l'intera area sulla quale insiste villa Manzoni a Roma, edificata tra il 1924 e il 1925 sui ruderi di un'antica villa romana dal conte Gaetano Manzoni per farne la sua residenza, costituisce un sito archeologico di inestimabile valore storico-architettonico situato lungo la via Cassia;
nel 1953 la proprietà di detta villa è stata ceduta dalla famiglia del noto scrittore all'INPDAI (Istituto nazionale di previdenza dei dirigenti di aziende industriali);
nonostante il Comune di Roma, per oltre un decennio, avesse stanziato ingenti fondi al fine di rilevare l'intera area, nel 2003, con la cartolarizzazione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, ritenne di non partecipare alla vendita all'asta di villa Manzoni;
villa Manzoni, acquistata da un gruppo statunitense per una somma assai contenuta, passò nel 2004 nella proprietà dell'ambasciata del Kazakistan senza che lo Stato italiano e/o il Comune di Roma avessero esercitato il diritto di prelazione;
considerato che:
il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", disciplina la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico;
villa Manzoni è inserita nel perimetro del parco di Veio, istituito alla fine del 1997 dalla Regione Lazio e, pertanto, sottoposta a tutela;
all'interrogante risulterebbe che:
la notifica di prelazione ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo n. 42 del 2004 è stata comunicata per l'intero compendio immobiliare mentre, in realtà, la proprietà è stata ceduta frazionata: all'ambasciata citata è stata venduta la villa e la quasi totalità del parco come da atto del notaio Cinotti; all'Istituto regionale immobiliare Srl le ex scuderie e parte del parco nella zona all'incrocio fra via di val Gardena e via Cassia per soli 50.000 euro;
pertanto la vendita non sembra aver ottemperato a quanto previsto dalla norma citata;
l'ambasciata del Kazakistan ha concordato nell'anno 2004 con il Comune (nota assessorile n. 584 del 5 agosto 2004) un "protocollo d'amicizia" che, da un lato, prevedeva il non esercizio del diritto di prelazione da parte del Comune e l'accelerazione delle pratiche edilizie necessarie per la ristrutturazione della villa, e, dall'altro, otteneva dal Kazakistan la possibilità per i cittadini di accedere a parte del parco pubblico e ai rilevanti resti archeologici venuti alla luce durante i lavori di scavo;
rilevato che i lavori di restauro della villa si sono completati nel 2009 e, allo stato, tutti i varchi di accesso al parco risultano chiusi,
l'interrogante chiede di sapere:
se e quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere al fine di consentire che il parco di villa Manzoni sia aperto al pubblico almeno nella parte di via di val Gardena, cosi come il Ninfeo e la Casa del custode che, nelle intenzioni espresse nel protocollo di amicizia, doveva trasformarsi nel museo della via Francigena;
se risulti la conformità alle citate norme dell'atto di compravendita della villa all'ambasciata della Repubblica del Kazakistan, in considerazione del non dichiarato frazionamento del bene, ovvero debba considerarsi nullo l'atto di compravendita per tale vizio.
(4-04075)