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Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 416 del 29/07/2010


DISEGNI DI LEGGE DICHIARATI ASSORBITI A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1905

Modifica dell'articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di disciplina dei professori a contratto (591)

ARTICOLO 1

Art. 1.

    1. All'articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

    «e) i professori a contratto di cui agli articoli 25 e 100 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, prevedendo apposite disposizioni in materia di requisiti scientifici e professionali dei predetti professori, nonché di modalità di impiego. I professori a contratto possono essere rinnovati nei loro incarichi, senza alcun limite temporale, secondo i modi, le procedure e i criteri previsti da ciascun ateneo e dagli istituti di assicurazione universitaria statali. Nelle more dell'adozione del decreto ministeriale, la durata dei rapporti contrattuali pendenti è determinata da ciascun ateneo».

    2. Gli articoli 25 e 100, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 21 maggio 1998, n. 242, sono abrogati.

Disposizioni a favore dei professori universitari incaricati (874)

ARTICOLO 1

Art. 1.

    1. I professori incaricati rimasti in servizio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, o che rientrano nel campo di applicazione della legge 17 febbraio 1992, n. 204, sono inquadrati nel ruolo dei professori incaricati come figure ad esaurimento fino all'età di settanta anni prevista dalla normativa vigente. Coloro che si trovano nella condizione di professore incaricato interno, in quanto titolari di altro rapporto d'impiego di natura pubblica o privata, sono tenuti ad esercitare l'opzione entro il termine perentorio di sessanta giorni, pena la decadenza dall'incarico al termine dell'anno accademico in corso.

    2. I professori incaricati, per tutto quanto non diversamente previsto nella normativa relativa alla docenza universitaria, sono soggetti agli stessi doveri e godono degli stessi diritti dei professori universitari di ruolo di seconda fascia e, pertanto, ad essi si applicano tutte le disposizioni della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, incluso il diritto ad effettuare supplenze retribuite. I professori incaricati che partecipino a concorsi per posti di professore universitario sono esonerati dal sostenere una prova didattica.

    3. Il trattamento economico dei professori incaricati è pari al 90 per cento di quello spettante al professore universitario di ruolo di seconda fascia con pari anzianità nell'incarico, ivi compreso l'assegno aggiuntivo previsto dai commi quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo dell'articolo 12 del decreto-legge 1º ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, come sostituiti dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, per coloro che optino per il regime a tempo pieno. L'anzianità di servizio si calcola a decorrere dall'inizio dell'anno accademico in cui è stato conferito il primo incarico. Ai fini del trattamento economico, ai professori incaricati viene riconosciuto a partire dal 10 novembre 1987, l'eventuale differenza tra la retribuzione corrispondente a quanto sopra indicato e quella effettivamente percepita.

    4. Restano a carico del bilancio delle università interessate gli oneri eventualmente derivanti dall'applicazione della presente legge.

Disciplina dei docenti universitari fuori ruolo (970)

ARTICOLO 1

Art. 1

    1. Il comma 434 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è abrogato. I professori universitari di prima fascia di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, dopo il raggiungimento del settantaduesimo anno di età, possono chiedere, prima della data di pensionamento, di continuare a prestare servizio, dopo il pensionamento, in posizione di fuori ruolo per ulteriori tre anni; essi conservano le prerogative accademiche che, ai sensi delle vigenti disposizioni, sono inerenti allo stato di professore di ruolo. Agli stessi viene erogato il trattamento economico pensionistico ordinariamente spettante, senza trattenute contributive e previdenziali.

    2. Ai professori di cui al secondo periodo del comma 1, che prestano servizio nelle libere università private riconosciute dallo Stato, il trattamento economico pensionistico ordinariamente spettante, senza trattenute contributive e previdenziali, è erogato, per tutta la durata del periodo del collocamento in posizione di fuori ruolo, dalle università in cui prestano servizio.

Delega al Governo per la riforma della governance di ateneo ed il riordino del reclutamento dei professori universitari di prima e seconda fascia e dei ricercatori (1387)

ARTICOLI

Art. 1.

(Delega al Governo)

    1. Allo scopo di procedere alla riforma della governance di ateneo e al riordino della disciplina concernente il reclutamento dei professori universitari di prima e di seconda fascia e dei ricercatori, il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni universitarie, uno o più decreti legislativi attenendosi ai princìpi e criteri direttivi indicati nella presente legge.

    2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) e il Consiglio universitario nazionale (CUN) e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia per le conseguenze di carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Ciascuno degli schemi di decreto legislativo è corredato di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

    3. Ulteriori disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate, con il rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro diciotto mesi dalla data della loro entrata in vigore.

Art. 2.

(Disposizioni in materia di organizzazione e governancedi ateneo)

    1. In conformità ai princìpi stabiliti dalla normativa vigente in materia di autonomie funzionali e nel rispetto di quanto previsto dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, lo statuto disciplina l'organizzazione e la governance di ateneo nell'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo.

    2. Il Rettore ha la rappresentanza esterna dell'ateneo ad ogni effetto di legge. Presiede il Consiglio di amministrazione e il Senato accademico e svolge le funzioni di indirizzo, promozione e vigilanza, oltre a quelle di gestione che non risultino espressamente attribuite dallo statuto ad altri organi. Viene eletto da tutte le componenti universitarie secondo le modalità stabilite nello statuto. Il personale tecnico-amministrativo e gli studenti votano attraverso rappresentanti ovvero con voto individuale ponderato. Il mandato può essere rinnovato per una volta soltanto e comunque senza che venga superato il limite massimo di otto anni. Ad eccezione del rappresentante degli studenti, il Rettore nomina i membri del Consiglio di amministrazione in conformità a quanto previsto dall'articolo 16, comma 4, lettera f), della legge 9 maggio 1989, n. 168, e nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo.

    3. Il Senato accademico è composto dai responsabili delle strutture organizzative di primo livello in base alle modalità stabilite dallo statuto e dalle rappresentanze del personale docente, tecnico-amministrativo e degli studenti e in ogni caso fino ad un massimo di cinquanta membri. Ai fini della partecipazione al Senato accademico rilevano esclusivamente le strutture organizzative di primo livello composte da non meno di trenta afferenti fra professori di prima fascia, di seconda fascia e ricercatori. Il Senato accademico approva lo statuto, definisce l'assetto organizzativo interno secondo quanto fissato dallo statuto, approva il programma triennale previsto dall'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, esprime il parere sul bilancio preventivo, sulla consistenza e sui criteri di assegnazione del fondo per la incentivazione individuale ed approva il bilancio consuntivo. Trascorsi due anni dalla elezione del Rettore, il Senato accademico può sfiduciarlo con una deliberazione assunta a maggioranza di almeno due terzi dei componenti.

    4. Il Consiglio di amministrazione è composto da nove membri, di cui uno indicato dal Consiglio degli studenti tra gli studenti iscritti da un numero di anni non superiore alla durata legale del corso di studi. Dei sette membri nominati dal Rettore tra soggetti dotati, sulla base del loro curriculum e della loro esperienza, delle necessarie competenze gestionali, tre possono essere interni all'università. I membri esterni sono scelti tra esponenti significativi del mondo impreditoriale e finanziario, tra ex studenti che si siano particolarmente affermati nella vita professionale ovvero tra personalità di chiara fama che possano fornire relazioni significative e competenze utili ai fini delle strategie di sviluppo dell'università. Non possono comunque essere nominati soggetti che rivestano incarichi di natura politica.

