STIFFONI, GARAVAGLIA Massimo, VACCARI, VALLARDI - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che:
Cofiloc SpA è un'azienda con sede in provincia di Treviso, attiva da oltre 25 anni nel settore del noleggio di macchinari ed attrezzature per l'edilizia. La società opera attraverso varie filiali ubicate nel Nord Italia e precisamente in Veneto, in Friuli Venezia Giulia e in Emilia-Romagna. La forza lavoro impiegata direttamente da Cofiloc comprende circa 50 unità ed il volume d'affari del gruppo è pari a circa 18.000.000 euro annui;
la società ha ricevuto un avviso di accertamento per il periodo di imposta 2004, impugnato presso la Commissione tributaria provinciale di Treviso, ed inoltre è stata oggetto di verifica fiscale per le annualità 2005-2007 per le quali non sono ancora stati emessi i relativi avvisi di accertamento. L'Agenzia delle entrate di Treviso contesta a Cofiloc SpA l'errata applicazione della tabella dei coefficienti di ammortamento prevista dal decreto 31 dicembre 1988 del Ministero dell'economia e finanze in quanto ritiene non applicabile da parte della Cofiloc il coefficiente di ammortamento del 15 per cento risultante dall'applicazione della Tabella di ammortamento Gruppo XVI specie I - Imprese di Costruzioni edilizie, di lavori di terra, eccetera. Secondo l'interpretazione dell'Agenzia di Treviso, non essendo Cofiloc un'impresa edile, avrebbe dovuto applicare il coefficiente di ammortamento previsto per il Gruppo XXII, relativo ad altre attività non precedentemente specificate in base al quale, a detta dell'ufficio, si sarebbe dovuto applicare un coefficiente di ammortamento del 7,5 per cento. In forza di tale illegittima interpretazione, l'Agenzia delle entrate di Treviso ha ripreso a tassazione, per il 2004 e intende fare lo stesso per il 2005-2007, i maggiori ammortamenti calcolati da Cofiloc, nonché la totalità dei costi relativi ai leasing sostenuti dalla stessa società, relativi a gru e piattaforme aeree;
una simile interpretazione appare ad avviso degli interroganti censurabile sotto molteplici profili. In primo luogo, essa si pone in contrasto con la ratio dell'art. 102, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni) e del decreto ministeriale 31 dicembre 1988, i quali prevedono che i coefficienti di ammortamento dei beni materiali strumentali "sono stabiliti per categorie di beni omogenei in base al normale periodo di deperimento e consumo nei vari settori produttivi". Già dalla lettura della norma è chiaro che, nel caso di specie, il settore produttivo al quale ricondurre il deperimento ed il consumo delle gru e delle piattaforme è quello delle "Industrie edilizie" e non quello delle "Altre attività". A tale proposito, è appena il caso di rilevare che le espressioni "settori produttivi" e "industrie", utilizzate dal legislatore fiscale, suggeriscono un'interpretazione estensiva (e non restrittiva) di quei concetti, al fine di individuare correttamente i coefficienti di ammortamento elencati nella Tabella allegata al decreto ministeriale;
in altre parole, non si può sostenere che, poiché Cofiloc non è in senso stretto un'impresa edile, i suoi macchinari (gru e piattaforme aeree impiegati nell'edilizia) devono essere ammortizzati in base ai coefficienti previsti per la categoria residuale. Invero, non vi è dubbio che l'attività di Cofiloc ("Noleggio di macchinari e di attrezzature per lavori edili e di genio civile") rientra nel settore dell'industria edilizia, tanto è vero che: a) tutti i beni strumentali oggetto dell'attività di Cofiloc sono impiegati - ed impiegabili - soltanto nel settore dell'edilizia; b) tutte le imprese clienti di Cofiloc sono, per l'appunto, imprese edili;
