Caricamento in corso...
 
 
Versione ePub Versione PDF (629 KB)

Versione HTML base



Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 416 del 29/07/2010


DISEGNO DI LEGGE

Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario (1905)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

Approvato nel testo emendato. Cfr. sed. 413

(Organi e articolazione interna delle università)

    1. Le università statali, nel quadro del complessivo processo di riordino della pubblica amministrazione, provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a modificare i propri statuti in materia di organi, nel rispetto dell'articolo 33 della Costituzione, ai sensi dell'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, secondo princìpi di semplificazione, efficienza ed efficacia, con l'osservanza dei seguenti vincoli e criteri direttivi:

        a) previsione dei seguenti organi:

            1) rettore;

            2) senato accademico;

            3) consiglio di amministrazione;

            4) collegio dei revisori dei conti;

            5) nucleo di valutazione;

        b) attribuzione al rettore della rappresentanza legale dell'università e delle funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche; della responsabilità del perseguimento delle finalità dell'università secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e meritocrazia; della funzione di proposta del documento di programmazione strategica triennale di ateneo, di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n.  43, anche tenuto conto delle proposte e dei pareri del senato accademico, nonché della funzione di proposta del bilancio di previsione annuale e triennale e del conto consuntivo; della funzione di proposta del direttore generale ai sensi della lettera m) del presente comma, nonché di iniziativa dei procedimenti disciplinari, secondo le modalità previste dall'articolo 10; di ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dallo statuto;

        c) determinazione delle modalità di elezione del rettore tra i professori ordinari in servizio presso università italiane;

        d) durata della carica di rettore per non più di due mandati e per un massimo di otto anni, ovvero sei anni nel caso di mandato unico non rinnovabile;

        e) attribuzione al senato accademico della competenza a formulare proposte e pareri in materia di didattica e di ricerca, anche con riferimento al documento di programmazione strategica triennale di ateneo, di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nonché di attivazione o soppressione di corsi e sedi; ad approvare i regolamenti in materia di didattica e di ricerca, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione; a svolgere funzioni di coordinamento e di raccordo con i dipartimenti e con le strutture di cui al comma 2, lettera c); a proporre al corpo elettorale con maggioranza di almeno tre quarti dei suoi componenti una mozione di sfiducia al rettore non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato; ad esprimere parere sul bilancio di previsione annuale e triennale e sul conto consuntivo dell'università;

        f) costituzione del senato accademico su base elettiva, in un numero di membri proporzionato alle dimensioni dell'ateneo e non superiore a trentacinque unità, compresi il rettore e una rappresentanza elettiva degli studenti; composizione per almeno due terzi con docenti di ruolo, ivi compresi i direttori di dipartimento, eletti in modo da rispettare le diverse aree scientifico-disciplinari dell'ateneo;

        g) durata in carica del senato accademico per un massimo di quattro anni e rinnovabilità del mandato per una sola volta;

        h) attribuzione al consiglio di amministrazione delle funzioni di indirizzo strategico, di approvazione della programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale, nonché di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività; della competenza a deliberare l'attivazione o soppressione di corsi e sedi; della competenza ad adottare il regolamento di amministrazione e contabilità, nonché, su proposta del rettore e previo parere del senato accademico per gli aspetti di sua competenza, ad approvare il bilancio di previsione annuale e triennale il conto consuntivo e il documento di programmazione strategica di cui alla lettera b) del presente comma; del dovere di trasmettere al Ministero sia il bilancio di previsione annuale e triennale sia il conto consuntivo; della competenza a conferire l'incarico di direttore generale di cui alla lettera m) del presente comma; della competenza disciplinare relativamente ai professori e ricercatori universitari, ai sensi dell'articolo 10; della competenza ad approvare la proposta di chiamata da parte del dipartimento, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera c);

        i) composizione del consiglio di amministrazione nel numero massimo di undici componenti, inclusi il rettore, componente di diritto, ed una rappresentanza elettiva degli studenti; designazione o scelta degli altri componenti secondo modalità previste dallo statuto, anche mediante avvisi pubblici, tra personalità italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale e di un'esperienza professionale di alto livello; non appartenenza ai ruoli dell'ateneo, a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico, di un numero di consiglieri non inferiore a tre nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto da undici membri e non inferiore a due nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto da un numero di membri inferiore a undici; previsione che fra i membri non appartenenti al ruolo dell'ateneo non siano computati i rappresentanti degli studenti iscritti all'ateneo medesimo; previsione che il presidente del consiglio di amministrazione sia il rettore o uno dei predetti consiglieri esterni ai ruoli dell'ateneo, eletto dal consiglio stesso;

