DISEGNO DI LEGGE
Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (1969)
ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE
Capo II
DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO
Art. 4.
Approvato nel testo emendato
(Modifiche al codice penale)
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 157, sesto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I termini di cui ai commi che precedono sono altresì raddoppiati per i reati di cui alla sezione I del capo III del titolo XII del libro secondo e di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, salvo che risulti la sussistenza delle circostanze attenuanti contemplate dal terzo comma dell'articolo 609-bis ovvero dal quarto comma dell'articolo 609-quater»;
b) dopo l'articolo 414 è inserito il seguente:
«Art. 414-bis. - (Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo, anche telematico, e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere, in danno di minorenni, uno o più delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater e 609-quinquies è punito con la reclusione da tre a cinque anni.
Alla stessa pena soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di uno o più delitti previsti dal primo comma»;
Non possono essere invocate, a propria scusa, ragioni o finalità di carattere artistico, letterario, storico o di costume.
La pena è aumentata se il fatto è compiuto con il mezzo della stampa, in via telematica o con l'impiego di strumenti informatici»;
c) all'articolo 416 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma»;
d) l'articolo 572 è sostituito dal seguente:
«Art. 572. - (Maltrattamenti contro familiari e conviventi). - Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da due a sei anni.
La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di persona minore degli anni quattordici.
Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni»;
e) all'articolo 576 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il numero 5 del primo comma è sostituito dal seguente:
«5. in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies»;
2) nella rubrica le parole: «pena di morte» sono sostituite dalla seguente: «ergastolo»;
f) all'articolo 583-bis, dopo il terzo comma, è inserito il seguente:
«La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comportano, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:
1) la decadenza dall'esercizio della potestà del genitore;
2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno»;
g) l'articolo 600-bis è sostituito dal seguente:
«Art. 600-bis. - (Prostituzione minorile). - È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:
1. recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
2. favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000».
h) all'articolo 600-ter:
1) il primo comma è sostituito dal seguente:
«È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:
1. utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
2. recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto»;
2) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 ad euro 6.000.
Chi commette uno dei fatti di cui al primo e al terzo comma non può invocare, a propria scusa, la colpevole ignoranza dell'età della persona offesa.
Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali»;
i) l'articolo 600-sexies è abrogato;
l) l'articolo 600-septies è sostituito dal seguente:
«Art. 600-septies. - (Confisca) - Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i reati previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto o il reato è aggravato dalle circostanze di cui all'articolo 609-ter, primo comma, numeri 1), 5) e 5-bis), 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto o il reato è aggravato dalle circostanze di cui all'articolo 609-ter, primo comma, numeri 1), 5) e 5-bis), e 609-undecies, si applica l'articolo 322-ter, primo e terzo comma»;
m) dopo l'articolo 600-septies sono inseriti i seguenti:
«Art. 600-septies.1. - (Circostanza attenuante). - La pena per i delitti di cui alla presente sezione è diminuita da un terzo fino alla metà nei confronti del concorrente che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti.
Art. 600-septies.2. - (Pene accessorie). - Alla condanna o all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti previsti dalla presente sezione e per il delitto di cui all'articolo 414-bis del presente codice conseguono la pena accessoria dell'interdizione per cinque anni dai pubblici uffici, nonché:
1. la perdita della potestà genitoriale, quando la qualità di genitore è prevista quale circostanza aggravante del reato;
2. l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela o all'amministrazione di sostegno;
3. la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa.
La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dalla presente sezione e per il delitto di cui all'articolo 414-bis del presente codice, quando commessi in danno di minori, comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori.