questa impostazione trova conferma anche nella giurisprudenza della Corte di cassazione e nelle pronunce della stessa amministrazione finanziaria. A tal riguardo nella recente sentenza n. 13506 dell'11 giugno 2009, la Suprema corte ha avuto modo di spiegare che il coefficiente di ammortamento di un bene strumentale non può essere determinato "esorbitando arbitrariamente dalle categorie tabellari dei beni", cioè utilizzando "un criterio meramente descrittivo", ma deve essere determinato applicando "un criterio sostanziale, ritenuto conforme allo spirito del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, art. 67" (disposizione oggi trasfusa nell'art. 102). Invero, già nella sentenza n. 5241 del 1995 la Corte di Cassazione si esprimeva negli stessi termini, respingendo il ricorso dell'amministrazione finanziaria. Segnatamente, il giudice di legittimità statuiva quanto segue: "Il ricorso non è fondato, perché sorretto da argomenti di pura logica formale e ignaro, quindi, delle ragioni di ordine sostanziale che presiedono alla diversificazione dei coefficienti di ammortamento dei beni ammortizzabili, sicuramente incentrata sul variabile tasso di usura dei medesimi, determinato, questo, dagli impieghi cui essi sono singolarmente destinati";
sul punto, poi, è ancora più chiara la posizione della Direzione affari generali e contenzioso tributario del Ministero (anche questa ignorata dall'ufficio di Treviso). Ed invero, al paragrafo 1.4.1 della nota del 23 maggio 1996 n. 483/E, riguardante proprio l'ipotesi che ci occupa: "Ammortamento in caso di leasing operativo", la Direzione ha chiarito quanto segue: "si ritiene che nel caso di locazione di un bene il coefficiente di ammortamento applicabile sia quello del settore produttivo dell'impresa utilizzatrice". Ebbene, quanto spiegato dall'amministrazione finanziaria non lascia spazio a dubbi, poiché, anche qualora Cofiloc non rientrasse tra le imprese operanti nel settore edilizio (il che si nega), il coefficiente di ammortamento applicabile ai macchinari noleggiati sarebbe comunque quello delle imprese edili utilizzatrici;
anche la risoluzione n. 56/E del 2004, conferma quanto detto. Riferendosi infatti alla citata sentenza n. 5241, l'Agenzia delle entrate riafferma il seguente principio: "Le ragioni di ordine sostanziale che presiedono alla diversificazione dei coefficienti di ammortamento dei beni ammortizzabili sono da ricercare nel variabile tasso di usura dei medesimi. Usura che presuppone, tuttavia, una destinazione definitiva del bene al suo naturale impiego da parte del possessore e che non può essere determinata tenendo conto di un utilizzo provvisorio e straordinario dello stesso". Nel caso di specie (gru e piattaforme aeree impiegate nell'edilizia), non occorre fare molti sforzi per capire qual è la "destinazione definitiva" di tali beni ed il loro "naturale impiego da parte del possessore". A tale fine, basta leggere la tipologia di attività svolta da Cofiloc, cioè il "Noleggio di macchinari e di attrezzature per lavori edili e di genio civile";
da quanto sopra illustrato emerge con chiarezza che, qualora vi fosse incertezza nello stabilire il coefficiente di ammortamento di un bene strumentale, sia l'amministrazione finanziaria che la Corte di cassazione hanno sempre adottato un canone interpretativo sostanzialistico,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo intenda intervenire al fine di verificare se la posizione assunta dai funzionari dell'Agenzia delle entrate di Treviso sia in linea con la giurisprudenza in materia e con le stesse pronunce del Ministero, considerato che un eventuale errore da parte dell'Agenzia delle entrate di Treviso avrebbe delle pesanti ricadute economiche non solo per l'azienda Cofiloc ma per l'intero settore di riferimento, creando inoltre trattamenti differenziati sul territorio nazionale;
se inoltre ritenga opportuno uniformare l'attività di controllo e verifica degli uffici territoriali dell'Agenzia delle entrate all'interpretazione data dal Ministero sulla suddetta questione.
(3-01469)