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Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 440 del 19/10/2010


Mozioni

D'AMBROSIO LETTIERI, BOSONE, TOMASSINI, GASPARRI, QUAGLIARIELLO, ADERENTI, ALICATA, AMATO, AMORUSO, ANDRIA, ARMATO, AZZOLLINI, BONFRISCO, BALDASSARRI, BARELLI, BASSOLI, BIANCONI, BIONDELLI, BELISARIO, BURGARETTA APARO, CALABRO', CARLINO, CARRARA, CASOLI, CASTRO, CHIAROMONTE, CHITI, CIARRAPICO, COSENTINO, COLLI, CONTI, COSTA, D'ALI', DE ECCHER, DE FEO, DE LILLO, DI GIACOMO, DI STEFANO, ESPOSITO, FASANO, FERRARA, FLERES, FOSSON, GALIOTO, GALLO, GERMONTANI, GHIGO, GIULIANO, GRAMAZIO, INCOSTANTE, LANNUTTI, LATRONICO, LAURO, LICASTRO SCARDINO, MARINARO, MARINO Ignazio, MASCITELLI, MASSIDDA, MAZZARACCHIO, MORRA, NESSA, PASTORE, PICCONE, PORETTI, RIZZI, RIZZOTTI, SACCOMANNO, SALTAMARTINI, SANCIU, SCARPA BONAZZA BUORA, SERAFINI Giancarlo, SOLIANI, SPADONI URBANI, STANCANELLI, TANCREDI, TEDESCO, VICARI, ZANOLETTI - Il Senato,

premesso che:

l'avvento delle tecnologie informatiche ha profondamente modificato le abitudini dell'intera comunità internazionale;

l'e-commerce rappresenta una modalità di transazione sempre più diffusa per l'acquisto di beni e servizi;

l'utilizzo della "rete" per l'acquisto di farmaci registra un significativo aumento e, in Italia, si stima che circa il 37 per cento della popolazione vi faccia ricorso, sulla base di presunte garanzie di sicurezza, economicità e anonimato;

il principale veicolo di distribuzione di farmaci contraffatti e illegali è rappresentato da Internet attraverso l'e-commerce farmaceutico;

le fonti ufficiali stimano che oltre il 50 per cento dei farmaci commercializzati tramite il web sia contraffatto;

le competenti autorità di controllo e vigilanza hanno accertato che una percentuale elevatissima di farmaci acquistati attraverso questi canali di vendita ha concentrazioni di principio attivo non corrispondenti a quelle dichiarate, contiene sostanze diverse da quelle dichiarate e, in alcuni casi, non contiene alcun principio attivo;

l'85 per cento dei siti non chiede la prescrizione per la vendita dei farmaci, anche quando è obbligatoria per legge, mentre per l'8 per cento dei siti è sufficiente una ricetta inviata via fax e quindi ad alto rischio di falsificazione;

nel panorama internazionale la rete di distribuzione farmaceutica italiana è considerata tra le più sicure, grazie anche al sistema di tracciabilità del farmaco realizzata attraverso il bollino ottico, che consente il monitoraggio dei farmaci, dalla produzione alla dispensazione in farmacia, garantendo all'utente un elevato livello di sicurezza;

considerato che:

recentemente si registra una sempre maggiore proliferazione in rete delle cosiddette "farmacie virtuali", farmacie illegali, che operano a livello internazionale tramite transazioni commerciali con singoli soggetti;

secondo il servizio di verifica statunitense Legiscript, il 99 per cento delle farmacie on line non rispetta gli standard di legge;

preso atto che:

anche in Italia è stato registrato un aumento del numero di sequestri di farmaci illegali o contraffatti, di integratori alimentari e di cosmetici non autorizzati;

la vendita illecita di farmaci illegali o contraffatti, di integratori alimentari e di cosmetici attraverso il web e gli esercizi commerciali non autorizzati risulta in costante incremento;

preso atto, inoltre, che:

il farmaco è un bene etico di primaria importanza;

l'utilizzo di prodotti farmaceutici provenienti da canali non autorizzati espone al rischio di patolgie iatrogene con conseguenze letali o dannose per la salute per motivi di tossicità o per mancanza degli effetti terapeutici attesi;

ai fini di una campagna informativa sui pericoli derivanti dall'assunzione di farmaci contraffatti, rivolta soprattutto alle fasce di popolazione più esposte al rischio, un ruolo fondamentale potrebbe essere svolto dalla sensibilizzazione del personale sanitario;

