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Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 433 del 06/10/2010


DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione (2038)

ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Modifiche all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, concernente il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione)

    1. All'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, dopo il comma 5-bis sono inseriti i seguenti:

    «5-bis.1. Dal termine stabilito per la presentazione delle liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni di voto, alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti definitivi, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, ai sensi della presente legge, è fatto divieto di svolgere le attività di propaganda elettorale previste dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, in favore o in pregiudizio di candidati partecipanti a qualsiasi tipo di competizione elettorale.

    5-bis.2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il contravventore al divieto di cui al comma 5-bis.1 è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica al candidato che, avendo diretta conoscenza della condizione di sottoposto in via definitiva alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, richiede al medesimo di svolgere le attività di propaganda elettorale previste dal citato comma 5-bis.1 e se ne avvale concretamente. L'esistenza del fatto deve risultare anche da prove diverse dalle dichiarazioni del soggetto sottoposto alla misura di prevenzione».

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

1.1

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 1.2 e 2.1, nell'odg G1.1

Al comma 1, capoverso «5-bis.1.», sopprimere le parole: «previste dalla legge 4 aprile 1956, n. 212,».

1.2

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 1.1 e 2.1, nell'odg G1.1

Al comma 1, capoverso «5-bis.2.», secondo periodo, dopo la parola: «richiede» inserire le seguenti: «o fa richiedere».

G1.1

LI GOTTI, D'ALIA, INCOSTANTE, BIANCO

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2038,

        impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche poste dagli emendamenti 1.1, 1.2 e 2.1, anche con riguardo alle successive modifiche ed integrazioni della legge n. 212 del 1956, prevedendo altresì che il divieto ivi previsto operi anche nei confronti di soggetti politici, partiti o liste elettorali.

________________

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 2 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 2.

Approvato

(Effetti della condanna)

    1. La condanna alla pena della reclusione, anche se conseguente all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 10, comma 5-bis.2, della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, comporta l'interdizione dai pubblici uffici per la durata della pena detentiva. A tal fine la cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza trasmette copia dell'estratto esecutivo, chiusa in piego sigillato, all'organo o all'ente di appartenenza per l'adozione degli atti di competenza. Nel caso in cui il condannato sia un membro del Parlamento, la Camera di appartenenza adotta le conseguenti determinazioni secondo le norme del proprio regolamento.

    2. Dall'interdizione dai pubblici uffici consegue l'ineleggibilità del condannato per la stessa durata della pena detentiva. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini dell'interdizione dai pubblici uffici.

EMENDAMENTO

2.1

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 1.1 e 1.2, nell'odg G1.1

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «per la durata della pena detentiva» con le seguenti: «ai sensi dell'articolo 29 del codice penale. In caso di condanna alla reclusione per un tempo inferiore a tre anni, l'interdizione ha la durata della pena detentiva.».

        Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

        «2. Dall'interdizione dai pubblici uffici consegue l'ineleggibilità del condannato. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini dell'interdizione dai pubblici uffici»

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