Caricamento in corso...
 
 
Versione ePub Versione PDF (489 KB)

Versione HTML base



Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 432 del 05/10/2010


PORETTI, PERDUCA - Al Ministro della giustizia - Premesso che:

nella XIV legislatura il Parlamento ha approvato a larghissima maggioranza la legge 8 febbraio 2006, n. 54, recante "Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli"; la portata innovativa di questo testo, in linea con l'orientamento prevalente nei Paesi dell'Unione europea, risiede nel riconoscere che «anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale»;

un rapporto, dunque, non ideale e astratto, ma chiamato ad avere concretezza nell'assegnazione ad entrambi i genitori di compiti di accudimento, comprensivi di oneri economici direttamente assunti, come afferma il successivo comma 4 dell'art. 155 codice civile novellato;

scopo della legge era in primis quello di restituire ai figli una doppia tutela genitoriale pienamente sviluppata, superando - attraverso l'affidamento ad entrambi i genitori e il mantenimento diretto di essi - il precedente inevitabile meccanismo di delega e di rinuncia, implicito nella costante prescrizione ad un genitore di corrispondere del denaro all'altro affinché questi provveda in toto alle necessità dei figli;

allo stesso tempo intendeva tutelare i buoni genitori, liberando le madri dall'oppressivo peso di fatiche e responsabilità sopportate da sole e aprendo loro effettive pari opportunità, e permettendo a quei padri, di numero velocemente crescente, ben decisi a fare la propria parte, di non essere completamente emarginati dalla vita dei figli;

purtroppo, come risulta dai dati statistici ufficiali, nei primi quattro anni di vigenza la legge n. 54 del 2006 è rimasta sostanzialmente inapplicata, riducendosi ad un cambiamento puramente nominalistico del genitore affidatario in genitore collocatario, stabilendosi come prima esigui tempi di contatto con l'altro genitore al quale mai si assegnano compiti di cura, mentre si continua ad ignorare la forma diretta del mantenimento che pure la legge privilegia;

simili gravi carenze rappresentano, ad avviso degli interroganti, un danno per la collettività intera, ma soprattutto per i figli, che in caso di separazione dei genitori hanno invece diritto di mantenere, se non la famiglia, almeno relazioni positive con ciascun genitore, onde prevenire sofferenze psicologiche e danni allo sviluppo della loro personalità, che possono arrivare ad innescare depressioni, suicidi, tossicodipendenze e comportamenti asociali;

d'altra parte, simili gravi inosservanze assumono ancor più pesante rilievo nel momento in cui l'attenzione del Parlamento si volge al disagio familiare e in particolare mostra di volersi muovere per venire in soccorso della componente più debole della parte debole: i figli di genitori non coniugati che rompono il loro legame, per cui, se davvero si vuole dare loro maggiori tutele converrà assicurare effettività ai diritti che si concedono;

la Repubblica italiana si basa sul principio dello Stato di diritto e del rispetto della legge,

si chiede di sapere quali iniziative nell'ambito delle sue competenze il Governo intenda assumere, e in particolare quali iniziative urgenti intenda adottare al fine di garantire la piena applicazione della legge n. 54 del 2006 in modo tale che i diritti dei figli naturali, che il Parlamento intende doverosamente equiparare totalmente a quelli dei figli di genitori coniugati, non debbano vivere la beffa di un riconoscimento solo apparente in caso di rottura del legame di coppia dei propri genitori.

(4-03777)