    5. Il Consiglio di amministrazione sovrintende l'attuazione del programma triennale di cui al comma 3. Approva il bilancio preventivo e predispone il bilancio consuntivo. Su proposta del Rettore, nomina il direttore generale. Effettua, in base a quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, le assunzioni a tempo indeterminato dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori. Definisce criteri di assegnazione del fondo per la incentivazione individuale. Nel rispetto di quanto stabilito dalla legge in termini di determinazione del contenuto minimo dei diritti e doveri del personale docente di ruolo, il Consiglio di amministrazione stipula il contratto individuale integrativo con il personale docente in servizio a tempo pieno di cui all'articolo 3, comma 2. Il Consiglio di amministrazione adotta in via definitiva i provvedimenti disciplinari avverso il personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo senza pregiudizio di ulteriore ricorso nelle appropriate sedi giurisdizionali.

    6. Il direttore generale costituisce il vertice gerarchico della struttura amministrativa di ateneo. È responsabile della attuazione degli indirizzi ricevuti dal Consiglio di amministrazione secondo criteri e modalità che garantiscano l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa e la semplificazione dei processi, secondo quanto previsto dallo statuto in attuazione dell'articolo 16, comma 4, lettera c), della legge 9 maggio 1989, n. 168. Per raggiungere i suddetti obiettivi egli assicura l'adozione di un sistema di valutazione delle prestazioni individuali esteso a tutto il personale tecnico-amministrativo, cui siano correlati gli incentivi economici e le progressioni di carriera. Partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione senza diritto di voto.

    7. È istituita presso ciascuna università una Consulta composta da esponenti del mondo produttivo e finanziario e del territorio con lo scopo di suggerire strategie di sviluppo dell'università e di esprimere pareri sui programmi triennali degli atenei.

    8. L'organizzazione interna dell'Università è disciplinata dagli statuti nel rispetto dei seguenti princìpi:

        a)  le strutture organizzative di primo livello, comunque denominate, sono responsabili sia della ricerca sia della didattica e possono ulteriormente articolarsi al proprio interno in strutture minori responsabili di singole attività;

        b)  le decisioni sono adottate direttamente dalle strutture organizzative del livello interessato secondo i princìpi di sussidiarietà e di semplificazione amministrativa e burocratica.

    9. Le strutture organizzative di primo livello stipulano, entro i limiti del budget predefinito in sede di bilancio preventivo, contratti individuali di ricerca e di didattica sulla base delle proposte adeguatamente motivate presentate dai professori di prima e seconda fascia in servizio presso le strutture medesime. I contratti di ricerca non possono comunque superare la durata di sei anni. I contratti di cui al presente comma assorbono tutte le figure non di ruolo di docenza o di ricerca. Il periodo di ricerca a contratto viene considerato ai fini previdenziali.

    10. Il Ministro dell'economia e delle finanze nomina tre componenti dell'organismo di controllo sulla regolarità contabile dei bilanci dei singoli atenei, che presentano con cadenza annuale una relazione ai Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nomina i tre componenti del Nucleo di valutazione, quale sezione staccata dell'Agenzia nazionale per la valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR), con il compito di valutare la qualità della ricerca e della didattica complessivamente svolta all'interno della singola università. Il Nucleo di valutazione riferisce periodicamente al Consiglio di amministrazione sui risultati di dette valutazioni.

    11. Nell'ipotesi di dissesto finanziario di una università, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca può nominare un commissario straordinario con il compito di predisporre entro tre mesi dalla nomina un piano di rientro finanziario e di assicurarne l'attuazione. Fino alla attuazione di tale piano, e comunque per un periodo non superiore a due anni, le funzioni di Rettore, consiglio di amministrazione, direttore generale e Senato accademico sono sospesi.

    12. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle università non statali e agli istituti di istruzione superiore ad ordinamento speciale, in quanto compatibili con i rispettivi statuti.

    13. Le disposizioni di cui al comma 11 si applicano anche agli Istituti di istruzione superiore ad ordinamento speciale.

Art. 3.

(Incentivi alla ricerca e alla didattica)

    1. È istituito un fondo per la incentivazione della ricerca e della didattica, di seguito denominato «fondo», con una dotazione annua di 300 milioni di euro. La ripartizione delle risorse è disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in considerazione dei risultati raggiunti da ciascuna università e tenuto conto, altresì, della necessità di valorizzare singole strutture di eccellenza; a tali fini si considerano i risultati delle valutazioni compiute dall'ANVUR. Il fondo così ripartito può essere integrato anche con contributi esterni.

    2. Ai fini della assegnazione delle risorse del fondo, le università stipulano con professori e ricercatori di ruolo contratti individuali aggiuntivi rispetto alla retribuzione di base. I contratti di cui al presente comma possono contenere anche condizioni particolari in deroga alle norme sugli obblighi didattici.

    3. I criteri per la assegnazione delle risorse del fondo mediante contratti individuali definiti, in via generale, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, sono comunicati al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e resi pubblici per via telematica. Sono parimenti rese pubbliche mediante via telematica le motivazioni alla base dei contratti individuali. I criteri devono considerare la qualità della ricerca svolta o il particolare interesse della ricerca che si propone di svolgere nella struttura universitaria, la qualità della didattica e la capacità di portare finanziamenti.

    4. È istituito un fondo universitario locale per il finanziamento ai progetti di ricerca con dotazione annua di 150 milioni di euro. Il fondo per i programmi di ricerca di rilevante interesse nazionale (PRIN) è integrato di 150 milioni di euro.

    5. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'istituzione dei fondi di cui ai commi 1 e 4 si provvede per i cinque sesti mediante un aumento corrispondente della imposta sui tabacchi e per un sesto mediante un aumento corrispondente dell'imposta sui super alcolici.

    6. I fondi per i progetti di ricerca universitaria sono ripartiti fra le varie strutture organizzative di primo livello secondo criteri generali resi noti nel bilancio preventivo. L'attribuzione dei finanziamenti ai singoli gruppi di ricerca ovvero a progetti di ricerca individuale è fatta in base alla valutazione dell'interesse della ricerca proposta. Laddove si tratti di ricerche individuali e il richiedente sia in servizio da più di tre anni, è valutata anche la produttività scientifica fatta nell'ultimo triennio secondo criteri esplicitati in modo trasparente.

    7. L'ANVUR presenta al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca una relazione annuale, in cui sono analizzati i criteri utilizzati dai diversi atenei nella stipulazione dei contratti individuali e nella distribuzione dei fondi di ricerca.

    8. Le università sono autorizzate a determinare l'ammontare di contribuzioni studentesche aggiuntive differite a dopo la laurea, per un importo non superiore alle tasse universitarie annue correnti stabilite dall'ateneo di iscrizione, moltiplicato per gli anni di frequenza. Le contribuzioni di cui al primo periodo saranno esigibili a decorrere dall'anno successivo alla laurea e limitatamente da coloro che percepiscano un reddito superiore a 10.000 euro. A tale fine il modello per la dichiarazione dei redditi prevede una apposita casella con la indicazione della università titolare del credito. Le contribuzioni potranno essere pagate con rate annuali entro un termine temporale massimo di 20 anni. La contribuzione aggiuntiva è dimezzata per coloro che si siano laureati in corso con una media pari o superiore a ventotto trentesimi.

