LONGO (PdL). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LONGO (PdL). Signora Presidente, signore e signori del Senato, credo che questo disegno di legge abbia un difetto fondamentale dato dalla formulazione dei commi 5-bis.1 e 5-bis.2.
Vedete, trattandosi di norma penale, e quindi di stretta interpretazione, per la quale - come sappiamo - è vietata l'interpretazione analogica, si punisce gravemente con la reclusione da uno a cinque anni un soggetto, in quella particolare condizione di essere sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, quando svolga l'attività di propaganda in favore o in pregiudizio di candidati partecipanti a qualsiasi tipo di competizione elettorale; invece non è possibile applicare la stessa norma nei confronti di quei soggetti che svolgano eventualmente attività di propaganda in favore di forze politiche e di partiti politici o di soggetti politici. Non c'è nessun interprete che voglia essere attento ai parametri ermeneutici del diritto penale che possa poi stabilire la punibilità di questo comportamento se il soggetto non fa propaganda a favore di uno o più candidati, come prevede la norma, ma a favore di una forza politica, quale che essa sia. Questo è il limite.
Devo esprimere questa perplessità, perché non posso farne a meno. Poi voterò il disegno di legge.
PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.