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Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 462 del 18/11/2010


MOZIONI

Mozioni su benefici a favore di vittime del terrorismo

(1-00302p. a.) (02 agosto 2010)

V. testo 2

GHEDINI, BETTAMIO, MARAVENTANO, NEROZZI, PALMIZIO, SANGALLI, VITALI, BLAZINA, DONAGGIO, ICHINO, PASSONI, ROILO, ADAMO, ADRAGNA, AGOSTINI, ANTEZZA, BAIO, BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, BIONDELLI, BOSONE, BUBBICO, CAFORIO, CARLONI, CHITI, DE SENA, DEL VECCHIO, DELLA MONICA, DELLA SETA, FERRANTE, FINOCCHIARO, FIORONI, FOLLINI, FONTANA, FRANCO Vittoria, GIARETTA, GIULIANO, GRANAIOLA, INCOSTANTE, LATORRE, LIVI BACCI, MAGISTRELLI, MARCENARO, MARCUCCI, MARINARO, MARINI, MARINO Mauro Maria, MAZZUCONI, MERCATALI, MICHELONI, MONGIELLO, MORRI, PAPANIA, PIGNEDOLI, ROSSI Paolo, RUTELLI, SANNA, SBARBATI, SCANU, SERRA, SIRCANA, SOLIANI, STRADIOTTO, TREU, VIMERCATI, VITA, ZANDA, ZAVOLI, MUSSO. - Il Senato,

        premesso che:

            la legge 3 agosto 2004, n. 206, e successive modifiche e integrazioni, ha introdotto disposizioni di tutela e di ristoro economico in favore di tutte le vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice nonché dei loro familiari, con ciò volendo significare, in modo compiuto, la prossimità ed il sostegno dello Stato;

            a distanza di anni, pur rimanendo attuale lo spirito di quella legge, si palesa la necessità di favorire un'interpretazione delle norme più favorevole agli aventi diritto e di realizzare alcune modifiche che rendano certe e semplici le procedure, dando così piena attuazione ai diritti in essa riconosciuti. I problemi maggiori si stanno realizzando nella parte relativa alle prestazioni erogate o erogabili dagli enti previdenziali;

            il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, celebrando il giorno della memoria delle vittime del terrorismo, l'8 maggio 2010 ha sollecitato il Governo «a sciogliere i nodi che rendono ancora incerto e precario l'insieme dei diritti pur riconosciuti per legge a chi è sopravvissuto e ai familiari delle vittime del terrorismo»;

            l'Associazione italiana vittime del terrorismo e dell'eversione contro l'ordinamento costituzionale dello Stato (AIVITER) e l'Unione familiari vittime per stragi hanno elaborato, attraverso l'esperienza dei loro rappresentati, alcune proposte di modifica della legge 3 agosto 2004, n. 206, che, in più di un'occasione, hanno sottoposto all'attenzione del Governo e del Parlamento,

        impegna il Governo a promuovere e sostenere ogni iniziativa volta a rimuovere ostacoli o difficoltà che impediscono alle vittime del terrorismo e ai loro familiari di accedere ai diritti loro riconosciuti, avendo a primo riferimento le proposte di modifica legislativa e le osservazioni dell'AIVITER e dell'Unione familiari vittime per stragi, onde riaffermare, anche mediante una piena ed attuale efficacia delle norme, i principi che sono alla base della legge 3 agosto 2004, n. 206.

(1-00302p. a.) (testo 2) (18 novembre 2010)

Approvata

GHEDINI, BETTAMIO, MARAVENTANO, NEROZZI, PALMIZIO, SANGALLI, VITALI, BLAZINA, DONAGGIO, ICHINO, PASSONI, ROILO, ADAMO, ADRAGNA, AGOSTINI, ANTEZZA, BAIO, BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, BIONDELLI, BOSONE, BUBBICO, CAFORIO, CARLONI, CHITI, DE SENA, DEL VECCHIO, DELLA MONICA, DELLA SETA, FERRANTE, FINOCCHIARO, FIORONI, FOLLINI, FONTANA, FRANCO Vittoria, GIARETTA, GIULIANO, GRANAIOLA, INCOSTANTE, LATORRE, LIVI BACCI, MAGISTRELLI, MARCENARO, MARCUCCI, MARINARO, MARINI, MARINO Mauro Maria, MAZZUCONI, MERCATALI, MICHELONI, MONGIELLO, MORRI, PAPANIA, PIGNEDOLI, ROSSI Paolo, RUTELLI, SANNA, SBARBATI, SCANU, SERRA, SIRCANA, SOLIANI, STRADIOTTO, TREU, VIMERCATI, VITA, ZANDA, ZAVOLI, MUSSO. - Il Senato,

        premesso che:

            la legge 3 agosto 2004, n. 206, e successive modifiche e integrazioni, ha introdotto disposizioni di tutela e di ristoro economico in favore di tutte le vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice nonché dei loro familiari, con ciò volendo significare, in modo compiuto, la prossimità ed il sostegno dello Stato;

            a distanza di anni, pur rimanendo attuale lo spirito di quella legge, si palesa la necessità di favorire un'interpretazione delle norme più favorevole agli aventi diritto e di realizzare alcune modifiche che rendano certe e semplici le procedure, dando così piena attuazione ai diritti in essa riconosciuti. I problemi maggiori si stanno realizzando nella parte relativa alle prestazioni erogate o erogabili dagli enti previdenziali;

            il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, celebrando il giorno della memoria delle vittime del terrorismo, l'8 maggio 2010 ha sollecitato il Governo «a sciogliere i nodi che rendono ancora incerto e precario l'insieme dei diritti pur riconosciuti per legge a chi è sopravvissuto e ai familiari delle vittime del terrorismo»;

