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Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 416 del 29/07/2010


EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 15, PRECEDENTEMENTE ACCANTONATO

15.0.300 (testo 3)

MARINO IGNAZIO, RUSCONI, CERUTI, FRANCO VITTORIA, GARAVAGLIA MARIAPIA, MARCUCCI, PROCACCI, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, ADAMO, BASTICO, LIVI BACCI, BASSOLI, BIONDELLI, COSENTINO, BOSONE, CHIAROMONTE, SOLIANI, PORETTI, CASSON

V. testo 4

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Valutazione tra pari per la selezione dei progetti di ricerca)

        1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a valere sulle risorse finanziarie umane e strumentali disponibili a legislazione vigente ad applicare il principio della tecnica di valutazione tra pari, svolta da comitati composti per almeno un terzo da professionisti operanti all'estero, ai fini della selezione di tutti i progetti di ricerca, finanziati a carico delle risorse di cui all'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e a carico del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ferma restando la possibilità di una disciplina particolare in relazione al Fondo per le agevolazioni alla ricerca, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297. Restano ferme le norme di cui all'articolo 1, commi 814 e 815, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e all'articolo 2, commi 313, 314 e 315, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Sono altresì fatti salvi, nel rispetto, ove possibile, del principio della tecnica di valutazione tra pari, i vincoli già previsti di destinazione di quote dei suddetti stanziamenti in favore di determinati settori, ambiti di soggetti o finalità.

        2. All'articolo 2, comma 313, della legge 24 dicembre 2007, n.  244, dopo le parole: "italiana o straniera," sono inserite le seguenti: "in maggioranza"».

15.0.300 (testo 4)

MARINO IGNAZIO, RUSCONI, CERUTI, FRANCO VITTORIA, GARAVAGLIA MARIAPIA, MARCUCCI, PROCACCI, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, ADAMO, BASTICO, LIVI BACCI, BASSOLI, BIONDELLI, COSENTINO, BOSONE, CHIAROMONTE, SOLIANI, PORETTI, CASSON (*)

Approvato

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Valutazione tra pari per la selezione dei progetti di ricerca)

        1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a valere sulle risorse finanziarie umane e strumentali disponibili a legislazione vigente per un periodo sperimentale di tre anni ad applicare il principio della tecnica di valutazione tra pari, svolta da comitati composti per almeno un terzo da professionisti operanti all'estero, ai fini della selezione di tutti i progetti di ricerca, finanziati a carico delle risorse di cui all'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e a carico del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ferma restando la possibilità di una disciplina particolare in relazione al Fondo per le agevolazioni alla ricerca, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297. Restano ferme le norme di cui all'articolo 1, commi 814 e 815, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e all'articolo 2, commi 313, 314 e 315, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Sono altresì fatti salvi, nel rispetto, ove possibile, del principio della tecnica di valutazione tra pari, i vincoli già previsti di destinazione di quote dei suddetti stanziamenti in favore di determinati settori, ambiti di soggetti o finalità.

        2. All'articolo 2, comma 313, della legge 24 dicembre 2007, n.  244, dopo le parole: "italiana o straniera," sono inserite le seguenti: "in maggioranza"».

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(*) I senatori Perduca, Casson, Tomassini e Rizzi aggiungono la firma in corso di seduta