premesso che:
il comma 4 dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "Legge di contabilità e finanza pubblica" afferma: "Le disposizioni recate dalla presente legge e dai relativi decreti legislativi costituiscono princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e sono finalizzate alla tutela dell'unità economica della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione";
il comma 2 dell'art. 7 della medesima legge afferma tra l'altro: "Gli strumenti della programmazione sono: a) la Relazione sull'economia e la finanza pubblica, da presentare alle Camere entro il 15 aprile di ogni anno; b) lo schema di Decisione di finanza pubblica, da presentare alle Camere entro il 15 settembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni parlamentari; c) il disegno di legge di stabilità, da presentare alle Camere entro il 15 ottobre di ogni anno, corredato di una nota tecnico-illustrativa da inviare alle Camere; d) il disegno di legge del bilancio dello Stato, da presentare alle Camere entro il 15 ottobre di ogni anno";
il comma 1 dell'art. 10 della medesima legge afferma infine che: "La Decisione di finanza pubblica, come risultante dalle conseguenti deliberazioni parlamentari, contiene gli obiettivi di politica economica e il quadro delle previsioni economiche e di finanza pubblica almeno per il triennio successivo e definisce gli obiettivi articolati per i sottosettori del conto delle amministrazioni pubbliche relativi alle amministrazioni centrali, alle amministrazioni locali e agli enti di previdenza e assistenza sociale. Essa, inoltre, aggiorna le previsioni per l'anno in corso";
in assenza della previa deliberazione del Senato sulla Decisione di finanza pubblica, necessaria per le finalità prima ricordate, il Consiglio dei ministri n. 110 del 14 ottobre 2010 ha approvato il disegno di legge di stabilità per il triennio 2011-2013, eludendo così il prescritto preventivo indirizzo parlamentare, funzionale e necessario ai provvedimenti successivi;
il conflitto di attribuzione (al pari di quanto venne affermato dalla Corte costituzionale in ordine ai decreti-legge, nella sentenza n. 161 del 1995) è l'unico strumento per affermare e preservare tempestivamente la competenza attribuita alle Camere;
nessuno degli argomenti in astratto opponibili a tale tipo di conflitto sarebbe convincente. Il fatto che si tratti della violazione non immediata della Costituzione, ma mediata attraverso una norma autoqualificata come "principio fondamentale" rientra assolutamente nella regolarità come affermato dalla decisione della Corte costituzionale n. 27/1996 che parla di definizione della competenza costituzionale che "può in concreto risultare dall'attuazione che le norme costituzionali abbiano trovato in norme primarie, che con le prime facciano sistema". Il dato per il quale il ritardo dell'organo chiamato ad agire per primo, il Parlamento, legittimerebbe comunque l'intervento di un organo del tutto diverso e separato, il Governo, ignora il dato per il quale in una forma di Governo parlamentare il potere esecutivo è sempre "emanazione permanente (mediante il rapporto fiduciario) del o dei collegi titolari del potere legislativo" (Elia). Il fatto che si tratti di un disegno di legge e non di un atto avente già forza di legge non è dirimente, dato che ai sensi dell'art. 37 della legge n. 87 del 1953 è ammesso ricorso persino in relazione a meri comportamenti, valevoli in quanto tali giacché, come ha scritto Lucifredi, l'istituto dei conflitti "garantisce la consuetudine democratica, evitando la persistente invasione di un potere nella sfera di attribuzione degli altri e la formazione di quelle situazioni di predominio di fatto che, per lunga consuetudine, diventano anche di diritto, le quali turbano l'equilibrio armonico dello Stato democratico ed aprono la via alla dittatura";
inoltre, nel caso di specie (disegno di legge di stabilità), si tratta di un'iniziativa legislativa qualificata dalla indicazione ex lege dell'autore, il Governo, dai termini imposti dalla legge per la sua proposizione alle Camere e dalla stessa cornice costituzionale in cui si colloca, ex artt. 81 e 117 della Costituzione;
secondo la Corte costituzionale (ordinanza n. 334 del 2008) "non è dubbia la legittimazione attiva di ciascun ramo del Parlamento a difendere le attribuzioni costituzionali che gli spettino, quand'anche esercitate congiuntamente",
il Senato impegna la Presidenza ad attivare gli adempimenti necessari per promuovere conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato innanzi alla Corte costituzionale contro il Governo per lesione del potere legislativo con la presentazione di un disegno di legge illegittimo che viola la legge 31 dicembre 2009, n. 196.
(1-00321)