si apprende da notizie di stampa che il Sostituto Procuratore, Luigi Orsi, ha chiuso l'inchiesta sulla quotazione in Borsa di Saras, il gruppo petrolifero della famiglia Moratti, di cui la procura di Milano ipotizza uno sbarco in Borsa a prezzi gonfiati;
il collocamento di Saras risale al maggio 2006 a un prezzo fissato a 6 euro, ma, già nel giorno del debutto in Borsa, il 18 maggio, il titolo ha perso il 13,3 per cento a 5,2 euro. Il prezzo ha poi imboccato tra varie oscillazioni la strada della discesa e ieri ha chiuso vicino ai minimi «storici» a 1,95 euro;
l'inchiesta vede indagati per i reati di falso in prospetto informativo e aggiotaggio nove banchieri provenienti dai tre istituti coinvolti nella quotazione: Federico Imbert, Simone Rondelli, Francesco Cardinali, Paola Volpini e Guido Tugnoli di Jp Morgan, Global coordinator e Joint bookrunner dell'offerta, da Galeazzo Pecori Giraldi, Oscar D'Intino e Andrea Levantini di Morgan Stanley, Joint bookrunner e da Massimo Prosdocimi di Caboto (Banca Intesa) Co-global coordinator;
stando alle indagini sarebbero loro che avrebbero mistificato i dati contenuti nel documento che doveva presentare ai piccoli risparmiatori la situazione economica e finanziaria della Saras;
nel 2008 la Procura di Milano apriva l'inchiesta in quanto gli advisor avrebbero agito con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto informativo, esponendo false informazioni e occultando dati e notizie in modo idoneo a indurre in errore gli investitori;
in particolare gli indagati non avrebbero detto il vero perché avrebbero falsato gli utili, sul quale viene calcolato il multiplo P/e, ovvero il prezzo diviso utili (price/earning) che serve a determinare il valore della società. Avrebbero, inoltre, nascosto i cicli di manutenzione degli impianti, avrebbero sovrastimato il valore della controllata Sarlux e avrebbero usato i principi contabili che più facevano comodo a loro. Per di più le valutazioni massime di Saras degli analisti di Morgan Stanley e Caboto risultavano inferiori a 6 euro, solo quelle di Jp Morgan superavano il prezzo del collocamento e nessuno, allora, aveva tenuto in considerazione il difficile momento di mercato, che stava penalizzando i titoli del settore;
secondo il testo unico della finanza di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 (TUF), l'emittente e gli offerenti sono responsabili delle informazioni contenute nel prospetto, mentre lo sponsor deve garantire la qualità, l'esattezza e la completezza delle informazioni. Il responsabile del collocamento deve invece certificare che non ci siano comunicazioni false, mentre il compito della Consob è di garantire la completezza, la coerenza e la comprensibilità del prospetto, un controllo che non è meramente formale, ma è civilmente responsabile nei confronti degli investitori;
considerato che:
gli investitori sono stati ingannati perché il titolo Saras non valeva 6 euro, cioè il prezzo di collocamento, ma un qualsiasi altro prezzo compreso tra 4,1 e 5,1 euro;
la eccessiva valutazione, per alcuni assolutamente fuori mercato, della società sembra sia stata preparata con la compiacenza delle solite banche d'affari e senza che la Consob ed altri organi di vigilanza avessero nulla da obiettare;
a cominciare dai casi Parmalat, Cirio per finire ai bond argentini e agli ingressi in Borsa di società che poi falliscono o quelle che escono dal listino dopo un anno o due dal collocamento stesso, il nostro Paese diventa sempre meno credibile dal punto di vista economico e finanziario e la nostra Borsa un posto poco raccomandabile per gli investitori;
la Consob, invischiata fino al collo nelle scalate estive del 2005, con il presidente Cardia tirato in ballo ripetutamente dall'ex banchiere Giampiero Fiorani nelle deposizioni rese al pubblico ministero Eugenio Fusco per aver aggiustato le ispezioni ed aver elargito fior di consulenze, assieme ad altre imprese vigilate all'avvocato Marco Cardia, non è riuscita a prevenire nessuno dei numerosi dissesti ed è stata condannata a risarcire oltre 4,6 milioni di euro per omessa vigilanza dal Tribunale civile di Roma con sentenza n. 3.555 del 2009;
la sentenza n. 4587 di Cassazione civile, sez. I, del 25 febbraio 2009, ha stabilito che in un'operazione finanziaria di pubblica sottoscrizione, gli investitori compiono le loro scelte sulla base del prospetto informativo, riponendo fiducia nel fatto che le informazioni in esso contenute sono per legge sottoposte all'attività di controllo da parte della Consob, competente, secondo la normativa ratione temporis applicabile, a verificarne la completezza e la veridicità: il superamento del vaglio della Consob ingenera negli investitori il legittimo affidamento che quelle informazioni contengono dati veritieri e sono realmente descrittive dei termini dell'affare. Poiché in presenza di un prospetto informativo contenente dati non veritieri e scorretti, il difetto di conoscenza degli investitori è imputabile alla Consob, ad avviso dell'interrogante, Cardia lascia in eredità tutta una serie di contenziosi per omessa vigilanza, dalle quotazioni gonfiate della Saras allo scandalo Parmalat, fino agli ultimi fallimenti Libeccio-Eutelia e Mariella Burani, dispensatrice quest'ultima di dorate consulenze all'avvocato Marco Cardia,
si chiede di sapere:
quali iniziative urgenti, nell'ambito delle rispettive competenze, il Governo intenda adottare, anche nelle opportune sedi normative, al fine di evitare che fatti di tale entità abbiano a ripetersi anche in relazione all'operato della Consob, in qualità di autorità di controllo nell'esercizio dei propri poteri d'indagine e di verifica, che, a giudizio dell'interrogante, continua a non adempiere al proprio compito, quando a subirne i danni sono famiglie e risparmiatori a cui vengono fornite indicazioni false circa la situazione economica e finanziaria delle aziende quotate in Borsa portandoli ad investire su titoli spazzatura;
se il Governo, nella definizione della proposta di nomina del presidente della Consob, intenda privilegiare criteri di competenza, autorevolezza, terzietà ed equidistanza per assicurare alla Consob il prestigio che ad avviso dell'interrogante è stato messo a repentaglio dalla passata gestione.
(4-03386)