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Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 428 del 23/09/2010


Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro (1167-B/BIS)

PROPOSTE DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

TREU, ROILO, BIANCO, CASSON, GHEDINI, DELLA MONICA, ADAMO, ADRAGNA, BASTICO, BLAZINA, CECCANTI, DE SENA, ICHINO, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, NEROZZI, PASSONI, SANNA, VITALI

Respinta (*)

Il Senato,

        premesso che:

            il 31 marzo 2010 il Presidente della Repubblica ha rinviato alle Camere, per la prima volta dall'inizio di questa legislatura, il provvedimento in esame, con messaggio motivato ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione;

            prima di affrontare nel merito i profili critici del disegno di legge in oggetto, non si può non ricordare come nel messaggio il Presidente della Repubblica abbia fortemente criticato la natura «marcatamente eterogenea» del provvedimento, sottolineando gli effetti negativi che la natura eterogenea degli atti normativi produce, oltre che sullo stesso svolgimento del procedimento legislativo, anche sulla «conoscibilità e comprensibilità delle disposizioni, sulla organicità del sistema normativa e quindi sulla certezza del diritto»;

            il «Collegato lavoro» che inizialmente si componeva di soli nove articoli ora consta di ben quarantanove articoli aventi ad oggetto le materie più disparate, disciplinate, peraltro: in modo tale da rendere arduo valutare la coerenza interna delle stesse e la congruenza con le altre norme vigenti sulla medesima materia;

            l'inserimento di disposizioni riguardanti il controllo sul doping, la tutela della salute nelle attività sportive, gli Istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale, le valutazioni comparative dei docenti universitari, il trasferimento di ricercatori dalla Scuola superiore dell'economia e delle finanze alle università statali, la mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni, l'applicazione dei contratti collettivi del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri al personale ad essa trasferito, I concorsi interni per vice revisore tecnico e vice perito tecnico della Polizia di Stato, l'indennizzo per complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie conferma la prassi deteriore di un modo di legiferare frammentario e disorganico che dà luogo a provvedimenti omnibus che nel merito rischiano di produrre non pochi dubbi interpretativi;

            conseguenza di questo modo di legiferare, più volte criticato dal Capo dello Stato, sarà inevitabilmente l'aumento esponenziale dì quel contenzioso, la cui deflazione appare tra gli obiettivi espliciti del provvedimento, con conseguenti costi aggiuntivi per lo Stato, per i cittadini e per le imprese,

        premesso inoltre che:

            il messaggio presidenziale si sofferma, in particolare, sull'articolo 31 (ora articolo 30) del disegno di legge che modifica le disposizioni del codice di procedura civile in materia di conciliazione e arbitrato nelle controversie individuali di lavoro;

            il messaggio riguarda in primo luogo il comma 9 (ora comma 10), relativo alla pattuizione di clausole compromissorie nei contratti di lavoro;

            si tratta di una norma scritta in modo farraginoso e, per la maggior parte, incomprensibile, che introduce - o meglio, ha l'ambizione di introdurre - una riforma del codice del codice di procedura civile finalizzata ad imporre, di fatto, l'arbitrato nelle controversie di lavoro;

            l'articolo 30 prevede infatti una forma di arbitrato in cui l'espressione della volontari età è limitata alla fase nascente del rapporto di lavoro, nella quale la «libera» scelta è di fatto condizionata dalla debolezza di lilla delle parti;

            a tale proposito il Presidente della Repubblica afferma che «La introduzione nell'ordinamento di strumenti idonei a prevenire l'insorgere di controversie ed a semplificarne ed accelerarne le modalità di definizione può risultare certamente apprezzabile e merita di essere valutata con spirito aperto: ma occorre verificare attentamente che le relative disposizioni siano pIenamente coerenti con i principi della volontarietà dell'arbitrato e della necessità di assicurare una adeguata tutela del contraente debole. Entrambi questi principi sono stati costantemente affermati in numerose pronunce dalla Corte costituzionale.»;

            nel messaggio si ricorda come la Corte abbia «innanzitutto dichiarato la illegittimità costituzionale delle norme che prevedono il ricorso obbligatorio all'arbitrato, poiché solo la concorde volontà delle parti può consentire deroghe al fondamentale principio di statualità ed esclusività della giurisdizione (articolo 102, primo comma, della Costituzione) e al diritto di tutti i cittadini di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi (articoli 24 e 25 della Costituzione). Inoltre, con riferimento ai rapporti nei quali sussiste un evidente, marcato squilibrio di potere contrattuale tra le parti, la Corte ha riconosciuto la necessità di garantire la «effettiva» volontarietà delle negoziazioni e delle eventuali rinunce, ancora una volta con speciale riguardo ai rapporti di lavoro e alla tutela dei diritti del lavoratore in sede giurisdizionale.»;

