EMENDAMENTO 9.302 (TESTO 3) PRECEDENTEMENTE ACCANTONATO
Approvato
Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «o con finanziamenti privati» con le seguenti: «ovvero con finanziamenti pubblici o privati» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tal caso, le Università possono prevedere con appositi regolamenti compesi aggiuntivi per il personale docente e tecnico amministrativo che contribuisce all'acquisizione di commesse conto terzi ovvero di finanziamenti privati, nei limiti delle risorse del fondo non derivanti da finanziamenti pubblici e comunque in misura non superiore al 10 per cento dalla commessa o del finanziamento acquisito».