        l) durata in carica del consiglio di amministrazione per un massimo di quattro anni; durata quadriennale del mandato fatta eccezione per quello dei rappresentanti degli studenti, di durata biennale; rinnovabilità del mandato per una sola volta;

        m) sostituzione della figura del direttore amministrativo con la figura del direttore generale, da scegliere tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali; conferimento da parte del consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, dell'incarico di direttore generale, regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore a quattro anni rinnovabile; determinazione del trattamento economico spettante al direttore generale in conformità a criteri e parametri fissati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di seguito denominato «Ministro», di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; previsione del collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto in caso di conferimento dell'incarico a dipendente pubblico;

        n) attribuzione al direttore generale, sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'ateneo, nonché dei compiti, in quanto compatibili, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; partecipazione del direttore generale, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione;

        o) composizione del collegio dei revisori dei conti in numero di tre componenti effettivi e due supplenti, di cui un membro effettivo, con funzioni di presidente, scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato; uno effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'economia e delle finanze; uno effettivo e uno supplente scelti dall'università in una rosa di cinque dirigenti o funzionari del Ministero; nomina dei componenti con decreto rettorale; durata in carica per quattro anni; rinnovabilità dell'incarico per una sola volta e divieto di conferimento dello stesso a personale dipendente della medesima università; iscrizione di almeno due componenti al Registro dei revisori contabili;

        p) composizione del nucleo di valutazione, ai sensi della legge 19 ottobre 1999, n. 370, con soggetti di elevata qualificazione professionale in prevalenza esterni all'ateneo e comunque integrato, per gli aspetti istruttori relativi alla valutazione della didattica, da una rappresentanza elettiva degli studenti;

        q) attribuzione al nucleo di valutazione della funzione di verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti, di cui al comma 2, lettera g), del presente articolo, nonché della funzione di verifica dell'attività di ricerca svolta dai dipartimenti e della congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all'articolo 17, comma 1;

        r) divieto per i componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione di ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il rettore limitatamente al senato accademico e, per i direttori di dipartimento, limitatamente allo stesso senato, qualora risultino eletti a farne parte; di essere componente di altri organi dell'università salvo che del consiglio di dipartimento; di rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato e di ricoprire la carica di rettore o far parte del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti di altre università italiane statali, non statali o telematiche; di svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero e nell'ANVUR; decadenza per i componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione che non partecipino con continuità alle sedute dell'organo di appartenenza;

        s) attuazione del principio di trasparenza dell'attività amministrativa e, in particolare, di quello di accessibilità delle informazioni relative all'ateneo.

    2. Per le medesime finalità ed entro lo stesso termine di cui al comma 1, le università statali modificano, altresì, i propri statuti in tema di articolazione interna, con l'osservanza dei seguenti vincoli e criteri direttivi:

        a) semplificazione dell'articolazione interna, con contestuale attribuzione al dipartimento delle funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, nonché delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie;

        b) riorganizzazione dei dipartimenti assicurando che a ciascuno di essi afferisca un numero di professori, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato non inferiore a trentacinque, ovvero quarantacinque nelle università con un numero di professori, ricercatori di ruolo e a tempo determinato superiore a mille unità, afferenti a settori scientifico-disciplinari omogenei;

        c) previsione della facoltà di istituire tra più dipartimenti, raggruppati in relazione a criteri di affinità disciplinare, strutture di raccordo, denominate facoltà o scuole, con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche e di gestione dei servizi comuni; di coordinamento, in coerenza con la programmazione strategica di cui al comma 1, lettera b), delle proposte in materia di personale docente avanzate dai dipartimenti; di coordinamento del funzionamento dei corsi di studio e delle proposte per l'attivazione o la soppressione di nuovi corsi di studio; previsione che, ove alle funzioni didattiche e di ricerca si affianchino funzioni assistenziali nell'ambito delle disposizioni statali in materia, le strutture assumano i compiti conseguenti secondo le modalità e nei limiti concertati con la regione di ubicazione, garantendo l'inscindibilità delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca;

        d) previsione della proporzionalità del numero complessivo delle strutture di cui alla lettera c) alle dimensioni dell'ateneo, anche in relazione alla tipologia scientifico-disciplinare dell'ateneo stesso, fermo restando che il numero delle stesse non può comunque essere superiore a dodici;

        e) previsione della possibilità, per le università con un organico di professori, di ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato inferiore a cinquecento unità, di darsi un'articolazione organizzativa interna semplificata cui vengono attribuite unitariamente le funzioni di cui alle lettere a), b)c);