    9. Le risorse rese disponibili ai sensi del comma 8 sono destinate ad integrare il fondo per il diritto agli studi universitari, il fondo per l'edilizia universitaria e il fondo per le residenze per universitari.

Art. 4.

(Modalità e procedure per il reclutamento e la chiamata in ruolo dei professori universitari di prima e di seconda fascia e dei ricercatori)

    1. Il reclutamento dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori avviene attraverso procedure bandite dalle singole università, nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo.

    2. Sulla base delle risorse disponibili, il Consiglio di amministrazione, nella relazione al bilancio, stabilisce il numero dei posti da utilizzare per chiamate su posizioni a tempo indeterminato dei professori universitari di prima e di seconda fascia e dei ricercatori. I posti sono attribuiti dal Consiglio di amministrazione alle singole strutture organizzative di primo livello in base a criteri fissati dal Senato accademico che tengano conto delle strategie di sviluppo dell'ateneo, del numero degli studenti, dei risultati della didattica e dei risultati della ricerca, con una ponderazione rispetto alla consistenza dell'organico. I criteri di ripartizione dei posti fra le singole strutture organizzative sono comunicati al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; ad essi viene garantita la più ampia diffusione in specie utilizzando gli strumenti telematici.

    3. L'individuazione dei settori scientifico-disciplinari a cui attribuire i singoli posti spetta a ciascuna struttura organizzativa di primo livello.

Art. 5.

(Princìpi e criteri direttivi per il reclutamento dei professori di prima e di seconda fascia e dei ricercatori)

    1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con cadenza biennale per le abilitazioni a professore di prima fascia e per le abilitazioni a professore di seconda fascia, e con cadenza annuale per le abilitazioni a ricercatore, istituisce rispettivamente e per ciascun settore scientifico-disciplinare una commissione nazionale. Le commissioni nazionali sono composte da tre professori ordinari afferenti al settore, sorteggiati da una lista di nove professori eletti dai professori di prima fascia del settore scientifico di riferimento, nonché da un numero adeguato di supplenti destinati a subentrare nelle ipotesi di cui al comma 2. I commissari eletti devono essere in servizio da almeno cinque anni e avere una produzione scientifica valutabile secondo le modalità ed i parametri di cui al decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n 1.

    2. La morte, le dimissioni e la decadenza dei commissari comportano l'immediata sostituzione con i supplenti di cui al comma 1, da individuare anche in via preventiva tramite estrazione a sorte. I comportamenti dei commissari che ostacolano la celerità e mettono in pericolo il rispetto dei termini delle procedure danno luogo alla decadenza dalla commissione, pronunciata dal CUN, che valuta, ai fini della decadenza, il rilevante impedimento dei commissari. Il commissario dimessosi o decaduto non può essere nominato nelle commissioni di concorso per professore di prima fascia, di seconda fascia e per ricercatore nei cinque anni successivi. In materia di concorsi universitari si applicano i termini di cui all'articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. La competenza giurisdizionale amministrativa di primo grado spetta in via esclusiva, anche per l'emanazione di misure cautelari, al tribunale amministrativo regionale con sede in Roma. Le questioni di competenza sono rilevabili d'ufficio.

    3. In attuazione di quanto disposto al comma 2, il CUN, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede ad accorpare i settori scientifico-disciplinari in modo che ciascun settore sia costituito da almeno quaranta professori ordinari.

    4. La commissione di cui al comma 1 valuta le pubblicazioni prodotte dai candidati. I criteri di valutazione sono preventivamente fissati, in grado diverso per i professori di prima fascia, di seconda fascia e per i ricercatori, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con apposito decreto. L'abilitazione dei professori di prima e di seconda fascia presuppone anche un giudizio sulle capacità didattiche. A tale fine, coloro che abbiano conseguito un giudizio di idoneità scientifica sono ammessi a sostenere una lezione pubblica la cui valutazione positiva è condizione necessaria per la abilitazione.

    5. L'abilitazione di cui al comma 4 è concessa con giudizio pubblico, specificamente motivato.

    6. Nei concorsi di prima e seconda fascia il numero di soggetti che possono conseguire l'abilitazione per ciascun settore scientifico-disciplinare e per ciascuna fascia è pari al numero di procedure bandite dalle università per ciascun settore scientifico-disciplinare e per ciascuna fascia, incrementato di una quota sino a un massimo del 100 per cento. Per i concorsi di ricercatore, l'abilitazione non è vincolata al numero delle procedure bandite dalle università.

    7. Il conseguimento dell'abilitazione costituisce titolo legittimante la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla dirigenza pubblica secondo i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ed è titolo valutabile nei concorsi pubblici che prevedano la valutazione dei titoli.

    8. Per l'abilitazione a ricercatore, le pubblicazioni sono discusse pubblicamente con ciascun candidato. Possono partecipare alla procedura di valutazione per l'abilitazione a ricercatore soltanto coloro che abbiano un titolo di dottore di ricerca italiano o straniero, ovvero una specializzazione presso una scuola riconosciuta dalla normativa europea e che abbiano svolto attività di ricerca a contratto per almeno tre anni presso una università italiana o straniera.

    9. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 1, comma 1, sono bandite, per la copertura dei posti di professore ordinario, professore associato e ricercatore, esclusivamente le procedure di cui alla presente legge. I candidati abilitati a seguito di procedure i cui atti sono stati approvati, se non chiamati, conservano l'idoneità per un periodo di tre anni dal conseguimento.

Art. 6.

(Princìpi e modalità per la chiamata in ruolo dei professori di prima e di seconda fascia e dei ricercatori)

    1. Oltre ai soggetti che abbiano conseguito una abilitazione secondo le modalità di cui alla presente legge, possono essere assunti, per posti di livello equivalente, i professori di prima e seconda fascia e i ricercatori che siano già in servizio presso università italiane o che si trovino nel ruolo corrispondente presso università straniere, nel rispetto di quanto determinato dal CUN in materia di equipollenza degli incarichi. Sono fatte salve le disposizioni previste dall'articolo 1-bis del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1.

    2. Fermo restando quanto stabilito dalla presente legge, ogni ateneo individua nei propri statuti specifiche modalità per la selezione dei candidati alla assunzione.

    3. L'assunzione a tempo indeterminato dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori è decisa dal Consiglio di amministrazione su proposta delle strutture di primo livello interessate.

    4. I ricercatori ai quali è affidato un insegnamento acquistano, per la durata dello stesso, il titolo di professore aggregato.

    5. Il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado, oltre che i conviventi, non possono essere chiamati sullo stesso settore scientifico-disciplinare ovvero su settore affine dalla struttura organizzativa nella quale è incardinato l'altro coniuge, il parente, l'affine o il convivente, anche se in posizione di fuori ruolo.

Interventi per il rilancio e la riorganizzazione delle università (1579)

TITOLO I

FINANZIAMENTO E PATRIMONIALIZZAZIONE DELLE UNIVERSITÀ

ARTICOLI

Art. 1.

(Fondo di finanziamento ordinario)

    1. A decorrere dall'anno 2010 il fondo di finanziamento ordinario delle università statali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato ogni anno almeno in misura eguale, per una quota del 20 per cento, al tasso programmato di inflazione per l'anno di riferimento e, per la restante quota dell'80 per cento, alla percentuale di adeguamento retributivo annuale per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, determinata per l'anno precedente, con l'obiettivo di raggiungere entro il 2020 almeno il valore medio, tra i paesi dell'Unione europea facenti parte dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), della quota percentuale di spesa pubblica destinata al settore terziario dell'istruzione.