            ed ancora, appare senza dubbio difficilmente realizzabile e poco credibile il compito, attribuito alle commissioni di certificazione, di accertare «l'effettiva volontà delle parti di devolvere ad arbitri le eventuali controversie nascenti dal rapporto di lavoro» in quanto, come opportunamente sottolineato nel messaggio, la garanzia offerta dalle commissioni dei certificazione è tutt'altro che sufficiente, sia «perché tali organi (...) non potrebbero che prendere atto della volontà dichiarata dal lavoratore (...)» sia perché a questa attribuzione di nuovi compiti e funzioni non corrisponde una verifica sulla loro reale consistenza e capacità organizzativa, nonché sulle attività effettivamente svolte fino ad oggi,

        considerato che:

            nel corso dell'esame del provvedimento da parte della Camera dei deputati, è stata profondamente modificata - in risposta alle osservazioni del Presidente della Repubblica ed anche grazie al contributo delle opposizioni - la norma relativa alla pattuizione della clausola compromissoria che, nella versione precedente, prevedeva la sottoscrizione della stessa nel momento della stipulazione del contratto, ovvero nel momento di maggiore debolezza del lavoratore nei confronti del datare di lavoro;

            a tale proposito appare importante ricordare le parole contenute nel messaggio del Capo dello Stato in cui si sottolineava come non poteva non «destare sede perplessità la previsione del comma 9 dell'articolo 31, secondo cui la decisione di devolvere ad arbitri la definizione di eventuali controversie può essere assunta non solo in costanza di rapporto allorché insorga la controversia, ma anche nel momento della stipulazione del contratto, attraverso l'inserimento di apposita clausola. compromissoria: la fase della costituzione del rapporto è infatti il momento nel quale massima è la condizione di debolezza della parte che offre la prestazione di lavoro.»;

            in seguito alle modifiche apportate al testo si prevede il divieto di sottoscrizione della clausola compromissoria prima della conclusione del periodo di prova o del decorso di trenta giorni dalla data di stipulazione del contratto di lavoro;

            queste modifiche, pur importanti, appaiono però del tutto insufficienti: il rinvio della sottoscrizione di tale clausola ad un momento immediatamente successivo la stipula del contratto di lavoro non fa venir meno il dubbio che il lavoratore si trovi in una permanente condizione di debolezza nel corso di tutto il rapporto di lavoro, in particolare in tutte le ipotesi di contratti a tempo determinato;

            nonostante le suddette modifiche la norma introduce, di fatto, la rinuncia al diritto all'accesso alla giurisdizione sancito dalla Costituzione, dalla legislazione vigente e dalla giurisprudenza costituzionale, dando luogo ad una grave violazione del sistema di garanzie posto a tutela del lavoratore;

            la scelta poi di escludere dall'oggetto della clausola compromissoria solo le controversie relative alla risoluzione del contratto di lavoro appare lesiva delle garanzie essenziali sancite dalla legislazione in materia di lavoro, in guanto non tiene conto di altri diritti inderogabili, quali quelli relativi all'orario di lavoro ed alla sicurezza,

        premesso inoltre che:

            nel corso dell'esame del «Collegato lavoro», alla Camera dei deputati è stato approvato un emendamento del Gruppo del Partito Democratico che modificando la disposizione relativa all'accertamento da parte delle commissioni di certificazione dell'effettiva volontà delle parti di devolvere ad arbitri le controversie, stabiliva che le stesse dovessero essere già «insorte» (la versione precedente l'approvazione dell'emendamento parlava di controversie «che dovessero insorgere»);

            la modifica - poi cancellata al Senato dove la parola «insorte» è stata sostituita dalla parola «nascenti» - era finalizzata a garantire la libertà del lavoratore di poter scegliere tra il ricorso all'arbitrato ed il ricorso alla magistratura ordinaria eliminando qualsiasi dubbio di carattere interpretativo e andando così nella direzione auspicata dal Presidente della Repubblica a tutela e garanzia della volontarietà dell'arbitrato;

        considerato inoltre che:

            solo una risposta parziale è stata data dal Parlamento ai rilievi critici mossi dal Presidente della Repubblica al comma 5 dell'articolo 30;

            si tratta, come si legge nel messaggio, della possibilità per la clausola compromissoria «di ricomprendere anche la «richiesta di decidere secondo equità, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento»;

            «come è noto» - si legge nel messaggio - «nell'arbitrato di equità la controversia può essere risolta in deroga alle disposizioni di legge: si incide in tal modo sulla stessa disciplina sostanziale del rapporto di lavoro, rendendola estremamente flessibile anche al livello del rapporto individuale. Né può costituire garanzia sufficiente il generico richiamo del rispetto dei principi generali dell'ordinamento, che non appare come tale idoneo a ricomprendere tutte le ipotesi di diritti indisponibili, al di là di quelli costituzionalmente garantiti; e comunque un aspetto così delicato non può essere affidato a contrastanti orientamenti dottrinali e giurisprudenziali, suscettibili di alimentare contenziosi che la legge si propone invece di evitare.»,

        considerato altresì che:

