D'AMBROSIO (PD). Signora Presidente, il problema che veniva da questa riforma delle intercettazioni telefoniche - almeno così ci è stato spiegato quando è stato presentato questo disegno di legge - era proprio di assicurare la tutela della libertà e della segretezza delle comunicazioni. Questa tutela doveva essere conciliata con altri articoli della nostra Costituzione. Oltre all'articolo 15, che tutela la libertà e la segretezza delle comunicazioni, il legislatore del 1988 aveva tenuto conto anche della necessità di rispettare l'articolo 21 della Costituzione riguardante la libertà d'informazione e la libertà di essere informati. Bisognava poi conciliare tale esigenza di tutela con l'articolo 24 della Costituzione, che prevede il diritto alla difesa in ogni stato e grado del procedimento. Se noi andiamo ad esaminare tutti i testi della dottrina formatisi dopo il 1988 - cioè dopo il 1989, anno di entrata in vigore di questo nuovo codice di procedura penale - vediamo che si è universalmente rilevato che il difetto che provocava la conoscenza da parte di tutti di notizie riservate e relative a comunicazioni era dovuto al fatto che il nuovo codice di procedura penale imponeva immediatamente, ed entro cinque giorni, il deposito delle intercettazioni telefoniche, deposito che doveva essere portato a conoscenza della difesa. Naturalmente, questo deposito veniva effettuato per tutte le conversazioni e non solo per quelle che riguardavano il processo. Per effetto dell'articolo 114 del codice di procedura penale, siccome queste comunicazioni erano venute a conoscenza dell'imputato e della difesa, non erano più segrete. Lo sappiamo tutti: è così. Quindi esse erano suscettibili di essere pubblicate, anche se solo per estratto del contenuto. Quel che ci si sarebbe aspettati da un intervento legislativo era soprattutto che si intervenisse su quella parte del codice di procedura penale che aveva favorito la diffusione di intercettazioni che non riguardavano il processo, anche se riguardavano magari lo stesso imputato, ovvero fatti personali, che nulla avevano a che vedere con i reati da perseguire.
Siccome il tempo che mi è stato assegnato è molto limitato, mi soffermerò solamente su alcuni punti di questo disegno di legge, che ritengo veramente fondamentali, e che secondo me non c'entrano assolutamente niente con il suo oggetto. Cominciamo dai commi 1 e 2 dell'articolo 1, che invece di riguardare le intercettazioni telefoniche, riguardano i magistrati. Oggi in Commissione lo ha detto in maniera estremamente esplicita il senatore e avvocato Longo, del PdL: noi non vogliamo che i magistrati parlino. Ha detto proprio così: noi non lo vogliamo. E vogliamo anche che siano severamente puniti, tant'è vero che la pena per il reato previsto dall'articolo 379-bis del codice penale, ovvero per la rivelazione di segreti d'ufficio, è stata portata da un anno a sei anni.
Non contenti, che cosa hanno pensato di fare? Siccome hanno sempre sostenuto che nessun magistrato è stato punito per questo tipo di reato, hanno escogitato un'altra cosa. Alla fine dei conti, infatti, se andiamo a stringere, qual è il contenuto del comma 2 dell'articolo 1? Non si aspetta che il magistrato che avesse eventualmente rivelato un segreto d'ufficio venga giudicato e condannato, rispettando così la presunzione di innocenza di cui all'articolo 27 della Costituzione, ma è sufficiente che venga iscritto nel registro degli indagati. Così abbiamo messo un'arma terribile nelle mani della criminalità che voglia disfarsi di un procedimento scomodo o che magari voglia allungare i tempi dei processi per arrivare alla scarcerazione. I termini di carcerazione preventiva ci sono, e dunque si può fare anche così, perché nei processi estremamente complessi, e in particolar modo in quelli che riguardano la criminalità organizzata, la sostituzione di un pubblico ministero è assolutamente deleteria ai fini della durata del processo e soprattutto con riferimento alla capacità di un altro pubblico ministero di impadronirsi di tutti gli elementi che sono contenuti in questo processo e di portare avanti l'accusa.