    2. Il fondo di finanziamento delle università non statali legalmente riconosciute, di cui all'articolo 5 della legge 29 luglio 1991, n. 243, è incrementato ogni anno con la stessa decorrenza e sulla base dei medesimi criteri di cui al comma 1.

    3. All'articolo 5, comma 7, lettera d), del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con esclusione di quelle relative al fondo di finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537».

    4. Sono abrogati il primo periodo del comma 13 dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1.

    5. Una quota del fondo di cui al comma 1, pari al 10 per cento negli anni 2010 e 2011, al 15 per cento negli anni 2012 e 2013 e al 20 per cento per gli anni successivi, è ripartita tra le università statali in ragione della qualità dei risultati ottenuti nelle attività didattiche e di ricerca, sulla base di parametri stabiliti preventivamente e su base pluriennale dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), costituita ai sensi dell'articolo 2, comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Tali assegnazioni sono annuali e non consolidabili.

    6. Una quota del fondo di cui al comma 1, pari al 5 per cento negli anni 2010 e 2011, al 7,5 per cento negli anni 2012 e 2013 e al 10 per cento per gli anni successivi è ripartita tra le università statali come cofinanziamento ministeriale annuale, in misura non superiore al 50 per cento dei costi effettivamente sostenuti, ad accordi di programma pluriennali stipulati tra l'università interessata, la regione di appartenenza e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca relativi a specifici obiettivi di sviluppo dell'ateneo, di miglioramento della qualità e di riequilibrio territoriale. Tali assegnazioni sono annuali e non consolidabili.

    7. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 3 e 4, pari a seicento milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'unità previsionale di base «Oneri comuni di parte corrente», istituita nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

    8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

(Patrimonio)

    1. L'Agenzia del demanio trasferisce alle università statali la proprietà dei beni immobili già in uso alle medesime. Gli atti di trasformazione e di trasferimento degli immobili e tutte le operazioni ad essi connesse sono esenti da imposte e tasse.

    2. I trasferimenti a titolo di contributo o di liberalità a favore delle università statali o non statali legalmente riconosciute sono esenti da tasse e imposte indirette e da diritti dovuti a qualunque altro titolo e sono interamente deducibili dal reddito del soggetto erogante.

Art. 3.

(Progetti di ricerca di interesse nazionale)

    1. Una quota non inferiore al 50 per cento dell'ammontare annuo del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è destinata al programma di finanziamento delle ricerche di interesse nazionale liberamente proposte in tutte le discipline dalle università e dagli enti pubblici di ricerca, di cui al comma 872 del medesimo articolo 1.

    2. La valutazione scientifica e la congruità economica dei progetti di ricerca presentati è effettuata da appositi comitati di esperti con la metodologia della valutazione tra pari affidata a revisori indipendenti cui è garantito l'anonimato del giudizio espresso. Ciascun comitato è nominato dall'ANVUR e valuta i progetti afferenti ad ambiti disciplinari predeterminati sulla base delle esperienze europee. I componenti di ciascun comitato sono ricercatori attivi e di alto livello internazionale comprovato da indicatori bibliometrici significativi per ciascun ambito disciplinare. Almeno la metà dei componenti deve far parte di università o di centri di ricerca non italiani.

TITOLO II

AUTONOMIA STATUTARIA E GOVERNO DEGLI ATENEI

Art. 4.

(Statuti e codici etici degli atenei)

    1. Nel rispetto dei princìpi di autonomia stabiliti dall'articolo 33 della Costituzione, in attuazione delle norme stabilite dall'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, gli articoli del presente titolo stabiliscono i termini e i limiti dell'autonomia statutaria delle università statali per quanto riguarda il governo dell'ateneo. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca può autorizzare deroghe esclusivamente per gli statuti delle istituzioni universitarie ad ordinamento speciale quando la richiesta di deroga sia motivata sulla base della specificità delle loro missioni, ovvero per gli statuti delle università aventi in servizio più di duemila professori quando la richiesta di deroga sia motivata sulla base di specifici problemi legati alle grandi dimensioni dell'ateneo.

    2. Le università statali adeguano i propri statuti e regolamenti alle norme della presente legge entro un anno dalla data della sua entrata in vigore. Le modifiche allo statuto sono deliberate dal senato accademico a maggioranza assoluta dei suoi componenti e sono emanate secondo le procedure stabilite dall'articolo 6, commi 9 e 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168. Decorso il termine previsto, l'università è inderogabilmente esclusa dalla ripartizione delle quote del fondo di finanziamento ordinario di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 1 finché non abbia provveduto all'adeguamento.

    3. Allo statuto è allegato, e ne costituisce parte integrante, un codice etico della comunità universitaria formata dal personale docente e ricercatore, dal personale tecnico-amministrativo e dagli studenti dell'ateneo. Il codice etico determina i valori fondamentali della comunità universitaria, promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonché l'accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell'istituzione di appartenenza, detta le regole di condotta nell'ambito della comunità, stabilisce le relative sanzioni interne, individua l'organo indipendente garante dell'applicazione delle norme del codice. Le norme sono volte ad evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, nonché a regolare i casi di conflitto di interessi o di proprietà intellettuali. Il codice etico non è sottoposto ai controlli ministeriali di legittimità e di merito.

    4. È abrogato l'articolo 16 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Art. 5.

(Organi degli atenei)

    1. Gli organi di governo di un'università statale sono:

        a) il rettore;

        b) il senato accademico;

        c) il consiglio di amministrazione.

    2. Sono organi dell'ateneo:

        a) il consiglio degli studenti;

        b) il direttore generale;

        c) il collegio dei revisori dei conti;

        d) il nucleo di valutazione;

        e) gli organi direttivi e collegiali delle strutture interne.

    3. Il rettore, nominato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ha la responsabilità politica e la rappresentanza legale e accademica dell'università, vigila su tutte le sue attività, esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione stabiliti dallo statuto, svolge funzioni di iniziativa e di coordinamento delle scelte strategiche, presenta ogni anno una relazione sugli obiettivi dell'ateneo in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo e una relazione sui risultati conseguiti in occasione dell'approvazione del conto consuntivo. Il rettore è individuato mediante elezione. La procedura elettorale, gli elettorati attivo e passivo, la durata e la rinnovabilità dei mandati, le condizioni di ineleggibilità e incompatibilità sono stabiliti dallo statuto dell'ateneo nel rispetto dei seguenti princìpi:

        a) la procedura elettorale, di tipo diretto o indiretto, prevede comunque, almeno in una fase, la partecipazione di tutti i professori e ricercatori di ruolo, comprese le categorie equiparate, e, per rappresentanza o per voto ponderato in quota non superiore al 25 per cento del totale dei voti esprimibili, degli studenti e del personale tecnico-amministrativo dell'ateneo;

        b) l'elettorato passivo è ristretto a professori di ruolo di prima fascia che abbiano presentato ufficialmente la loro candidatura all'inizio della procedura elettorale, nelle forme e alle condizioni stabilite dallo statuto;

        c) la carica di rettore non può essere ricoperta per più di otto anni consecutivi.

