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Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 416 del 29/07/2010


ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 8.

Approvato nel testo emendato

(Revisione del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari)

    1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la revisione della disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari già in servizio e di quelli vincitori di concorsi indetti fino alla data di entrata in vigore della presente legge, come determinato dagli articoli 36, 38 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, secondo le seguenti norme regolatrici:

        a) trasformazione della progressione biennale per classi e scatti di stipendio in progressione triennale;

        b) invarianza complessiva della progressione;

        c) decorrenza della trasformazione dal primo scatto successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

    2. È abrogato il comma 3 dell'articolo 3-ter del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio, 2009, n. 1.

    3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la rimodulazione, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, della progressione economica e dei relativi importi, anche su base premiale, per i professori e i ricercatori assunti ai sensi della presente legge, secondo le seguenti norme regolatrici:

        a) abolizione del periodo di straordinariato e di conferma rispettivamente per i professori di prima fascia e per i professori di seconda fascia;

        b) eliminazione delle procedure di ricostruzione di carriera e conseguente rivalutazione del trattamento iniziale;

        c) possibilità, per i professori e i ricercatori nominati secondo il regime previgente, di optare per il regime di cui al presente comma.

    4. I regolamenti di cui al presente articolo sono adottati su proposta del Ministro, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

EMENDAMENTO 8.900, EMENDAMENTI PRECEDENTEMENTE ACCANTONATI E ORDINE DEL GIORNO

8.900

Il Relatore

Approvato

Al comma 1, dopo le parole: «il Governo», inserire le seguenti:«tenendo conto anche delle disposizioni recate in materia dal decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78,».

8.302

D'ALIA, BIANCHI

Improcedibile

Apportare le seguenti modificazioni:

            1) al comma 1 sopprimere le parole da: «secondo le seguenti norme regolatrici»fino a: «entrata in vigore della presente legge».

            2) dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

        «4-bis. Gli scatti stipendiali eliminati con il decreto-legge 78/2010 verranno recuperati a decorrere dall'anno 2014 a beneficio di quei professori e ricercatori che saranno valutati positivamente per le attività didattiche e scientifiche prodotte nel triennio 2011-2013. Con lo stesso criterio verranno recuperati gli adeguamenti retributivi».

8.303

RUTELLI, BRUNO, RUSSO

Ritirato e trasformato nell'odg G 8.303

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. All'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, è aggiunto infine il seguente periodo: "Per l'anno 2011, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai professori e ricercatori universitari"».

        Conseguentemente, a decorrere dal 1º gennaio 2010, all'onere derivante dalla predetta disposizione, valutato in 32 milioni di euro, si provvede riducendo in misura corrispondente l'importo di un euro previsto dall'articolo 1, comma 5, primo periodo, della legge 3 giugno 1999. n. 157 e sopprimendo il quarto periodo del comma 6 del citato articolo 1.

G8.303 (già em. 8.303)

RUTELLI, BRUNO, RUSSO

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1905,

        impegna il Governo a ripristinare gli scatti stipendiali soppressi dal decreto-legge 31 marzo 2010, n. 78, con priorità per i ricercatori universitari.

________________

(*) Accolto dal Governo

8.304

BEVILACQUA

Improcedibile

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

        «4-bis. A decorrere dall'anno 2014 gli scatti stipendiali eliminati con il decreto-legge 78/2010 sono recuperati. Ne beneficeranno esclusivamente i professori e i ricercatori che saranno valutati positivamente per le attività didattiche e scientifiche prodotte nel triennio 2011-2013. Con lo stesso criterio verranno recuperati gli adeguamenti retributivi».