l'articolo 440 del codice penale italiano prevede la fattispecie del medicinale contraffatto;

tuttavia, la sentenza n. 1.503 del 17 maggio 1966 della Corte di cassazione stabilisce che «non può considerarsi pericoloso per la salute un medicinale contraffatto solo in considerazione del fatto che si "limiti" a non arrecare danni alla salute, che non reintegri l'organismo malato o con effetti curativi nulli: la pericolosità deve essere evinta dal rapporto di causa-effetto tra assunzione del medicinale e possibile danno»;

ad oggi, quindi, la semplice vendita di farmaci contraffatti rischia di non essere efficacemente perseguibile, con conseguente pregiudizio per le relative attività di contrasto;

in Italia, la dispensazione di alcune tipologie di farmaci è soggetta all'obbligo di prescrizione medica ai sensi degli articoli 87 e seguenti del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante "Attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive direttive di modifica relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE";

l'importazione di farmaci non autorizzati in Italia è consentita solo previa richiesta del medico e apposita autorizzazione del Ministero della salute (decreto Ministero della sanità 11 febbraio 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 marzo 1997, n. 72);

allo stato la normativa italiana non prevede la vendita di farmaci on line e, pertanto, l'acquisto di piccoli quantitativi per uso personale da farmacie estere parrebbe contrastare con essa;

rilevato che attualmente sono in corso di approvazione (la negoziazione politica è prevista per la fine del 2010 alla quale segue l'iter di recepimento nelle normative nazionali) due importanti strumenti normativi a livello internazionale: 1) la revisione della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 novembre 2001 mirata a rinforzare le norme del settore farmaceutico per impedire ai farmaci contraffatti l'accesso al mercato europeo; 2) la convenzione del Consiglio d'Europa "Medicrime", che prevede la criminalizzazione specifica delle attività legate alla contraffazione farmaceutica attraverso l'introduzione del concetto di crimine farmaceutico;

ritenuto che:

parrebbe opportuno prevedere azioni normative nazionali coordinate con i predetti due strumenti in corso di approvazione ed intervenire, ove possibile, nelle fasi di sviluppo dei testi per facilitare una preventiva armonizzazione delle nuove norme con quelle già vigenti in Italia;

sarebbe auspicabile che le farmacie on line legali, che rappresentano una minoranza dell'offerta disponibile in rete (che comprende anche farmacie false, dedite alla mera truffa informatica, e illegali, dedite alla distribuzione di prodotti non autorizzati e contraffatti), svolgessero la propria attività attenendosi alle normative del Paese dove sono autorizzate e di quelle dei Paesi dove intendono inviare i prodotti;

ritenuto, infine, che:

l'Italia rappresenta in Europa un modello di riferimento per l'approccio cooperativo;

l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) sin dal 2005 si è fatta promotrice del progetto che ha portato alla costituzione della task force nazionale Impact Italia, della quale fanno parte, oltre all'AIFA medesima, l'Istituto superiore di sanità, il Comando Carabinieri per la tutela della salute NAS, il Ministero della salute e l'Alto Commissariato per la lotta alla contraffazione (oggi disciolto e sostituito con il Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per la lotta alla contraffazione, Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico), l'Agenzia delle dogane e il Ministero dell'interno (determine AIFA 4 aprile 2007 e 30 aprile 2008);

l'istituzione e le attività della task force intersettoriale Impact Italia, basata sul modello di "singoli punti di contatto (SPOC)" adottato dal Consiglio d'Europa e dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), costituisce una delle più fruttuose esperienze nel settore ed è presa a modello da diverse nazioni europee,

impegna il Governo:

a promuovere l'adozione di una normativa legislativa volta a definire il ruolo di Impact Italia, disciplinandone le funzioni e le attività, e a prevedere, inoltre, al suo interno, la presenza di esperti provenienti dalle amministrazioni competenti in materia di medical devices, di cosmetici e di integratori alimentari e dalle associazioni dei consumatori e di rappresentanti delle categorie professionali sanitarie a maggior contatto con i pazienti;

ad agevolare la sinergia tra le competenze, le funzioni e le attività dei soggetti istituzionali impegnati in materia, definendo adeguate misure per un efficace raccordo tra le Forze di polizia e le autorità regolatorie, e per la centralizzazione e il coordinamento dell'attività investigativa nazionale;

