di coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale;

                b) di coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter e 320, 640-bis, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale;

            3) a sostenere ogni iniziativa normativa idonea a stabilire l'ineleggibilità permanente alle elezioni del Parlamento italiano e del Parlamento europeo di coloro:

                a) che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale;

                b) che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter e 320, del codice penale;

            4) a prevedere che la perdita di tali condizioni di eleggibilità comporta la decadenza dalla carica;

            5) a sostenere, inoltre, ogni iniziativa normativa idonea a vietare alle pubbliche amministrazioni, ivi compresi gli enti pubblici economici, e alle società a partecipazione pubblica di conferire incarichi di collaborazione o consulenza o assimilati, anche se a tempo parziale o a titolo non oneroso, a:

                a) coloro che siano o siano stati rinviati a giudizio o condannati, con sentenza anche non definitiva:

            1) per delitti contro la pubblica amministrazione o contro l'amministrazione della giustizia;

            2) per uno dei delitti previsti dagli articoli 629, 640-bis, 644, 648-bis, 648-ter del codice penale;

            3) per il delitto previsto dall'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;

            4) per il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti;

            5) per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero per un delitto aggravato ex art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

                b) coloro che siano o siano stati destinatari di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575;

                c) coloro che siano o siano stati assoggettati a divieti, sospensioni e decadenze ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575;

                d) coloro che siano o siano stati rimossi, sospesi o dichiarati decaduti ai sensi dell'articolo 142 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

            6) a sostenere ogni iniziativa normativa idonea a far sì che, in caso di violazione di divieto, consegua la decadenza dall'incarico per chi lo abbia ricevuto e l'illecito disciplinare per il responsabile del procedimento;

            7) a sostenere ogni iniziativa normativa idonea per rendere obbligatoria per chiunque si accinga ad assumere incarichi di Governo la formale attestazione di non trovarsi in una delle seguenti condizioni:

                a) che non sia stato disposto nei loro confronti misura cautelare, non revocata o non annullata, ovvero che non sia stato emesso a loro carico decreto di rinvio a giudizio o sentenza anche non definitiva:

            1) per un delitto contro la pubblica amministrazione o contro l'amministrazione della giustizia, che importi l'interdizione dai pubblici uffici;

            2) per uno dei delitti previsti dagli articoli 629, 640-bis, 644, 648-bis, 648-ter del codice penale;

            3) per il delitto previsto dall'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;

            4) per il delitto di attività organizzate in materia di traffico illecito di rifiuti;

            5) per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero per un delitto aggravato ex art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

                b) che non siano stati destinatari di:

            1) misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575;

            2) di divieti, sospensioni e decadenze ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575;

            3) di non essere stati rimossi, sospesi o dichiarati decaduto ai sensi dell'articolo 142 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

(1-00351) (23 novembre 2010)

Approvata

CENTARO, DELLA MONICA, MAZZATORTA, SAIA, SERRA, POLI BORTONE, THALER AUSSERHOFER, BENEDETTI VALENTINI. Il Senato,

        premesso che:

            alla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere è stato affidato, dalla legge n. 132 del 2008, il compito di "indagare sul rapporto tra mafia e politica sia riguardo alle sue articolazioni sul territorio, negli organi amministrativi, con particolare riferimento alla selezione dei gruppi dirigenti e delle candidature per le assemblee elettive, sia riguardo a quelle sue manifestazioni che, nei successivi momenti storici, hanno determinato delitti e stragi di carattere politico-mafioso" nonché il compito di svolgere "il monitoraggio sui tentativi di condizionamento e di infiltrazione mafiosa negli enti locali e proporre misure idonee a prevenire e a contrastare tali fenomeni, verificando l'efficacia delle disposizioni vigenti in materia, con riguardo anche alla normativa concernente lo scioglimento dei consigli comunali e la rimozione degli amministratori locali";

            la richiamata Commissione parlamentare di inchiesta ha, in data 18 febbraio 2010, ritenuto di richiamare e approfondire le riflessioni svolte e le conclusioni tratte, da ultimo nel corso della XV Legislatura, e che hanno infine trovato sintesi, nella seduta della Commissione del 3 aprile 2007, con l'adozione all'unanimità di un documento, definito "proposta di autoregolamentazione", offerto alle forze politiche allora in procinto di formare le liste dei candidati alle elezioni amministrative;

            la Commissione, considerando la perdurante attualità delle conclusioni allora tratte, nonché l'idoneità dello strumento allora adottato e della proposta fatta alle singole forze politiche di aderire su base volontaristica ad un protocollo di autoregolamentazione nella formazione delle liste dei propri candidati, ha approvato all'unanimità, in data 18 febbraio 2010, una relazione contenente un apposito codice di autoregolamentazione rivolto ai partiti, alle formazioni politiche ed alle liste civiche che vi aderiranno e concernente la formazione delle liste dei candidati per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali;

            data l'estrema rilevanza della materia, sia sotto il profilo politico che ordinamentale, pare assolutamente opportuno, che l'Aula del Senato faccia proprie le indicazioni puntuali contenute nella Relazione approvata all'unanimità, in seno alla Commissione parlamentare antimafia ed estenda le previsioni del codice di autoregolamentazione anche alle candidature relative alle elezioni del Parlamento italiano e del Parlamento europeo;

            comunque, deve riaffermarsi l'assoluto rispetto del principio sancito dall'articolo 27 della Costituzione,

         impegna il Governo:

            1) a favorire una rapida prosecuzione dell'esame del disegno di legge Atto Senato n. 2156, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", che al Capo III contiene disposizioni per la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

            2) a promuovere iniziative normative idonee a prevedere l'incandidabilità a presidente della regione, sindaco, presidente della provincia, consigliere o deputato regionale, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale:

                a) di coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale;

                b) di coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318,319, 319-ter e 320, 353, 640-bis, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale;

            3) a promuovere iniziative normative idonee a prevedere l'ineleggibilità al Parlamento italiano e al Parlamento europeo di coloro:

                a) che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale;

                b) che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 353, 640-bis, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale;

            4) a prevedere che la perdita di tali condizioni di eleggibilità comporta la decadenza dalla carica;

            5) a promuovere l'adozione di una disciplina legislativa che, nell'ambito dell'autonomia e della discrezionalità concessa dalla legge alle P.A., alle regioni, agli enti locali nonché agli enti pubblici economici ed alle società a partecipazione pubblica, siano rese pubbliche, nei modi più adeguati, le motivazioni della scelta per incarichi di collaborazione, consulenza o assimilati:

                a) di coloro che hanno riportato condanne definitive o nei cui confronti siano in corso processi per:

                    1) i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter e 320, 353, 640-bis, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale;

                    2) il delitto previsto dall'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;

                    3) il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti;

                    4) i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale ovvero per un delitto aggravato ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

                b) di coloro che siano o siano stati destinatari di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575;

                c) di coloro che siano o siano stati assoggettati a divieti, sospensioni e decadenze ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575;

                d) di coloro che siano o siano stati rimossi, sospesi o dichiarati decaduti ai sensi dell'articolo 142 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

            6) a valutare gli opportuni percorsi normativi che prevedano l'obbligo per i partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale con liste di candidati alle diverse assemblee, nonché a Sindaco, Presidente della Provincia o della Regione di rendere pubbliche, al momento della presentazione delle candidature e delle liste, le motivazioni della scelta di discostarsi dalle previsioni contenute nell'articolo 1 del codice di autoregolamentazione approvato dalla Commissione Antimafia nella seduta del 18 febbraio 2010, ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2008, n. 132, nonché di estendere la medesima disciplina ai delitti previsti dagli articoli 314, 1° comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 353, 640-bis, 644, 648-bis e 648-ter;

            7) ad estendere la disciplina di cui ai punti nn. 2, 3, 4 e 5 del presente dispositivo al conferimento di incarichi istituzionali a soggetti che non siano stati eletti nelle Assemblee avanti alle quali svolgeranno le relative funzioni;

            8) a disporre, nel confronto con il sistema delle autonomie locali, il riordino e l'armonizzazione della normativa concernente le cause di incandidabilità, di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza .