Caricamento in corso...
 
 
Versione ePub Versione PDF (629 KB)

Versione HTML base



Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 416 del 29/07/2010


ARTICOLO 1

Art. 1

    1. Il comma 434 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è abrogato. I professori universitari di prima fascia di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, dopo il raggiungimento del settantaduesimo anno di età, possono chiedere, prima della data di pensionamento, di continuare a prestare servizio, dopo il pensionamento, in posizione di fuori ruolo per ulteriori tre anni; essi conservano le prerogative accademiche che, ai sensi delle vigenti disposizioni, sono inerenti allo stato di professore di ruolo. Agli stessi viene erogato il trattamento economico pensionistico ordinariamente spettante, senza trattenute contributive e previdenziali.

    2. Ai professori di cui al secondo periodo del comma 1, che prestano servizio nelle libere università private riconosciute dallo Stato, il trattamento economico pensionistico ordinariamente spettante, senza trattenute contributive e previdenziali, è erogato, per tutta la durata del periodo del collocamento in posizione di fuori ruolo, dalle università in cui prestano servizio.

Delega al Governo per la riforma della governance di ateneo ed il riordino del reclutamento dei professori universitari di prima e seconda fascia e dei ricercatori (1387)