ad incrementare il patrimonio dei saperi scientifici degli operatori nelle materie dell'e-commerce e della contraffazione attraverso l'introduzione nei curricula universitari dei corsi di laurea maggiormente interessati dell'insegnamento della "farmaceutica forense", l'istituzione di analoghi master universitari e la promozione di eventi formativi nell'ambito del sistema di educazione continua in medicina (ECM);

a promuovere adeguate campagne di educazione e di informazione al fine di fornire agli utenti tutte le necessarie notizie sui rischi relativi all'acquisto di farmaci da canali non controllati;

a sensibilizzare i giovani di fascia scolare attraverso lezioni, conferenze, eccetera da concordare con il Ministero dell'istruzione, università e ricerca;

a promuovere a livello internazionale una normativa quadro sulle farmacie on line;

a promuovere l'adozione di leggi nazionali volte a normare il settore della vendita di farmaci on line e a introdurre, nella legislazione nazionale, strumenti normativi ad hoc al fine di rendere tempestivi i sequestri dei prodotti in transito nel nostro Paese o l'oscuramento dei siti sospetti;

ad adoperarsi in sede nazionale e comunitaria per una più efficace azione di controllo, vigilanza e contrasto dell'e-commerce farmaceutico al fine di tutelare la salute pubblica.

(1-00319p. a.)

SOLIANI, ZANDA, BASSOLI, ADAMO, AMATI, ANDRIA, ANTEZZA, ARMATO, ASTORE, BAIO, BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, BIONDELLI, BLAZINA, BOSONE, BUBBICO, CARLONI, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIAROMONTE, CHITI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE LUCA, DE SENA, DEL VECCHIO, DELLA MONICA, DELLA SETA, DI GIOVAN PAOLO, FERRANTE, FILIPPI Marco, FONTANA, FOSSON, GARAVAGLIA Mariapia, GARRAFFA, GHEDINI, GIARETTA, GUSTAVINO, INCOSTANTE, LIVI BACCI, LUSI, MAGISTRELLI, MARINARO, MARINO Mauro Maria, MARITATI, MAZZUCONI, MOLINARI, MUSSO, NEGRI, NEROZZI, PAPANIA, PASSONI, PEGORER, PERTOLDI, PETERLINI, PIGNEDOLI, PINOTTI, PORETTI, PROCACCI, RANDAZZO, ROILO, ROSSI Paolo, SCANU, STRADIOTTO, VITA - Il Senato,

premesso che:

il 21 settembre 2010 è stata celebrata, a livello mondiale, la XVII giornata mondiale dell'Alzheimer, istituita nel 1994 dall'Organizzazione mondiale della sanità e dall'Alzheimer's disease international (ADI);

l'obiettivo è quello di sensibilizzare le istituzioni con una campagna che ha come slogan "Alzheimer. È tempo di agire insieme!";

in occasione della giornata mondiale, l'associazione ADI ha pubblicato un rapporto secondo il quale nel 2010 i costi relativi alla demenza senile si sono aggirati attorno ai 460 miliardi di euro, corrispondenti all'1 per cento del PIL mondiale;

i malati di Alzheimer e di altre demenze sono oltre 36 milioni nel mondo, più di 6 milioni in Europa e un milione in Italia;

ogni anno in Italia si registrano 150.000 nuovi casi di persone ammalatesi di Alzheimer;

in Italia il costo sanitario annuo varia, secondo lo stadio di evoluzione della malattia, da 15.000 a 50.000 euro pro capite, con un costo a carico delle famiglie fino a 30.000 euro;

secondo le previsioni dell'ADI, la demenza e la sua forma più diffusa, l'Alzheimer, sono destinate ad aumentare sempre di più nel corso degli anni fino a raddoppiare entro i prossimi 20 anni, fino a toccare i 66 milioni nel 2030, i 115 milioni nel 2050, con aumento dei casi soprattutto nei Paesi poveri;

l'Associazione italiana malattie di Alzheimer e la federazione Alzheimer Italia, organizzazioni nazionali di volontariato senza fini di lucro, operano sul piano nazionale e internazionale promuovendo la ricerca e tutelando i diritti delle persone colpite dalla malattia;

