la diffusione del sistema di donazioni e trapianti di organi costituisce un impegno importante dei sistemi sanitari dei Paesi sviluppati e in questo campo l'Italia ha raggiunto un livello paragonabile ai Paesi di maggiori tradizioni nel settore;
nella donazione di organi e nel loro trapianto ai soggetti che ne abbiano bisogno si misura non solo la capacità tecnica ed organizzativa di un sistema sanitario, stante la complessità delle procedure necessarie e della messa in sicurezza delle stesse, ma anche e soprattutto la diffusione di uno spirito solidaristico e di coesione della struttura sociale;
i criteri di ammissione alla possibilità di ricevimento di organi per trapianto dovrebbero essere riferiti esclusivamente alle condizioni sanitarie dell'individuo ed alla maggiore o minore urgenza dell'intervento, escludendo qualsiasi fattore legato alle condizioni individuali e sociali di vita;
in tale contesto il ritardo mentale e, meno che mai, il basso quoziente intellettivo può considerarsi un sintomo di patologia che impedisca l'accesso alla procedura di trapianto ed il conseguente beneficio in termini di condizioni di vita e di salute, come dimostrato da autorevoli studi in materia,
si chiede di sapere:
se risulti al Governo corrispondente al vero che la Regione Veneto abbia adottato uno specifico atto volto ad escludere dalla possibilità di accedere all'impianto di organi mediante trapianto i soggetti selezionati sulla base del quoziente intellettivo;
se il Governo non ritenga che tale atto violi la normativa sui Livelli essenziali di assistenza del 2001 e che esso riguardi competenze di controllo e sanzione da parte del Governo ai sensi della riforma del Titolo V della Costituzione;
se non si ritenga che la posizione espressa dalla Regione Veneto non contravvenga ai più elementari principi etici e di solidarietà che devono ispirare un sistema sanitario nazionale che voglia raggiungere adeguati livelli di qualità e di risposta ai bisogni della popolazione;
se non ritenga che la posizione assunta dalla Regione Veneto non si configuri come una vera e propria discriminazione nei confronti di fasce di popolazione in contrasto con i principi morali a cui debba ispirarsi il governo della cosa pubblica. Infatti ogni persona con disabilità intellettiva merita una valutazione individuale e non l'esclusione da una procedura salvavita.
(3-01369)