COMPAGNA - Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e per le politiche europee - Premesso che:
il 18 dicembre 1990 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite adottò la Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, allo scopo di integrare la normativa esistente giusta il disposto della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 97 del 1949 e della n. 143 del 1975;
la Convenzione delle Nazioni Unite è un documento internazionale di vasta portata, ispirato da accordi vincolanti già esistenti, dagli studi sui diritti umani delle Nazioni Unite, dal dibattito internazionale, giuridico e sociologico, nonché da risoluzioni sui lavoratori migranti emanate per oltre vent'anni, tra tensioni e compromessi, di talché il gruppo di lavoro, istituito dall'Assemblea Generale nel 1979 ed incaricato di redigerla, si riunì diciannove volte prima di giungere al testo definitivo, nel 1990, dopo dieci anni di approfondimenti;
nel corso di tale periodo, gli sviluppi politici ed economici hanno influito sia sulle migrazioni per motivi di lavoro, che sulla percezione dell'afflusso dei migranti all'interno degli Stati d'immigrazione;
secondo dati delle Nazioni Unite, in Italia circa un residente su venti vi è immigrato, e con noi vive, lavora e produce ricchezza, di cui si giova tutta la collettività nazionale;
di contro, leggi restrittive sull'immigrazione, negli Stati membri dell'Unione europea, tra cui l'Italia, sembrano ignorare quanto l'impiego di un grande numero di manodopera straniera copra carenze strutturali di alcuni settori produttivi, e non consentono a questa monodopera insediamenti definitivi e ciò in un mondo globalizzato, dove circolano beni, capitali ed informazioni, in cui l'85 per cento della popolazione mondiale risiede nei Paesi in via di sviluppo, e deve vivere con una media 3.500 dollari pro capite all'anno, contro 25.600 dollari degli Stati industriali;
dopo oltre dieci anni dall'adozione della Convenzione delle Nazioni Unite, gli Stati che la hanno ratificata hanno superato di poco il numero necessario per l'entrata in vigore, ed altri dieci Stati l'hanno solo sottoscritta, e questo sembra gettare pericolose premesse d'instabilità sociale ed internazionale;
non figura ancora, tra gli Stati che hanno ratificato, alcuno Stato membro dell'Unione europea;
la Convenzione delle Nazioni Unite, per la prima volta, fornisce una definizione internazionale di chi siano da considerarsi «lavoratori migranti», e membri delle loro famiglie, e stabilisce dei parametriinternazionali precisi per il loro trattamento, inquadrandoli come entità sociali e membri di un nucleo familiare, titolari di diritti fondamentali ed inalienabili, come stabilito in precedenza da altre convenzioni internazionali, oltre che, nel nostro Paese, dalla Corte costituzionale, ed a questo fine considera tutte le fasi del processo migratorio, dai preparativi per la partenza al rientro, ed identifica, di volta in volta, quali siano i diritti da tutelare da parte delle rispettive legislazioni nazionali;
la Convenzione prevede, per controllare il rispetto delle sue clausole, l'istituzione d'un Comitato per la protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, che deve redigere un rapporto annuale all'Assemblea Generale sull'applicazione da parte degli Stati parte della Convenzione stessa, dopo aver esaminato i rapporti dei singoli Stati e le eventuali comunicazioni di privati sulle inadempienze da parte degli Stati detti;
circa la lentezza delle procedure di ratifica, è opinione dei funzionari delle Nazioni Unite, della Fédération Internationale des Ligues des Droits de l'Homme e della Lega Italiana dei Diritti dell'Uomo, che la Convenzione sia stata dimenticata in quanto, anche se la ratifica non vincolerebbe gli Stati aderenti a principî diversi da quelli statuiti in altri strumenti internazionali ratificati, comporterebbe comunque un ostacolo politico a provvedimenti dimentichi del valore dell'immigrato, in quanto uomo da rispettare oltre che utile forza lavoro;
al contrario, a giudizio dell'interpellante, la Convenzione delle Nazioni Unite potrebbe configurarsi quale valido strumento per superare molti problemi legati alle migrazioni, in quanto codifica un quadro normativo oggi sparso in varî atti di portata minore, e quindi compie un'indubbia azione di disboscamento della legislazione internazionale e di certezza del diritto;
infine, il Trattato di Lisbona precisa non solo la portata della personalità giuridica dell'Unione europea, ma anche le sue competenze di politica estera comune, relazioni esterne e politica di libera circolazione dei lavoratori al proprio interno,
l'interpellante chiede di sapere se il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno attivarsi affinché la Commissione dell'Unione europea e l'Alto Rappresentante della stessa, viste le disposizioni del Trattato di Lisbona sulla personalità giuridica dell'Unione europea, e le sue competenze in materia di politica estera, relazioni esterne e libera circolazione dei lavoratori al suo interno, si facciano carico, per gli aspetti di reciproca competenza, di predisporre la ratifica della Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, adottata il 18 dicembre 1990 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con atto comunitario di autorizzazione alla ratifica e piena esecuzione, nelle forme di una direttiva, che obblighi gli Stati membri a dare attuazione, nei loro ordinamenti nazionali, alle disposizioni della stessa che non abbiano, in sé, pieno contenuto dispositivo.
(2-00269)
COMPAGNA - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri - Premesso che:
il 20 dicembre 1993 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite adottò la risoluzione n. 48/134 sulle istituzioni nazionali per la promozione e la protezione dei diritti umani;
il 10 marzo 2010, la signora Navanethem Pillay, Alto Commissario per i diritti umani della Nazioni Unite, nella audizione presso la Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani del Senato, ricordò l'obbligo dell'Italia di dotarsi di detto organo, obbligo al momento ancora inevaso;
la risoluzione n. 48/134 delle Nazioni Unite precisa: «la composizione dell'istituzione nazionale e la nomina dei suoi membri, sia attraverso un'elezione o altrimenti, saranno stabiliti secondo una procedura che permetta tutte le necessarie garanzie per assicurare la rappresentanza pluralistica delle forze sociali (di società civile) coinvolte nella promozione e nella protezione dei diritti umani, particolarmente con poteri che rendano effettiva la cooperazione che deve essere stabilita con, o attraverso la presenza, di rappresentanti di: (a) Organizzazioni non governative responsabili per i diritti umani e impegnate a combattere la discriminazione razziale, sindacati, organizzazioni sociali e professionali interessate, per esempio, associazioni di avvocati, ricercatori, giornalisti ed eminenti scienziati; (b) Tendenze nel pensiero filosofico o religioso; (c) Università ed esperti qualificati; (d) Parlamento; (e) Dipartimenti del Governo (se questi sono inclusi, i loro rappresentanti dovrebbero partecipare alle deliberazioni solo in veste consultiva)»,
l'interpellante chiede di sapere come il Governo intenda promuovere il recepimento nell'ordinamento della risoluzione n. 48/134 e quali proposte abbia in tal senso avanzato.
(2-00270)