    4. Il senato accademico elabora e approva i piani strategici delle attività e gli indirizzi culturali, didattici e di ricerca dell'ateneo, delibera lo statuto e tutti i regolamenti di ateneo garantendo la libertà didattica e di ricerca dei docenti e i diritti degli studenti, ha funzioni di auto-valutazione e di controllo della qualità dei risultati delle attività dell'ateneo, che esercita sulla base delle analisi del nucleo di valutazione, esprime parere sulla relazione del rettore di accompagnamento al conto consuntivo. Nel caso in cui la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti esprima parere contrario alla relazione, il rettore decade e si procede a nuove elezioni.

    5. La composizione del senato accademico, le procedure elettorali, la durata e la rinnovabilità dei mandati, nonché le condizioni di incompatibilità e ineleggibilità dei componenti, sono stabilite dallo statuto dell'ateneo nel rispetto dei seguenti principi:

        a) i componenti del senato accademico sono individuati per elezione diretta all'interno dell'ateneo con collegi elettorali che assicurino un'equilibrata rappresentanza dei diversi ambiti disciplinari; ne fanno comunque parte il rettore e il presidente del consiglio degli studenti;

        b) il senato accademico è presieduto dal rettore, ovvero può essere prevista l'elezione di un presidente all'interno dell'organo;

        c) almeno il quindici per cento dei componenti è costituito da studenti eletti dagli iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione e di dottorato di ricerca, anche raggruppati in più collegi elettorali;

        d) è prevista la presenza di rappresentanti elettivi dei titolari degli assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come sostituito dall'articolo 15, comma 2, della presente legge.

    6. Il consiglio di amministrazione assume tutte le decisioni riguardanti l'ateneo nel suo complesso, ad eccezione di quelle di competenza di altri organi di governo o delle strutture interne dell'ateneo, nei limiti delle compatibilità finanziarie, nel rispetto dello statuto e dei regolamenti, in attuazione dei piani strategici e degli indirizzi culturali definiti dal senato accademico. In particolare approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo e tutti i provvedimenti che riguardano la realizzazione di infrastrutture, l'organico e il reclutamento del personale, l'attivazione dei corsi di studio e l'allocazione di risorse alle strutture interne.

    7. Il mandato del consiglio di amministrazione coincide con quello del rettore. Le condizioni di rinnovabilità del mandato, nonché di incompatibilità dei componenti, sono stabilite dallo statuto dell'ateneo. Lo statuto determina anche le modalità che assicurino trasparenza ed evidenza pubblica alla procedura delle designazioni di cui al presente comma. La composizione del consiglio di amministrazione è stabilita dallo statuto sulla base dei seguenti criteri:

        a) il consiglio di amministrazione è presieduto dal rettore ed è composto dal direttore generale e da un numero massimo di ulteriori dieci persone designate dal rettore, dal senato accademico e dal consiglio degli studenti;

        b) il rettore e il senato accademico designano ciascuno un pari numero di componenti;

        c) almeno un terzo dei componenti del consiglio di amministrazione è formato da persone esterne al sistema universitario ma dotate di specifiche competenze sui temi universitari;

        d) almeno un componente è designato dal consiglio degli studenti.

    8. Tranne che per il rettore, la posizione di componente del consiglio di amministrazione è incompatibile con qualunque altra carica accademica, ivi compresa quella di componente del senato accademico. Non possono far parte del consiglio di amministrazione coloro che svolgono funzioni inerenti la programmazione, il finanziamento e la valutazione delle attività universitarie nel Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e nell'ANVUR.

    9. I poteri e la composizione del consiglio degli studenti, le procedure elettorali, la durata e la rinnovabilità dei mandati, nonché le condizioni di incompatibilità e ineleggibilità dei componenti, sono stabilite dallo statuto dell'ateneo nel rispetto dei seguenti princìpi:

        a) è garantita la rappresentanza degli studenti iscritti a ciascuna delle tipologie dei corsi di studio: corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione e di dottorato di ricerca;

        b) al consiglio degli studenti è garantito l'esercizio di funzioni di valutazione della qualità della didattica e dei servizi agli studenti, sia con iniziative autonome sia con indicazioni nei confronti del senato accademico e del nucleo di valutazione;

        c) l'assegnazione dei fondi del bilancio di ateneo destinati alle iniziative culturali, politiche e sociali promosse e gestite da associazioni studentesche è deliberata su proposta vincolante del consiglio degli studenti.

    10. Il direttore generale ha la responsabilità dell'organizzazione e della gestione complessiva dei servizi tecnico-amministrativi dell'ateneo e del relativo personale è designato, a seguito di selezione per bando pubblico, dal consiglio di amministrazione su proposta del rettore.

    11. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Due membri effettivi, tra cui il presidente, e un membro supplente sono nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze; un membro effettivo ed uno supplente sono nominati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

    12. Il nucleo di valutazione è composto dal presidente, da un numero di membri compreso fra tre e sette, tutti esperti nel campo della valutazione, designati dal senato accademico, e da un rappresentante del consiglio degli studenti. Il presidente è scelto tra i professori o ricercatori dell'ateneo, gli altri componenti designati dal senato sono scelti all'esterno dell'ateneo. Al nucleo di valutazione si applicano le norme di cui all'articolo 1 della legge 19 ottobre 1999, n. 370.

    13. Nel caso di gravi violazioni delle norme relative alla gestione di un'università da parte dei suoi organi di governo, accertate da un'apposita commissione ministeriale formata da esperti esterni all'ateneo, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nomina un commissario straordinario che sostituisce temporaneamente il rettore e il consiglio di amministrazione con il compito di salvaguardare il corretto funzionamento dell'ateneo e di dar corso alla procedura elettorale di un nuovo rettore secondo quanto previsto dallo statuto.

    14. Nessuna carica accademica può essere ricoperta per più di otto anni consecutivi.

Art. 6.

(Strutture interne degli atenei)

    1. Per le attività istituzionali della didattica e della ricerca, l'università si articola in un unico livello di strutture interne in cui i professori e i ricercatori si incardinano per libera aggregazione, in base ad affinità disciplinari, tematiche o professionali, e contribuiscono nei relativi organi collegiali ai processi decisionali per le questioni relative alla didattica e alla ricerca di propria competenza. L'ordinamento delle strutture interne, le loro denominazioni, anche differenti per i diversi ambiti scientifici, il livello di autonomia, le dimensioni minime sono stabiliti dallo statuto. Le strutture interne dell'area medica sono istituite in modo da permettere il coordinamento con i dipartimenti assistenziali integrati delle aziende ospedaliere universitarie di riferimento.

    2. I corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione e di dottorato di ricerca sono gestiti, anche in forma aggregata, da organi collegiali costituiti da professori e ricercatori che assumono la responsabilità didattica e organizzativa del corso di studio, nonché da rappresentanti degli studenti. Nessun professore o ricercatore può assumere la responsabilità di più di uno dei corsi di studio della medesima tipologia. La gestione amministrativa di ciascun corso di studio è comunque affidata ad una delle strutture interne di cui al comma 1. L'ordinamento dei corsi di studio e le condizioni minime per la loro attivazione sono stabiliti dallo statuto dell'ateneo nel rispetto delle relative norme ministeriali.

    3. Gli statuti delle università garantiscono opportuni organi e forme di raccordo con le istituzioni pubbliche e private rappresentative del territorio di riferimento e stabiliscono termini e limiti della loro partecipazione alle decisioni strategiche dell'ateneo. Con apposita legge regionale sono stabilite le forme di raccordo tra la regione e le università, nonché le forme dei possibili interventi regionali di sostegno e coordinamento delle attività degli atenei.