Nei casi di cui al primo e al secondo comma, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento dei danni, è sempre disposta la confisca dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato. Ove essa non sia possibile, il giudice dispone la confisca di beni di valore equivalente a quelli che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato e di cui il condannato abbia, anche indirettamente o per interposta persona, la disponibilità»;
In ogni caso è disposta la chiusura degli esercizi la cui attività risulta finalizzata ai delitti previsti dalla presente sezione, nonché la revoca della licenza di esercizio o della concessione o dell'autorizzazione per le emittenti radiotelevisive»;
n) l'articolo 602-bis è abrogato;
o) all'articolo 602-ter, dopo il secondo comma, sono aggiunti i seguenti:
«Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, la pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso con violenza o minaccia.
Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo e secondo comma, 600-ter, primo comma, e 600-quinquies, la pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso approfittando della situazione di necessità del minore.
Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo e secondo comma, 600-ter e 600-quinquies, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso in danno di un minore degli anni sedici.
Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, nonché, se il fatto è commesso in danno di un minore degli anni diciotto, dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso da un ascendente, dal genitore adottivo, o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo grado, da parenti fino al quarto grado collaterale, dal tutore o da persona a cui il minore è stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni ovvero ancora se è commesso in danno di un minore in stato di infermità o minorazione psichica, naturale o provocata.
Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso mediante somministrazione di sostanze alcoliche, narcotiche, stupefacenti o comunque pregiudizievoli per la salute fisica o psichica del minore, ovvero se è commesso nei confronti di tre o più persone.
Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui alla presente sezione, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti»;
p) dopo l'articolo 602-ter, è inserito il seguente:
«Art. 602-quater. - (Ignoranza dell'età della persona offesa). - Quando i delitti previsti dalla presente sezione sono commessi in danno di un minore degli anni diciotto, il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa»;
q) all'articolo 604, le parole: «e 609-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies»;
r) all'articolo 609-quater, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Fuori dei casi previsti dall'articolo 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni»;
s) l'articolo 609-quinquies è sostituito dal seguente:
«Art. 609-quinquies. - (Corruzione di minorenne). - Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali.
La pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di stabile convivenza»;
t) l'articolo 609-sexies è sostituito dal seguente:
«Art. 609-sexies. - (Ignoranza dell'età della persona offesa). - Quando i delitti previsti negli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies e 609-undecies sono commessi in danno di un minore degli anni diciotto, e quando è commesso il delitto di cui all'articolo 609-quinquies, il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa»;
u) all'articolo 609-nonies sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il primo comma è sostituito dal seguente:
«La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies comporta:
1) la perdita della potestà del genitore, quando la qualità di genitore è elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato;
2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno;
3) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa;
4) l'interdizione dai pubblici uffici nel caso in cui il condannato abbia abusato della propria funzione;
5) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte»;
2) al secondo comma, le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 609-undecies»;
3) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:
«La condanna per i delitti previsti dall'articolo 600-bis, secondo comma, dall'articolo 609-bis, nelle ipotesi aggravate di cui all'articolo 609-ter, dagli articoli 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, nelle ipotesi aggravate di cui terzo comma del medesimo articolo, comporta, dopo l'esecuzione della pena e per una durata di cinque anni, l'applicazione delle seguenti misure di sicurezza personali:
1) l'eventuale imposizione di restrizione dei movimenti e della libera circolazione, nonché il divieto di avvicinarsi a luoghi frequentati abitualmente da minori;
2) il divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori;
3) l'obbligo di tenere informati gli organi di polizia sulla propria residenza e sugli eventuali spostamenti.
Chiunque viola le disposizioni previste dal terzo comma è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a quattro anni»;
v) all'articolo 609-decies sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il primo comma è sostituito dal seguente:
«Quando si procede per taluno dei delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall'articolo 609-quater, il procuratore della Repubblica ne dà notizia al tribunale per i minorenni»;
2) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Nei casi previsti dal primo comma, l'assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenne è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenne, nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza e del supporto alle vittime dei reati di cui al primo comma e iscritti in apposito elenco dei soggetti legittimati a tale scopo, con il consenso del minorenne, e ammessi dall'autorità giudiziaria che procede»;
z) nella sezione II del capo III del titolo XII del libro II, dopo l'articolo 609-decies è aggiunto il seguente:
«Art. 609-undecies. - (Adescamento di minorenni). - Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione».