            l'Associazione italiana vittime del terrorismo e dell'eversione contro l'ordinamento costituzionale dello Stato (AIVITER) e l'Unione familiari vittime per stragi hanno elaborato, attraverso l'esperienza dei loro rappresentati, alcune proposte di modifica della legge 3 agosto 2004, n. 206, che, in più di un'occasione, hanno sottoposto all'attenzione del Governo e del Parlamento,

        impegna il Governo:

            a proseguire la promozione ed il sostegno di ogni iniziativa volta a rimuovere ostacoli che impediscono alle vittime del terrorismo e ai loro familiari di accedere ai diritti loro riconosciuti, in base a quanto già previsto dalla legislazione vigente, onde riaffermare, mediante la piena ed attuale efficacia delle norme, i principi che sono alla base della legge 3 agosto 2004, n. 206;

            a valutare le proposte di modifica legislativa e le osservazioni dell'AIVITER e dell'Unione familiari vittime per stragi.

(1-00340) (03 novembre 2010)

V. testo 2

VALLARDI, MARAVENTANO, VALLI, BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, ADERENTI, BOLDI, CAGNIN, DIVINA, FILIPPI Alberto, FRANCO Paolo, GARAVAGLIA Massimo, LEONI, MONTANI, MONTI, MURA, PITTONI, RIZZI, STIFFONI, TORRI, VACCARI. - Il Senato,

        premesso che:

            la legislazione del nostro Paese, soprattutto a partire dalla fine degli anni '70, registra numerosi interventi legislativi contenenti misure e forme di assistenza, sostegno e informazione a favore di alcune vittime di specifici illeciti, come in particolare terrorismo e criminalità organizzata, o di vittime definibili «qualificate» in ragione della riconducibilità della lesione subita all'espletamento di funzioni istituzionali da parte di dipendenti pubblici, come le cosiddette vittime del dovere;

            la legge 3 agosto 2004, n. 206, ha dettato norme in favore dei cittadini italiani vittime di atti di terrorismo e di stragi, compiute sul territorio nazionale o all'estero, e dei loro familiari superstiti. Tale legge si innesta sulla stratificata disciplina preesistente stabilendo, in via generale che, per quanto non espressamente previsto dalla legge stessa, si applichino le disposizioni contenute nelle leggi n. 302 del 1990 e n. 407 del 1998 e l'art. 82 della legge n. 388 del 2000;

            la legge n. 206 del 2004 ha introdotto una serie di benefici ad esclusivo vantaggio delle vittime del terrorismo e non anche delle vittime del dovere e di quelle della criminalità organizzata;

            a fronte di questa situazione, una progressiva estensione di tutti i benefìci previsti per le vittime della criminalità e del terrorismo alle vittime del dovere è stata disposta dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006, articolo 1, commi 562-565), che allo scopo ha previsto uno stanziamento annuo di 10 milioni di euro;

            in attuazione della legge n. 266 del 2005 è stato emanato il decreto del Presidente della Repubblica n. 243 del 2006 che, all'interno del limite di spesa annuo fissato dalla legge stessa, ha individuato quali provvidenze previste per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata siano da attribuire anche alle vittime del dovere;

            il susseguirsi delle disposizioni in materia ha posto da tempo la questione del loro coordinamento, problema affrontato con la legge di semplificazione 2005 (legge n. 246 del 2005) che ha previsto una delega al Governo per il riassetto delle disposizioni che disciplinano le provvidenze per le vittime del dovere, del servizio, del terrorismo, della criminalità organizzata e di ordigni bellici in tempo di pace. La delega non è stata peraltro esercitata entro il termine previsto;

            tra le più recenti modifiche alla disciplina dei benefici per le vittime del terrorismo si segnala, poi, l'articolo 34, comma 3, del decreto-legge n. 159 del 2007 che ha apportato alcune modifiche testuali alla legge n. 206 del 2004, che incidono sul contenuto dei benefici riconosciuti alle vittime del terrorismo e sulla definizione di atti di terrorismo rilevante ai fini di detto riconoscimento;

            l'art. 2, comma 106, della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007) reca alcune novelle alla disciplina dei benefici riconosciuti alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice prevista dalla legge n. 206 del 2004, che incidono sul contenuto dei benefici riconosciuti alle vittime del terrorismo e sull'individuazione dei beneficiari di tali provvidenze;

            le più recenti modifiche alla disciplina dei benefici per le vittime della criminalità organizzata sono state apportate dal decreto-legge n. 151 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 186 del 2008, facente parte del cosiddetto pacchetto sicurezza (da ultimo novellato dalla legge n. 94 del 2009, cosiddetta legge sicurezza). Gli articoli 2-quater e 2-quinquies del decreto-legge, in particolare, ridefiniscono la platea dei soggetti aventi diritto alle elargizioni di cui alla legge n. 302 del 1990;

            l'articolo 2-bis del medesimo decreto-legge n. 151 del 2008 ha inoltre disposto in via straordinaria un incremento di 30 milioni di euro delle risorse del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso (comma 1), attingendo alle dotazioni finanziarie del Fondo di solidarietà delle vittime delle richieste estorsive e dell'usura;

            si ricorda infine che l'art. 12, comma 2-bis, del decreto-legge n. 207 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2009, ha disposto il mantenimento in bilancio nel conto dei residui per l'anno 2009 delle somme iscritte in applicazione di provvedimenti legislativi che riconoscono benefici alle vittime della criminalità, non impegnate al 31 dicembre 2008, ai fini del loro utilizzo nell'esercizio finanziario successivo;

            tali interventi sono stati determinati dal preciso intento dello Stato di offrire un segnale di sostegno, in termini morali ed economici, a fronte di quei delitti diretti contro la sua stessa ragione di essere;