TITOLO III

STATO GIURIDICO DEI PROFESSORI E SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI

Art. 7.

(Terza fascia dei professori universitari)

    1. È istituita la terza fascia dei professori universitari nella quale rientrano di diritto i ricercatori universitari confermati che siano stati affidatari o supplenti di insegnamenti universitari nei corsi di laurea o di laurea specialistica/magistrale, anche in altro ateneo, per almeno tre anni, anche non consecutivi, nell'ultimo decennio. I ricercatori universitari non confermati, o per i quali non sussista tale requisito, sono inquadrati nella terza fascia dei professori universitari a domanda, previo giudizio favorevole del senato accademico dell'università di appartenenza sulla loro attività scientifica e didattica. Il ruolo dei ricercatori universitari è posto ad esaurimento.

    2. I ricercatori che siano stati affidatari o supplenti di insegnamenti universitari in ateneo diverso da quello di appartenenza possono richiedere di essere inquadrati come professori universitari di terza fascia presso l'ateneo dove hanno svolto l'insegnamento. Per l'accoglimento dell'istanza sono richieste le deliberazioni favorevoli del senato accademico e del consiglio di amministrazione di tale ateneo.

    3. Nelle more di una ridefinizione organica e complessiva dello stato giuridico e del trattamento economico dei professori universitari, lo stato giuridico e il trattamento economico dei professori universitari di terza fascia sono i medesimi di quelli dei ricercatori universitari, col totale riconoscimento dell'anzianità maturata.

    4. Ai professori universitari di terza fascia si riconosce il titolo di professori aggregati e si applicano le norme stabilite dall'articolo 1, commi 2, 3, 4 e 16, della legge 4 novembre 2005, n. 230.

    5. Per la maturazione del triennio di cui al comma 1 si applica l'articolo 13, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Art. 8.

(Settori scientifico-disciplinari)

    1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, sentito il Consiglio universitario nazionale e sulla base delle migliori pratiche internazionali, ridetermina i settori scientifico-disciplinari comunque in numero non superiore a cento, garantendo un adeguato numero di professori in servizio in ciascun settore.

Art. 9.

(Reclutamento e promozione dei professori universitari)

    1. Il reclutamento di un professore universitario di prima, seconda o terza fascia da parte di un'università avviene con procedure stabilite in un apposito regolamento di ateneo, nel rispetto delle norme generali stabilite dal presente articolo. Il regolamento è emanato dal rettore previo parere favorevole del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

    2. Il reclutamento di cui al comma 1 si effettua mediante selezione pubblica internazionale per titoli scientifici, il cui avviso contiene l'indicazione dell'università, della fascia e del settore scientifico-disciplinare. Possono essere aggiunti dettagli riguardanti i compiti didattici e i campi di ricerca di interesse dell'ateneo.

    3. Possono partecipare alla selezione di cui al comma 2 esclusivamente coloro che non siano in servizio presso l'università che ha emanato il bando e siano in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, di cui all'articolo 10, per la fascia e il settore corrispondenti. Si prescinde dal requisito dell'abilitazione per i candidati di nazionalità straniera non residenti in Italia, nonché per i professori universitari già in servizio nella medesima fascia in altre università italiane.

    4. A decorrere dal 1º gennaio 2016, limitatamente alle selezioni per il reclutamento di professori di terza fascia presso un'università, i candidati devono altresì aver conseguito il dottorato di ricerca presso un'altra università, ovvero devono essere stati titolari, per almeno tre anni, presso un'altra università di assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, o presso università o enti di ricerca non italiani o internazionali di borse di studio post-dottorali o di altre forme di attività di ricerca retribuita equivalenti agli assegni di ricerca.

    5. La valutazione comparativa dei candidati è affidata ad una commissione nominata dal senato accademico. La valutazione è effettuata sulla base dei curricula e dei titoli scientifici presentati dai candidati, nonché sulla base di giudizi, anche comparativi, richiesti ad esperti italiani e stranieri di riconosciuta fama internazionale, esterni all'ateneo interessato. La commissione richiede ai candidati inseriti in una lista ristretta, formulata dopo l'esame di curricula e titoli, di tenere un seminario pubblico sulle proprie ricerche. La valutazione si conclude con una graduatoria di merito dei candidati giudicati idonei, con esclusione di ogni ex-aequo.

    6. Il consiglio di amministrazione, sentiti il senato accademico e le strutture interne interessate, delibera il reclutamento sulla base della graduatoria di merito e di un'eventuale intervista con i candidati.

    7. Sono abrogate le norme riguardanti i trasferimenti di professori di cui agli articoli 1, comma 2, e 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210.

    8. La promozione alla fascia immediatamente superiore di un professore universitario di seconda o di terza fascia in servizio presso un ateneo avviene con procedure stabilite nel regolamento di cui al comma 1, nel rispetto dei seguenti principi:

        a) la selezione degli aspiranti alla promozione, per la fascia e il settore scientifico-disciplinare determinati, ha evidenza pubblica nell'ambito dell'ateneo;

        b) possono partecipare alla selezione esclusivamente i professori in servizio presso l'ateneo interessato in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 10 per la fascia e il settore interessati;

        c) la valutazione dei titoli scientifici e didattici dei candidati è effettuata da una commissione, nominata dal senato accademico, che si avvale di giudizi forniti da esperti italiani e stranieri esterni all'ateneo interessato;

        d) la promozione è deliberata dal consiglio di amministrazione, sentiti il senato accademico e le strutture interne interessate.

    9. Ciascun ateneo può procedere, nel corso di un anno solare, ad un numero complessivo di procedure di promozione di cui al comma 8 non superiore al doppio del numero dei reclutamenti effettuati ai sensi del comma 2 nell'anno solare precedente.

Art. 10.

(Abilitazione scientifica nazionale)

    1. Per ciascuna fascia di professori e per ciascun settore scientifico-disciplinare il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nomina, ogni tre anni, una commissione scientifica incaricata di valutare i curricula e i titoli scientifici dei candidati che hanno presentato domanda per conseguire l'abilitazione scientifica alla partecipazione alle procedure di reclutamento e di promozione di cui all'articolo 9.

    2. La commissione scientifica di cui al comma 1 è composta da cinque professori di prima fascia appartenenti al settore scientifico-disciplinare interessato e facenti parte di una lista compilata dall'ANVUR e formata dai professori attivi nella ricerca che lo richiedano documentando le loro pubblicazioni scientifiche nell'ultimo quinquennio. Tre componenti della commissione sono eletti da tutti i professori universitari del settore e due sono sorteggiati all'interno della lista. Nessuno può far parte, nel periodo di due trienni consecutivi, di due o più commissioni scientifiche, anche se di diversa fascia o settore.

    3. I soggetti che intendono presentare la domanda per conseguire l'abilitazione scientifica relativa alla terza fascia del professori universitari devono essere in possesso del dottorato di ricerca o di titolo riconosciuto equipollente, anche conseguito all'estero. In via transitoria, sino al 31 dicembre 2015, la domanda può essere presentata anche da coloro che abbiano svolto per almeno trentasei mesi, anche non consecutivi, dopo la laurea magistrale, ovvero dopo la laurea conseguita ai sensi dell'ordinamento previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, attività di ricerca come appartenenti ad una delle seguenti categorie:

        a) titolari degli assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;

        b) ricercatori con contratto a tempo determinato o di formazione;

        c) titolari di contratti retribuiti di collaborazione coordinata e continuativa, o a progetto, presso università o enti pubblici di ricerca;

        d) titolari di rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti presso università o enti di ricerca non italiani;

        e) personale tecnico in servizio a tempo indeterminato presso università o enti pubblici di ricerca.