        f) istituzione di un organo deliberante delle strutture di cui alla lettera c), ove esistenti, composto almeno dai direttori dei dipartimenti in esse raggruppati e da una rappresentanza elettiva degli studenti; attribuzione delle funzioni di presidente dell'organo ad un professore ordinario afferente alla struttura eletto dall'organo stesso ovvero nominato secondo modalità determinate dallo statuto; durata triennale della carica, rinnovabilità della stessa per una sola volta e incompatibilità dell'incarico con le funzioni di direttore di dipartimento e coordinatore di corso di studio, di area didattica o di dottorato. La partecipazione all'organo di cui alla presente lettera non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese;

        g) istituzione in ciascun dipartimento, ovvero in ciascuna delle strutture di cui alle lettere c) ovvero e), senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di una commissione paritetica docenti-studenti, competente a svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica; ad individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; a formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio. La partecipazione alla commissione paritetica di cui alla presente lettera non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese;

        h) garanzia di una rappresentanza elettiva degli studenti negli organi di cui al comma 1, lettere f), i) e p), nonché alle lettere f) e g) del presente comma, in conformità a quanto previsto dal decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236; attribuzione dell'elettorato passivo agli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'università; durata biennale di ogni mandato e rinnovabilità per una sola volta;

        i) introduzione di misure a tutela della rappresentanza studentesca, compresa la possibilità di accesso, nel rispetto della vigente normativa, ai dati necessari per l'esplicazione dei compiti ad essa attribuiti.

    3. Gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale adottano, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, proprie modalità di organizzazione fatto salvo quanto previsto dai commi 1, lettere b), d), h), i), l), m), n), o), p) e q), e 2, lettere g), h) ed i).

    4. Per le finalità già previste dalla legge e anche al fine di individuare situazioni di conflitto di interesse e predisporre opportune misure per eliminarle, le università che ne fossero prive adottano entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un codice deontologico.

    5. In prima applicazione, lo statuto contenente le modifiche statutarie di cui ai commi 1 e 2 è predisposto da apposito organo istituito con decreto rettorale senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e composto da quindici componenti, tra i quali il rettore con funzioni di presidente, due rappresentanti degli studenti, sei designati dal senato accademico e sei dal consiglio di amministrazione. La partecipazione all'organo di cui al presente comma non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese. Ad eccezione del rettore e dei rappresentanti degli studenti, i componenti non possono essere membri del senato accademico e del consiglio di amministrazione. Lo statuto contenente le modifiche statutarie è adottato con delibere del senato accademico e del consiglio di amministrazione.

    6. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 1, il Ministero assegna all'università un termine di tre mesi per adottare le modifiche statutarie; decorso inutilmente tale termine, il Ministro costituisce, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, una commissione composta da tre membri, compreso il presidente, in possesso di adeguata professionalità, con il compito di predisporre le necessarie modifiche statutarie.

    7. Lo statuto, adottato ai sensi dei commi 5 e 6 del presente articolo, è trasmesso al Ministero che esercita il controllo previsto all'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, entro centoventi giorni dalla ricezione dello stesso.

    8. In relazione a quanto previsto dai commi 1 e 2, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei nuovi statuti nella Gazzetta Ufficiale, i competenti organi universitari avviano le procedure per la costituzione dei nuovi organi statutari.

    9. Gli organi delle università decadono al momento della costituzione degli organi previsti dal nuovo statuto. I rettori eletti o in carica il cui mandato scade successivamente al momento della costituzione degli organi previsti dal nuovo statuto concludono il loro mandato. Gli organi il cui mandato scade entro il termine di cui al comma 1 restano in carica fino alla costituzione degli stessi ai sensi del nuovo statuto.

    10. Ai fini del computo della durata massima del mandato o delle cariche di cui al comma 1, lettere b), f) ed l), è considerato anche il periodo di durata degli stessi già maturato alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti.

    11. Il rispetto dei princìpi di semplificazione, razionale dimensionamento delle strutture, efficienza ed efficacia di cui al presente articolo rientra tra i criteri di valutazione delle università valevoli ai fini dell'allocazione delle risorse, secondo criteri e parametri definiti con decreto del Ministro, su proposta dell'ANVUR.

    12. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle modifiche statutarie, adottate dall'ateneo ai sensi del presente articolo, perdono di efficacia nei confronti dello stesso le seguenti disposizioni:

        a) l'articolo 16, comma 4, lettere b) ed f), della legge 9 maggio 1989, n. 168;

        b) l'articolo 17, comma 110, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

EMENDAMENTO 2.338 (TESTO 2) PRECEDENTEMENTE ACCANTONATO

2.338 (testo 2)

CALABRÒ

Improcedibile

Al comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente:

            «a-bis) previsione della possibilità di attribuire ai dipartimenti autonomia di gestione nell'ambito di specifici criteri e modalità stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera a);».