            pur considerando favorevolmente tutti gli interventi che il Governo in questi ultimi anni ha predisposto in materia, si ravvisa come ancora sussistano alcuni profili di criticità in merito alla piena applicazione e riconoscimento di tali diritti alle vittime del terrorismo;

            lo stesso Presidente della Repubblica in occasione della giornata della memoria delle vittime del terrorismo celebrata in data 8 maggio 2010 ha sollecitato il Governo a rimuovere gli aspetti che non permettono una piena fruibilità e godimento dei diritti riconosciuti ai sopravvissuti e ai familiari delle vittime;

            l'Associazione italiana vittime del terrorismo e dell'eversione contro l'ordinamento costituzionale dello Stato e l'Unione familiari vittime per stragi hanno avanzato alcune proposte di modifica della normativa vigente al fine proprio di superare alcuni profili di criticità che non permettono il pieno godimento dei benefici da parte degli aventi diritto;

            inoltre è necessario evidenziare che nell'ordinamento italiano ancora non esiste una normativa generale sostanziale a tutela di tutte le vittime dei reati;

            sotto questo punto di vista si registra come il percorso di attuazione della direttiva 2004/80/CE in tema di indennizzo alle vittime di un reato intenzionale violento sia ancora a metà strada, dal momento che la soluzione legislativa fin qui individuata, ovvero l'attuativo decreto legislativo n. 204 del 2007, attiene quasi esclusivamente ad aspetti formali della procedura;

            in linea di principio il risarcimento del danno dovrebbe essere attuato a cura dell'autore del reato, tuttavia oggi, sul piano generale, il quadro complessivo dei risarcimenti risulta tutt'altro che rassicurante, ove si pensi alle numerose ipotesi di autori di reato rimasti ignoti o comunque insolvibili;

            l'esigenza di una piena tutela delle vittime del reato è fortemente avvertita ai vari livelli e alle diverse istanze della nostra società, anche perché la parte danneggiata, la parte offesa dal reato, ovvero la parte civile costituita nel processo ricoprono un ruolo e rappresentano un interesse che potrebbe essere definito di natura pubblica o collettiva. Al fine di colmare tale inaccettabile vuoto normativo, il gruppo parlamentare Lega Nord del Senato ha avviato l'iter per la presentazione di uno specifico disegno di legge in materia,

        impegna il Governo:

            a proseguire il percorso avviato a sostegno delle persone vittime del terrorismo e dei loro familiari promuovendo interventi finalizzati a garantire il pieno godimento dei diritti riconosciuti ex legge 3 agosto 2004, n. 206, e successive modificazioni ed integrazioni;

            a promuovere interventi finalizzati a superare ritardi e vuoti normativi fortemente pregiudizievoli per il soggetto più debole e meno garantito del processo al fine di garantire il pieno riconoscimento della cittadinanza processuale a tutte le vittime di reato.

(1-00340) (testo 2) (18 novembre 2010)

Approvata

VALLARDI, MARAVENTANO, VALLI, BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, ADERENTI, BOLDI, CAGNIN, DIVINA, FILIPPI Alberto, FRANCO Paolo, GARAVAGLIA Massimo, LEONI, MONTANI, MONTI, MURA, PITTONI, RIZZI, STIFFONI, TORRI, VACCARI. - Il Senato,

        premesso che:

            la legislazione del nostro Paese, soprattutto a partire dalla fine degli anni '70, registra numerosi interventi legislativi contenenti misure e forme di assistenza, sostegno e informazione a favore di alcune vittime di specifici illeciti, come in particolare terrorismo e criminalità organizzata, o di vittime definibili «qualificate» in ragione della riconducibilità della lesione subita all'espletamento di funzioni istituzionali da parte di dipendenti pubblici, come le cosiddette vittime del dovere;

            la legge 3 agosto 2004, n. 206, ha dettato norme in favore dei cittadini italiani vittime di atti di terrorismo e di stragi, compiute sul territorio nazionale o all'estero, e dei loro familiari superstiti. Tale legge si innesta sulla stratificata disciplina preesistente stabilendo, in via generale che, per quanto non espressamente previsto dalla legge stessa, si applichino le disposizioni contenute nelle leggi n. 302 del 1990 e n. 407 del 1998 e l'art. 82 della legge n. 388 del 2000;

            la legge n. 206 del 2004 ha introdotto una serie di benefici ad esclusivo vantaggio delle vittime del terrorismo e non anche delle vittime del dovere e di quelle della criminalità organizzata;

            a fronte di questa situazione, una progressiva estensione di tutti i benefìci previsti per le vittime della criminalità e del terrorismo alle vittime del dovere è stata disposta dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006, articolo 1, commi 562-565), che allo scopo ha previsto uno stanziamento annuo di 10 milioni di euro;

            in attuazione della legge n. 266 del 2005 è stato emanato il decreto del Presidente della Repubblica n. 243 del 2006 che, all'interno del limite di spesa annuo fissato dalla legge stessa, ha individuato quali provvidenze previste per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata siano da attribuire anche alle vittime del dovere;

            il susseguirsi delle disposizioni in materia ha posto da tempo la questione del loro coordinamento, problema affrontato con la legge di semplificazione 2005 (legge n. 246 del 2005) che ha previsto una delega al Governo per il riassetto delle disposizioni che disciplinano le provvidenze per le vittime del dovere, del servizio, del terrorismo, della criminalità organizzata e di ordigni bellici in tempo di pace. La delega non è stata peraltro esercitata entro il termine previsto;

            tra le più recenti modifiche alla disciplina dei benefici per le vittime del terrorismo si segnala, poi, l'articolo 34, comma 3, del decreto-legge n. 159 del 2007 che ha apportato alcune modifiche testuali alla legge n. 206 del 2004, che incidono sul contenuto dei benefici riconosciuti alle vittime del terrorismo e sulla definizione di atti di terrorismo rilevante ai fini di detto riconoscimento;