            pur riconoscendo l'importanza di istituti come la conciliazione e l'arbitrato quali strumenti di composizione delle controversie, non si può non vedere come l'articolo 30 integri di fatto il passaggio da un estremo all'altro. Gli emendamenti presentati dal Gruppo del Partito Democratico andavano nella direzione di far salva la possibilità di ricorrere all'autorità giudizi aria e di limitare l'arbitrato alle materie oggetto del contratto collettivo: vi è il rischio, infatti, di passare dal sistema attuale, in cui il ricorso all'arbitrato non è agevole, all'eccesso opposto di estensione senza limiti del procedimento arbitrale, con il richiamo all'arbitrato secondo equità, anche contro I precetti costituzionali sulla tutela giurisdizionale dei diritti,

        rilevato inoltre che:

            l'articolo 30 attribuisce ai contratti collettivi il compito di regolare la soluzione arbitrale delle controversie. In assenza, però, di accordi interconfederali o contratti collettivi, il comma 11 dell'articolo 30 prevede che trascorsi dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro possa convocare le organizzazioni sindacali al fine di promuovere l'accordo. In caso di mancata stipulazione dell'accordo, entro i sei mesi successivi alta data di convocazione, il Ministro, con proprio decreto, individua le modalità di attuazione per rendere operative le suddette disposizioni sull'arbitrato, rendendo così possibile inserire nel contratto individuale di lavoro il vincolo per cui ogni controversia dovrà essere risolta da un collegio arbitrale;

            anche questa norma è stata oggetto delle osservazioni critiche contenute nel messaggio del Presidente della Repubblica che afferma: «Non sembra (...) coerente con i princìpi generali dell'ordinamento e con la stessa impostazione del comma 9 in esame, che consente di pattuire clausole compromissorie solo ove ciò sia previsto da accordi interconfederali o contratti collettivi di lavoro, il prevedere un intervento suppletivo del Ministro - di cui tra l'altro non si stabilisce espressamente la natura regolamentare né si delimitano ì contenuti - che dovrebbe consentire comunque, anche in assenza dei predetti accordi, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge tale possibilità, stabilendone le modalità di attuazione e di piena operatività: suscita infatti serie perplessità una così ampia delegificazione con modalità che non risultano in linea con le previsioni dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.»;

            con parole chiarissime il Presidente della Repubblica afferma che «solo il legislatore può e deve stabilire le condizioni perché possa considerarsi ''effettiva'' la volontà delle parti di ricorrere all'arbitrato; e solo esso può e deve stabilire quali siano i diritti dei lavoratore da tutelare con norme imperative di legge e quali normative invece demandare alla contrattazione collettiva. A quest'ultima, nei diversi livelli in cui si articola, può inoltre utilmente affidarsi la chiara individuazione di spazi di regolamentazione integrativa o in deroga per negoziazioni individuali adeguatamente assistite così come per la definizione equitativa delle controversie che insorgano in tali ambiti.»;

            di questi rilievi critici la maggioranza non ha tenuto alcun conto. Il risultato è un astruso articolo composto da ben diciotto commi - poco comprensibile, scritto male e, di fatto, inapplicabile,

        considerato infine che:

            il «Collegato lavoro» invece di rappresentare un disegno di legge riformatore su temi delicati e cruciali quali i lavori usuranti) il lavoro sommerso, le controversie di lavoro e gli ammortizzatori sociali è diventato, in seguito a quella che il relatore Castro ha definito una «stratificazione normativa virtuosa», un disorganico provvedimento omnibus in cui i nodi cruciali - oggetto del messaggio del Presidente della Repubblica - sono stati affrontati e risolti solo in modo parziale e sicuramente non in modo tale da rappresentare una risposta esaustiva ai profili critici evidenziati;

            dell'iniziale ambizione riformatrice resta ben poco nel testo oggi all'esame dell'Aula del Senato: restano irrisolte le questioni riguardanti gli strumenti per la tutela e la valorizzazione del lavoro, la promozione di politiche di innovazione del mercato del lavoro, capaci di coniugare flessibilità di utilizzo e sicurezza di impiego, nonché la lotta al «lavoro nero»,

        tutto ciò premesso,

        delibera,

            ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento del Senato, di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1167-B/bis-A.

QP2

ICHINO, ROILO, BIANCO, CASSON, DELLA MONICA, TREU, GHEDINI, ADAMO, ADRAGNA, BASTICO, BLAZINA, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, NEROZZI, PASSONI, SANNA, VITALI

Respinta (*)

Il Senato,

        premesso che:

            in sede di esame in terza lettura del «Collegato lavoro», alla Camera dei deputati è stato approvato un emendamento all'articolo 31 (ora articolo 30) del disegno di legge in esame che estende la disciplina della risoluzione arbitrale della controversia, di cui al modificato articolo 412 del codice di procedura civile, alle controversie nel lavoro pubblico;

            in seguito all'approvazione dì tale modifica la risoluzione arbitrale della controversia sì aggiunge al tentativo facoltativo di conciliazione (articolo 410 c.p.c.), alla conciliazione ed all'arbitrato sindacale (articolo 412-ter c.p.c.) e davanti al collegio di conciliazione e arbitrato irrituale (articolo 412-quater c.p.c.), quali discipline, già applicabili alle controversie nel lavoro pubblico nella versione approvata dal Senato lo scorso mese di marzo;