è stata elaborata la "carta dei diritti del malato di Alzheimer", che ne tutela la dignità e l'accesso ai servizi sociosanitari e giuridici;

premesso inoltre che:

il morbo di Alzheimer è una patologia del sistema nervoso centrale che colpisce l'individuo anche in età presenile provocandone la demenza precoce;

non essendoci un censimento puntuale sull'incidenza annuale del morbo di Alzheimer è difficile stabilire l'insorgenza dei nuovi casi;

le persone portatrici di questa malattia presentano problematiche complesse per la cui soluzione, seppure parziale, è necessaria l'attività coordinata di specialisti medici e paramedici, oltre ad operatori socio-assistenziali;

la quantità di persone colpite da questa malattia e le problematiche ad essa correlate fanno dell'Alzheimer un problema non solo sanitario, ma anche economico e sociale;

sotto il profilo sanitario il problema fondamentale è che, attualmente, non si conoscono i fattori eziologici e la patogenesi; mentre dal punto di vista socio-economico il problema peggiore risiede nel fatto che tale patologia colpisce soggetti anche in età presenile, rendendoli parzialmente o totalmente non autosufficienti, peggiorando la qualità della loro vita e conseguentemente di quella dei loro familiari;

la demenza è un problema sempre più diffuso ed è spesso peggiorata dal senso di solitudine, isolamento e stress psicologico cui sono esposti sia l'anziano che le persone che se ne prendono cura;

sul territorio nazionale le risposte ai bisogni dei malati e di chi li assiste risultano scarse e disomogenee. L'80 per cento dei malati è assistito unicamente dalla famiglia, come purtroppo succede per la maggior parte delle malattie croniche, e la durata della malattia è di 7-10 anni dal momento della diagnosi;

il peso di assistenza, cure, paure e angosce ricade tutto, o quasi, sulle famiglie. Il "Rapporto europeo demenza" (2006) conferma che la maggioranza dei malati di Alzheimer è curato in casa (86 per cento) e che solo una piccola minoranza è ricoverata in ospedale (10 per cento) o in residenze specializzate (1 per cento). Lo stesso rapporto, nel 2008, rileva che in media, in ogni famiglia con un malato, ci sono tre persone che lo assistono. Si può stimare che circa 19 milioni di europei siano direttamente o indirettamente interessati dalle demenze,

impegna il Governo:

a prevedere una forma di censimento, a livello regionale e nazionale, delle persone affette dal morbo di Alzheimer e da altre demenze correlate;

a definire le linee guida per l'istituzione e l'attivazione di una rete integrata di servizi socio-sanitari per la diagnosi, la cura e l'assistenza alle persone affette dal morbo di Alzheimer e da altre demenze correlate, da erogare nelle aziende sanitarie locali in ambito territoriale;

ad adottare provvedimenti di carattere generale che impegnino le Regioni a definire modelli organizzativi di supporto alle famiglie, creando, anche in risposta all'emergenza, servizi di cura ed assistenza domiciliare, servizi socio-assistenziali e semiresidenziali (centri diurni) o residenziali;

a promuovere, con adeguati finanziamenti, la ricerca per la prevenzione, cura e riabilitazione della malattia, anche in relazione con l'università;

a promuovere l'educazione sanitaria alla popolazione circa i primi sintomi della malattia attraverso campagne di informazione, corsi e seminari;

a promuovere corsi di formazione e di aggiornamento dei medici di base e del personale sanitario destinato ad operare nelle strutture specializzate, al fine di garantire la maggiore competenza e specializzazione nell'erogazione dei servizi;

a prevedere un fondo nazionale per un'adeguata assistenza;

a fornire alle aziende sanitarie strutture, personale e strumentazioni in quantità proporzionali all'incidenza epidemiologica del morbo di Alzheimer e delle demenze correlate;

a favorire l'uniformità su tutto il territorio nazionale delle procedure assistenziali allo scopo di superare disparità di diagnosi e di trattamento anche farmacologico;

a prevedere diverse forme di sostegno anche economico e normativo diretto ai familiari sia da un punto di vista del sostegno che dell'informazione e della formazione, avvalendosi anche dell'iniziativa delle associazioni di volontariato.

(1-00320p. a.)