            l'art. 2, comma 106, della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007) reca alcune novelle alla disciplina dei benefici riconosciuti alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice prevista dalla legge n. 206 del 2004, che incidono sul contenuto dei benefici riconosciuti alle vittime del terrorismo e sull'individuazione dei beneficiari di tali provvidenze;

            le più recenti modifiche alla disciplina dei benefici per le vittime della criminalità organizzata sono state apportate dal decreto-legge n. 151 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 186 del 2008, facente parte del cosiddetto pacchetto sicurezza (da ultimo novellato dalla legge n. 94 del 2009, cosiddetta legge sicurezza). Gli articoli 2-quater e 2-quinquies del decreto-legge, in particolare, ridefiniscono la platea dei soggetti aventi diritto alle elargizioni di cui alla legge n. 302 del 1990;

            l'articolo 2-bis del medesimo decreto-legge n. 151 del 2008 ha inoltre disposto in via straordinaria un incremento di 30 milioni di euro delle risorse del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso (comma 1), attingendo alle dotazioni finanziarie del Fondo di solidarietà delle vittime delle richieste estorsive e dell'usura;

            si ricorda infine che l'art. 12, comma 2-bis, del decreto-legge n. 207 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2009, ha disposto il mantenimento in bilancio nel conto dei residui per l'anno 2009 delle somme iscritte in applicazione di provvedimenti legislativi che riconoscono benefici alle vittime della criminalità, non impegnate al 31 dicembre 2008, ai fini del loro utilizzo nell'esercizio finanziario successivo;

            tali interventi sono stati determinati dal preciso intento dello Stato di offrire un segnale di sostegno, in termini morali ed economici, a fronte di quei delitti diretti contro la sua stessa ragione di essere;

            pur considerando favorevolmente tutti gli interventi che il Governo in questi ultimi anni ha predisposto in materia, si ravvisa come ancora sussistano alcuni profili di criticità in merito alla piena applicazione e riconoscimento di tali diritti alle vittime del terrorismo;

            lo stesso Presidente della Repubblica in occasione della giornata della memoria delle vittime del terrorismo celebrata in data 8 maggio 2010 ha sollecitato il Governo a rimuovere gli aspetti che non permettono una piena fruibilità e godimento dei diritti riconosciuti ai sopravvissuti e ai familiari delle vittime;

            l'Associazione italiana vittime del terrorismo e dell'eversione contro l'ordinamento costituzionale dello Stato e l'Unione familiari vittime per stragi hanno avanzato alcune proposte di modifica della normativa vigente al fine proprio di superare alcuni profili di criticità che non permettono il pieno godimento dei benefici da parte degli aventi diritto;

            inoltre è necessario evidenziare che nell'ordinamento italiano ancora non esiste una normativa generale sostanziale a tutela di tutte le vittime dei reati;

            sotto questo punto di vista si registra come il percorso di attuazione della direttiva 2004/80/CE in tema di indennizzo alle vittime di un reato intenzionale violento sia ancora a metà strada, dal momento che la soluzione legislativa fin qui individuata, ovvero l'attuativo decreto legislativo n. 204 del 2007, attiene quasi esclusivamente ad aspetti formali della procedura;

            in linea di principio il risarcimento del danno dovrebbe essere attuato a cura dell'autore del reato, tuttavia oggi, sul piano generale, il quadro complessivo dei risarcimenti risulta tutt'altro che rassicurante, ove si pensi alle numerose ipotesi di autori di reato rimasti ignoti o comunque insolvibili;

            l'esigenza di una piena tutela delle vittime del reato è fortemente avvertita ai vari livelli e alle diverse istanze della nostra società, anche perché la parte danneggiata, la parte offesa dal reato, ovvero la parte civile costituita nel processo ricoprono un ruolo e rappresentano un interesse che potrebbe essere definito di natura pubblica o collettiva. Al fine di colmare tale inaccettabile vuoto normativo, il gruppo parlamentare Lega Nord del Senato ha avviato l'iter per la presentazione di uno specifico disegno di legge in materia,

        impegna il Governo:

            a proseguire la promozione ed il sostegno di ogni iniziativa volta a rimuovere ostacoli che impediscono alle vittime del terrorismo e ai loro familiari di accedere ai diritti loro riconosciuti, in base a quanto già previsto dalla legislazione vigente, onde riaffermare, mediante la piena ed attuale efficacia delle norme, i principi che sono alla base della legge 3 agosto 2004, n. 206;

            a valutare le proposte di modifica legislativa e le osservazioni dell'AIVITER e dell'Unione familiari vittime per stragi.

Mozioni sulle candidature alle elezioni regionali e amministrative

(1-00318) (testo 2) (3 novembre 2010)

LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA. - Il Senato,

        premesso che:

            alla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere è stato affidato, innovativamente rispetto al passato, come si evince dalla lettera f) del comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 132 del 2008, il compito, fra l'altro, di «indagare sul rapporto tra mafia e politica sia riguardo alle sue articolazioni sul territorio, negli organi amministrativi, con particolare riferimento alla selezione dei gruppi dirigenti e delle candidature per le assemblee elettive, sia riguardo a quelle sue manifestazioni che, nei successivi momenti storici, hanno determinato delitti e stragi di carattere politico-mafioso»;

            la stessa legge, all'articolo 1, comma 1, lettera n), ha, altresì, affidato il compito di svolgere «il monitoraggio sui tentativi di condizionamento e di infiltrazione negli Enti locali e proporre misure idonee a prevenire ed a contrastare tali fenomeni, verificando l'efficacia delle disposizioni vigenti in materia, con riguardo anche alla normativa concernente lo scioglimento dei consigli comunali e la rimozione degli amministratori locali»;