EMENDAMENTO 4.109 PRECEDENTEMENTE ACCANTONATO
LI GOTTI, PEDICA, DELLA MONICA, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, PARDI, LANNUTTI, MASCITELLI
V. testo 2
Al comma 1, lettera d), all'articolo 572 ivi richiamato, ultimo comma, sostituire le parole: «la reclusione da dodici a venti anni» con le seguenti: «la pena dell'ergastolo».
Conseguentemente, alla lettera e) nel numero 5 ivi richiamato, prima delle parole: «600-bis» inserire la seguente: «572,».
LI GOTTI, PEDICA, DELLA MONICA, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, PARDI, LANNUTTI, MASCITELLI
Approvato
Al comma 1, lettera d), all'articolo 572 ivi richiamato, ultimo comma, sostituire le parole: «la reclusione da dodici a venti anni» con le seguenti: «la reclusione da dodici a ventiquattro anni».
Conseguentemente, alla lettera e) nel numero 5 ivi richiamato, prima delle parole: «600-bis» inserire la seguente: «572,».
ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE
Art. 5.
Approvato nel testo emendato
(Modifiche al codice di procedura penale)
1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-quinquies dell'articolo 51 le parole: «600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies» sono soppresse;
b) al comma 6 dell'articolo 282-bis, dopo la parola: «571,» è inserita la seguente: «600,» e dopo la parola: «600-quater,» sono inserite le seguenti: «600-septies.1, 600-septies.2, 601, 602,»;
c) all'articolo 351 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies del codice penale, la polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero»;
d) all'articolo 362 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 351, comma 1-ter, il pubblico ministero, quando deve assumere informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile»;
e) dopo il comma 5 dell'articolo 391-bis è inserito il seguente:
«5-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 351, comma 1-ter, il difensore, quando assume informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile»;
f) all'articolo 392, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
«1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1»;
g) al comma 5-bis dell'articolo 398, dopo la parola: «609-octies» è inserita la seguente: «, 609-undecies»;
h) all'articolo 407, comma 2, lettera a), al numero 7-bis), le parole: «600-bis, comma 1, 600-ter, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma»;
i) al comma 1-bis dell'articolo 444, le parole: «600-bis, primo e terzo comma,» sono sostituite dalle seguenti: «600-bis,».
EMENDAMENTI
Improcedibile
All'articolo 5, comma 1, lettere c), d) ed e), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile» con le seguenti: «, si avvale di una consulenza multidisciplinare attraverso l'ausilio di un criminologo, un esperto in psicologia dell'età evolutiva e un esperto in antropologia».
Improcedibile
Al comma 1, lettera c) sostituire le parole da: «si avvale» fino alla fine del periodo con le seguenti: «si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia infantile ed iscritto allo speciale registro dei consulenti abilitati all'assistenza psicologica o alle attività di consulenza ad esse equiparate, presso ogni Tribunale nominato dal Pubblico Ministero».
Improcedibile
Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
«d) All'articolo 362 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 351-bis, comma 1-ter, il pubblico ministero, quando deve assumere informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia ed iscritto allo speciale registro dei consulenti abilitati all'assistenza psicologica o alle attività di consulenza ad esse equiparate, presso ogni Tribunale nominato dal Pubblico Ministero».
LI GOTTI, PEDICA, DELLA MONICA, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, PARDI, LANNUTTI, MASCITELLI
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:
«d-bis) All'articolo 380, comma 2, la lettera d-bis) è sostituita dalla seguente:
"d-bis) delitto di violenza sessuale previsto dall'articolo 609-bis, delitto di atti sessuali con minorenne previsto dall'articolo 609-quater e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall'articolo 609-octies del codice penale. Nei casi di cui al terzo comma dell'articolo 609-bis e al quarto comma dell'articolo 609-quater si applica l'articolo 381"».
