EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 7
BIANCHI, GUSTAVINO
V. testo 2
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis.
(Modifica alla legge 3 agosto 1998, n. 269, in materia di contrasto alla pedofilia e alla pornografia minorile)
All'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, sono apportate le seguenti modifiche:
Al comma 1-bis, secondo periodo, dopo le parole: "per il monitoraggio del fenomeno" aggiungere le seguenti: "e l'istituzione di una commissione tecnica composta da criminologi, esperti in psicologia dell'età evolutiva ed antropologi con comprovata esperienza nell'assistenza alle vittime e nel trattamento psicologico degli autori del reato di sfruttamento sessuale e abuso sessuale".
Al comma 2, primo periodo, aggiungere, alla fine, il seguente periodo: "e a finanziare le organizzazioni no profit, di riconosciuta esperienza nel settore, che forniscono assistenza psicologica gratuita alle vittime di abuso e ai loro familiari." e al secondo periodo, dopo le parole: ", nei limiti delle risorse effettivamente disponibili," aggiungere le seguenti: "a finanziare programmi trattamentali di natura psicologica volti alla prevenzione della recidiva del reato di sfruttamento sessuale e abuso sessuale e".
Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "tramite il coinvolgimento, anche, dei referenti nazionali di Missing Children Europe-Federazione europea per i minori scomparsi e sessualmente abusati;".
Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: "e del trattamento dell'autore del reato di sfruttamento sessuale e abuso sessuale per una efficacie prevenzione della recidiva;".
Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il Ministero dell'interno è altresì autorizzato a sottoscrivere un protocollo d'intesa tra le forze di polizia e le organizzazioni no profit, operanti sul territorio nazionale, di comprovata esperienza in materia di tutela delle vittime del reato di sfruttamento sessuale e abuso sessuale, ai fini di facilitare la circolazione delle informazioni e garantire alle vittime un tempestivo supporto."».
BIANCHI, GUSTAVINO
Respinto
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis.
(Modifica alla legge 3 agosto 1998, n. 269, in materia di contrasto alla pedofilia e alla pornografia minorile)
All'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, sono apportate le seguenti modifiche:
Al comma 2, primo periodo, aggiungere, alla fine, il seguente periodo: "e a finanziare le organizzazioni no profit, di riconosciuta esperienza nel settore, che forniscono assistenza psicologica gratuita alle vittime di abuso e ai loro familiari." e al secondo periodo, dopo le parole: ", nei limiti delle risorse effettivamente disponibili," aggiungere le seguenti: "a finanziare programmi trattamentali di natura psicologica volti alla prevenzione della recidiva del reato di sfruttamento sessuale e abuso sessuale e".
Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "tramite il coinvolgimento, anche, dei referenti nazionali di Missing Children Europe-Federazione europea per i minori scomparsi e sessualmente abusati;".
Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: "e del trattamento dell'autore del reato di sfruttamento sessuale e abuso sessuale per una efficacie prevenzione della recidiva;".
Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il Ministero dell'interno è altresì autorizzato a sottoscrivere un protocollo d'intesa tra le forze di polizia e le organizzazioni no profit, operanti sul territorio nazionale, di comprovata esperienza in materia di tutela delle vittime del reato di sfruttamento sessuale e abuso sessuale, ai fini di facilitare la circolazione delle informazioni e garantire alle vittime un tempestivo supporto."».