    4. La commissione scientifica di cui al comma 1, sulla base di criteri qualitativi e quantitativi determinati all'inizio del triennio che tengano anche conto delle indicazioni fornite da società scientifiche nazionali e internazionali, valuta ciascuna domanda nell'ordine di presentazione e stabilisce se, in base al curriculum e ai titoli scientifici, il candidato possieda o meno la maturità scientifica minima ritenuta necessaria per poter svolgere con adeguata competenza ed esperienza le funzioni di professore nella fascia interessata. La commissione delibera entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. Nel caso di deliberazione negativa, il candidato non può presentare una nuova domanda, anche per diversa fascia o settore, nei successivi due anni.

    5. Il conseguimento dell'abilitazione scientifica non costituisce titolo di idoneità, né dà alcun diritto, relativamente al reclutamento in ruolo o alla promozione presso un'università al di fuori delle procedure previste dall'articolo 9.

Art. 11.

(Organico docente)

    1. Il consiglio di amministrazione di ciascuna università determina il numero massimo di professori di ciascuna fascia che possono prestare servizio nell'ateneo con costi stipendiali sostenibili per il bilancio, anche nel tempo. Questi valori sono aggiornati periodicamente dal consiglio di amministrazione, di norma ogni tre anni, sulla base dei piani strategici approvati dal senato accademico. La prima determinazione e le successive modifiche, accompagnate da un'analisi tecnica sulla sostenibilità dei costi, sono sottoposte al parere vincolante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.

    2. Nella determinazione di cui al comma 1, il numero dei professori di prima fascia non può comunque essere superiore a quello dei professori di seconda fascia e questo non può comunque essere superiore a quello dei professori di terza fascia. Gli statuti determinano le modalità per assicurare equilibrati rapporti tra le fasce nei singoli ambiti disciplinari e nelle strutture interne di cui all'articolo 6, comma 1.

    3. Nel caso in cui il numero dei professori di una fascia in servizio presso l'ateneo sia eguale o superiore al valore massimo previsto, è fatto divieto all'università di dar corso in qualunque forma a procedure di reclutamento o di promozione in quella fascia.

Art. 12.

(Impegno a tempo pieno o parziale dei professori universitari)

    1. I professori universitari svolgono di norma un impegno lavorativo a tempo pieno ed esclusivo per l'università di appartenenza, salvo quanto previsto dal comma 3. Possono richiedere di optare per un regime lavorativo a tempo parziale, per periodi non inferiori ad un anno, indicando la percentuale di tempo lavorativo, comunque non inferiore al 20 per cento su un totale figurativo di 1.500 ore annue, che intendono dedicare alle attività universitarie, nel qual caso sono autorizzati a svolgere nel tempo restante attività professionale o altri impegni di lavoro autonomo ad eccezione di quelli in conflitto di interessi con l'università di appartenenza. Il trattamento economico complessivo spettante al professore a tempo parziale è commisurato alla medesima percentuale. Le università stabiliscono con apposito regolamento le modalità di controllo dello svolgimento delle attività universitarie da parte del professore a tempo parziale e le eventuali condizioni di incompatibilità con le cariche accademiche. I professori a tempo parziale possono comunque far parte delle commissioni di cui all'articolo 9, commi 5 e 8, e all'articolo 10, comma 2.

    2. Nell'ambito della loro attività universitaria i professori possono rendersi disponibili ad attività di studio, di insegnamento, di ricerca, di consulenza e di collaborazione scientifica a favore di terzi nell'ambito di contratti o convenzioni stipulati dall'università di appartenenza o da sue strutture interne, purché senza detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate. I corrispettivi per tali attività sono versati dall'università all'interessato e sono assimilati a redditi da lavoro dipendente.

    3. I professori universitari a tempo pieno possono svolgere liberamente attività seminariali, culturali, editoriali e comunicative, anche retribuite, a favore di università, enti di ricerca, case editrici e altre istituzioni culturali italiane o straniere. Possono altresì svolgere, previa autorizzazione dell'università di appartenenza, incarichi professionali retribuiti di studio, di insegnamento, di ricerca, di consulenza e di collaborazione scientifica, conferiti da enti pubblici o da soggetti privati, purché con carattere di saltuarietà e di durata limitata, a condizione comunque che l'attività non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate e che non si verifichino conflitti di interesse con l'università di appartenenza. A tali incarichi si applica il regime fiscale del lavoro autonomo occasionale, con esclusione di ogni versamento di contributi pensionistici, nonché le norme stabilite dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Una quota del 20 per cento dei relativi compensi è versata all'università di appartenenza a titolo di rimborso forfettario delle spese generali ed è deducibile dal reddito dell'interessato in aggiunta alle deduzioni ordinarie delle spese per il lavoro autonomo occasionale.

    4. Rimangono ferme le norme di legge che regolano l'attività assistenziale dei professori medici.

Art. 13.

(Nuovi posti di professore di terza fascia)

    1. Il reclutamento straordinario di ricercatori universitari disposto dall'articolo 1, comma 648, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è trasformato in reclutamento straordinario di professori di terza fascia da effettuare con le procedure previste nell'articolo 9 della presente legge. I termini per l'emanazione dei bandi sono prorogati al 30 giugno 2012.

    2. Per il reclutamento straordinario di cui al comma 1 si utilizzano i finanziamenti ancora disponibili di cui all'articolo 1, comma 650, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e sono ulteriormente stanziati 120 milioni di euro per l'anno 2010, 160 milioni per l'anno 2011 e 200 milioni per l'anno 2012. A decorrere dall'anno 2013 il finanziamento è definitivamente consolidato nel fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

    3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'unità previsionale di base «Oneri comuni di parte corrente», istituita nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

    4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TITOLO IV

DOTTORATO DI RICERCA E ATTIVITÀ DI RICERCA POST-DOTTORATO

Art. 14.

(Incentivi all'assunzione dei dottori di ricerca)

    1. A decorrere dal primo gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2015, per i primi tre anni dalla data di assunzione a tempo indeterminato di una persona in possesso del titolo di dottore di ricerca, o di titolo riconosciuto equipollente anche conseguito all'estero, i contributi previdenziali e assistenziali non sono dovuti dal datore di lavoro ma sono versati in modo figurativo all'ente di competenza.

    2. Per le medesime persone e per gli stessi periodi stabiliti nel comma 1 i redditi da lavoro dipendente sono imponibili solo per il 60 per cento, ai fini delle imposte dirette, e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

    3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'unità previsionale di base «Oneri comuni di parte corrente», istituita nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

    4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 15.

(Assegni di ricerca e professori a contratto)

    1. Lo svolgimento delle attività di ricerca presso un'università è riservato esclusivamente ai professori e ricercatori universitari, al personale tecnico-amministrativo in possesso di specifiche competenze, purché assunto a tempo indeterminato, nonché ai titolari degli assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nell'ambito di specifiche attività formative, agli studenti. Possono altresì svolgere attività di ricerca presso un'università, sulla base di specifiche convenzioni, dipendenti di altre amministrazioni, enti o imprese, ovvero titolari di borse di studio o di ricerca banditi da tali amministrazioni, enti o imprese, purché senza oneri per l'università ad eccezione di quelli diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e alla copertura dei costi assicurativi.

