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Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 399 del 29/06/2010


GIARETTA - Al Ministro dell'interno - Premesso che:

l'Amministrazione comunale di Polverara in provincia di Padova, nel decidere la realizzazione di una bretella di collegamento tra due strade provinciali, adottava una procedura semplificata per l'adozione ed approvazione di una variante parziale del piano regolatore generale (PRG) necessaria per consentire la realizzazione dell'opera, procedura prevista dalla normativa regionale in via eccezionale solo per opere di modesta entità;

la realizzazione dell'opera stradale non poteva rientrare in tale categoria non essendo in possesso dei requisiti previsti, in particolare essendo di un ammontare ben superiore a quello massimo previsto per consentire la definizione di lavori di modesta entità;

contro la procedura si esprimevano in senso contrario i consiglieri di minoranza, rilevandone l'illegittimità ed egualmente il difensore civico provinciale ravvisava come illegittima la procedura seguita dall'Amministrazione comunale;

in conseguenza di ciò un gruppo di cittadini interessati all'esproprio si rivolgeva al Tribunale amministrativo regionale (TAR) in difesa delle proprie ragioni;

il Consiglio di Stato dapprima pronunciava il 26 agosto 2009 ordinanza sospensiva e successivamente con sentenza in data 23 marzo 2010 riformava la decisione del TAR e dava piena ragione ai ricorrenti;

nonostante l'inibizione data dall'ordinanza di sospensiva il Comune di Polverara, pur in presenza di diffide degli interessati all'esproprio e con la certezza che il Consiglio di Stato avrebbe deliberato nel merito in tempi strettissimi, come poi è avvenuto, procedeva all'aggiudicazione dei lavori;

l'avvio di tali lavori in assoluta carenza di legittimità procureranno, a giudizio dell'interrogante, un grave danno erariale al Comune in relazione al contratto sottoscritto con l'azienda che prevede il pagamento dei lavori effettuati e di un decimo dell'importo dei lavori non eseguiti e ai danni subiti dagli espropriati che hanno visto, in particolare, danneggiati i loro fondi agricoli occupati dai lavori illegittimamente eseguiti, oltre all'impossibilità di coltivare fondi interclusi;

il comportamento seguito dall'Amministrazione comunale di Polverara appare del tutto irragionevole e contrario all'interesse pubblico ed ai principi di buona amministrazione, che avrebbero comportato l'adozione di procedure legittime e, in presenza delle decisioni del Consiglio di Stato, l'adozione delle opportune azioni di autotutela,

si chiede di conoscere quale sia la valutazione del Ministro, nell'ambito delle proprie competenze, in ordine al comportamento tenuto dall'Amministrazione di Polverara.

(4-03378)