il 22 settembre 2010 il quotidiano "Libero" ha riportato la notizia che prima del match di calcio Livorno-Portogruaro i tifosi del Livorno hanno rotto con i propri fischi il minuto di silenzio in memoria del parà Alessandro Romani rimasto ucciso durante uno scontro in Afghanistan il 17 settembre;
a seguito degli "schiamazzi oltraggiosi" il club del Livorno sarebbe stato multato per 7.500 euro;
considerato che:
allo stadio Ardenza di Livorno si sono verificati altri episodi analoghi: gli ultras livornesi hanno fischiato anche durante il minuto di raccoglimento per la strage di Nassirya e per la morte di Francesco Cossiga;
in altre occasioni gli stessi tifosi hanno esposto alcuni cartelli in segno di solidarietà per il rapimento della giornalista Sgrena de "il manifesto" ("Giuliana resisti") e striscioni discriminatori nei confronti dei tifosi della Triestina quali "Tito ce lo ha insegnato, la foiba non è reato";
sempre a Livorno in occasione dell'esordio del commissario tecnico azzurro Roberto Donadoni gli ultras "chiusero" la curva a chiunque avesse avuto intenzione di entrare per tifare Italia;
considerato, inoltre, che a seguito di quanto accaduto la Federazione italiana gioco calcio ha varato la disposizione che prevede la sospensione o il rinvio di una gara in caso di cori discriminatori nel tentativo di rafforzare la norma già esistente che prevede la possibilità da parte dell'arbitro di sospendere una partita a causa dell'esposizione di striscioni xenofobi,
l'interrogante chiede di sapere:
se al Presidente del Consiglio dei ministri risulti che la sanzione pecuniaria comminata sia commisurata alla gravità dei fatti;
se ritenga che siano all'esame ulteriori e più severe sanzioni nei confronti della società sportiva in questione;
se risulti che i comportamenti sopra riportati possano trovare forme di penalizzazione nei confronti dei tifosi direttamente coinvolti, quali, ad esempio, il divieto permanente di accesso agli stadi.
(4-03713)