Ritirato
Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:
«d-bis) all'articolo 380, secondo comma, lettera d-bis), dopo le parole: "escluso il caso previsto dal terzo comma," sono inserite le seguenti: "atti sessuali con minorenne previsto dall'articolo 609-quater"».
DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI
V. testo 2
Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:
«d-bis) al comma 2 dell'articolo 380 dopo la lettera d-bis) è inserita la seguente:
"d-ter) delitto di atti sessuali con minorenne di cui all'articolo 609-quater;"».
DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI
Approvato
Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:
«d-bis) al comma 2 dell'articolo 380 dopo la lettera d-bis) è inserita la seguente:
"d-ter) delitto di atti sessuali con minorenne di cui all'articolo 609-quater, primo comma;"».
Improcedibile
Al comma 1, lettera e) sostituire le parole da: «si avvale» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile dell'ausilio di un esperto in psicologia e comunque iscritto allo speciale registro dei consulenti abilitati all'assistenza psicologica o alle attività di consulenza ad esse equiparate, presso ogni Tribunale nominato da Pubblico Ministero».
ARTICOLI 6 E 7 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE
Art. 6.
Approvato
(Modifica alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, in materia di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati abitualmente da minori)
1. Al quarto comma dell'articolo 5 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero, con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 1, numero 3), il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente da minori».
Art. 7.
Approvato nel testo emendato
(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di benefìci ai detenuti per reati in danno di minori)
1. Al comma 1-quater dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: «di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies,» e le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies».
2. All'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:
«1-quinquies. Salvo quanto previsto dal comma 1, ai fini della concessione dei benefìci ai detenuti e internati per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter e 609-quater del codice penale, nonché agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenne, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza valuta la positiva partecipazione ad un programma di riabilitazione specifica».
3. Dopo l'articolo 13 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:
«Art. 13-bis. - (Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali in danno di minori). - 1. Le persone condannate per i delitti previsti dagli articoli 600-bis, secondo comma, 609-bis, nelle ipotesi aggravate di cui all'articolo 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, nelle ipotesi aggravate di cui al terzo comma del medesimo articolo, del codice penale, commessi in danno di un minore degli anni diciotto possono sottoporsi a un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno».
EMENDAMENTI
LI GOTTI, PEDICA, DELLA MONICA, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, PARDI, LANNUTTI, MASCITELLI
V. testo 2
Al comma 3, capoverso «Art. 13-bis», comma 1, sostituire la parola: «possono» con la seguente: «debbono».
LI GOTTI, PEDICA, DELLA MONICA, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, PARDI, LANNUTTI, MASCITELLI
Approvato
Al comma 3, capoverso «Art. 13-bis», comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «la partecipazione a tale trattamento è valutata ai fini della concessione dei benefici previsti dall'articolo 4, comma 1-quater».
Ritirato
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
«3-bis. All'articolo 58-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. I condannati per i delitti di cui alla sezione I del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale, nonché i condannati per i delitti di cui agli articoli 575, 609-bis, 609-quater e 609-octies, salvo che ricorrano le circostanze attenuanti da questi ultimi due contemplate, del predetto codice, non sono ammessi ad alcuno dei benefici indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis se non abbiano effettivamente espiato almeno i due terzi della pena irrogata o, nel caso dell'ergastolo, almeno ventisei anni. La medesima disposizione si applica altresì nei confronti dei condannati per i delitti di cui agli articoli 289-bis e 630 del codice penale che abbiano cagionato la morte del sequestrato".
3-ter. Le disposizioni di cui al primo periodo del comma 4 dell'articolo 58-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, come introdotto dal comma 3-bis, non si applicano nei confronti delle persone detenute o internate per i delitti ivi indicati che fruiscano, alla data di entrata in vigore della presente legge, delle misure alternative alla detenzione o di permessi premio, o siano assegnate al lavoro all'esterno, ovvero che alla medesima data abbiano raggiunto un grado di rieducazione adeguato al beneficio richiesto».
EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 7
BIANCHI, GUSTAVINO
V. testo 2
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis.
(Modifica alla legge 3 agosto 1998, n. 269, in materia di contrasto alla pedofilia e alla pornografia minorile)
All'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, sono apportate le seguenti modifiche:
Al comma 1-bis, secondo periodo, dopo le parole: "per il monitoraggio del fenomeno" aggiungere le seguenti: "e l'istituzione di una commissione tecnica composta da criminologi, esperti in psicologia dell'età evolutiva ed antropologi con comprovata esperienza nell'assistenza alle vittime e nel trattamento psicologico degli autori del reato di sfruttamento sessuale e abuso sessuale".
Al comma 2, primo periodo, aggiungere, alla fine, il seguente periodo: "e a finanziare le organizzazioni no profit, di riconosciuta esperienza nel settore, che forniscono assistenza psicologica gratuita alle vittime di abuso e ai loro familiari." e al secondo periodo, dopo le parole: ", nei limiti delle risorse effettivamente disponibili," aggiungere le seguenti: "a finanziare programmi trattamentali di natura psicologica volti alla prevenzione della recidiva del reato di sfruttamento sessuale e abuso sessuale e".
Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "tramite il coinvolgimento, anche, dei referenti nazionali di Missing Children Europe-Federazione europea per i minori scomparsi e sessualmente abusati;".
Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: "e del trattamento dell'autore del reato di sfruttamento sessuale e abuso sessuale per una efficacie prevenzione della recidiva;".
Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il Ministero dell'interno è altresì autorizzato a sottoscrivere un protocollo d'intesa tra le forze di polizia e le organizzazioni no profit, operanti sul territorio nazionale, di comprovata esperienza in materia di tutela delle vittime del reato di sfruttamento sessuale e abuso sessuale, ai fini di facilitare la circolazione delle informazioni e garantire alle vittime un tempestivo supporto."».
BIANCHI, GUSTAVINO
Respinto
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis.
(Modifica alla legge 3 agosto 1998, n. 269, in materia di contrasto alla pedofilia e alla pornografia minorile)
All'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, sono apportate le seguenti modifiche:
Al comma 2, primo periodo, aggiungere, alla fine, il seguente periodo: "e a finanziare le organizzazioni no profit, di riconosciuta esperienza nel settore, che forniscono assistenza psicologica gratuita alle vittime di abuso e ai loro familiari." e al secondo periodo, dopo le parole: ", nei limiti delle risorse effettivamente disponibili," aggiungere le seguenti: "a finanziare programmi trattamentali di natura psicologica volti alla prevenzione della recidiva del reato di sfruttamento sessuale e abuso sessuale e".
Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "tramite il coinvolgimento, anche, dei referenti nazionali di Missing Children Europe-Federazione europea per i minori scomparsi e sessualmente abusati;".
Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: "e del trattamento dell'autore del reato di sfruttamento sessuale e abuso sessuale per una efficacie prevenzione della recidiva;".
Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il Ministero dell'interno è altresì autorizzato a sottoscrivere un protocollo d'intesa tra le forze di polizia e le organizzazioni no profit, operanti sul territorio nazionale, di comprovata esperienza in materia di tutela delle vittime del reato di sfruttamento sessuale e abuso sessuale, ai fini di facilitare la circolazione delle informazioni e garantire alle vittime un tempestivo supporto."».
ARTICOLI DA 8 A 10 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE
Art. 8.
Approvato
(Confisca)
1. All'articolo 12-sexies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, dopo la parola: «600,» sono inserite le seguenti: «600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies,».
Art. 9.
Approvato
(Disposizioni in materia di gratuito patrocinio)
1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il comma 4-ter è sostituito dal seguente:
«4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto».
Art. 10.
Approvato
(Clausola di invarianza)
1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.