CASTRO, relatore. Grazie ancora, signor Presidente. Grazie, colleghi. Vedrò di non abusare della vostra pazienza, procedendo rapidamente verso la conclusione.
Stiamo parlando dell'ipotesi in cui l'arbitrato sia generato dal contratto individuale, e anche in questa ipotesi la prima fattispecie prevista dalla norma è quella che la regolazione, per effetto del contratto individuale, avvenga all'interno del perimetro disegnato dalle parti sociali attraverso il loro accordo. Oppure, nell'ipotesi in cui vi sia una relazione diretta all'atto della stipulazione del contratto individuale di lavoro tra le due parti e questo contratto di lavoro, per la delicatezza che presenta in questa circostanza, debba essere certificato, ebbene, solo e soltanto in questo ultimo caso abbiamo ritenuto che non fosse opportuna la soluzione rinvenuta dalla Camera - quella soluzione, cioè, che affida alla valutazione opportunistica, tattica del lavoratore la scelta di andare dall'arbitro o dal giudice - ma fosse invece necessario ribadire, per una scelta che abbiamo con un qualche tratto di ironia definito consapevolmente ideologica rispetto al generale approccio culturale all'arbitrato, che questa scelta dovesse essere l'effetto di un patto generale preventivo, attraverso il quale le parti affidano ad una regolazione collocata all'interno del perimetro della regolazione sociale la scelta di risolvere le loro controversie.
Sono due modelli culturalmente molto diversi: questo è un modello collaborativo, cooperativo, integrato ed organico, dove in qualche modo c'è un patto, che acquisisce un valore comunitario, che lega il datore di lavoro e il suo collaboratore, e ci sembra assai più appropriato, proprio nella prospettiva della questione sociale e di una visione partecipativa e comunitariamente dispiegata all'impresa, rispetto invece alla soluzione offerta dall'emendamento del Partito Democratico alla Camera. Per questo abbiamo deciso di intervenire riproducendo e ribadendo la naturale vocazione endopattizia dell'arbitrato.
Siamo anche intervenuti per meglio regolare la norma che prevedeva tempi di decadenza per l'impugnazione del licenziamento e tempi per la presentazione effettiva del ricorso al giudice ordinario relativamente al medesimo licenziamento. Anche su questo punto vi è stato un dibattito piuttosto vivace. Con l'attuale articolo 31 abbiamo voluto intervenire in questa materia; ne è nato un dibattito acre, perfino riguardo una fattispecie pur statisticamente marginale, come quella del licenziamento inefficace perché irrogato oralmente. Il relatore ha ritenuto di dover presentare un emendamento che scioglie gran parte dei dubbi che erano sorti sul punto, intercettando le sollecitazioni che soprattutto gli amici e colleghi della Lega Nord avevano portato innanzi, peraltro coniugandosi con alcune valutazioni che anche l'opposizione aveva formulato sul punto.
Abbiamo deciso che, pur essendo - lo ribadisco - statisticamente residualissima, quasi insignificante, l'opzione del licenziamento orale, per il solo licenziamento inefficace in quanto orale venga ripristinato lo status quo ante e quindi non vi siano gli stretti termini di decadenza e di effettivo rispetto del termine per la presentazione del ricorso innanzi al giudice ordinario che erano previsti dalle proposte succedutesi nella discussione nei due rami del Parlamento e in Commissione: quindi, si ritorna al vecchio, generale termine dei cinque anni. In questo modo crediamo di aver dato un contributo decisivo di serenità.
Se mi è consentito, signor Ministro, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, credo che davvero la serenità debba essere anche la cifra nella quale si svolge il dibattito in Senato. Nella materia del lavoro ci troviamo di fronte ad una singolare situazione: da un lato, vi è un tasso bassissimo, quasi inesistente, di conflitto sociale nei luoghi di lavoro, ma dall'altro vi è l'acuirsi opaco, oscuro e insidioso di contestazioni a vocazione sovversiva in altri luoghi. È di lunedì l'aggressione subita dal segretario generale della CISL del Veneto, Franca Porto, a Vicenza; nello stesso giorno è stato aggredito il segretario confederale della UIL, Paolo Pirani; prima ancora vi è stato l'agguato, feroce e violento, al segretario generale della CISL, Raffaele Bonanni. Come non ricordare le intimidazioni subite dal nostro collega Pietro Ichino, al quale anche in questa circostanza voglio rinnovare la solidarietà più convinta e affettuosa? Si sta, cioè, creando un clima al quale dobbiamo cercare di porre subito un freno con un dibattito anche aspro, in cui le opinioni si confrontino anche aspramente, ma restando precisamente confinate all'interno del dibattito istituzionale, normativo e giuridico. Se il Senato saprà dare un esempio in questa direzione, credo che il Paese non possa non essercene grato.
Concludo rapidamente, ricordando che un altro intervento significativo che ha intercettato le preoccupazioni del Presidente della Repubblica è stato compiuto nell'attuale testo dell'articolo 49, in una materia sulla quale il Governo ha lasciato illimitata libertà di intervento all'Assemblea. Ebbene, abbiamo voluto fornire una precisazione per i casi di assunzione irregolare con un contratto di lavoro parasubordinato (situazione portata alla ribalta della cronaca da un giovane di un call center). Abbiamo stabilito che il datore di lavoro in questo caso possa beneficiare di sanzioni ridotte soltanto dove la soluzione che offre al lavoratore irregolarmente assunto sia quella di una conversione, non solo nella pienezza della regolarità della forma di assunzione, ma anche della natura a tempo indeterminato del contratto offerto in riparazione, e per mansioni equivalenti a quelle svolte nel rapporto pregresso.
Come ricordava il Presidente all'inizio, abbiamo, infine, presentato un emendamento (e ringraziamo il Presidente di averlo accolto) all'articolo 2, che prevede una rimappatura delle competenze degli enti vigilati dal Ministero del lavoro, precisamente in riferimento all'ISPESL e allo IAS. Come ben noto, durante il lungo iter del cosiddetto collegato lavoro è infatti intervenuto un provvedimento normativo che ha risolto in radice la questione, incorporando l'ISPESL nell'INAIL e lo IAS nell'ISFOL, talché si trattava di prendere atto di una intervenuta modifica normativa e di rimodulare il testo che di ciò non aveva ancora potuto tener conto.
Abbiamo anche presentato un altro emendamento, recante una precisazione tecnica all'articolo 31 nel testo proposto dalla Commissione, sui termini di impugnazione di ciò che si assume da parte del lavoratore non direttamente collegato al datore di lavoro, intervenendo un contratto di somministrazione o altre forme di contratti di intermediazione: una condizione di definizione del termine.
Signor Presidente, signor Ministro, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, quella che sottoponiamo alla valutazione dell'Aula è una dinamica e propulsiva riforma del processo del lavoro che va nella direzione della coesione sociale e della certezza del diritto. Vi preghiamo di accoglierla con tutta la forza che questo provvedimento merita, perché si inserisce esattamente in quel nuovo quadro delle relazioni industriali che, da Pomigliano in poi, offre alla nostra industria nazionale una straordinaria opportunità per ritrovare il suo slancio e la sua capacità di condurre il Paese alla leadership internazionale nella difficile arena competitiva del mondo. (Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni).
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Saltamartini.