        premesso inoltre che:

            l'articolo 30 scritto in modo farraginoso e, per la maggior parte, incomprensibile, introduce - o meglio, ha l'ambizione di introdurre - una riforma del codice del codice di procedura civile finalizzata ad imporre, di fatto, l'arbitrato nelle controversie di lavoro;

            l'articolo 30 prevede infatti una forma di arbitrato in cui l'espressione della volontarietà è limitata alla fase nascente del rapporto di lavoro, nella quale la «libera» scelta è di fatto condizionata dalla debolezza di una delle parti;

            a tale proposito il Presidente della Repubblica afferma che «La introduzione nell'ordinamento dì strumenti idonei a prevenire l'insorgere di controversie ed a semplificarne ed accelerarne le modalità di destinazione può risultare certamente apprezzabile e merita dì essere valutata con spirito appello: ma occorre verificare attentamente che le relative. disposizioni siano pienamente coerenti con i principi della volontarietà dell'arbitrato e della necessità di assicurare una adeguata tutela del contraente debole. Entrambi questi principi sono stati costantemente affermati in numerose pronunce dalla Corte Costituzionale.»;

        considerato che:

            a proposito della possibilità di incorrere all'arbitrato anche in materia di pubblico impiego, il Presidente della Repubblica nel messaggio con cui ha rinviato alle Camere, per la prima volta dall'inizio di questa legislatura, il provvedimento in esame, ha affermato: «Perplessità ulteriori suscita la estensione della possibilità di ricorrere a tale tipo di arbitrato anche in materia di pubblico impiego: in tal caso è particolarmente evidente la necessità di chiarire se ed a quali norme si possa derogare senza ledere i principi dì buon andamento, trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa sanciti dall'articolo 97 della Costituzione»;

        considerato altresì che:

            in sede di esame in quarta lettura del disegno di legge, al Senato fu presentata una questione pregiudiziale del Gruppo del Partito Democratico con la quale si denunciava che qualora la norma fosse stata approvata così com'era, avrebbero potuto essere devolute all'arbitro, da qualsiasi responsabile di ufficio con qualsiasi suo dipendente, «le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti», secondo quanto previsto dall'articolo 63 (Controversie relative ai rapporti di lavoro) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

            il citato articolo 63 prevede inoltre che qualora gli atti amministrativi «siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi». Ciò significa che, secondo quanto previsto dall'articolo 30, comma 9 del provvedimento in esame, l'arbitro potrà disapplicare l'atto amministrativo, in palese contrasto con quanto sancito dall'articolo 97 della Costituzione che stabilisce, tra gli altri, il principio dell'accesso agli uffici pubblici per concorso;

            la gravità delle conseguenze della suddetta norma sono tali che, nel corso dell'esame al Senato in quarta lettura, si pensò che l'inserimento dell'articolo 412 del codice di procedura civile fra le ipotesi applicabili alle controversie nel lavoro pubblico fosse frutto di un errore involontario;

            così però non era, considerato che nel corso dell'esame in quinta lettura la Camera dei deputati non ha modificato la suddetta disposizione, rimasta invariata anche in seguito al messaggio del Presidente della Repubblica, nonostante i rilievi e le osservazioni ivi contenuti a tale proposito;

            non solo la norma non è stata modificata, ma con un emendamento del relatore è stata aggiunta anche l'applicazione della disciplina del processo verbale di conciliazione alle controversie nel lavoro pubblico;

        considerato che:

            in sede di quarta lettura del «Collegato lavoro», nel parere espresso sul provvedimento in esame dalla Commissione Bilancio del Senato si legge: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo, osservando che dalla modifica contenuta nell'articolo 31, comma 8, volta a recepire nella pubblica amministrazione la risoluzione arbitrale delle controversie di lavoro, potrebbero determinarsi effetti finanziari negativi.»;

            ciò significa che la maggioranza della Commissione bilancio del Senato ha riconosciuto come la questione posta dal Gruppo del Partito Democratico, cioè di possibili effetti finanziari negativi sul bilancio determinati dalla suddetta disposizione normativa, fosse assolutamente fondata;

            i senatori del Gruppo del Partito Democratico, quindi, già sei mesi fa avevano evidenziato i problemi connessi all'applicazione di un meccanismo arbitrale alle controversie di lavoro nell'ambito della pubblica amministrazione;

            la suddetta disposizione rischia di prestarsi a indebite strumentalizzazioni con la conseguenza di minare l'intero impianto della disciplina del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, nonché di risultare in contrasto con le esigenze di contenimento dei costi dell'attività amministrati va;

            grave è, infatti, il rischio, che l'introduzione dell'arbitrato nelle controversie riguardanti il pubblico impiego consenta malversazioni in materia di immissioni in ruolo e promozioni nelle amministrazioni statali;

        considerato inoltre che:

            nonostante i rilievi critici e le osservazioni contenute nel messaggio del Presidente della Repubblica la norma non è stata modificata, Questa scelta appare molto grave per i motivi esposti, nonché irrispettosa nei confronti del Capo dello Stato e dello strumento che la Costituzione prevede all'articolo 74,

        delibera,

            ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento del Senato, di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1167-B/bis-A.

