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Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 431 del 30/09/2010


DELLA SETA, FERRANTE - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Premesso che:

con il decreto ministeriale 25 novembre 1994 veniva fissato, a partire dal 1° gennaio 1999, un valore da non superare di un nanogrammo per metro cubo per il benzo(a)pirene nelle acque delle città con più di 150.000 abitanti. Tale norma, poi incorporata nel decreto legislativo n. 152 del 2006, ha collocato la legislazione italiana all'avanguardia in Europa nel campo della lotta all'inquinamento da idrocarburi policiclici aromatici (Ipa), e in particolare da benzo(a)pirene, imponendo fino al fermo di impianti industriali emettitori di quantità eccessive d'inquinante e così facendo prevalere il diritto alla salute sul profitto;

con il comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2010, si è introdotta una proroga dell'entrata in vigore dei limiti alla concentrazione di benzo(a)pirene, spostata a fine 2012;

la scelta del Governo risulta essere quanto mai grave ed impropria, tanto più che il benzo(a)pirene non è tra gli inquinanti presi in considerazione dalla direttiva 2008/50/CE recepita con il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155. Dunque in questo caso l'intervento del Governo ha avuto come risultato non quello di adeguare la normativa italiana a quella europea, ma quello di rendere più difficile l'azione di contrasto dell'inquinamento industriale. Tutto ciò rispetto ad un inquinante, il benzo(a)pirene, che rappresenta un grave pericolo per la salute di centinaia di migliaia di cittadini costretti a vivere in prossimità di grandi impianti industriali;

il modo in cui si è giunti a tale modifica legislativa è a giudizio degli interroganti altrettanto censurabile. Nel testo del decreto legislativo di recepimento della direttiva europea sull'aria pulita sottoposto al parere delle Commissioni permanenti Ambiente di Camera e Senato, non vi era alcuna proroga dell'entrata in vigore dei limiti alla concentrazione di benzo(a)pirene. La proroga è stata aggiunta dal Consiglio dei ministri nella seduta del 30 luglio 2010, dopo il passaggio parlamentare, con l'evidente intenzione di far passare inosservata tale scelta;

è importante evidenziare che il Parlamento, attraverso l'approvazione dell'articolo 10 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria per il 2008), aveva delegato il Governo "per l'attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa". Ma in tale delega non si menziona assolutamente la possibilità di introdurre specifiche deroghe al benzo(a)pirene,

si chiede di conoscere quali siano le ragioni che hanno indotto il Governo a tale decisione, che ha suscitato, comprensibilmente, un vasto allarme soprattutto tra le popolazioni più esposte all'inquinamento da benzo(a)pirene, e se non ritenga di valutare azioni al fine di ripristinare urgentemente la precedente normativa italiana che fissava, a partire dal 1° gennaio 1999, un valore da non superare di un nanogrammo/metro cubo per il benzo(a)pirene nelle città con più di 150.000 abitanti, successivamente incorporata nel decreto legislativo n. 152 del 2006.

(4-03767)