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Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 416 del 29/07/2010


TITOLO IV

DOTTORATO DI RICERCA E ATTIVITÀ DI RICERCA POST-DOTTORATO

Art. 14.

(Incentivi all'assunzione dei dottori di ricerca)

    1. A decorrere dal primo gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2015, per i primi tre anni dalla data di assunzione a tempo indeterminato di una persona in possesso del titolo di dottore di ricerca, o di titolo riconosciuto equipollente anche conseguito all'estero, i contributi previdenziali e assistenziali non sono dovuti dal datore di lavoro ma sono versati in modo figurativo all'ente di competenza.

    2. Per le medesime persone e per gli stessi periodi stabiliti nel comma 1 i redditi da lavoro dipendente sono imponibili solo per il 60 per cento, ai fini delle imposte dirette, e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

    3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'unità previsionale di base «Oneri comuni di parte corrente», istituita nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

    4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 15.

(Assegni di ricerca e professori a contratto)

    1. Lo svolgimento delle attività di ricerca presso un'università è riservato esclusivamente ai professori e ricercatori universitari, al personale tecnico-amministrativo in possesso di specifiche competenze, purché assunto a tempo indeterminato, nonché ai titolari degli assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nell'ambito di specifiche attività formative, agli studenti. Possono altresì svolgere attività di ricerca presso un'università, sulla base di specifiche convenzioni, dipendenti di altre amministrazioni, enti o imprese, ovvero titolari di borse di studio o di ricerca banditi da tali amministrazioni, enti o imprese, purché senza oneri per l'università ad eccezione di quelli diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e alla copertura dei costi assicurativi.

    2. Il comma 6 dell'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente:

    «6. Le università, gli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, l'ENEA e l'ASI, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, assicurando, con proprie disposizioni, idonee procedure di valutazione comparativa e la pubblicità degli atti, possono conferire assegni per la collaborazione ad attività di ricerca il cui importo minimo è stabilito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Possono essere titolari degli assegni esclusivamente coloro che sono in possesso del titolo di dottore di ricerca o di titolo riconosciuto equipollente, anche conseguito all'estero. Gli assegni hanno durata non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni; possono essere rinnovati nel limite massimo di sei anni, anche se conferiti da diverse università ed enti. Non è ammesso il cumulo con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari di assegni. Il titolare in servizio presso amministrazioni pubbliche può essere collocato in aspettativa senza assegni. Agli assegni di cui al presente comma si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni. Ai titolari di assegni di ricerca si applicano i medesimi trattamenti previdenziali e assistenziali del personale assunto a tempo determinato nella stessa università o ente, sulla base di accordi aggiuntivi al contratto collettivi nazionale di lavoro stipulati tra l'ARAN e le organizzazioni sindacali di comparto. I titolari di assegni di ricerca conferiti da un'università possono svolgere attività didattica integrativa dei corsi di insegnamento per un impegno annuo non superiore a ottanta ore. Gli assegni di ricerca non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma».

    3. Le università possono stipulare i contratti di diritto privato per l'insegnamento di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 21 maggio 1998, n. 242, esclusivamente con studiosi od esperti di comprovata qualificazione professionale e scientifica che siano dipendenti da altre amministrazioni, enti o imprese, ovvero titolari di pensione, ovvero lavoratori autonomi in possesso di reddito annuo non inferiore a quindicimila euro.

Art. 16.

(Progetti di giovani ricercatori)

    1. A decorrere dall'anno 2010 il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto a valere sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, bandisce entro il 31 marzo di ciascun anno almeno cinquecento finanziamenti di ricerca triennali, rinnovabili una sola volta, da assegnare sulla base di una selezione dei migliori progetti in tutti gli ambiti disciplinari presentati da persone che abbiano conseguito il dottorato di ricerca, o titolo equipollente anche rilasciato da un'università straniera, da non più di tre anni e che non siano professori o ricercatori universitari né ricercatori o dirigenti di ricerca presso enti pubblici di ricerca. Il progetto di ricerca è svolto in Italia presso un'università o un ente pubblico di ricerca indicato dal responsabile scientifico con il consenso dell'istituzione.

    2. La valutazione scientifica e la congruità economica dei progetti di ricerca è effettuata dai comitati di cui all'articolo 3, comma 2.

    3. Il finanziamento di ricerca comprende la copertura di tutte le spese dell'attività di ricerca prevista nel progetto, ivi comprese quelle relative alla stipula di un assegno di ricerca con il responsabile scientifico del progetto è versato all'università o all'ente pubblico di ricerca presso cui si sarà svolta l'attività, fermo restando che spetta al responsabile scientifico ogni decisione riguardante la ricerca e l'uso dei fondi assegnati, anche in deroga allo statuto ed ai regolamenti dell'università o dell'ente di ricerca, compresa eventualmente quella di svolgere all'estero una parte della ricerca. Nel caso in cui il responsabile scientifico decida di cambiare l'istituzione presso cui si svolge il progetto, il finanziamento residuo è interamente trasferito alla nuova sede. Il responsabile scientifico è impegnato direttamente e a tempo pieno nell'attività di ricerca e non può svolgere alcun altro lavoro dipendente o autonomo.

    4. I risultati di ciascun progetto sono sottoposti a valutazione, anche in itinere, da parte di esperti nominati dall'ANVUR. In caso di giudizio negativo il contratto è revocato e il finanziamento residuo restituito al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il rinnovo del contratto è vincolato ad una valutazione positiva dei risultati raggiunti e alla disponibilità di adeguati finanziamenti ministeriali.