Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 433 del 06/10/2010


LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, la ringrazio; occuperò anche meno del tempo che mi è concesso. Condividiamo questo disegno di legge, che introduce una fattispecie di reato che va a coprire le attività di propaganda elettorale da parte di un sorvegliato speciale.

Indubbiamente, la previsione di inibire un ruolo attivo nel corso delle elezioni a soggetti che per legge non hanno l'elettorato, né passivo, né attivo, colma un possibile aggiramento dello scopo che aveva la normativa attuale, così estendendo anche alle attività di propaganda, ovviamente con le garanzie richieste in ordine alla certezza e alla consapevolezza del candidato, il divieto di quelle condotte che, specie in alcune realtà, potrebbero costituire spesso - e la storia giudiziaria del nostro Paese lo ha dimostrato - delle forme di condizionamento del voto da parte di soggetti che, proprio per lo stato giuridico di cui sono portatori, dovrebbero essere neutralizzati in un momento così importante della vita democratica del Paese.

Siamo quindi d'accordo; le nostre perplessità e i nostri emendamenti tendevano a superare quegli errori tecnici che questo testo contiene. Il riferimento alla propaganda elettorale, così come definita dalla legge n. 212 del 1956, ci appariva riduttivo, dal momento che la legge in questione fa esclusivo riferimento al volantinaggio, all'affissione di manifesti e al divieto di propaganda elettorale nei giorni di silenzio imposti dalla legge. Ci sono altre fonti normative che individuano il concetto di propaganda elettorale, ad esempio la legge n. 28 del 2000, che riguarda la stampa e la trasmissione radiotelevisiva, forme di propaganda elettorale molto più invasive e attuali rispetto al volantinaggio e all'affissione di manifesti; sicché ci pareva che il richiamo contenuto nell'articolo 1 del disegno di legge al divieto di propaganda elettorale previsto dalla legge n. 212 del 1956, ossia l'affissione di manifesti e il volantinaggio, fosse riduttivo rispetto all'obiettivo che la legge vuole perseguire.

Con la nostra proposta suggeriamo di omettere il riferimento alla legge n. 212 del 1956, non essendo l'unica legge che definisce la propaganda elettorale, per evitare un'interpretazione riduttiva.

Quanto all'altro emendamento da noi proposto, invito i colleghi a fare una riflessione: dobbiamo licenziare questo disegno di legge, perché tutti lo condividiamo, ma tecnicamente rappresenta un passo indietro rispetto a ciò che il nostro sistema già prevede. Il nostro sistema, all'articolo 28 e 29 del codice penale, prevede che, se le pene per i delitti sono superiori a cinque anni, l'interdizione è perpetua; se le pene per delitti sono comprese tra i tre e i cinque, anni l'interdizione è di cinque anni; non è invece prevista interdizione per le pene inferiori ai tre anni.

Nel disegno di legge oggi al nostro esame è previsto che l'interdizione sia pari alla durata della pena; sicché, essendo la pena prevista per questo reato compresa tra uno e cinque anni, se un condannato per questo reato viene condannato ad una pena di cinque anni in virtù di questa legge l'interdizione sarà di cinque anni, mentre per il nostro codice l'interdizione sarebbe perpetua. Se si viene condannati ad una pena di tre anni, in virtù di questo disegno di legge l'interdizione è pari a tre anni, mentre il nostro codice prevede che sia pari a cinque anni. Ritengo invece positiva l'interdizione, che il nostro attuale sistema non contempla, per le pene inferiori ai tre anni.

Di fronte a questo errore tecnico che indebolisce il sistema delle interdizioni previsto dal nostro codice, nel momento in cui avvertiamo la necessità di intervenire con questo disegno di legge disciplinando la materia e introducendo questo tipo di reato, per quale motivo dovremmo essere censurabili avendo introdotto un sistema più debole di quello previsto sotto l'aspetto delle interdizioni?

Lo vogliamo approvare così com'è? Teniamo però presente che costituisce un passo indietro rispetto a quello che attualmente il nostro sistema prevede. Sarebbe stato opportuno - ed in questa direzione andava l'emendamento da noi presentato - fare riferimento agli articoli 28 e 29 del codice penale prevedendo che si applica l'interdizione contemplata dal sistema ai sensi dei medesimi articoli 28 e 29 ed estendendo l'interdizione per la durata della pena per le pene inferiori ai tre anni, ipotesi non disciplinata dal nostro sistema.

In Commissione abbiamo ritirato gli emendamenti riservandoci di presentarli in Aula. Vogliamo lanciare un messaggio al Paese? Possiamo approvare il provvedimento così com'è, ma contiene degli errori. Si potrebbe ribattere che può essere corretto in futuro, ma saremo esposti alle critiche di qualcuno che potrebbe accusarci di aver indebolito la normativa. Proprio nel momento in cui avvertiamo l'esigenza di introdurre questo reato indeboliamo la normativa sanzionatoria, con una profonda contraddizione in termini. Qualcuno ci criticherà per il nostro errore tecnico, per avere infranto il sistema previsto dal codice penale essendo scontato che questa legge, essendo speciale, prevale sulla norma generale e ordinaria del codice penale.

Ci prenderemo le critiche di qualche osservatore attento; ci diranno che non siamo dei buoni legislatori. Vogliamo pagare questo costo? Paghiamolo, posso rinunziare agli emendamenti; però forse una correzione con un altro passaggio veloce in Aula esclusivamente limitato a questo punto consentirebbe di fare un prodotto compiuto ed in linea con il nostro sistema: raggiungeremmo il risultato, sia pure con un ritardo di due o tre settimane, elaborando un prodotto giuridicamente corretto. Mi affido alla sensibilità dei colleghi; poi, se i Gruppi diranno di no e decideranno di proseguire comunque con questo testo, sicuramente il Gruppo dell'Italia dei Valori non romperà questa unanimità che esiste e, quindi, voterà a favore del provvedimento.

Una riflessione, però, forse, ripeto, la meritava: non sarebbe così male perdere due o tre settimane di tempo per una correzione che, comunque, dovremo fare in seguito. Sarebbe, quindi, forse importante farla ora, considerando che questo è un disegno di legge che parte da lontanissimo, da tanti anni fa. Nel momento in cui ci arriviamo, arriviamoci bene.

Affido alla sensibilità degli altri Gruppi se coltivare o meno questi nostri emendamenti, che metto a disposizione dell'Aula. Se i Gruppi ritengono che comunque bisogna votare, ritiro gli emendamenti. (Applausi dal Gruppo IdV).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bodega. Ne ha facoltà.