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Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 416 del 29/07/2010


TITOLO III

STATO GIURIDICO DEI PROFESSORI E SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI

Art. 7.

(Terza fascia dei professori universitari)

    1. È istituita la terza fascia dei professori universitari nella quale rientrano di diritto i ricercatori universitari confermati che siano stati affidatari o supplenti di insegnamenti universitari nei corsi di laurea o di laurea specialistica/magistrale, anche in altro ateneo, per almeno tre anni, anche non consecutivi, nell'ultimo decennio. I ricercatori universitari non confermati, o per i quali non sussista tale requisito, sono inquadrati nella terza fascia dei professori universitari a domanda, previo giudizio favorevole del senato accademico dell'università di appartenenza sulla loro attività scientifica e didattica. Il ruolo dei ricercatori universitari è posto ad esaurimento.

    2. I ricercatori che siano stati affidatari o supplenti di insegnamenti universitari in ateneo diverso da quello di appartenenza possono richiedere di essere inquadrati come professori universitari di terza fascia presso l'ateneo dove hanno svolto l'insegnamento. Per l'accoglimento dell'istanza sono richieste le deliberazioni favorevoli del senato accademico e del consiglio di amministrazione di tale ateneo.

    3. Nelle more di una ridefinizione organica e complessiva dello stato giuridico e del trattamento economico dei professori universitari, lo stato giuridico e il trattamento economico dei professori universitari di terza fascia sono i medesimi di quelli dei ricercatori universitari, col totale riconoscimento dell'anzianità maturata.

    4. Ai professori universitari di terza fascia si riconosce il titolo di professori aggregati e si applicano le norme stabilite dall'articolo 1, commi 2, 3, 4 e 16, della legge 4 novembre 2005, n. 230.

    5. Per la maturazione del triennio di cui al comma 1 si applica l'articolo 13, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Art. 8.

(Settori scientifico-disciplinari)

    1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, sentito il Consiglio universitario nazionale e sulla base delle migliori pratiche internazionali, ridetermina i settori scientifico-disciplinari comunque in numero non superiore a cento, garantendo un adeguato numero di professori in servizio in ciascun settore.

Art. 9.

(Reclutamento e promozione dei professori universitari)

    1. Il reclutamento di un professore universitario di prima, seconda o terza fascia da parte di un'università avviene con procedure stabilite in un apposito regolamento di ateneo, nel rispetto delle norme generali stabilite dal presente articolo. Il regolamento è emanato dal rettore previo parere favorevole del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

    2. Il reclutamento di cui al comma 1 si effettua mediante selezione pubblica internazionale per titoli scientifici, il cui avviso contiene l'indicazione dell'università, della fascia e del settore scientifico-disciplinare. Possono essere aggiunti dettagli riguardanti i compiti didattici e i campi di ricerca di interesse dell'ateneo.

    3. Possono partecipare alla selezione di cui al comma 2 esclusivamente coloro che non siano in servizio presso l'università che ha emanato il bando e siano in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, di cui all'articolo 10, per la fascia e il settore corrispondenti. Si prescinde dal requisito dell'abilitazione per i candidati di nazionalità straniera non residenti in Italia, nonché per i professori universitari già in servizio nella medesima fascia in altre università italiane.

    4. A decorrere dal 1º gennaio 2016, limitatamente alle selezioni per il reclutamento di professori di terza fascia presso un'università, i candidati devono altresì aver conseguito il dottorato di ricerca presso un'altra università, ovvero devono essere stati titolari, per almeno tre anni, presso un'altra università di assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, o presso università o enti di ricerca non italiani o internazionali di borse di studio post-dottorali o di altre forme di attività di ricerca retribuita equivalenti agli assegni di ricerca.

    5. La valutazione comparativa dei candidati è affidata ad una commissione nominata dal senato accademico. La valutazione è effettuata sulla base dei curricula e dei titoli scientifici presentati dai candidati, nonché sulla base di giudizi, anche comparativi, richiesti ad esperti italiani e stranieri di riconosciuta fama internazionale, esterni all'ateneo interessato. La commissione richiede ai candidati inseriti in una lista ristretta, formulata dopo l'esame di curricula e titoli, di tenere un seminario pubblico sulle proprie ricerche. La valutazione si conclude con una graduatoria di merito dei candidati giudicati idonei, con esclusione di ogni ex-aequo.

    6. Il consiglio di amministrazione, sentiti il senato accademico e le strutture interne interessate, delibera il reclutamento sulla base della graduatoria di merito e di un'eventuale intervista con i candidati.

