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Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 416 del 29/07/2010


ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 22.

Approvato nel testo emendato

(Norme transitorie e finali)

    1. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la copertura dei posti di professore ordinario e associato, di ricercatore e di assegnista di ricerca, le università possono avviare esclusivamente le procedure previste dal Titolo III.

    2. Le università continuano ad avvalersi delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge in materia di assunzione in servizio, fino alla adozione dei regolamenti di cui all'articolo 15, comma 2.

    3. Coloro che, antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno conseguito l'idoneità per i ruoli di professore associato e ordinario possono comunque essere ancora assunti per tali ruoli ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, fino alla durata della loro idoneità prevista dall'articolo 1, comma 6, della legge 4 novembre 2005, n. 230.

    4. All'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, come sostituito dall'articolo 1-bis del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, al primo periodo, dopo la parola: «triennio» sono inserite le seguenti: «o nell'ambito di specifici programmi di ricerca finanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» e, dopo la parola: «universitarie» sono inserite le seguenti: «o di ricerca»; il secondo periodo è soppresso; al quarto periodo, le parole: «A tal fine» sono sostituite dalle seguenti: «A tali fini».

    5. Ai fini delle procedure di cui all'articolo 15, comma 2, della presente legge l'idoneità conseguita ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, è equipollente all'abilitazione limitatamente al periodo di durata della stessa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), della predetta legge.

    6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

        a) l'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398;

        b) l'articolo 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210;

        c)  l'articolo 1, commi 8, 10, 14 e 17, della legge 4 novembre 2005, n. 230;

        d) l'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

    7. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 14, comma 2, della presente legge, è abrogato il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164.

    8. A partire dall'anno 2016 il titolo di dottore di ricerca è requisito di accesso per la partecipazione alle procedure di valutazione comparativa relative ai contratti di cui all'articolo 18.

    9. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 5, comma 3, lettera f), si provvede nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2010 e di 1 milione di euro per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione per i medesimi anni dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Dall'attuazione delle rimanenti disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

EMENDAMENTI PRECEDENTEMENTE ACCANTONATI

22.400/1

FRANCO VITTORIA, RUSCONI, CERUTI, GARAVAGLIA MARIAPIA, MARCUCCI, PROCACCI, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, ADAMO, BASTICO, LIVI BACCI, SOLIANI, ASTORE

Respinto

All'emendamento 22.400, sostituire il capoverso 3-bis, con il seguente:

        «3-bis. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno usufruito dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, sono equiparati ai soggetti titolari di contratti di cui all'articolo 18, comma 4, lettera b). Ad essi pertanto si applicano le disposizioni di cui comma 6 del medesimo articolo 18.».

22.400

IL RELATORE

Approvato

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

        «3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 4, lettera b) si applicano altresì a coloro che hanno usufruito dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo l, comma 14, della legge n. 230 del 2005».

        Conseguentemente, sostituire il comma 8 con il seguente:

        «8. Fino all'anno 2015 la laurea magistrale o equivalente, unitamente ad un curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, è titolo valido per la partecipazione alle procedure pubbliche di selezione relative ai contratti di cui all'articolo 18».

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

C1

Il Relatore

Approvata

All'articolo 2, comma 1, lettera i), come risultante dall'approvazione dell'emendamento 2.327, le parole: «con mandati opportunamente abbreviati di alcuni membri in caso di rinnovo dell'intero consiglio», sono soppresse.

        All'articolo 16, come modificato dall'emendamento 16.307, sopprimere le parole da: «conseguentemente» fino a: «articolo 1».

        All'articolo 18, come sostituito dall'emendamento 18.301 (testo 3), al comma 10, dopo le parole: «ai ruoli», sopprimere le seguenti: «dei soggetti di cui al comma 1».

        All'articolo 22, al comma 9, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «all'onere derivante dall'articolo 16, comma 5, valutato in 20 milioni di euro l'anno, a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'importo dei rimborsi di cui all'articolo 1, comma 5, primo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157. Al comma 6 del medesimo articolo 1 della stessa legge n. 157 del 1999, il quarto periodo è soppresso».