            la Commissione - che ha tra l'altro istituito un apposito Comitato sul rapporto tra mafia e politica - ha ritenuto di richiamare e approfondire le riflessioni svolte e le conclusioni tratte, da ultimo nel corso della XV Legislatura, e che hanno infine trovato sintesi, nella seduta della Commissione del 3 aprile 2007, con l'adozione all'unanimità di un documento, definito «proposta di autoregolamentazione», offerto alle forze politiche allora in procinto di formare le liste dei candidati alle elezioni amministrative;

            la Commissione ha quindi convenuto sulla perdurante attualità delle conclusioni allora tratte, dello strumento adottato e della proposta fatta alle singole forze politiche di aderire su base volontaristica ad un protocollo di autoregolamentazione nella formazione delle liste dei propri candidati;

        valutato altresì che:

            la Commissione - nel prendere atto dei nuovi ambiti di inchiesta ad essa riconosciuti e nell'avvertire la necessità di una perdurante attenzione, senza soluzione di continuità, da parte delle istituzioni parlamentari, sui fenomeni di criminalità mafiosa, al fine di determinare il più alto ed efficace contrasto e di interdirne la pervasività anche a danno delle istituzioni - ha approvato all'unanimità una relazione in materia di formazione delle liste dei candidati per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, in data 18 febbraio 2010;

            data l'estrema rilevanza della materia, sia sotto il profilo politico che ordinamentale, pare assolutamente opportuno, al fine di dare impulso al percorso legislativo ordinario, procedere a definire un orientamento dell'Aula del Senato, che tenga conto delle indicazioni puntuali contenute nella Relazione approvata all'unanimità, in seno alla Commissione parlamentare antimafia;

            preso atto, infine, che occorre estendere la normativa, attraverso un percorso legislativo ordinario, anche all'incandidabilità al Parlamento europeo e nazionale, nonché alle preclusioni a far parte dei Governi nazionali e regionali. Questo al fine di salvaguardare una necessaria armonia normativa ordinamentale, ma soprattutto per incidere con maggior pervasività nell'ambito della selezione della classe politica, a tutti livelli in cui essa si dipana,

        delibera:

            di avviare - nelle sedi parlamentari proprie - un percorso al fine di promuovere, in tempi rapidi, l'adozione di opportuni provvedimenti in cui, segnatamente, sia disciplinata:

            1) l'incandidabilità, in riferimento alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali per i soggetti nei cui confronti, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, sia stato emesso decreto che dispone il giudizio, ovvero sia stata emessa misura cautelare personale non revocata né annullata, ovvero che si trovino in stato di latitanza o di esecuzione di pene detentive, ovvero che siano stati condannati con sentenza anche non definitiva, allorquando le predette condizioni siano relative a uno dei seguenti delitti:

                a) delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;

                b) estorsione (articolo 629 del codice penale), usura (articolo 644 del codice penale);

                c) riciclaggio e impiego di danaro di provenienza illecita (articoli 648-bis e 648-ter del codice penale);

                d) trasferimento fraudolento di valori (articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356);

                e) omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte delle persone sottoposte ad una misura di prevenzione disposta ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, nonché da parte dei condannati con sentenza definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale (articolo 31 della legge 13 settembre 1982, n. 646);

                f) attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);

                g) delitti le cui caratteristiche o modalità di commissione rientrino nelle pratiche comuni alle attività a carattere mafioso, previste dall'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

            2) l'incandidabilità, in riferimento alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, per coloro nei cui confronti, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, ricorra una delle seguenti condizioni:

                a) sia stata disposta l'applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575;

                b) siano stati imposti divieti, sospensioni e decadenze ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575;

                c) siano stati rimossi, sospesi o dichiarati decaduti ai sensi dell'articolo 142 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

            3) l'incompatibilità, in riferimento alle nomine di competenza dei presidenti di Regione e di Provincia, dei sindaci e dei presidenti di circoscrizione, per i soggetti rientranti nelle fattispecie oggettive sopra indicate.

(1-00345) (testo 2) (18 novembre 2010)

DELLA MONICA, BIANCO, DE SENA, ADAMO, ARMATO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, INCOSTANTE, LEDDI, LUMIA, MARINO Mauro Maria, MARITATI, SANNA, VITALI, BIONDELLI. - Il Senato,

        premesso che:

            alla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere è stato affidato, dalla legge n. 132 del 2008, il compito di «indagare sul rapporto tra mafia e politica sia riguardo alle sue articolazioni sul territorio, negli organi amministrativi, con particolare riferimento alla selezione dei gruppi dirigenti e delle candidature per le assemblee elettive, sia riguardo a quelle sue manifestazioni che, nei successivi momenti storici, hanno determinato delitti e stragi di carattere politico-mafioso» nonché il compito di svolgere «il monitoraggio sui tentativi di condizionamento e di infiltrazione negli Enti locali e proporre misure idonee a prevenire ed a contrastare tali fenomeni, verificando l'efficacia delle disposizioni vigenti in materia, con riguardo anche alla normativa concernente lo scioglimento dei consigli comunali e la rimozione degli amministratori locali»;

            la richiamata Commissione ha, in data 18 febbraio 2010, ritenuto di richiamare e approfondire le riflessioni svolte e le conclusioni tratte, da ultimo nel corso della XV Legislatura, e che hanno infine trovato sintesi, nella seduta della Commissione del 3 aprile 2007, con l'adozione all'unanimità di un documento, definito «proposta di autoregolamentazione», offerto alle forze politiche allora in procinto di formare le liste dei candidati alle elezioni amministrative;

            la Commissione, considerando la perdurante attualità delle conclusioni allora tratte, nonché l'idoneità dello strumento allora adottato e della proposta fatta alle singole forze politiche di aderire su base volontaristica ad un protocollo di autoregolamentazione nella formazione delle liste dei propri candidati, ha approvato all'unanimità, in data 18 febbraio 2010, una relazione contenente un apposito codice di autoregolamentazione rivolto ai partiti, alle formazioni politiche ed alle liste civiche che vi aderiranno e concernente la formazione delle liste dei candidati per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali;

            data l'estrema rilevanza della materia, sia sotto il profilo politico che ordinamentale, pare assolutamente opportuno, che l'Aula del Senato faccia proprie le indicazioni puntuali contenute nella Relazione approvata all'unanimità, in seno alla Commissione parlamentare antimafia ed estenda le previsioni del codice di autoregolamentazione anche alle candidature relative alle elezione del Parlamento italiano e del Parlamento europeo,

        delibera:

            di avviare, nelle sedi parlamentari proprie, i percorsi opportuni che consentano di promuovere, in tempi rapidi, l'adozione di opportuni provvedimenti che disciplinino:

      1) l'incandidabilità con riferimento alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali per i soggetti nei cui confronti, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, sia stato emesso decreto che dispone il giudizio, ovvero sia stata emessa misura cautelare personale non revocata né annullata, ovvero che si trovino in stato di latitanza o di esecuzione di pene detentive, ovvero che siano stati condannati con sentenza anche non definitiva, allorquando le predette condizioni siano relative a uno dei seguenti delitti:

            a) delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;

            b) estorsione (articolo 629 del codice penale), usura (articolo 644 del codice penale);

            c) riciclaggio e impiego di danaro di provenienza illecita (articolo 648- bis e articolo 648-ter del codice penale);

            d) trasferimento fraudolento di valori (articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356);

            e) omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte delle persone sottoposte ad una misura di prevenzione disposta ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, nonché da parte dei condannati con sentenza definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale (articolo 31 della legge 13 settembre 1982, n. 646);

            f) attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);

                 g) delitti le cui caratteristiche o modalità di commissione rientrino nelle pratiche comuni alle attività a carattere mafioso, previste dall'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

      2) l'incandidabilità con riferimento alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali per coloro che, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, ricorra una delle seguenti condizioni:

            a) siano o siano stati destinatari di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575;

              b) coloro che siano o siano stati assoggettati a divieti, sospensioni e decadenze ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575;

            c) coloro che siano o siano stati rimossi, sospesi o dichiarati decaduti ai sensi dell'articolo 142 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

            di avviare nelle sedi parlamentari proprie i percorsi opportuni che consentano di estendere le previsioni del codice di autoregolamentazione sopra richiamate anche alle candidature relative alle elezioni del Parlamento italiano e del Parlamento europeo,

        impegna il Governo:

            1) ad uniformarsi, con riferimento alle nomine di competenza, a quanto previsto dall'articolo 1 del Codice di autoregolamentazione al fine di salvaguardare una necessaria armonia normativa ordinamentale, ma soprattutto per incidere con maggior pervasività nell'ambito della selezione della classe politica, a tutti i livelli in cui essa si dipana;

            2) a sostenere, in ogni caso, ogni iniziativa normativa idonea a stabilire l'ineleggibilità permanente a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale:

                a) di coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale;

                b) di coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter e 320, 640-bis, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale;

                con la conseguenza che la perdita di tali condizioni di elegibilità comporta la decadenza dalla carica;

            3) a sostenere ogni iniziativa normativa idonea a stabilire l'ineleggibilità permanente alle elezioni del Parlamento italiano e del Parlamento europeo di coloro:

                a) che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale;

                b) che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale;

            4) a prevedere che la perdita di tali condizioni di eleggibilità comporta la decadenza dalla carica;

            5) a sostenere, inoltre, ogni iniziativa normativa idonea a vietare alle pubbliche amministrazioni, ivi compresi gli enti pubblici economici, e alle società a partecipazione pubblica di conferire incarichi di collaborazione o consulenza o assimilati, anche se a tempo parziale o a titolo non oneroso, a:

                a) coloro che siano o siano stati rinviati a giudizio o condannati, con sentenza anche non definitiva:

            1) per delitti contro la pubblica amministrazione o contro l'amministrazione della giustizia;

            2) per uno dei delitti previsti dagli articoli 629, 640-bis, 644, 648-bis, 648-ter del codice penale;

            3) per il delitto previsto dall'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;

            4) per il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti;

            5) per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero per un delitto aggravato ai sensi dell'ex art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

                b) coloro che siano o siano stati destinatari di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575;

            c) coloro che siano o siano stati assoggettati a divieti, sospensioni e decadenze ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575;

                d) coloro che siano o siano stati rimossi, sospesi o dichiarati decaduti ai sensi dell'articolo 142 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

            6) a sostenere ogni iniziativa normativa idonea a far sì che, in caso di violazione di divieto, consegua la decadenza dall'incarico per chi lo abbia ricevuto e l'illecito disciplinare per il responsabile del procedimento;

            7) a sostenere ogni iniziativa normativa idonea per rendere obbligatoria per chiunque si accinga ad assumere incarichi di Governo la formale attestazione di non trovarsi in una delle seguenti condizioni:

            a) che non sia stato disposto nei loro confronti misura cautelare, non revocata o non annullata, ovvero che non sia stato emesso a loro carico decreto di rinvio a giudizio o sentenza anche non definitiva:

            1) per un delitto contro la pubblica amministrazione o contro l'amministrazione della giustizia, che importi l'interdizione dai pubblici uffici;

            2) per uno dei delitti previsti dagli articoli 629, 640-bis, 644, 648-bis, 648-ter del codice penale;

            3) per il delitto previsto dall'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;

            4) per il delitto di attività organizzate in materia di traffico illecito di rifiuti;

            5) per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero per un delitto aggravato ai sensi dell'ex art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

                b) che non siano stati destinatari di:

            1) misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575;

            2) di divieti, sospensioni e decadenze ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575;

            3) di non essere stati rimossi, sospesi o dichiarati decaduti ai sensi dell'articolo 142 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mozione sulla patologia della depressione

(1-00239) (16 febbraio 2010)

V. testo 2

BAIO, BIANCONI, BASSOLI, GUSTAVINO, BOSONE, MASCITELLI, BIONDELLI, BOLDI, SACCOMANNO, CHIAROMONTE, SERAFINI Anna Maria, FONTANA, ANTEZZA, THALER AUSSERHOFER, RIZZOTTI, GHIGO, BIANCHI, CARLINO, FINOCCHIARO, VICARI, GIAI, GERMONTANI, MARAVENTANO, GARAVAGLIA Mariapia, RIZZI, CALABRO', BLAZINA, BERTUZZI, BASTICO, DONAGGIO, DE LILLO, ARMATO, PORETTI, INCOSTANTE, FRANCO Vittoria, ADERENTI, TOMASSINI, MONTANI, MONGIELLO, GIARETTA, FIORONI, CHIURAZZI, MAGISTRELLI, RUSCONI, PERTOLDI, VIMERCATI, ROILO, CURSI, PAPANIA, ADRAGNA, DEL VECCHIO, ANDRIA, AMATI, ROSSI Paolo, NEGRI, D'AMBROSIO LETTIERI, DE FEO. - Il Senato,

        premesso che:

            la depressione è una malattia. La scienza la definisce patologia dell'umore. Presenta un insieme di sintomi di natura cognitiva, comportamentale, somatica ed affettiva che compromettono l'umore, in alcuni casi in modo lieve, in altri in modo severo, riducendo le abilità e le capacità di adattarsi alla vita sociale. La persona depressa se non correttamente diagnosticata e curata vede compromessa la sua personalità, il suo modo di ragionare, pensare, agire e percepire se stessa e il mondo esterno;

            la depressione è oggi la quarta causa di disabilità nel mondo e, secondo l'OMS, sarà la seconda nel 2020 ed è due-quattro volte più frequente nelle donne rispetto agli uomini;

            i disturbi depressivi e i disturbi di ansia gravi hanno tutta la dignità di essere definiti malattie. Sono malattie della mente che hanno la stessa dimensione delle patologie del corpo;

            la depressione ha la caratteristica della periodicità. Circa il 50 per cento dei soggetti depressi dopo cinque anni presentano una ricaduta. La percentuale arriva al 70 per cento se i pazienti hanno avuto almeno due episodi distinti. Nel caso in cui il soggetto abbia sviluppato tre o più episodi, la percentuale arriva con molta probabilità al 90 per cento;

            la depressione ha origini biologiche e psicologiche, pertanto è importante un approccio terapeutico integrato che tenga conto sia dell'aspetto farmacologico sia di quello psicologico;

            la psichiatria moderna afferma che il 70-75 per cento dei malati di depressione sono curabili e possono ottenere una migliore qualità di vita grazie ai farmaci che rappresentano uno dei grandi successi della medicina ed alla combinazione con le psicoterapie;

            i farmaci si usano per curare la depressione perché sono in grado di controllare e modulare quell'alterato equilibrio chimico che coinvolge specifici sistemi neurotrasmettitori, quali quello della serotonina, noradrenalina e dopamina;

            i principali fattori di rischio relativi alla depressione nella donna, oltre alle cause di ordine biologico (sensibilità durante i cicli vitali gravidanza, post parto, climaterio), comprendono: un'elevata vulnerabilità allo stressambientale (conflittualità familiare), la presenza di malattie fisiche, la mancanza di supporto sociale, la violenza domestica, la preesistenza di disturbi d'ansia e del sonno;

        considerato che:

            sarebbe utile individuare percorsi clinico-terapeutici distinti da quelli della restante patologia psichiatrca;

            il Sistema sanitario nazionale prevede Centri neurologici e Centri di igiene mentale (CIM), come ambulatori accreditati dalle Regioni, per la cura di tutte le patologie psicologiche e psichiatriche;

            in alcuni Ospedali regionali e Centri universitari sono attivi ambulatori specifici per la depressione, accreditati dal SSN;

            la depressione è una patologia curabile ed esige un piano di cura personalizzato associando terapia psicologica e farmacologica, in cui gli antidepressivi non sono tutti uguali anche quando appartenenti alla medesima categoria d'azione,

        impegna il Governo:

            a sensibilizzare la popolazione sulla depressione come patologia curabile;

            a promuovere iniziative volte a sostenere la persona depressa perché superi lo stato di vergogna e di paura, aiutandola a rivolgersi al medico di medicina generale e allo specialista;

            a migliorare l'appropriatezza della diagnosi e della cura su tutto il territorio nazionale;

            a potenziare una rete, su tutto il territorio nazionale, tra i medici di medicina generale e i centri plurispecialistici per la cura della depressione, da individuare anche al di fuori dei consueti percorsi diagnostico-terapeutici della sola psichiatria;

            a promuovere corsi di aggiornamento sulla depressione per i medici di medicina generale;

            a migliorare l'accessibilità alla cura attraverso la disponibilità del supporto psicologico come necessaria integrazione della terapia farmacologia su tutto il territorio nazionale, la possibilità di usare farmaci innovativi, già approvati a livello europeo e il potenziamento degli ambulatori di supporto psicologico convenzionati con il SSN.