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 5.

Approvato nel testo emendato

(Delega in materia di interventi per la qualità e l'efficienza del sistema universitario)

    1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a riformare il sistema universitario per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

        a) valorizzazione della qualità e dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse pubbliche, anche mediante previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università; valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, ivi compresi i collegi storici, mediante la previsione di una apposita disciplina per il riconoscimento e l'accreditamento degli stessi anche ai fini della concessione del finanziamento statale; valorizzazione della figura dei ricercatori;

        b) revisione della disciplina concernente la contabilità, al fine di garantirne coerenza con la programmazione strategica triennale di ateneo, maggiore trasparenza ed omogeneità e di consentire l'individuazione della esatta condizione patrimoniale dell'ateneo e dell'andamento complessivo della gestione; previsione di meccanismi di commissariamento in caso di dissesto finanziario degli atenei;

        c) introduzione, sentita l'ANVUR, di un sistema di valutazione ex-post delle politiche di reclutamento degli atenei;

        d) revisione, in attuazione del titolo V della Parte II della Costituzione, della normativa di principio in materia di diritto allo studio e contestuale definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) destinati a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l'accesso all'istruzione superiore.

    2. L'attuazione del comma 1, lettere a), b) e c), ad eccezione di quanto previsto al comma 4, lettera l), non deve determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera d), dovranno essere quantificati e coperti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

    3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo, il Governo si attiene ai princìpi di riordino di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

        a) introduzione di un sistema di accreditamento delle sedi e dei corsi di studio e di dottorato universitari di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, fondato sull'utilizzazione di specifici indicatori definiti dall'ANVUR per la verifica del possesso da parte degli atenei di idonei requisiti didattici, strutturali, organizzativi, di qualificazione dei docenti e delle attività di ricerca, nonché di sostenibilità economico-finanziaria;

        b) introduzione di un sistema di valutazione periodica, da parte dell'ANVUR, dell'efficienza e dei risultati conseguiti nell'ambito della didattica e della ricerca dalle singole università e dalle loro articolazioni interne;

        c) potenziamento del sistema di autovalutazione della qualità e dell'efficacia delle proprie attività da parte delle università, anche avvalendosi dei propri nuclei di valutazione e dei contributi provenienti dalle commissioni paritetiche di cui all'articolo 2, comma 2, lettera g);

        d) previsione di meccanismi volti a garantire incentivi correlati al conseguimento dei risultati di cui alla lettera b), nell'ambito delle risorse disponibili del fondo di finanziamento ordinario delle università allo scopo annualmente predeterminate.

        e) previsione per i collegi universitari legalmente riconosciuti, quali strutture a carattere residenziale, di rilevanza nazionale, di elevata qualificazione culturale, che assicurano agli studenti servizi educativi, di orientamento e di integrazione dell'offerta formativa degli atenei, di requisiti e di standard minimi a carattere istituzionale, logistico e funzionale necessari per il riconoscimento da parte del Ministero e successivo accreditamento riservato ai collegi legalmente riconosciuti da almeno cinque anni; rinvio ad apposito decreto ministeriale della disciplina delle procedure di iscrizione, delle modalità di verifica della permanenza delle condizioni richieste, nonché delle modalità di accesso ai finanziamenti statali riservati ai collegi accreditati;

        f) revisione del trattamento economico dei ricercatori non confermati a tempo indeterminato, nel primo anno di attività, nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 22, comma 9, primo periodo.

    4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera b), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

        a) introduzione della contabilità economico-patrimoniale e analitica e del bilancio consolidato di ateneo sulla base di princìpi contabili e schemi di bilancio stabiliti e aggiornati dal Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), in conformità alla normativa vigente; estensione ai dipartimenti e ai centri autonomi di spesa universitari del sistema di tesoreria unica mista vigente;

        b) adozione di un piano economico-finanziario triennale al fine di garantire la sostenibilità di tutte le attività dell'ateneo;

        c) previsione che gli effetti delle misure di cui alla presente legge trovano adeguata compensazione nei piani previsti alla lettera d); comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, con cadenza annuale, dei risultati della programmazione triennale riferiti al sistema universitario nel suo complesso, ai fini del monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica;

        d) predisposizione di un piano triennale diretto a riequilibrare, entro intervalli di percentuali definiti dal Ministero, e secondo criteri di piena sostenibilità finanziaria, i rapporti di consistenza del personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, ed il numero dei professori e ricercatori di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni; previsione che la mancata adozione, parziale o totale, del predetto piano comporti la non erogazione delle quote di finanziamento ordinario relative alle unità di personale che eccedono i limiti previsti;