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, CECCANTI, DONAGGIO, GASBARRI, GIARETTA, D'ALIA, BIANCHI, LEGNINI, PEGORER, INCOSTANTE - Il Senato,

premesso che:

il comma 4 dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "Legge di contabilità e finanza pubblica" afferma: "Le disposizioni recate dalla presente legge e dai relativi decreti legislativi costituiscono princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e sono finalizzate alla tutela dell'unità economica della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione";

il comma 2 dell'art. 7 della medesima legge afferma tra l'altro: "Gli strumenti della programmazione sono: a) la Relazione sull'economia e la finanza pubblica, da presentare alle Camere entro il 15 aprile di ogni anno; b) lo schema di Decisione di finanza pubblica, da presentare alle Camere entro il 15 settembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni parlamentari; c) il disegno di legge di stabilità, da presentare alle Camere entro il 15 ottobre di ogni anno, corredato di una nota tecnico-illustrativa da inviare alle Camere; d) il disegno di legge del bilancio dello Stato, da presentare alle Camere entro il 15 ottobre di ogni anno";

il comma 1 dell'art. 10 della medesima legge afferma infine che: "La Decisione di finanza pubblica, come risultante dalle conseguenti deliberazioni parlamentari, contiene gli obiettivi di politica economica e il quadro delle previsioni economiche e di finanza pubblica almeno per il triennio successivo e definisce gli obiettivi articolati per i sottosettori del conto delle amministrazioni pubbliche relativi alle amministrazioni centrali, alle amministrazioni locali e agli enti di previdenza e assistenza sociale. Essa, inoltre, aggiorna le previsioni per l'anno in corso";

in assenza della previa deliberazione del Senato sulla Decisione di finanza pubblica, necessaria per le finalità prima ricordate, il Consiglio dei ministri n. 110 del 14 ottobre 2010 ha approvato il disegno di legge di stabilità per il triennio 2011-2013, eludendo così il prescritto preventivo indirizzo parlamentare, funzionale e necessario ai provvedimenti successivi;

il conflitto di attribuzione (al pari di quanto venne affermato dalla Corte costituzionale in ordine ai decreti-legge, nella sentenza n. 161 del 1995) è l'unico strumento per affermare e preservare tempestivamente la competenza attribuita alle Camere;

nessuno degli argomenti in astratto opponibili a tale tipo di conflitto sarebbe convincente. Il fatto che si tratti della violazione non immediata della Costituzione, ma mediata attraverso una norma autoqualificata come "principio fondamentale" rientra assolutamente nella regolarità come affermato dalla decisione della Corte costituzionale n. 27/1996 che parla di definizione della competenza costituzionale che "può in concreto risultare dall'attuazione che le norme costituzionali abbiano trovato in norme primarie, che con le prime facciano sistema". Il dato per il quale il ritardo dell'organo chiamato ad agire per primo, il Parlamento, legittimerebbe comunque l'intervento di un organo del tutto diverso e separato, il Governo, ignora il dato per il quale in una forma di Governo parlamentare il potere esecutivo è sempre "emanazione permanente (mediante il rapporto fiduciario) del o dei collegi titolari del potere legislativo" (Elia). Il fatto che si tratti di un disegno di legge e non di un atto avente già forza di legge non è dirimente, dato che ai sensi dell'art. 37 della legge n. 87 del 1953 è ammesso ricorso persino in relazione a meri comportamenti, valevoli in quanto tali giacché, come ha scritto Lucifredi, l'istituto dei conflitti "garantisce la consuetudine democratica, evitando la persistente invasione di un potere nella sfera di attribuzione degli altri e la formazione di quelle situazioni di predominio di fatto che, per lunga consuetudine, diventano anche di diritto, le quali turbano l'equilibrio armonico dello Stato democratico ed aprono la via alla dittatura";

inoltre, nel caso di specie (disegno di legge di stabilità), si tratta di un'iniziativa legislativa qualificata dalla indicazione ex lege dell'autore, il Governo, dai termini imposti dalla legge per la sua proposizione alle Camere e dalla stessa cornice costituzionale in cui si colloca, ex artt. 81 e 117 della Costituzione;

secondo la Corte costituzionale (ordinanza n. 334 del 2008) "non è dubbia la legittimazione attiva di ciascun ramo del Parlamento a difendere le attribuzioni costituzionali che gli spettino, quand'anche esercitate congiuntamente",

il Senato impegna la Presidenza ad attivare gli adempimenti necessari per promuovere conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato innanzi alla Corte costituzionale contro il Governo per lesione del potere legislativo con la presentazione di un disegno di legge illegittimo che viola la legge 31 dicembre 2009, n. 196.

(1-00321)