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Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 437 del 13/10/2010


DIVINA - Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'interno - Premesso che:

con la revisione del codice della strada (attraverso la legge n. 120 del 2010) si è innovato in merito alla circolazione con i velocipedi;

prescrive infatti il novellato art. 182, al comma 9-bis, del decreto legislativo n. 285 del 1992: "Il conducente di velocipede che circola fuori dai centri abitati da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere e il conducente di velocipede che circola nelle gallerie hanno l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell'articolo 162";

l'intento del legislatore è quello di rendere sempre più sicura la circolazione dei ciclisti, e non certo quella di scoraggiare l'uso delle biciclette imponendo oneri aggiuntivi a chi si serve di questo mezzo di trasporto;

le sanzioni per chi non rispetta le nuove norme sono assai pesanti, raggiungendo i 92 euro, che per un ciclista equivalgono a quasi la metà del valore di una bicicletta nuova;

le nuove norme sono entrate in vigore il 12 ottobre 2010, ma anche i ciclisti più scrupolosi non sono in grado di rispettarle in quanto sul mercato non sono ancora reperibili le richieste bretelle con le omologazioni previste dal codice;

alcuni comandi di Polizie municipali, noncuranti delle difficoltà dei ciclisti a trovare le bretelle retroriflettenti, hanno sanzionato i trasgressori argomentando che avrebbero potuto indossare le casacche riflettenti in dotazione sulle vetture,

si chiede, per quanto di competenza, di sapere:

se i Ministri in indirizzo ritengano utile per quanto di competenza dare disposizioni agli organi di controllo della strada di rinviare la piena applicazione dell'art. 182, comma 9-bis, del codice della strada almeno fino al momento in cui sarà reperibile sul mercato un numero adeguato di bretelle retroriflettenti;

se ritengano opportuno chiedere alle amministrazioni che nel frattempo hanno emesso sanzioni ai sensi dell'art. 182, comma 9-bis, codice della strada di revocare, agendo in autotutela, i provvedimenti medesimi;

se non ritengano di verificare, provincia per provincia, la reale disponibilità di bretelle conformi alle disposizioni introdotte nel codice della strada.

(4-03831)