        e) determinazione di un limite massimo all'incidenza complessiva delle spese per l'indebitamento e delle spese per il personale di ruolo e a tempo determinato, inclusi gli oneri per la contrattazione integrativa, sulle entrate complessive dell'ateneo, al netto di quelle a destinazione vincolata;

        f) introduzione del costo standard unitario di formazione per studente in corso, calcolato secondo indici commisurati alle diverse tipologie dei corsi di studio, cui collegare l'attribuzione all'università di una percentuale della parte di FFO non assegnata ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1; individuazione degli indici da utilizzare per la quantificazione del costo standard unitario di formazione per studente in corso, sentita l'ANVUR;

        g) previsione della declaratoria di dissesto finanziario nell'ipotesi in cui l'università non possa garantire l'assolvimento delle proprie funzioni indispensabili ovvero non possa fare fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi;

        h) disciplina delle conseguenze del dissesto finanziario con previsione dell'inoltro da parte del Ministero di preventiva diffida e sollecitazione a predisporre entro un termine non superiore a centottanta giorni, un piano di rientro da sottoporre all'approvazione del Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e da attuare nel limite massimo di un quinquennio; previsione delle modalità di controllo periodico dell'attuazione del predetto piano;

        i) previsione, per i casi di mancata predisposizione, mancata approvazione ovvero omessa o incompleta attuazione del piano, del commissariamento dell'ateneo e disciplina delle modalità di assunzione da parte del Governo, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, della delibera di commissariamento e di nomina di uno o più commissari, ad esclusione del rettore, con il compito di provvedere alla predisposizione ovvero all'attuazione del piano di rientro finanziario;

        l) previsione di un apposito fondo di rotazione, distinto ed aggiuntivo rispetto alle risorse destinate al Fondo di finanziamento ordinario per le università (FFO), a garanzia del riequilibrio finanziario degli atenei;

        m) previsione che gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'attuazione della lettera l) del presente comma siano quantificati e coperti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

    5. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera c), il Governo si attiene al seguente principio e criterio direttivo:

        attribuzione di una quota non superiore al 3 per cento del FFO correlata a meccanismi di valutazione delle politiche di reclutamento degli atenei, elaborati da parte dell'ANVUR e fondati su: la produzione scientifica dei professori e dei ricercatori successiva alla loro presa di servizio ovvero al passaggio a diverso ruolo o fascia nell'ateneo; la percentuale di ricercatori a tempo determinato in servizio che non hanno trascorso l'intero percorso di dottorato e di post-dottorato nella medesima università; la percentuale dei professori reclutati da altri atenei; la percentuale dei professori e ricercatori in servizio responsabili scientifici di progetti di ricerca internazionali e comunitari; il grado di internazionalizzazione del corpo docente.

    6. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera d), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

        a) definire i LEP, anche con riferimento ai requisiti di merito ed economici, tali da assicurare gli strumenti ed i servizi per il conseguimento del pieno successo formativo degli studenti dell'istruzione superiore e rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e personale che limitano l'accesso ed il conseguimento dei più alti gradi di istruzione superiore agli studenti capaci e meritevoli, ma privi di mezzi;

        b) garantire agli studenti la più ampia libertà di scelta in relazione alla fruizione dei servizi per il diritto allo studio universitario;

        c) definire i criteri per l'attribuzione alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano del Fondo integrativo per la concessione di prestiti d'onore e di borse di studio, di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 2 dicembre 1991, n. 390;

    d) favorire il raccordo tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le università e le diverse istituzioni che concorrono al successo formativo degli studenti al fine di potenziare la gamma dei servizi e degli interventi posti in essere dalle predette istituzioni, nell'ambito della propria autonomia statutaria;

        e) prevedere la stipula di specifici accordi con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la sperimentazione di nuovi modelli nella gestione e nell'erogazione degli interventi;

        f) definire le tipologie di strutture residenziali destinate agli studenti universitari e le caratteristiche peculiari delle stesse.

    7. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, e, con riferimento alle disposizioni di cui al comma 6, di concerto con il Ministro della gioventù e, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali si esprimono entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine, i decreti sono adottati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui al comma 1, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni.

    8. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare eventuali disposizioni integrative e correttive, con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi.

EMENDAMENTO 5.318 PRECEDENTEMENTE ACCANTONATO

5.318

RUTELLI, BRUNO, RUSSO

V. testo 2

Al comma 5 sopprimere le parole: «non superiore al 3 per cento».

5.318 (testo 2)

RUTELLI, BRUNO, RUSSO

Approvato

Al comma 5 sostituire le parole: «non superiore al 3 per cento», con le altre: «non superiore al 10 per cento».

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 8.

Approvato nel testo emendato

(Revisione del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari)

    1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la revisione della disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari già in servizio e di quelli vincitori di concorsi indetti fino alla data di entrata in vigore della presente legge, come determinato dagli articoli 36, 38 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, secondo le seguenti norme regolatrici:

        a) trasformazione della progressione biennale per classi e scatti di stipendio in progressione triennale;

        b) invarianza complessiva della progressione;

        c) decorrenza della trasformazione dal primo scatto successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

    2. È abrogato il comma 3 dell'articolo 3-ter del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio, 2009, n. 1.

    3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la rimodulazione, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, della progressione economica e dei relativi importi, anche su base premiale, per i professori e i ricercatori assunti ai sensi della presente legge, secondo le seguenti norme regolatrici:

        a) abolizione del periodo di straordinariato e di conferma rispettivamente per i professori di prima fascia e per i professori di seconda fascia;

        b) eliminazione delle procedure di ricostruzione di carriera e conseguente rivalutazione del trattamento iniziale;

        c) possibilità, per i professori e i ricercatori nominati secondo il regime previgente, di optare per il regime di cui al presente comma.

    4. I regolamenti di cui al presente articolo sono adottati su proposta del Ministro, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

EMENDAMENTO 8.900, EMENDAMENTI PRECEDENTEMENTE ACCANTONATI E ORDINE DEL GIORNO

8.900

Il Relatore

Approvato

Al comma 1, dopo le parole: «il Governo», inserire le seguenti:«tenendo conto anche delle disposizioni recate in materia dal decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78,».

8.302

D'ALIA, BIANCHI

Improcedibile

Apportare le seguenti modificazioni:

            1) al comma 1 sopprimere le parole da: «secondo le seguenti norme regolatrici»fino a: «entrata in vigore della presente legge».

            2) dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

        «4-bis. Gli scatti stipendiali eliminati con il decreto-legge 78/2010 verranno recuperati a decorrere dall'anno 2014 a beneficio di quei professori e ricercatori che saranno valutati positivamente per le attività didattiche e scientifiche prodotte nel triennio 2011-2013. Con lo stesso criterio verranno recuperati gli adeguamenti retributivi».

8.303

RUTELLI, BRUNO, RUSSO

Ritirato e trasformato nell'odg G 8.303

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. All'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, è aggiunto infine il seguente periodo: "Per l'anno 2011, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai professori e ricercatori universitari"».

        Conseguentemente, a decorrere dal 1º gennaio 2010, all'onere derivante dalla predetta disposizione, valutato in 32 milioni di euro, si provvede riducendo in misura corrispondente l'importo di un euro previsto dall'articolo 1, comma 5, primo periodo, della legge 3 giugno 1999. n. 157 e sopprimendo il quarto periodo del comma 6 del citato articolo 1.

G8.303 (già em. 8.303)

RUTELLI, BRUNO, RUSSO

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1905,

        impegna il Governo a ripristinare gli scatti stipendiali soppressi dal decreto-legge 31 marzo 2010, n. 78, con priorità per i ricercatori universitari.

________________

(*) Accolto dal Governo

8.304

BEVILACQUA

Improcedibile

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

        «4-bis. A decorrere dall'anno 2014 gli scatti stipendiali eliminati con il decreto-legge 78/2010 sono recuperati. Ne beneficeranno esclusivamente i professori e i ricercatori che saranno valutati positivamente per le attività didattiche e scientifiche prodotte nel triennio 2011-2013. Con lo stesso criterio verranno recuperati gli adeguamenti retributivi».

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 9.

Approvato nel testo emendato

(Fondo per la premialità)

    1. È istituito un Fondo di ateneo per la premialità di professori e ricercatori in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 16, della legge 4 novembre 2005, n. 230, cui affluiscono le risorse di cui all'articolo 6, comma 12, ultimo periodo, della presente legge. Ulteriori somme possono essere attribuite a ciascuna università con decreto del Ministro, in proporzione alla valutazione dei risultati raggiunti effettuata dall'ANVUR. Il Fondo può essere integrato dai singoli atenei anche con una quota dei proventi delle attività conto terzi o con finanziamenti privati.

EMENDAMENTO 9.302 (TESTO 3) PRECEDENTEMENTE ACCANTONATO

9.302 (testo 3)

QUAGLIARIELLO

Approvato

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «o con finanziamenti privati» con le seguenti: «ovvero con finanziamenti pubblici o privati» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tal caso, le Università possono prevedere con appositi regolamenti compesi aggiuntivi per il personale docente e tecnico amministrativo che contribuisce all'acquisizione di commesse conto terzi ovvero di finanziamenti privati, nei limiti delle risorse del fondo non derivanti da finanziamenti pubblici e comunque in misura non superiore al 10 per cento dalla commessa o del finanziamento acquisito».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 9, PRECEDENTEMENTE ACCANTONATO

9.0.300

GARAVAGLIA MARIAPIA, CERUTI, RUSCONI, SERAFINI ANNA MARIA, VITA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

        1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, organizza i test di accesso all'università perché siano svolti nello stesso giorno per tutte le università pubbliche e private e stila una unica graduatoria nazionale in base ai risultati ottenuti da ciascun studente.

        2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca affida alla Educational Testing Service (ETS) la compilazione dei test e la loro valutazione al fine di definire la graduatoria nazionale.

        3. Ogni università sceglie dalla graduatoria nazionale gli studenti fino al completamento dei posti a concorso.

        4. Ogni studente sceglie a quale università iscriversi all'interno dei posti disponibili».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 15, PRECEDENTEMENTE ACCANTONATO

15.0.300 (testo 3)

MARINO IGNAZIO, RUSCONI, CERUTI, FRANCO VITTORIA, GARAVAGLIA MARIAPIA, MARCUCCI, PROCACCI, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, ADAMO, BASTICO, LIVI BACCI, BASSOLI, BIONDELLI, COSENTINO, BOSONE, CHIAROMONTE, SOLIANI, PORETTI, CASSON

V. testo 4

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Valutazione tra pari per la selezione dei progetti di ricerca)

        1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a valere sulle risorse finanziarie umane e strumentali disponibili a legislazione vigente ad applicare il principio della tecnica di valutazione tra pari, svolta da comitati composti per almeno un terzo da professionisti operanti all'estero, ai fini della selezione di tutti i progetti di ricerca, finanziati a carico delle risorse di cui all'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e a carico del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ferma restando la possibilità di una disciplina particolare in relazione al Fondo per le agevolazioni alla ricerca, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297. Restano ferme le norme di cui all'articolo 1, commi 814 e 815, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e all'articolo 2, commi 313, 314 e 315, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Sono altresì fatti salvi, nel rispetto, ove possibile, del principio della tecnica di valutazione tra pari, i vincoli già previsti di destinazione di quote dei suddetti stanziamenti in favore di determinati settori, ambiti di soggetti o finalità.

        2. All'articolo 2, comma 313, della legge 24 dicembre 2007, n.  244, dopo le parole: "italiana o straniera," sono inserite le seguenti: "in maggioranza"».

15.0.300 (testo 4)

MARINO IGNAZIO, RUSCONI, CERUTI, FRANCO VITTORIA, GARAVAGLIA MARIAPIA, MARCUCCI, PROCACCI, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, ADAMO, BASTICO, LIVI BACCI, BASSOLI, BIONDELLI, COSENTINO, BOSONE, CHIAROMONTE, SOLIANI, PORETTI, CASSON (*)

Approvato

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Valutazione tra pari per la selezione dei progetti di ricerca)

        1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a valere sulle risorse finanziarie umane e strumentali disponibili a legislazione vigente per un periodo sperimentale di tre anni ad applicare il principio della tecnica di valutazione tra pari, svolta da comitati composti per almeno un terzo da professionisti operanti all'estero, ai fini della selezione di tutti i progetti di ricerca, finanziati a carico delle risorse di cui all'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e a carico del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ferma restando la possibilità di una disciplina particolare in relazione al Fondo per le agevolazioni alla ricerca, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297. Restano ferme le norme di cui all'articolo 1, commi 814 e 815, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e all'articolo 2, commi 313, 314 e 315, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Sono altresì fatti salvi, nel rispetto, ove possibile, del principio della tecnica di valutazione tra pari, i vincoli già previsti di destinazione di quote dei suddetti stanziamenti in favore di determinati settori, ambiti di soggetti o finalità.

        2. All'articolo 2, comma 313, della legge 24 dicembre 2007, n.  244, dopo le parole: "italiana o straniera," sono inserite le seguenti: "in maggioranza"».

________________

(*) I senatori Perduca, Casson, Tomassini e Rizzi aggiungono la firma in corso di seduta

ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 17.

Approvato nel testo emendato

(Contratti per attività di insegnamento)

    1. Le università, anche sulla base di specifiche convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, possono stipulare contratti, a titolo gratuito o oneroso, per attività di insegnamento al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale. I predetti contratti sono stipulati dal rettore, su proposta dei competenti organi accademici.

