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Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 462 del 18/11/2010


ANTEZZA, CASSON, SCANU - Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze e della salute - Premesso che:

il disegno di legge - Atto Senato 2141 - "Disposizioni per la tutela e il riconoscimento di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto", presentato in data 28 aprile 2010, ha alcuni obiettivi principali e fondamentali: la tutela dei lavoratori ed ex lavoratori, nonché dei cittadini a qualsiasi titolo esposti all'amianto, il censimento e la bonifica dei siti e dei beni inquinati da amianto, del quale gli interroganti auspicano un'approvazione in tempi rapidi;

l'articolo 1, comma 241, della legge n. 244 del 2007 ha istituito un Fondo per le vittime dell'amianto, in favore di tutte le vittime che hanno contratto patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto e, in caso di morte anticipata, in favore degli eredi;

premesso, inoltre, che:

il comma 246 del medesimo stabilisce che "L'organizzazione e il finanziamento del Fondo di cui al comma 241, nonché le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni, sono disciplinati con regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge";

a tutt'oggi tale regolamento non risulta ancora emanato nonostante lo Stato abbia nei confronti di tali vittime un incommensurabile debito, morale, sociale ed economico;

se l'eliminazione mediante bonifica dell'amianto è il presupposto per tutelare in futuro la salute dei cittadini, la definizione di un programma di tutela sanitaria esteso a tutti i lavoratori (diretti o indiretti) ex esposti nonché ai loro familiari è indispensabile e non più dilazionabile anche in considerazione del numero sempre crescente di decessi da amianto, soprattutto in alcune realtà del Paese,

si chiede di sapere:

se il Governo stia procedendo ad emanare il decreto attuativo del Fondo per le vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 246, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non solo nel rispetto della legge, ma anche in considerazione della platea a cui tale Fondo si riferisce;

se non ritenga necessario, al fine di una reale ed efficace tutela della salute dei cittadini, estendere la sorveglianza sanitaria, in forma gratuita, anche ai lavoratori che hanno cambiato lavoro o sono stati collocati in pensione già esposti all'amianto o ad altre sostanze tossiche e cancerogene, mutagene, teratogene, immunodepressive, quali ad esempio quelli impiegati nel sito industriale dello stabilimento ex EniChem di Pisticci Scalo (Matera), di Acerra e Casoria (Napoli) dell'ex Montefibre e dello stabilimento dell'ex EniChem-Montefibre di Ottana (Nuoro);

se, allo scopo il Ministro della salute non intenda emanare apposite linee guida da indirizzare alle Regioni, contenenti le modalità da utilizzare per definire gli ex esposti da iscrivere in apposito registro, nonché per stabilire le forme di attuazione (convocazione, visita generale con anamnesi, counseling e periodicità di tali visite e, eventualmente, rinvio ad esami specialistici);

se il Governo non ritenga necessario disporre con la massima sollecitudine una rilevazione dell'insieme dello stato di salute della corte dei lavoratori dell'ex Enichem di Pisticci, della Liquichimica e della Materit di Ferrandina (Matera) oltre che degli altri siti industriali della val Basento e delle altrettante realtà produttive del Comparto Fibre di Ottana, individuando in tale ambito lavorativo il numero e le cause dei decessi nonché il tipo di patologie insorte in vita, attingendo, a tal fine, anche a informazioni presso i rispettivi medici curanti, le banche dati regionali relative a ricoveri ospedalieri, intra ed extraregionali, al fine di conoscere le reali conseguenze determinate dall'esposizione all'amianto ed alle altre sostanze tossico-nocive utilizzate ed adottare le opportune iniziative;

infine, se non ritenga necessario inserire i siti industriali di Acerra e Casoria della Montefibre, dell'ex Enichem di Pisticci Scalo e dell'EniChem-Montefibre di Ottana, negli atti di indirizzo ministeriali, disponendo a tal fine la riapertura dei termini per gli aventi diritto, senza alcuna discriminazione, ed il riconoscimento dell'esposizione, estesa, fino a quando è iniziata la bonifica, come disposta dalla sentenza del TAR n. 5750 del 2009 del 18 giugno 2009.

(4-04127)