VIZZINI, relatore. Il disegno di legge in esame, approvato alla Camera dei deputati da una larghissima maggioranza, è il risultato dell'unificazione di diverse proposte di legge presentate da tutti i Gruppi parlamentari. Esso reca disposizioni dirette a vietare l'attività di propaganda elettorale alle persone sottoposte a misure di sorveglianza speciale in forza di provvedimenti definitivi; infatti, il momento principale in cui si realizza la collusione tra criminalità organizzata e politica è appunto la fase elettorale, durante la quale può aver luogo l'offerta di voti da parte di persone soggette a misura di prevenzione in cambio di futuri favori. L'articolo 416-ter del codice penale, che punisce il voto di scambio, si è dimostrato di per sé inidoneo a scongiurare tali rischi collusivi, perché la punibilità opera solo nel caso in cui sia comprovato lo scambio di denaro tra il candidato e l'elettore. La norma in esame punisce con una pena da uno a cinque anni coloro che commettono la nuova fattispecie di reato, così come il politico che si avvalga della propaganda vietata. L'Italia dei Valori ha presentato un emendamento volto a sopprimere il riferimento alla legge n. 212 del 1956, esprimendo la preoccupazione che possano essere escluse dalla fattispecie penale modalità di campagna elettorale non espressamente disciplinate da quella legge. La Camera dei deputati ha ritenuto di introdurre un espresso richiamo alle norme del 1956 per evitare il rischio di un'eccessiva discrezionalità in sede di individuazione della condotta criminosa, con il conseguente pericolo di improprie strumentalizzazioni a danno di candidati, il cui coinvolgimento dovrà essere provato attraverso elementi certi ed obiettivi che vadano al di là delle dichiarazioni rese dal soggetto sottoposto alla misura di prevenzione. Inoltre, è prevista l'equiparazione tra la condanna e la pena patteggiata, per evitare che il patteggiamento possa diventare una via per eludere le conseguenze previste dalla condanna stessa, che comporta l'interdizione dai pubblici uffici per la durata della pena detentiva. A tale misura interdittiva consegue l'ineleggibilità del soggetto per la stessa durata della pena detentiva comminata; inoltre, la sospensione della pena non ha effetto ai fini dell'interdizione dai pubblici uffici. Propone l'approvazione del disegno di legge nello stesso testo approvato dalla Camera, al fine di consentirne una rapida entrata in vigore. (Applausi del senatore Benedetti Valentini).