Caricamento in corso...
 
 
Versione ePub Versione PDF (629 KB)

Versione HTML base



Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 416 del 29/07/2010


ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 17.

Approvato nel testo emendato

(Contratti per attività di insegnamento)

    1. Le università, anche sulla base di specifiche convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, possono stipulare contratti, a titolo gratuito o oneroso, per attività di insegnamento al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale. I predetti contratti sono stipulati dal rettore, su proposta dei competenti organi accademici.

    2. Fermo restando l'affidamento a titolo oneroso o gratuito di incarichi di insegnamento al personale docente e ricercatore universitario, le università possono, altresì, stipulare contratti a titolo oneroso, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali. Il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell'abilitazione, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero, costituisce titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione dei predetti contratti. I contratti sono attribuiti previo espletamento di procedure disciplinate con propri regolamenti, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti. Il trattamento economico spettante ai titolari dei predetti contratti è determinato, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

EMENDAMENTO 17.301 (TESTO 2) PRECEDENTEMENTE ACCANTONATO

17.301 (testo 2)

CERUTI, RUSCONI, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, MARCUCCI, VITA, BASTICO, ADAMO, PROCACCI, SERAFINI ANNA MARIA, LIVI BACCI

Approvato

Dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «I contratti a titolo gratuito possono essere stipulati esclusivamente con soggetti in possesso di un reddito da lavoro autonomo o dipendente, fermi restando i requisiti richiesti».