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Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 428 del 23/09/2010


BUGNANO - Al Ministro della salute - Premesso che:

l'emofilia è una malattia dovuta alla carenza di una proteina che partecipa alla cascata coagulativa, impedendo al sangue di coagulare. Sono conosciuti tre tipi diversi di emofilia chiamati emofilia A, B e C. Tutti e tre i tipi di emofilia provocano fenomeni emorragici e vengono distinti in base alla proteina mancante;

la terapia dell'emofilia per coloro che ne sono affetti in forma moderata o lieve è essenzialmente sostitutiva, consiste cioè nella somministrazione, in quantità adeguata, della proteina carente, e si effettua solo quando si è in presenza di emorragia, o quando bisogna preparare il paziente ad un intervento chirurgico. Poco più della metà dei pazienti è colpita però dalla forma grave della malattia, rispecchiata da una concentrazione del fattore della coagulazione nel sangue inferiore all'1 per cento. Sono questi i casi in cui è necessaria una terapia sostitutiva costante. La terapia sostitutiva ha un grave difetto: porta con sé il pericolo di infezioni, AIDS ed epatiti;

negli anni Ottanta, infatti, una quota elevata di emofilici sottoposti a terapia ha contratto infezioni di epatite C. Negli stessi anni, con la diffusione dell'AIDS, e finché non è stato disponibile il test per la rilevazione dell'HIV, si sono infettati più di 800 emofilici in Italia. Gli unici farmaci disponibili in commercio per la terapia dei pazienti derivavano da plasma umano. La mancanza di controlli, in alcuni casi, ha fatto sì che numerosi pazienti ricevessero sangue contaminato da virus;

la legge 25 febbraio 1992, n. 210, recante "Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati", ha introdotto nel nostro ordinamento il riconoscimento ad un indennizzo, a favore di coloro che hanno subito menomazioni o danni permanenti all'integrità psico-fisica in conseguenza di: vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni di sangue e/o emoderivati, contatto con soggetti già contagiati. La legge n. 210 del 1992 ha riconosciuto un indennizzo da parte dello Stato - pari a un vitalizio di circa 600 euro erogati ogni due mesi - a tutti i pazienti che avevano presentato la domanda al Ministro in indirizzo entro i termini prestabiliti: entro 3 anni, cioè, dall'emanazione della legge per i soggetti infettati da epatite C (HCV) ed entro 10 anni nel caso di HIV;

come riconosciuto dalla Corte costituzionale, l'indennizzo previsto dall'articolo 1 della legge n. 210 del 1992 consiste in una misura di sostegno economico fondata sulla solidarietà collettiva garantita ai cittadini, alla stregua degli articoli 2 e 38 della Costituzione, a fronte di eventi generanti una situazione di bisogno (sentenze n. 342 del 2006, n. 226 del 2000 e n. 118 del 1996) e trova il proprio fondamento nella «insufficienza dei controlli sanitari fino ad allora predisposti» in questo specifico settore (sentenza n. 476 del 2002);

a partire dal 1993 un numero elevato di pazienti affetti da emofilia hanno intentato cause di gruppo nei confronti del Ministero della salute poiché proprio nella legge n. 210 del 1992 si evidenziava l'esistenza di un nesso causale tra le infezioni contratte e la somministrazione di emoderivati. Nel 2003, i 700 emofilici che avevano citato in giudizio il Ministero hanno ottenuto un risarcimento per un valore complessivo di 350 milioni di euro, grazie alla sottoscrizione di un accordo con lo Stato. Molte altre persone sono ancora in causa in diversi gradi di giudizio;

tra i pazienti affetti da HCV o AIDS dovuti alla somministrazione di emoderivati infetti, non hanno ancora ricevuto un risarcimento tutti quelli che, per problemi di ritardi burocratici, non sono rientrati nella legge n. 210 del 1992 e, quindi, non essendo in possesso del certificato di nesso causale non hanno potuto intentare la causa, nonché tutti i soggetti che, pur essendo affetti da questa patologia, non hanno mai agito in giudizio;

nel 2007, si sono tenuti numerosi incontri tra i rappresentanti delle associazioni, i legali dei pazienti ed i rappresentanti del Ministero al fine di affrontare nuovamente tale problematica e giungere ad un nuovo accordo, simile sotto il profilo risarcitorio, a quello del 2003;

l'art. 33 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e l'art. 2, commi 361 e 362, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008), autorizzano una spesa di 150 milioni di euro per il 2007 e di 180 milioni di euro a decorrere dal 2008 per le transazioni da stipulare con i soggetti danneggiati che hanno instaurato azioni di risarcimento danni pendenti e rinviano ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la fissazione dei criteri di ripartizione nell'ambito di un piano pluriennale;

il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, all'articolo 11, comma 13, reca una norma d'interpretazione autentica del comma 2, dell'articolo 2, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, recante la disciplina in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, di trasfusioni e somministrazione di emoderivati. La norma di interpretazione autentica recata dal comma 13 chiarisce che la somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale che integra l'indennizzo non è rivalutata secondo il tasso d'inflazione. Il comma 14 stabilisce che, fermo restando gli effetti esplicati da sentenze passate in giudicato per i periodi da esse definiti, cessa l'efficacia di provvedimenti emanati al fine di rivalutare la predetta somma, in forza di un titolo esecutivo;

considerato che:

le disposizioni citate contenute nel decreto-legge n. 78 del 2010 incidono dunque sulle cause già in corso, in contrasto con parte della giurisprudenza di legittimità e di merito, influendo persino sulle sentenze passate in giudicato. In tal modo, lo Stato, che è parte di numerosi dei giudizi pendenti, sottrae alla magistratura il potere che le è conferito dalla Costituzione;

viene violata l'indipendenza e l'autonomia della funzione giudiziaria (artt. 102, 104 e 111 della Costituzione); viene violato il principio del giudice naturale precostituito per legge (art. 25, primo comma, della Costituzione) e leso il diritto del cittadino ad un giusto processo tutelato dall'art. 111 della Costituzione e dall'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (CEDU) e ancora dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

la sentenza n. 311 del 26 novembre 2009 della Corte costituzionale afferma che:

secondo la Corte di Strasburgo il diritto ad un giusto processo di cui all'art. 6, comma 1, della CEDU costituisce un diritto fondamentale che imporrebbe al potere legislativo di non intromettersi nell'amministrazione della giustizia allo scopo di influire sulla singola causa o su una determinata categoria di controversie;

in forza di tale norma internazionale, che sancisce il principio del diritto ad un giusto processo dinanzi ad un tribunale indipendente, lo Stato non può "introdurre slealmente un'interpretazione normativa a suo favore di norme sub iudice", a meno che ciò non dipenda da ragioni interpretative di interesse generale;

"qualunque legge interpretativa che inferisca sulle iniziative giudiziarie promosse nei confronti dello Stato sarebbe, dunque, lesiva dell'autonomia della funzione giurisdizionale e del ruolo nomofilattico della Corte di cassazione, poiché anche qualora sussistano situazioni di incertezza nell'applicazione del diritto o siano insorti contrasti giurisprudenziali, esclusivamente a tale Corte competerebbe risolvere tali contrasti";

lungi dal perseguire un interesse generale, le norme in questione vengono a determinare, a carico di alcuni, un'irragionevole violazione del diritto alla salute (art. 32 della costituzione) e del diritto all'assistenza sociale (art. 38 della Costituzione), perché, svalutando gli importi che con il trascorrere del tempo si assottigliano sempre di più, si vanifica la finalità assistenziale voluta dal legislatore del 1992, correlata alla necessità di cure e terapie cui l'indennizzo in questione è preposto;

ne deriva altresì un'inammissibile disparità di trattamento tra coloro i quali - a seguito della celebrazione di un regolare processo che ha riconosciuto la fondatezza del loro diritto - hanno già ottenuto una sentenza favorevole e coloro i quali si vedono oggi respingere il medesimo diritto fatto valere in forza del decreto-legge n. 78 del 2010. In tal modo, a titolo esemplificativo, due persone, pur trovandosi nella medesima condizione, vengono trattate in modo irragionevolmente differenziato: alla prima persona verrà erogato un indennizzo vitalizio mensile rivalutato di 708,41 euro, alla seconda un indennizzo mensile svalutato di 550,74 euro. Di tutta evidenza si configura un'arbitraria disparità di trattamento, in contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione e con gli artt. 14 della CEDU e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea che vietano le discriminazioni;

in tema di discriminazione e violazione del diritto alla vita, con sentenza 1° dicembre 2009, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato l'Italia per violazioni degli articoli 2 (diritto alla vita) e 14 (divieto di discriminazione) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, per aver irragionevolmente limitato le definizioni transattive delle cause di risarcimento danni in corso con lo Stato ai singoli emofilici, escludendo i talassemici. Con tale sentenza la Corte di Strasburgo ha anche respinto la tesi adottata dal Governo italiano secondo cui la disparità di trattamento sarebbe motivata dalla "necessità di preservare le finanze pubbliche, in quanto scarse", non costituendo tale aspetto ragione idonea per giustificare un trattamento differenziato, laddove sono in gioco i diritti fondamentali dell'uomo,

si chiede di sapere:

alla luce di quanto riportato in premessa ed in particolare di quelle che all'interrogante appaiono come palesi violazioni della Carta costituzionale e dei principi europei, quali provvedimenti di propria competenza il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di porre fine alla discriminazione derivante dalla mancata rivalutazione annuale, sulla base del tasso di inflazione, dell'indennizzo vitalizio per danni da trasfusione e da vaccinazioni obbligatorie;

se intenda valutare la possibilità di promuovere iniziative finalizzate a concedere l'indennità a coloro che si sono accorti tardivamente dei danni da trasfusione, vale a dire oltre i termini per un ricorso.

(4-03718)