Non basta questo: c'è un'altra grande stortura in questa legge, e mi fa piacere che sia presente il collega Benedetti Valentini, che l'ha notata. È quella di sottrarre al GIP, cioè a un giudice monocratico, la decisione sull'autorizzazione delle intercettazioni telefoniche, per trasferirla al tribunale collegiale del capoluogo del distretto. Siamo fuori da qualsiasi previsione: anche questo è un ulteriore atto di sfiducia nei confronti della magistratura, e non solo della magistratura del pubblico ministero, badate bene, perché anche l'articolo 1 riguarda sia il giudice che fa una dichiarazione sia il pubblico ministero. Anche in questo caso, la norma riguarda un giudice, quello delle indagini preliminari, che è un giudice monocratico: può trattarsi sia di un GIP che di un GUP, il giudice dell'udienza preliminare, il quale, badate bene, in occasione del rito abbreviato può anche comminare l'ergastolo, ma che per quanto riguarda le intercettazioni non è idoneo a dare l'autorizzazione a eseguirle. Questa è proprio una follia unica, specialmente se si considera - ed invito il collega Benedetti Valentini a pensarci, in qualità di componente della Commissione giustizia, tenuto conto anche del disegno di legge n. 1440 - che anche il mandato di cattura deve essere emesso dal tribunale collegiale capoluogo del distretto.
Quindi, avremo un tribunale che dovrà prevedere turni di copertura anche il sabato e la domenica, coinvolgendo tutti i giudici del tribunale nelle decisioni sulle intercettazioni telefoniche, e tra poco pure sui mandati di cattura. Dopodiché, siccome il tribunale del riesame non potrà giudicare un altro tribunale collegiale, sempre sulla base del disegno di legge n. 1440, il riesame dei provvedimenti del tribunale in materia di misure cautelari sarà trasferito alla corte d'appello.
Signor Presidente, tenuto conto di una serie di incompatibilità, già previste non solo nel nostro codice ma in tutti i codici a livello europeo, accadrà che chi si è occupato in precedenza di un processo non potrà giudicare. Pertanto, con l'approvazione di questo disegno di legge si sta tentando di paralizzare completamente la magistratura: questo è quello che accadrà. E quando sarà necessario un giudizio nel merito in corso di dibattimento, non ci saranno giudici compatibili con quel processo, perché alcuni giudici si saranno occupati di una specifica intercettazione telefonica, altri di altre e altri ancora di una misura cautelare. La situazione sarà ancora peggiore in appello, tenuto conto che il tribunale del riesame, essendosi già occupato praticamente di tutto, non potrà giudicare su niente. Come farete a stabilire la rotazione di questi magistrati?
Per quanto riguarda poi la possibilità di disporre l'autorizzazione, al di là del fatto che devono sussistere i gravi indizi di reato, è bene ribadire che l'autorizzazione può essere concessa solo nei confronti di persone indagate, applicando nei loro confronti in dibattimento le regole per la valutazione delle prove. Qualcuno potrebbe però sostenere che per la criminalità organizzata non sono intervenute modifiche, per cui la lotta nei confronti della criminalità organizzata non sarà indebolita. Non è vero, perché non tutti i processi nascono o possono nascere con imputazioni legate all'articolo 416-bis e dunque con riferimento ad associazioni criminali organizzate. Infatti, la maggior parte dei processi nasce con riferimento a reati normali e solo andando avanti emerge il nesso associativo.
Noi abbiamo ascoltato in questo periodo in Commissione i direttori dei giornali, i rappresentanti dei giornalisti. Il provvedimento stabilisce che venga punito anche l'editore, con una sanzione introdotta con il decreto legislativo n. 231 del 2001, una sanzione molto forte. Ciò comporterà sicuramente un attentato all'indipendenza dei direttori dei giornali. Abbiamo sempre sentito discutere di questo problema da parte di direttori, che andavano fieri della loro indipendenza dall'editore; questa indipendenza non ci potrà essere più se si va a toccare in maniera così violenta il portafoglio dell'editore. L'editore dovrà necessariamente intervenire, soprattutto in quei piccoli giornali di provincia dove una sanzione del genere porterà gli editori al fallimento.
Ho l'impressione, che ancora una volta si faccia, una legge ad personam. E c'era nella disposizione transitoria la verità su questa mia affermazione, quando si diceva che questa legge entrava immediatamente in vigore anche per le dichiarazioni rese dai giudici o dai magistrati che dovevano essere così esclusi dal processo per le denunce in base all'articolo 379-bis.
Concludo qua, signora Presidente, perché mi rendo conto che questa è una legge che non può essere emendata, e sono contento di dirlo, perché è una legge che va rivista completamente. Mi auguro, e in tal senso c'è stato qualche segnale significativo con i continui rinvii e con le proposte di emendamenti avanzate da senatori della maggioranza che si trovano in difficoltà, che perlomeno qualche esponente della maggioranza si passi la mano sulla coscienza e si renda conto che questa legge diminuisce in maniera veramente drastica l'efficacia della lotta alla criminalità e soprattutto alla criminalità organizzata. (Applausi dai Gruppi PD e IdV. Congratulazioni).