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Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 457 del 11/11/2010


D'AMBROSIO LETTIERI - Ai Ministri della salute e per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale - Premesso che:

l'articolo 32 della Costituzione italiana recita «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.»;

tale principio viene enunciato ed ampliato anche dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, di istituzione del Servizio sanitario nazionale (SSN) che stabilisce: «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività mediante il servizio sanitario nazionale. La tutela della salute fisica e psichica deve avvenire nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana. Il servizio sanitario nazionale è costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività destinati alla promozione, al mantenimento ed al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione senza distinzione di condizioni individuali o sociali e secondo modalità che assicurino l'eguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio. L'attuazione del servizio sanitario nazionale compete allo Stato, alle regioni e agli enti locali territoriali, garantendo la partecipazione dei cittadini»;

dette norme quindi impegnano il legislatore a promuovere sia sul piano della ricerca e della sperimentazione che sul piano burocratico-organizzativo ogni iniziativa idonea all'attuazione di un compiuto sistema di tutele adeguato alle esigenze di una società che cresce e progredisce;

il cittadino, dunque, vanta nei confronti dello Stato un vero e proprio diritto soggettivo alla tutela della propria salute intesa come bene personale e, nel contempo, dell'intera collettività che ha bisogno della salute di tutti i suoi componenti per svilupparsi ed affermare i suoi valori;

i principi fondamentali su cui si basa il SSN sono, tra gli altri, la globalità di copertura in base alle necessità assistenziali di ciascuno (secondo quanto previsto dai livelli essenziali di assistenza -LEA), la "portabilità" dei diritti in tutto il territorio nazionale e la reciprocità di assistenza con le altre regioni;

considerato che:

all'interrogante risulta che la Regione Puglia abbia, con delibera n. 1500 del 26 giugno 2010, provveduto a ridistribuire in modo medio uniforme (senza tagli sui costi totali) le risorse riservate agli utenti che si rivolgono a strutture private accreditate "di eccellenza" per le visite specialistiche (quali, ad esempio, quelle oculistiche, dentistiche, eccetera) e per le prestazioni erogate dai laboratori di analisi, studi radiologici, centri di terapia riabilitativa;

a seguito del nuovo Piano di riordino sanitario privato, la Regione Puglia avrebbe prediletto un criterio 'territoriale' per l'accreditamento delle strutture in convenzione distribuendo, di fatto, i fondi in precedenza spartiti tra le strutture accreditate "di eccellenza" su tutti i privati del settore clinico in base ai distretti;

tale politica obbliga il cittadino a rivolgersi ai laboratori del proprio distretto indipendentemente dalla qualità del servizio che questo offre, poiché le strutture dei grandi distretti esauriscono in tempi brevissimi il proprio fondo regionale, come già testimoniato da notizie di stampa;

le strutture più piccole non sono in grado di far fronte alle esigenze dei pazienti, poiché allo stato non sono in grado di fornire ai cittadini standard qualitativi elevati al pari delle grandi strutture private già consolidate che sono dotate di organici aziendali e strumentazioni d'avanguardia;

per effetto della citata delibera regionale le strutture sanitarie di eccellenza, che hanno puntato su personale specializzato e moderne tecnologie in grado di garantire ai pazienti le prestazioni più complesse (le cosiddette "salvavita") sarebbero penalizzate;

il citato riordino del Sistema Sanitario regionale, inoltre, oltre a non garantire alcun beneficio per il cittadino-utente, starebbe allarmando i circa 3.000 lavoratori pugliesi dei laboratori privati accreditati di branca ambulatoriale, in quanto sarebbero già stati preannunciati tagli al personale;

considerato, inoltre, che:

i pazienti che non che possono permettersi le prestazioni private saranno inevitabilmente costretti a mettersi in lista d'attesa presso le strutture pubbliche, allungando i già biblici tempi necessari per ricevere la prestazione sanitaria;

tale stato di cose arreca un gravissimo danno ai cittadini, ai quali non viene garantito il principio costituzionale della libera scelta delle cure né la continuità di somministrazione della terapia;

preso atto che allo stato il tempo di attesa per una prestazione sanitaria specialistica può raggiungere anche gli 8 mesi,

l'interrogante chiede di sapere:

se ai Ministri in indirizzo, ciascuno per quanto di competenza, risulti che altre regioni abbiano predisposto provvedimenti simili a quello adottato dalla Regione Puglia;

se ritengano che la delibera n. 1500 del 26 giugno 2010 adottata dalla Regione Puglia possa creare una situazione di diseguaglianza o di non omogeneità nella erogazione delle prestazioni convenzionate con il SSN;

se ritengano che il provvedimento sia in linea con le normative vigenti in materia sanitaria;

se ritengano che la sopracitata delibera regionale n. 1500 del 26 giugno 2010 possa ledere il principio di libera scelta delle cure da parte del cittadino-utente;

se risulti che l'applicazione della citata delibera possa ledere i principi di libera concorrenza;

se e quali provvedimenti intendano porre in essere al fine di garantire ai cittadini pugliesi di fruire delle prestazioni mediche convenzionate al pari degli altri cittadini italiani.

(3-01746)