    7. Sono abrogate le norme riguardanti i trasferimenti di professori di cui agli articoli 1, comma 2, e 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210.

    8. La promozione alla fascia immediatamente superiore di un professore universitario di seconda o di terza fascia in servizio presso un ateneo avviene con procedure stabilite nel regolamento di cui al comma 1, nel rispetto dei seguenti principi:

        a) la selezione degli aspiranti alla promozione, per la fascia e il settore scientifico-disciplinare determinati, ha evidenza pubblica nell'ambito dell'ateneo;

        b) possono partecipare alla selezione esclusivamente i professori in servizio presso l'ateneo interessato in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 10 per la fascia e il settore interessati;

        c) la valutazione dei titoli scientifici e didattici dei candidati è effettuata da una commissione, nominata dal senato accademico, che si avvale di giudizi forniti da esperti italiani e stranieri esterni all'ateneo interessato;

        d) la promozione è deliberata dal consiglio di amministrazione, sentiti il senato accademico e le strutture interne interessate.

    9. Ciascun ateneo può procedere, nel corso di un anno solare, ad un numero complessivo di procedure di promozione di cui al comma 8 non superiore al doppio del numero dei reclutamenti effettuati ai sensi del comma 2 nell'anno solare precedente.

Art. 10.

(Abilitazione scientifica nazionale)

    1. Per ciascuna fascia di professori e per ciascun settore scientifico-disciplinare il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nomina, ogni tre anni, una commissione scientifica incaricata di valutare i curricula e i titoli scientifici dei candidati che hanno presentato domanda per conseguire l'abilitazione scientifica alla partecipazione alle procedure di reclutamento e di promozione di cui all'articolo 9.

    2. La commissione scientifica di cui al comma 1 è composta da cinque professori di prima fascia appartenenti al settore scientifico-disciplinare interessato e facenti parte di una lista compilata dall'ANVUR e formata dai professori attivi nella ricerca che lo richiedano documentando le loro pubblicazioni scientifiche nell'ultimo quinquennio. Tre componenti della commissione sono eletti da tutti i professori universitari del settore e due sono sorteggiati all'interno della lista. Nessuno può far parte, nel periodo di due trienni consecutivi, di due o più commissioni scientifiche, anche se di diversa fascia o settore.

    3. I soggetti che intendono presentare la domanda per conseguire l'abilitazione scientifica relativa alla terza fascia del professori universitari devono essere in possesso del dottorato di ricerca o di titolo riconosciuto equipollente, anche conseguito all'estero. In via transitoria, sino al 31 dicembre 2015, la domanda può essere presentata anche da coloro che abbiano svolto per almeno trentasei mesi, anche non consecutivi, dopo la laurea magistrale, ovvero dopo la laurea conseguita ai sensi dell'ordinamento previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, attività di ricerca come appartenenti ad una delle seguenti categorie:

        a) titolari degli assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;

        b) ricercatori con contratto a tempo determinato o di formazione;

        c) titolari di contratti retribuiti di collaborazione coordinata e continuativa, o a progetto, presso università o enti pubblici di ricerca;

        d) titolari di rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti presso università o enti di ricerca non italiani;

        e) personale tecnico in servizio a tempo indeterminato presso università o enti pubblici di ricerca.

    4. La commissione scientifica di cui al comma 1, sulla base di criteri qualitativi e quantitativi determinati all'inizio del triennio che tengano anche conto delle indicazioni fornite da società scientifiche nazionali e internazionali, valuta ciascuna domanda nell'ordine di presentazione e stabilisce se, in base al curriculum e ai titoli scientifici, il candidato possieda o meno la maturità scientifica minima ritenuta necessaria per poter svolgere con adeguata competenza ed esperienza le funzioni di professore nella fascia interessata. La commissione delibera entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. Nel caso di deliberazione negativa, il candidato non può presentare una nuova domanda, anche per diversa fascia o settore, nei successivi due anni.

    5. Il conseguimento dell'abilitazione scientifica non costituisce titolo di idoneità, né dà alcun diritto, relativamente al reclutamento in ruolo o alla promozione presso un'università al di fuori delle procedure previste dall'articolo 9.

Art. 11.

(Organico docente)

    1. Il consiglio di amministrazione di ciascuna università determina il numero massimo di professori di ciascuna fascia che possono prestare servizio nell'ateneo con costi stipendiali sostenibili per il bilancio, anche nel tempo. Questi valori sono aggiornati periodicamente dal consiglio di amministrazione, di norma ogni tre anni, sulla base dei piani strategici approvati dal senato accademico. La prima determinazione e le successive modifiche, accompagnate da un'analisi tecnica sulla sostenibilità dei costi, sono sottoposte al parere vincolante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.