    2. Fermo restando l'affidamento a titolo oneroso o gratuito di incarichi di insegnamento al personale docente e ricercatore universitario, le università possono, altresì, stipulare contratti a titolo oneroso, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali. Il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell'abilitazione, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero, costituisce titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione dei predetti contratti. I contratti sono attribuiti previo espletamento di procedure disciplinate con propri regolamenti, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti. Il trattamento economico spettante ai titolari dei predetti contratti è determinato, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

EMENDAMENTO 17.301 (TESTO 2) PRECEDENTEMENTE ACCANTONATO

17.301 (testo 2)

CERUTI, RUSCONI, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, MARCUCCI, VITA, BASTICO, ADAMO, PROCACCI, SERAFINI ANNA MARIA, LIVI BACCI

Approvato

Dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «I contratti a titolo gratuito possono essere stipulati esclusivamente con soggetti in possesso di un reddito da lavoro autonomo o dipendente, fermi restando i requisiti richiesti».

ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 22.

Approvato nel testo emendato

(Norme transitorie e finali)

    1. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la copertura dei posti di professore ordinario e associato, di ricercatore e di assegnista di ricerca, le università possono avviare esclusivamente le procedure previste dal Titolo III.

    2. Le università continuano ad avvalersi delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge in materia di assunzione in servizio, fino alla adozione dei regolamenti di cui all'articolo 15, comma 2.

    3. Coloro che, antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno conseguito l'idoneità per i ruoli di professore associato e ordinario possono comunque essere ancora assunti per tali ruoli ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, fino alla durata della loro idoneità prevista dall'articolo 1, comma 6, della legge 4 novembre 2005, n. 230.

    4. All'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, come sostituito dall'articolo 1-bis del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, al primo periodo, dopo la parola: «triennio» sono inserite le seguenti: «o nell'ambito di specifici programmi di ricerca finanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» e, dopo la parola: «universitarie» sono inserite le seguenti: «o di ricerca»; il secondo periodo è soppresso; al quarto periodo, le parole: «A tal fine» sono sostituite dalle seguenti: «A tali fini».

    5. Ai fini delle procedure di cui all'articolo 15, comma 2, della presente legge l'idoneità conseguita ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, è equipollente all'abilitazione limitatamente al periodo di durata della stessa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), della predetta legge.

    6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

        a) l'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398;

        b) l'articolo 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210;

        c)  l'articolo 1, commi 8, 10, 14 e 17, della legge 4 novembre 2005, n. 230;

        d) l'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

    7. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 14, comma 2, della presente legge, è abrogato il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164.

    8. A partire dall'anno 2016 il titolo di dottore di ricerca è requisito di accesso per la partecipazione alle procedure di valutazione comparativa relative ai contratti di cui all'articolo 18.

    9. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 5, comma 3, lettera f), si provvede nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2010 e di 1 milione di euro per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione per i medesimi anni dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Dall'attuazione delle rimanenti disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

EMENDAMENTI PRECEDENTEMENTE ACCANTONATI

22.400/1

FRANCO VITTORIA, RUSCONI, CERUTI, GARAVAGLIA MARIAPIA, MARCUCCI, PROCACCI, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, ADAMO, BASTICO, LIVI BACCI, SOLIANI, ASTORE

Respinto

All'emendamento 22.400, sostituire il capoverso 3-bis, con il seguente:

        «3-bis. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno usufruito dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, sono equiparati ai soggetti titolari di contratti di cui all'articolo 18, comma 4, lettera b). Ad essi pertanto si applicano le disposizioni di cui comma 6 del medesimo articolo 18.».

22.400

IL RELATORE

Approvato

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

        «3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 4, lettera b) si applicano altresì a coloro che hanno usufruito dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo l, comma 14, della legge n. 230 del 2005».

        Conseguentemente, sostituire il comma 8 con il seguente:

        «8. Fino all'anno 2015 la laurea magistrale o equivalente, unitamente ad un curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, è titolo valido per la partecipazione alle procedure pubbliche di selezione relative ai contratti di cui all'articolo 18».

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

C1

Il Relatore

Approvata

All'articolo 2, comma 1, lettera i), come risultante dall'approvazione dell'emendamento 2.327, le parole: «con mandati opportunamente abbreviati di alcuni membri in caso di rinnovo dell'intero consiglio», sono soppresse.

        All'articolo 16, come modificato dall'emendamento 16.307, sopprimere le parole da: «conseguentemente» fino a: «articolo 1».

        All'articolo 18, come sostituito dall'emendamento 18.301 (testo 3), al comma 10, dopo le parole: «ai ruoli», sopprimere le seguenti: «dei soggetti di cui al comma 1».

        All'articolo 22, al comma 9, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «all'onere derivante dall'articolo 16, comma 5, valutato in 20 milioni di euro l'anno, a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'importo dei rimborsi di cui all'articolo 1, comma 5, primo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157. Al comma 6 del medesimo articolo 1 della stessa legge n. 157 del 1999, il quarto periodo è soppresso».