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Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 444 del 21/10/2010


VICECONTE, sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca. Signor Presidente, la legge n. 341 del 1990, di riforma degli ordinamenti didattici universitari, prevede che le equipollenze tra titoli di studio, al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi, sono dichiarate con atto normativo: sul sito del Ministero sono pubblicati tutti i provvedimenti normativi relativi alle equipollenze definite con decreto interministeriale MIUR-Funzione pubblica, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale.

Per quanto riguarda le classi di laurea specialistica e magistrale, le equipollenze già dichiarate tra i diplomi di laurea del vecchio ordinamento non possono essere applicate per via transitiva in quanto le università hanno la possibilità di istituire numerosi corsi di studio afferenti ad una stessa classe ed aventi, tutti, lo stesso valore legale.

In proposito, però, è stato emanato il decreto interministeriale del 9 luglio 2009 che, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, ha equiparato i diplomi di laurea del vecchio ordinamento alle lauree specialistiche e magistrali.

La tabella allegata al decreto in questione, in particolare, determina in concreto le specifiche equiparazioni fra le classi di laurea; l'università che ha conferito il diploma di laurea rilascerà, su richiesta dell'interessato, un certificato che attesti a quale singola classe è equiparato il titolo di studio posseduto da allegare alle domande di partecipazione ai concorsi.

Le classi di laurea e di laurea specialistica in scienze della difesa e della sicurezza, cui appartengono i corsi di laurea in scienze strategiche, sono definite con decreto interministeriale del 12 aprile 2001. Tali classi sono state previste principalmente per la formazione degli ufficiali delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza: per l'attivazione dei relativi corsi di studio sono pertanto necessarie apposite convenzioni tra università, accademie militari ed istituti militari di istruzione superiore.

Per quanto riguarda l'università di Torino, si sottolinea che è l'unica in Italia ad aver attivato i suddetti corsi esclusivamente per studenti civili. Proprio in considerazione della particolarità dei programmi di insegnamento dei corsi di studio in questione, il Consiglio universitario nazionale, nel definire le tabelle delle equiparazioni tra le lauree dei vari ordinamenti universitari allegate al decreto ministeriale del 9 luglio 2009, non ha ritenuto di poter determinare una corrispondenza tra i titoli conseguiti attraverso detti corsi e quelli corrispondenti a differenti classi di laurea.

In relazione alla mancata trasformazione delle classi in parola ai sensi dell'articolo 10 del decreto ministeriale n. 270 del 2004, si sta procedendo al perfezionamento dell'iter di un apposito decreto che, prevedendo il concerto con i Ministeri della difesa e dell'economia e finanze, richiede tempi più lunghi rispetto alla revisione delle altre classi.

Ciò considerato, va comunque fatto presente che la direttiva n. 3 del 2005 della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento funzione pubblica, ha stabilito che spetta alle pubbliche amministrazioni, nella loro più ampia discrezionalità, prevedere i titoli richiesti per l'ammissione ai concorsi in relazione ai servizi ed alle funzioni che l'amministrazione stessa è chiamata a svolgere.