    2. Il comma 6 dell'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente:

    «6. Le università, gli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, l'ENEA e l'ASI, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, assicurando, con proprie disposizioni, idonee procedure di valutazione comparativa e la pubblicità degli atti, possono conferire assegni per la collaborazione ad attività di ricerca il cui importo minimo è stabilito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Possono essere titolari degli assegni esclusivamente coloro che sono in possesso del titolo di dottore di ricerca o di titolo riconosciuto equipollente, anche conseguito all'estero. Gli assegni hanno durata non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni; possono essere rinnovati nel limite massimo di sei anni, anche se conferiti da diverse università ed enti. Non è ammesso il cumulo con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari di assegni. Il titolare in servizio presso amministrazioni pubbliche può essere collocato in aspettativa senza assegni. Agli assegni di cui al presente comma si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni. Ai titolari di assegni di ricerca si applicano i medesimi trattamenti previdenziali e assistenziali del personale assunto a tempo determinato nella stessa università o ente, sulla base di accordi aggiuntivi al contratto collettivi nazionale di lavoro stipulati tra l'ARAN e le organizzazioni sindacali di comparto. I titolari di assegni di ricerca conferiti da un'università possono svolgere attività didattica integrativa dei corsi di insegnamento per un impegno annuo non superiore a ottanta ore. Gli assegni di ricerca non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma».

    3. Le università possono stipulare i contratti di diritto privato per l'insegnamento di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 21 maggio 1998, n. 242, esclusivamente con studiosi od esperti di comprovata qualificazione professionale e scientifica che siano dipendenti da altre amministrazioni, enti o imprese, ovvero titolari di pensione, ovvero lavoratori autonomi in possesso di reddito annuo non inferiore a quindicimila euro.

Art. 16.

(Progetti di giovani ricercatori)

    1. A decorrere dall'anno 2010 il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto a valere sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, bandisce entro il 31 marzo di ciascun anno almeno cinquecento finanziamenti di ricerca triennali, rinnovabili una sola volta, da assegnare sulla base di una selezione dei migliori progetti in tutti gli ambiti disciplinari presentati da persone che abbiano conseguito il dottorato di ricerca, o titolo equipollente anche rilasciato da un'università straniera, da non più di tre anni e che non siano professori o ricercatori universitari né ricercatori o dirigenti di ricerca presso enti pubblici di ricerca. Il progetto di ricerca è svolto in Italia presso un'università o un ente pubblico di ricerca indicato dal responsabile scientifico con il consenso dell'istituzione.

    2. La valutazione scientifica e la congruità economica dei progetti di ricerca è effettuata dai comitati di cui all'articolo 3, comma 2.

    3. Il finanziamento di ricerca comprende la copertura di tutte le spese dell'attività di ricerca prevista nel progetto, ivi comprese quelle relative alla stipula di un assegno di ricerca con il responsabile scientifico del progetto è versato all'università o all'ente pubblico di ricerca presso cui si sarà svolta l'attività, fermo restando che spetta al responsabile scientifico ogni decisione riguardante la ricerca e l'uso dei fondi assegnati, anche in deroga allo statuto ed ai regolamenti dell'università o dell'ente di ricerca, compresa eventualmente quella di svolgere all'estero una parte della ricerca. Nel caso in cui il responsabile scientifico decida di cambiare l'istituzione presso cui si svolge il progetto, il finanziamento residuo è interamente trasferito alla nuova sede. Il responsabile scientifico è impegnato direttamente e a tempo pieno nell'attività di ricerca e non può svolgere alcun altro lavoro dipendente o autonomo.

    4. I risultati di ciascun progetto sono sottoposti a valutazione, anche in itinere, da parte di esperti nominati dall'ANVUR. In caso di giudizio negativo il contratto è revocato e il finanziamento residuo restituito al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il rinnovo del contratto è vincolato ad una valutazione positiva dei risultati raggiunti e alla disponibilità di adeguati finanziamenti ministeriali.

TITOLO V

DIRITTO ALLO STUDIO

Art. 17.

(Borse nazionali di merito per il diritto allo studio)

    1. A decorrere dall'anno 2010 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca bandisce, entro il 31 marzo di ogni anno, borse di studio per l'iscrizione e la frequenza a corsi universitari di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca riservate a studenti meritevoli appartenenti alle famiglie meno abbienti che frequentano rispettivamente l'ultimo anno della scuola secondaria, di un corso di laurea o di un corso di laurea magistrale.

    2. Le borse di studio di cui al comma 1 sono riservate agli studenti il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) della famiglia, ai sensi della normativa vigente, risulti inferiore al valore fissato nel bando.

    3. I candidati ammessi ai sensi del comma 2 sono posti, per ciascuna tipologia, in un'unica graduatoria nazionale di merito sulla base rispettivamente:

        a) della media scolastica complessiva ottenuta negli scrutini finali del penultimo e terzultimo anno della scuola media superiore e negli scrutini intermedi dell'ultimo anno effettuati entro la data di scadenza del bando, per quanto riguarda gli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria;

        b) della media dei voti riportati in tutti gli esami universitari del proprio corso di studio superati entro la data di scadenza del bando, per quanto riguarda gli studenti dell'ultimo anno dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale.

    4. Le borse di studio sono assegnate, nell'ordine della graduatoria di merito, entro il 31 agosto di ogni anno e sono versate allo studente in una prima rata semestrale al momento della comunicazione dell'avvenuta iscrizione ad un corso di studio di un'università scelti liberamente dallo studente, fermo restando il superamento degli esami di ammissione, se previsti, e in una seconda rata semestrale il primo marzo dell'anno successivo. Le borse sono confermate negli anni successivi, per un massimo complessivo di sette rate semestrali per i corsi di laurea e per i corsi di dottorato di ricerca, di cinque rate semestrali per i corsi di laurea magistrale, qualora lo studente al 31 agosto abbia superato esami di corsi di insegnamento corrispondenti ad almeno 30 crediti nel primo anno, ad almeno 90 crediti nel secondo anno, ad almeno 150 crediti nel terzo anno, ovvero abbia superato positivamente le prove previste dall'ordinamento didattico del corso di dottorato di ricerca per ciascun anno di corso.

    5. Lo studente borsista è tenuto a versare le tasse e i contributi previsti dall'università di appartenenza e può optare per usufruire dei servizi offerti dalle aziende regionali per il diritto allo studio al costo stabilito da ciascuna azienda.

    6. Il numero e l'importo annuale delle borse è stabilito nel bando. Per l'anno 2010 il numero delle borse disponibili per l'iscrizione e la frequenza ai corsi di laurea non potrà essere inferiore a diecimila e l'importo annuale non potrà essere inferiore a diecimila euro.

    7. Le borse di studio di cui al presente articolo sono incompatibili con ogni altra borsa di studio ad eccezione di quelle destinate a sostenere finanziariamente lo studente borsista per soggiorni di studio o di ricerca all'estero.

    8. Alle borse di studio di cui al presente articolo si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476.

    9. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'unità previsionale di base «Oneri comuni di parte corrente», istituita nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

    10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio .