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Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 462 del 18/11/2010


CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signora Presidente, in relazione a entrambe le mozioni, che tengono conto delle istanze formulate dall'Associazione italiana vittime del terrorismo e dell'eversione, segnalate anche all'attenzione del Presidente della Repubblica in occasione della giornata dedicata alle vittime del terrorismo e delle stragi, esse indicano nella legge n. 206 del 2004 e successive modificazioni, la struttura portante della materia in esame.

In questi tre anni, dal 2008 al 2010, la Presidenza del Consiglio ha svolto un'attività di coordinamento tra le amministrazioni competenti per l'attuazione della normativa sulle vittime del terrorismo, attraverso la programmazione di ripetuti incontri, in costante scambio di informazioni anche con le associazioni delle vittime, in vista di una piena attuazione della legge n. 206 del 2004. Il risultato di questi incontri si è tradotto nell'impegno, da parte delle amministrazioni, a rendere più spedita ed efficiente l'applicazione della legge n. 206 del 2004, con riguardo agli adempimenti amministrativi e ai provvedimenti normativi. Si sottolinea, a questo riguardo, che gli elementi informativi concernenti la mozione in oggetto sono stati ottenuti dalle amministrazioni di competenza in occasione delle attività svolte dai vari gruppi di lavoro. Per l'interpretazione delle norme concernenti i benefici pensionistici sono stati interessati l'INPS e l'INPDAP, per l'adozione di una serie di provvedimenti interpretativi che consentissero l'estensione di alcuni benefici. Ai fini di una più spedita erogazione, l'INPS ha centralizzato le procedure per l'attribuzione dei benefici pensionistici. Inoltre, sul diritto immediato alla pensione pari all'ultima retribuzione percepita si è espresso, con parere reso nell'adunanza del 30 settembre 2009, il Consiglio di Stato, affermando che il beneficio può essere garantito e riconosciuto solo a chi risultava titolare di una posizione contributiva. Quindi, secondo il Consiglio di Stato, esclusivamente con un intervento legislativo, sarebbe possibile raggiungere il risultato auspicato dalle associazioni.

Per garantire un efficace monitoraggio dell'attuazione della legge n. 206 del 2004, sono stati richiesti agli enti previdenziali elementi in merito alle pratiche pensionistiche giacenti e in situazioni di arretrato. Per il 2010, l'INPDAP ha comunicato che non vi sono pratiche inevase e che il numero di prestazioni pensionistiche in pagamento è pari a 283. L'INPS ha comunicato invece a sua volta di aver ricevuto 340 domande e di averne definite 290 (50 risultano in istruttoria). Dai riscontri delle amministrazioni è comunque emerso che buona parte delle richieste delle associazioni non poteva essere accolta attraverso un'interpretazione estensiva della legislazione in vigore, ma soltanto attraverso disposizioni legislative. Non sono mancati, infatti, interventi legislativi, tra cui, da ultimo, si segnala il decreto legge n. 152 del 2009, che ha introdotto una norma di interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge n. 206 del 2004, che disciplina i benefìci a favore delle vittime del terrorismo.

Per l'attribuzione ai superstiti delle vittime delle pensioni di reversibilità e indiretta, gli enti previdenziali e le amministrazioni competenti si sono fino a questo momento basati sui criteri ordinari, riconoscendo il diritto ai congiunti solo se conviventi e in posizione di dipendenza economica. Con l'interpretazione introdotta dal decreto-legge n. 152 del 2009, la pensione di reversibilità o indiretta potrà essere riconosciuta ai genitori, ai fratelli e alle sorelle, se unici superstiti, sulla base del solo rapporto di parentela con la vittima, indipendentemente dagli altri requisiti ordinariamente richiesti, quali la convivenza e la mancanza di autosufficienza economica.

Per ciò che riguarda gli adempimenti processuali, citati soprattutto nella mozione n. 1-00340 del senatore Vallardi e altri, in accordo con le richieste delle associazioni, l'articolo 2, comma 26, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010) ha esentato dall'imposta di registro e da ogni altra imposta le vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e i loro superstiti, compresi i figli maggiorenni, gli ascendenti, i fratelli e le sorelle che siano stati parti in causa in un procedimento civile, penale, amministrativo o contabile comunque dipendente da atti di terrorismo. L'articolo 2, comma 59, della legge finanziaria per il 2010 ha inoltre stabilito un contributo straordinario per l'anno 2010 pari a 5 milioni di euro per gli orfani delle vittime di terrorismo e delle stragi di tale matrice che siano stati già collocati in pensione.

Ad alcuni benefici previsti dalla legislazione a favore delle vittime del terrorismo è stata data concreta attuazione anche attraverso la normativa di rango secondario. Mi riferisco al decreto del Presidente della Repubblica del 5 maggio 2009, n. 58, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 2009, che ha innovato e semplificato le procedure dì assegnazione delle borse di studio, concentrando la fase istruttoria in capo alla Presidenza del Consiglio e aumentando sensibilmente l'importo. Per ciò che riguarda l'attuazione dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 206 del 2004, è stato emanato il decreto del Presidente della Repubblica del 30 ottobre 2009, n. 181, che ha definito i parametri dì calcolo per la valutazione, consentendo alle Commissioni mediche ospedaliere di operare per riconoscere l'aggravamento delle invalidità.

La mozione presentata dal senatore Vallardi, come ho già detto, pone invece maggiormente l'attenzione sulle disfunzioni degli aspetti processuali. In linea con le osservazioni espresse dalla stessa mozione, ribadisco che effettivamente sono da registrare alcune disfunzioni che, più che alla normativa o alla carenza di previsioni legislative, sono da attribuire alla pratica applicazione di un tale consistente corpus di norme legislative e regolamentari. Con riferimento alle problematiche afferenti, però, agli aspetti processuali, si fa presente che sono allo studio dei competenti uffici i necessari approfondimenti.

Credo che, tenuto conto dell'attività svolta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e delle leggi approvate in questi tre anni, possa pervenirsi a un unico dispositivo che recepisca il contenuto di entrambe le mozioni: ciò, infatti, darebbe ancora maggior forza politica all'esigenza posta alla base di ciascuna di esse.

Per questo motivo, inviterei ad una riformulazione del dispositivo di entrambe le mozioni in questi termini: «impegna il Governo a proseguire la promozione e il sostegno di ogni iniziativa volta a rimuovere ostacoli che impediscono alle vittime del terrorismo e ai loro familiari di accedere ai diritti loro riconosciuti, in base a quanto già previsto dalla legislazione vigente, onde riaffermare, mediante la piena ed attuale efficacia delle norme, i principi che sono alla base della legge 3 agosto 2004, n. 206; impegna inoltre il Governo a valutare le proposte di modifica legislativa e le osservazioni dell'AIVITER e dell'Unione familiari vittime per stragi».

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori se intendono accettare le modifiche proposte.