QP3

PARDI, CARLINO, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinta (*)

Il Senato,

        premesso che:

            l'AS. 1167-B/bis all'esame dell'Assemblea, concerne deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, dì congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e dì controversie di lavoro;

            il provvedimento in esame, approvato dal Senato in data 28 gennaio 2010, è stato rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 74 primo comma della Costituzione, in data 31 marzo 2010;

            nel messaggio con il quale chiedeva alle Camere una nuova deliberazione sul provvedimento in esame, il Presidente della Repubblica, sottolineava in linea generale la marcata eterogeneità della normativa in esso contenuta e gli effetti negativi di ciò in termini di conoscibilità e comprensibilità delle disposizioni, sulla organicità del sistema normativo e quindi sulla certezza del diritto;

            in particolare, i rilievi del Presidente della Repubblica si sono appuntati sulla particolare problematicità di alcune disposizioni del provvedimento in esame, quali quelle contenute nell'attuale 30 e sulle disposizioni connesse a quest'ultimo contenute negli attuali articoli 29, 31 e 49. Un ulteriore rilievo riguardava inoltre le disposizioni di cui all'articolo 20, soppresso nel corso dell'es8mB del provvedimento da parie delle Commissioni I e XI del Senato. Tutte le citate disposizioni disciplinano temi di indubbia delicatezza sul piano sociale, attinenti alla tutela del diritto alla salute e di altri diritti del lavoratori;

        considerato che:

            come rilevato dal Presidente della Repubblica, le disposizioni di cui ai commi 1-11 dell'attuale articolo 30 modificano in modo rilevante la sezione I del capo l del titolo IV del libro secondo dei Codice di procedura civile, nella parte in cui reca le disposizioni sul tentativo di conciliazione e sull'arbitrato nelle controversie individuali di lavoro (artt. da 409 a 412-quater del codice di procedura civile), introducendo varie modalità di composizione delle controversie di lavoro alternative al ricorso al giudice. II medesimo articolo apporta inoltre, negli ultimi sette commi, una serie di modifiche al decreto legislativo 10 Settembre 2003. n. 276, dirette a rafforzare le competenze delle commissioni di certificazione dei contratti di lavoro;

            la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale delle norme che prevedono il ricorso obbligatorio all'arbitrato, poiché solo la concorde volontà de!le parti può consentire deroghe al fondamentale principio di statualità ed esclusività della giurisdizione (art. 102, primo comma, della Costituzione) e al diritto di tutti i cittadini di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi (artt. 24 e 25 della Costituzione). Inoltre, con riferimento ai rapporti nei quali sussiste un evidente, marcato squilibrio di potere contrattuale tra le parti, la Corte ha riconosciuto la necessità di garantire la «effettiva» volontarietà delle negozi azioni e delle eventuali rinunce, ancora una volta con speciale riguardo ai rapporti di lavoro ed aria tutela dei diritti del lavoratore in sede giurisdizionale. Questa linea giurisprudenziale, ripresa e sviluppata dalla Corte dì Cassazione, ha condotto a far decorrere la prescrizione dei crediti di lavoro nei rapporti privi de[la garanzia della stabilità dalla cessazione del rapporto. Ciò in analogia con quanto previsto dall'art. 2113 del Codice civile in ordine alla decorrenza del termine per l'impugnazione di rinunce e transazioni che abbiano avuto ad oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti collettivi come riconosciuto nelle sentenze della Corte Costituzionale n. 63 del 1966, n. 143 del 1969, n. 174 del 1972, n. 127 del 1977, n. 488 del 1991, nn, 49, 206 e 232 del 1994, nn. 54 e 152 del 1996, n. 381 del 1997, n. 325 del 1998 e n. 221 del 2005;

            sulla base di tali indicazioni non può non essere oggetto di censura la previsione dì cui al comma 10 dell'articolo 30 del provvedimento in esame la quale ripropone nella sostanza quanto già previsto dal comma 9 dell'art. 31. La modifica inserita nel corso del dibattito alla Camera in base alla quale la decisione di devolvere ad arbitri la definizione di eventuali controversie attraverso l'inserimento di apposita clausola compromissoria «non può essere pattuita e sottoscritta prima della conclusione del periodo di prova, ove previsto, ovvero se non siano trascorsi almeno trenta giorni dalla data di stipulazione del contratto di lavoro, in tutti gli altri casi» non muta infatti la condizione di debolezza nella quale si viene a trovare la parte che offre la prestazione dì lavoro;

            l'esigenza di verificare che la volontà delle parti di devolvere ad arbitri le controversie sia «effettiva» risulta dalla stessa formulazione del comma 10, che, confermando il testo già oggetto di censura da parte del Presidente della Repubblica, affida tale accertamento agli organi di certificazione di cui all'art. 76 del citato decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276. Garanzia che non appare sufficiente, perché tali organi non potrebbero che prendere atto del!a volontà dichiarata dal lavoratore, una volta che sia stata confermata in una fase che è pur sempre costitutiva del rapporto e nella quale permane pertanto una ovvia condizione di debolezza;

            non sembra coerente con i principi generali dell'ordinamento e con la stessa impostazione del comma 10, che consente di pattuire clausole compromissorie solo ove ciò sia previsto da accordi interconfederali o contratti collettivi di lavoro, la previsione, sostanzialmente mantenuta al comma 11, di un intervento suppletivo del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di cui pure si è precisata espressamente la natura regolamentare, che dovrebbe consentire, anche in assenza dei predetti accordi, tale possibilità «stabilendone le modalità di attuazione e di piena operatività». Come già rilevato dal Presidente della Repubblica si tratta di un'ampia delegificazione con modalità che non risultano in linea con le previsioni dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

            viene inoltre confermata la disposizione di cui al comma 9 che sancisce la estensione anche al pubblico impiego della possibilità di ricorrere all'arbitrato di equità che il provvedimento in esame dovrebbe introdurre attraverso la riforma dell'articolo 412 del Codice civile di cui al comma 5. Resta dunque inevasa la richiesta del Presidente della Repubblica di chiarire se ed a quali norme si possa derogare senza ledere i princìpi di buon andamento, trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa sanciti dall'art. 97 della Costituzione:

        considerato altresì che:

            sono state confermate o hanno comunque subito modifiche non sostanziali le disposizioni di cui agli articoli 29, 31 e 49 le quali a giudizio del Presidente della Repubblica rischiano a causa della loro formulazione di prestarsi a seri dubbi interpretativi e di potenziali contenziosi;

        valutato altresì che:

            è stato presentato all'assemblea da parte del relatore un emendamento volto alla reintroduzione nel testo del provvedimento in esame delle disposizioni già contenute ne! soppresso articolo 20 anch'esse oggetto di censura da parte del Presidente della Repubblica;

            in particolare, tale emendamento contiene una disposizione che verrebbe ad incidere su procedimenti penali tuttora in corso volta ad impedire che alle morti o alle lesioni subite dal personale imbarcato su navigli militari e cagionate dal contatto con l'amianto, possano continuare ad applicarsi le sanzioni penali stabilite dal DPR 19 marzo 1956, n. 303, che disciplina l'applicazione di tali sanzioni, escludendole unicamente nei casi di morti o lesioni subite da personale imbarcato su navi mercantili. Tale disposizione è in contrasto con quanto previsto dal decreto legislativo n. 81 del 2008 che dispone sanzioni per 18 inosservanza delle norme in tema dì protezione dai rischi per esposizione ad amianto in tutti i settori di attività, pubblici e privati, sia pure con i necessari adattamenti, con riguardo in particolare alle forze armate, peraltro non ancora definiti;

        considerati infine gli articoli 24, 25, 32 e 35 della Costituzione;

        delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, dì non procedere all'esame dell'Atto Senato n. 1167-B/bis.

________________

(*) Su tutte le proposte di questione pregiudiziale presentate è stata effettuata, ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, un'unica votazione.

INTERROGAZIONI

Interrogazione su alcuni episodi di discriminazione nella scuola basati sulle differenti disponibilità economiche delle famiglie degli alunni

(3-01244) (30 marzo 2010)

FRANCO Vittoria, GARAVAGLIA Mariapia, BASTICO. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Premesso che:

            l'istituto professionale «Flora» di Pordenone ha organizzato per i propri studenti gite scolastiche differenziate sulla base alla disponibilità economica delle famiglie degli alunni;

            coloro che avevano la possibilità di spendere 600 euro sono stati sette giorni a Londra in un albergo dignitoso e hanno frequentato un corso di inglese. Gli altri, nello stesso periodo, per la più modica somma di 280 euro, sono stati «in gita culturale» a Monaco di Baviera per cinque giorni in un albergo di tenore corrispondente al budget;

            per le famiglie che non hanno potuto iscrivere il proprio figlio alla settimana-studio londinese proposta dalla scuola, l'istituto ha pensato ad una soluzione alternativa «alla portata di tutti», prenotando per la gita low cost un albergo, collocato in una zona centrale della città, ma vecchio e fatiscente, con camere minuscole e molto sporche;

            a poche ore dal rientro in Italia, alcune studentesse si sono ritrovate con il corpo ricoperto da punture e da arrossamenti causati da pidocchi presenti nei materassi dell'albergo;

            la scuola ha risposto alle critiche affermando che non c'è stata nessuna divisione per censo in quanto i due viaggi avevano obiettivi diversi ed erano aperti a tutti, a prescindere dalle condizioni economiche della famiglia di appartenenza, dimenticando che il problema è rappresentato proprio dal fatto di aver pensato di separare gli alunni più abbienti da quelli meno abbienti in un contesto, quale è quello scolastico, dove le differenze di classe sociale non dovrebbero avere alcun significato né, tantomeno, alcun peso;

        premesso inoltre che:

            nella scuola elementare «Anna Frank» di Montecchio Maggiore (Vicenza), nove bambini (due italiani e sette stranieri), il 23 marzo 2010, al momento del pranzo hanno ricevuto un panino al posto della pasta al pomodoro data a tutti gli altri bambini a causa del mancato pagamento della mensa scolastica;

            la decisione è stata presa dalla Giunta comunale di centro-destra che, scoperto un ammanco di 150.000 euro nella gestione della mensa scolastica, ha deciso di recuperare gli importi relativi ad alcuni anni scolastici (2005-2006 e 2008-2009);

            individuate 52 famiglie morose (22 italiane e 30 straniere), l'amministrazione ha posto come termine ultimo per mettersi in regole con i pagamenti la data del 15 marzo 2010. Trascorsa tale data, in mancanza di regolarizzazione, la refezione scolastica è stata sospesa;

            triste conseguenza di questa decisione è stata un diverso trattamento di nove bambini al momento del pasto con conseguenze psicologiche facilmente immaginabili sui bambini esclusi dal pranzo;

            la preside della scuola, Annamaria Lucantoni, ha giudicato «dispregiativo dare un pezzo di pane (...) Se lo avessimo immaginato - ha aggiunto - avremmo fatto una raccolta di fondi»;

            la Caritas locale ha annunciato che si farà carico della quota dei bambini in questione, con un bonifico, perché «la dignità della vita umana, di ogni persona, non è un valore negoziabile»,

        si chiede di sapere:

            quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per comprendere come sia stato possibile il verificarsi di simili episodi di discriminazione e di intolleranza, lesivi della dignità degli alunni e delle loro famiglie, al fine di evitare il ripetersi degli stessi;

            quali iniziative urgenti intenda altresì adottare al fine di restituire alla scuola pubblica il ruolo centrale che dovrebbe avere - in quanto sancito dalla Costituzione - nell'assicurare uguali diritti a tutti gli studenti, nel rispetto delle esigenze di ogni singolo alunno, nell'educare al rispetto di criteri di solidarietà e di uguaglianza, presupposti indispensabili affinché una scuola possa definirsi «pubblica», e nel promuovere la mobilità sociale.

Interrogazioni su una circolare dell'Ufficio scolastico regionale dell'Emilia-Romagna relativa ai rapporti degli insegnanti con la stampa e con le famiglie degli alunni

(3-01351) (26 maggio 2010)

ADAMO. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Premesso che:

            l'articolo 21 della Costituzione italiana tutela la libertà di manifestazione del pensiero;

            l'articolo 33 sancisce la libertà d'insegnamento nel nostro Paese;

            come già denunciato in un atto di sindacato ispettivo (4-03219) da alcune senatrici, l'Ufficio scolastico regionale dell'Emilia Romagna ha fatto pervenire agli Uffici scolastici provinciali una circolare nella quale si invitano gli uffici provinciali a vigilare sui dirigenti scolastici affinché questi «sensibilizzino il personale della scuola sul corretto comportamento da tenere con gli organi di stampa» relativamente alle esternazioni e informazioni relative alla situazione finanziaria e di organico della scuola pubblica nonché alle informazioni in tal senso fornite ad alunni e genitori;

            nella suddetta circolare vi sono anche riferimenti ad eventuali provvedimenti disciplinari che i dirigenti scolastici dovranno applicare nei casi in cui il comportamento degli insegnanti e del personale della scuola si discostasse dalle direttive impartite;

            da notizie a mezzo stampa e da informazioni raccolte sul territorio si apprende che in questi giorni analoghi episodi si stanno verificando in altre regioni, con intimidazioni in forma scritta o di richiami orali;

            considerato inoltre che siffatte circolari hanno a giudizio dell'interrogante chiaramente carattere intimidatorio e hanno lo scopo di impedire agli insegnanti di informare i genitori e l'opinione pubblica della reale situazione finanziaria e di organico delle scuole,

        si chiede di sapere:

            se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti in premessa;

            se le circolari suddette siano da considerarsi singole iniziative dei dirigenti regionali o se, al contrario, vi sia stato un input politico proveniente dai vertici del Ministero;

            se non ritenga inaccettabile, nonché contraria allo stato di diritto e lesiva non solo della dignità dei lavoratori della scuola ma anche dell'autonomia scolastica, una circolare che miri a limitare i contatti degli insegnanti con la stampa e con i genitori degli alunni;

            se non ritenga pertanto utile intervenire provvedendo ad un immediato annullamento e ritiro delle direttive citate in premessa, anche qualora gli stessi contenuti siano stati oggetto di eventuali richiami orali rivolti agli insegnanti.