(1-00239) (testo 2) (18 novembre 2010)

Approvata

BAIO, BIANCONI, BASSOLI, GUSTAVINO, BOSONE, MASCITELLI, BIONDELLI, BOLDI, SACCOMANNO, CHIAROMONTE, SERAFINI Anna Maria, FONTANA, ANTEZZA, THALER AUSSERHOFER, RIZZOTTI, GHIGO, BIANCHI, CARLINO, FINOCCHIARO, VICARI, GIAI, GERMONTANI, MARAVENTANO, GARAVAGLIA Mariapia, RIZZI, CALABRO', BLAZINA, BERTUZZI, BASTICO, DONAGGIO, DE LILLO, ARMATO, PORETTI, INCOSTANTE, FRANCO Vittoria, ADERENTI, TOMASSINI, MONTANI, MONGIELLO, GIARETTA, FIORONI, CHIURAZZI, MAGISTRELLI, RUSCONI, PERTOLDI, VIMERCATI, ROILO, CURSI, PAPANIA, ADRAGNA, DEL VECCHIO, ANDRIA, AMATI, ROSSI Paolo, NEGRI, D'AMBROSIO LETTIERI, DE FEO. - Il Senato,

        premesso che:

            la depressione è una malattia. La scienza la definisce patologia dell'umore. Presenta un insieme di sintomi di natura cognitiva, comportamentale, somatica ed affettiva che compromettono l'umore, in alcuni casi in modo lieve, in altri in modo severo, riducendo le abilità e le capacità di adattarsi alla vita sociale. La persona depressa se non correttamente diagnosticata e curata vede compromessa la sua personalità, il suo modo di ragionare, pensare, agire e percepire se stessa e il mondo esterno;

            la depressione è oggi la quarta causa di disabilità nel mondo e, secondo l'OMS, sarà la seconda nel 2020 ed è due-quattro volte più frequente nelle donne rispetto agli uomini;

            i disturbi depressivi e i disturbi di ansia gravi hanno tutta la dignità di essere definiti malattie. Sono malattie della mente che hanno la stessa dimensione delle patologie del corpo;

            la depressione ha la caratteristica della periodicità. Circa il 50 per cento dei soggetti depressi dopo cinque anni presentano una ricaduta. La percentuale arriva al 70 per cento se i pazienti hanno avuto almeno due episodi distinti. Nel caso in cui il soggetto abbia sviluppato tre o più episodi, la percentuale arriva con molta probabilità al 90 per cento;

            la depressione ha origini biologiche e psicologiche, pertanto è importante un approccio terapeutico integrato che tenga conto sia dell'aspetto farmacologico sia di quello psicologico;

            la psichiatria moderna afferma che il 70-75 per cento dei malati di depressione sono curabili e possono ottenere una migliore qualità di vita grazie ai farmaci che rappresentano uno dei grandi successi della medicina ed alla combinazione con le psicoterapie;

            i farmaci si usano per curare la depressione perché sono in grado di controllare e modulare quell'alterato equilibrio chimico che coinvolge specifici sistemi neurotrasmettitori, quali quello della serotonina, noradrenalina e dopamina;

            i principali fattori di rischio relativi alla depressione nella donna, oltre alle cause di ordine biologico (sensibilità durante i cicli vitali gravidanza, post parto, climaterio), comprendono: un'elevata vulnerabilità allo stressambientale (conflittualità familiare), la presenza di malattie fisiche, la mancanza di supporto sociale, la violenza domestica, la preesistenza di disturbi d'ansia e del sonno;

            la depressione colpisce non solo gli adulti, donne e uomini, ma anche bambini e adolescenti in misura molto preoccupante e sfocia spesso nell'autolesionismo (si vedano i casi di suicidio in continua crescita) o in comportamenti devianti quali l'alcoolismo, le droghe, l'anoressia, la bulimia, eccetera;

        considerato che:

            sarebbe utile individuare percorsi clinico-terapeutici distinti da quelli della restante patologia psichiatrca;

            il Sistema sanitario nazionale prevede Centri neurologici e Centri di igiene mentale (CIM), come ambulatori accreditati dalle Regioni, per la cura di tutte le patologie psicologiche e psichiatriche;

            in alcuni Ospedali regionali e Centri universitari sono attivi ambulatori specifici per la depressione, accreditati dal SSN;

            la depressione è una patologia curabile ed esige un piano di cura personalizzato associando terapia psicologica e farmacologica, in cui gli antidepressivi non sono tutti uguali anche quando appartenenti alla medesima categoria d'azione,

        impegna il Governo:

            a sensibilizzare la popolazione sulla depressione come patologia curabile;

            ad attivare iniziative appropriate per la prevenzione della malattia attraverso il potenziamento della medicina scolastica e l'attività dei consultori familiari;

            a promuovere iniziative volte a sostenere la persona depressa perché superi lo stato di vergogna e di paura, aiutandola a rivolgersi al medico di medicina generale e allo specialista;

            a migliorare l'appropriatezza della diagnosi e della cura su tutto il territorio nazionale;

            a potenziare una rete, su tutto il territorio nazionale, tra i medici di medicina generale e i centri plurispecialistici per la cura della depressione, da individuare anche al di fuori dei consueti percorsi diagnostico-terapeutici della sola psichiatria;

            a promuovere corsi di aggiornamento sulla depressione per i medici di medicina generale;

            a migliorare l'accessibilità alla cura attraverso la disponibilità del supporto psicologico come necessaria integrazione della terapia farmacologia su tutto il territorio nazionale, la possibilità di usare farmaci innovativi, già approvati a livello europeo e il potenziamento degli ambulatori di supporto psicologico convenzionati con il SSN;

            ad accompagnare, con servizi psicosociali appropriati, le puerpere nei casi in cui si riscontrassero anche forme lievi di depressione post-parto .