    2. Nella determinazione di cui al comma 1, il numero dei professori di prima fascia non può comunque essere superiore a quello dei professori di seconda fascia e questo non può comunque essere superiore a quello dei professori di terza fascia. Gli statuti determinano le modalità per assicurare equilibrati rapporti tra le fasce nei singoli ambiti disciplinari e nelle strutture interne di cui all'articolo 6, comma 1.

    3. Nel caso in cui il numero dei professori di una fascia in servizio presso l'ateneo sia eguale o superiore al valore massimo previsto, è fatto divieto all'università di dar corso in qualunque forma a procedure di reclutamento o di promozione in quella fascia.

Art. 12.

(Impegno a tempo pieno o parziale dei professori universitari)

    1. I professori universitari svolgono di norma un impegno lavorativo a tempo pieno ed esclusivo per l'università di appartenenza, salvo quanto previsto dal comma 3. Possono richiedere di optare per un regime lavorativo a tempo parziale, per periodi non inferiori ad un anno, indicando la percentuale di tempo lavorativo, comunque non inferiore al 20 per cento su un totale figurativo di 1.500 ore annue, che intendono dedicare alle attività universitarie, nel qual caso sono autorizzati a svolgere nel tempo restante attività professionale o altri impegni di lavoro autonomo ad eccezione di quelli in conflitto di interessi con l'università di appartenenza. Il trattamento economico complessivo spettante al professore a tempo parziale è commisurato alla medesima percentuale. Le università stabiliscono con apposito regolamento le modalità di controllo dello svolgimento delle attività universitarie da parte del professore a tempo parziale e le eventuali condizioni di incompatibilità con le cariche accademiche. I professori a tempo parziale possono comunque far parte delle commissioni di cui all'articolo 9, commi 5 e 8, e all'articolo 10, comma 2.

    2. Nell'ambito della loro attività universitaria i professori possono rendersi disponibili ad attività di studio, di insegnamento, di ricerca, di consulenza e di collaborazione scientifica a favore di terzi nell'ambito di contratti o convenzioni stipulati dall'università di appartenenza o da sue strutture interne, purché senza detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate. I corrispettivi per tali attività sono versati dall'università all'interessato e sono assimilati a redditi da lavoro dipendente.

    3. I professori universitari a tempo pieno possono svolgere liberamente attività seminariali, culturali, editoriali e comunicative, anche retribuite, a favore di università, enti di ricerca, case editrici e altre istituzioni culturali italiane o straniere. Possono altresì svolgere, previa autorizzazione dell'università di appartenenza, incarichi professionali retribuiti di studio, di insegnamento, di ricerca, di consulenza e di collaborazione scientifica, conferiti da enti pubblici o da soggetti privati, purché con carattere di saltuarietà e di durata limitata, a condizione comunque che l'attività non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate e che non si verifichino conflitti di interesse con l'università di appartenenza. A tali incarichi si applica il regime fiscale del lavoro autonomo occasionale, con esclusione di ogni versamento di contributi pensionistici, nonché le norme stabilite dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Una quota del 20 per cento dei relativi compensi è versata all'università di appartenenza a titolo di rimborso forfettario delle spese generali ed è deducibile dal reddito dell'interessato in aggiunta alle deduzioni ordinarie delle spese per il lavoro autonomo occasionale.

    4. Rimangono ferme le norme di legge che regolano l'attività assistenziale dei professori medici.

Art. 13.

(Nuovi posti di professore di terza fascia)

    1. Il reclutamento straordinario di ricercatori universitari disposto dall'articolo 1, comma 648, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è trasformato in reclutamento straordinario di professori di terza fascia da effettuare con le procedure previste nell'articolo 9 della presente legge. I termini per l'emanazione dei bandi sono prorogati al 30 giugno 2012.

    2. Per il reclutamento straordinario di cui al comma 1 si utilizzano i finanziamenti ancora disponibili di cui all'articolo 1, comma 650, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e sono ulteriormente stanziati 120 milioni di euro per l'anno 2010, 160 milioni per l'anno 2011 e 200 milioni per l'anno 2012. A decorrere dall'anno 2013 il finanziamento è definitivamente consolidato nel fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

    3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'unità previsionale di base «Oneri comuni di parte corrente», istituita nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

    4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.