(3-01578) (21 settembre 2010)(4-03219 ) (25 maggio 2010)

SOLIANI, PIGNEDOLI, GHEDINI, BARBOLINI. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Premesso che:

            in data 27 aprile 2010, il direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale dell'Emilia-Romagna Marcello Limina ha inviato ai dirigenti delle istituzioni scolastiche della regione Emilia-Romagna una circolare riservata in cui invita gli stessi a vigilare sul personale scolastico, affinché non renda agli organi di stampa dichiarazioni in cui si esprimono posizioni critiche nei confronti dell'amministrazione di appartenenza ovvero del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dei suoi più stretti collaboratori;

            nella stessa circolare, il direttore Limina definisce improprio rivolgere documenti, appelli o richieste a chiunque non sia un diretto superiore;

            il carattere intimidatorio e lo spirito antidemocratico della circolare hanno sollevato critiche e polemiche da parte del personale scolastico nonché delle diverse organizzazioni sindacali che hanno chiesto il ritiro della nota e le dimissioni dello stesso direttore regionale;

            in merito a tale vicenda è intervenuto anche il Ministro indirizzo, che, in una dichiarazione resa alla stampa, ha condiviso e sostenuto pienamente l'operato del direttore generale e precisato che chi desidera fare politica, è opportuno che si candidi alle elezioni e non strumentalizzi le istituzioni;

        considerato che:

            l'iniziativa adottata dal direttore regionale costituisce una gravissima lesione dei diritti costituzionalmente garantiti, e il tentativo di reprimere le legittime proteste del mondo della scuola non può essere tollerato in nessun paese democratico;

            le disposizioni contenute nella nota in questione violano apertamente gli articoli 3, 21 e 33 della Costituzione, che sanciscono il diritto di eguaglianza fra tutti i cittadini, la libertà di manifestazione del pensiero e la libertà di insegnamento; inoltre, vi è anche una palese violazione dell'articolo 117, che fa salva, rispetto ai poteri dello Stato e delle Regioni, l'autonomia delle istituzioni scolastiche;

            considerato inoltre che rappresentare ai media e ai genitori le difficoltà e i gravi disagi che la scuola italiana sta attraversando, anche a causa delle politiche adottate dal Governo in carica, rientra pienamente nell'esercizio del ruolo di dirigente scolastico e anzi rappresenta per lo stesso un dovere etico e deontologico,

        si chiede di sapere:

            quale concezione il Ministro in indirizzo abbia della democrazia e, in particolare, se ritenga che il diritto a manifeste il proprio pensiero non sia un diritto inviolabile dell'individuo e un valore fondamentale di ogni ordinamento democratico;

            se non ritenga di dover intervenire per il ritiro immediato della circolare richiamata in premessa;

            se non ritenga che, per la gravità dei richiami contenuti nella circolare, non sia necessario procedere con la massima urgenza alla rimozione del dottor Limina dall'incarico di direttore dell'ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna;

            quali iniziative intenda adottare al fine di garantire, nella scuola italiana, il rispetto dei principi e dei valori costituzionali.

Interrogazione sul conseguimento della certificazione europea di qualità da parte della Facoltà di medicina veterinaria di Sassari

(3-01493) (04 agosto 2010)

SBARBATI. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Premesso che:

            la razionalizzazione del sistema universitario necessita di verifiche sulle singole strutture di ciascun ateneo e di una valutazione delle potenzialità che ciascuno di questi può offrire;

            nello specifico, le facoltà di Veterinaria devono sottostare a un monitoraggio e ad una verifica da parte dell'European association of establishments of veterinary education (EAEVE) e garantire un percorso formativo di qualità che consenta ai laureati di svolgere la relativa professione in tutti i Paesi dell'Unione europea;

            il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha reso noto che i singoli atenei devono intraprendere autonomamente le iniziative relative all'adeguamento degli standard e delle dotazioni di strutture scientifiche, didattiche e di ricovero;

            ha altresì fissato la data limite del 2013 per le richieste di autorizzazione all'organismo europeo, anche se l'approvazione può risultare condizionata;

            la mancata autorizzazione dell'EAEVE comporterà per la facoltà di Medicina veterinaria dell'ateneo di Sassari l'impossibilità di immatricolare studenti per l'anno accademico 2013-2014, pur assicurando a coloro che sono già iscritti la conclusione del percorso di studio e il conseguimento del titolo;

            la facoltà di Medicina veterinaria dell'università di Sassari, ancora priva di certificazione di qualità dell'autorità europea, sta lavorando alacremente per arrivare alla costruzione dell'ospedale veterinario e migliorare i suoi standard;

            considerata la vocazione agricola della regione, la facoltà potrebbe rappresentare una risorsa non solo per la provincia di Sassari, ma per l'intera Sardegna, e rispondere a un'esigenza degli studenti per divenire un'opportunità di lavoro per tanti;

            la stessa economia locale, se la facoltà di Medicina veterinaria di Sassari non potesse più garantire la sua attività, potrebbe subire un contraccolpo irreparabile,

        si chiede di sapere:

            se il Ministro in indirizzo non intenda prevedere deroghe alla data limite del 2013 in presenza di grandi sforzi da parte dell'Ateneo di Sassari, in un territorio difficile - quale quello della Sardegna - che da anni tenta di migliorare e diversificare l'offerta formativa;

            se non intenda consentire agli atenei che non abbiano conseguito la certificazione europea alla data del 2013, previa verifica da parte della Commissione ministeriale di esperti e per un periodo transitorio, di proseguire l'attività didattica attraverso l'integrazione o in sinergia organizzativa e operativa con altri atenei idonei, al fine di superare le lacune strutturali o funzionali evidenziate nelle relazioni ispettive .