BIANCO, COMPAGNA, DE FEO, MARCUCCI, ZANDA - Al Ministro per i beni e le attività culturali - Premesso che:
la legge 1° dicembre 1997 n. 420, recante "Istituzione della Consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali", stabilisce all'art. 1 che «è istituita presso il Ministero per i beni culturali e ambientali la consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali, di seguito denominata "Consulta", avente la finalità di individuare le celebrazioni o le manifestazioni culturali di particolare rilevanza» da finanziare nel quadro delle poste riservate dal bilancio del Ministero per i beni e le attività culturali;
la circolare 10 aprile 2006, n. 84, del Ministero per i beni e le attività culturali regolamenta le procedure della legge attribuendo unicamente alla Consulta il potere di selezionare e ammettere al contributo statale i comitati stessi;
la Consulta, presieduta dal professor Augusto Marinelli, nella seduta del 3 dicembre 2009 ha deliberato l'ammissione al contributo statale per l'anno 2010 di 16 comitati su 38 domande presentate, riconoscendo per questi la qualità, il rilievo culturale, la consistenza, l'interesse nazionale, l'importanza dei personaggi e l'attualità dei temi;
la Consulta, nella seduta del 3 marzo 2010, rimodulava i contributi ai comitati e alle edizioni nazionali prendendo atto del taglio dello stanziamento per il 2010 di circa il 40 per cento (da 5.034.597 a 3.029.590 euro), per cui i contributi ai singoli comitati venivano ridotti linearmente in maniera definitiva di circa il 40 per cento;
tra i comitati ammessi nella delibera al contributo statale dalla Consulta, unico organo abilitato alla funzione, figura il "Comitato nazionale di Mario Pannunzio", con la seguente specificazione: tutti i promotori hanno concordato sulla proposta di designazione, quale presidente, del senatore Antonio Maccanico;
la proposta del Governo relativa alla delibera della Consulta è stata trasmessa, secondo la procedura prevista dalla legge n. 420 del 1997, alle Commissioni istruzione della Camera (che l'ha regolarmente esaminata nelle sedute di aprile-maggio 2010 esprimendo parere favorevole) e del Senato (che l'ha discussa fino alla soglia della deliberazione finale);
il Corriere della Sera dell'8 giugno ha segnalato in un articolo ("Bondi azzera i comitati celebrativi") a firma di Antonio Carioti che per i comitati: «È tutto da rifare (…) Prima c'è stato un certo ritardo nella definizione dei comitati (…) Poi è arrivato un consistente taglio dei fondi (…) E ora, quando l'elenco delle proposte di istituzione e dei relativi finanziamenti - incassato il via libera della Camera e con quello del Senato imminente - appariva ormai in dirittura d'arrivo, Sandro Bondi (...) ha revocato tutto»,
si chiede di sapere:
se corrisponda al vero quanto riportato in premessa in ordine all'intervento del Ministro in indirizzo volto a bloccare il regolare iter del provvedimento per l'istituzione dei comitati nazionali previsti dalla legge 1° dicembre 1997, n. 420;
nel caso in cui tale intervento si sia effettivamente verificato, quali siano i motivi per cui il Ministro in indirizzo sia intervenuto per bloccare l'iter del provvedimento già esaminato dalla Camera, con quali poteri tale intervento sia stato avanzato, e quali obiettivi il Ministro in indirizzo si sia posto in considerazione del fatto che i recenti tagli stabiliti dal Ministro dell'economia e delle finanze non incidono sulla posta regolarmente iscritta a bilancio ai sensi della legge n. 420 del 1997, come è stato di recente deliberato dalla Camera dopo il taglio del 40 per cento dei fondi di cui la Consulta, nella seduta del 3 marzo 2010, ha preso atto riducendo linearmente i contributi ai singoli comitati;
se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno, piuttosto che ritardare un provvedimento che sarebbe dovuto entrare in vigore all'inizio del 2010, acquisire il parere della 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) al fine di perfezionare l'iter del provvedimento, in considerazione del fatto che la delibera della Consulta, su cui si era già espressa favorevolmente la Camera con i relativi stanziamenti già attribuiti, non può in alcun modo essere modificata.
(2-00228)
LANNUTTI - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che:
nel 2005, anche grazie alla preziosa e corposa consulenza tecnica, soprattutto del professor Giacinto Auriti, una sentenza del giudice di Pace di Lecce condannò la Banca d'Italia per "esproprio illecito" di moneta ed illegittimo signoraggio monetario;
secondo il magistrato che accolse la richiesta di un cittadino pugliese membro dell'Associazione difesa degli utenti dei servizi bancari e finanziari (Adusbef) difeso dall'avvocato Antonio Tanza, vice-presidente nazionale Adusbef, la Banca centrale europea (BCE) e la sua "articolazione" italiana, ovvero la Banca d'Italia, si erano appropriate illegalmente della moneta italiana con l'emissione dell'euro, e che quindi, non esisteva il debito pubblico, trattandosi invece di credito pubblico e la massa monetaria messa in circolazione nell'ambito dei Paesi aderenti al sistema dell'euro apparterrebbe alla collettività dei cittadini con la conseguenza che ciascuno potrebbe rivendicare il reddito, pro quota, derivante dalla stampa e dalla circolazione di questa massa monetaria, oggi invece percepito dalla Banca centrale europea e poi ridistribuito tra le diverse Banche centrali nazionali;
sulla base degli approfondimenti eseguiti, a quanto risulta all'interpellante, il giudice di pace dottor Cosimo Rochira affermò che la proprietà della moneta, la politica monetaria e i suoi proventi siano di competenza esclusiva dello Stato e per riflesso della collettività nazionale. Conseguentemente, per il periodo preso in esame 1996/2003, la sottrazione del reddito di signoraggio in danno della collettività (quota attribuita a soggetti privati dalla Banca d'Italia) può determinarsi, alla luce dei criteri precedentemente esposti e dei prospetti analitici di calcolo sopra riportati, in complessivi euro 5.023.632.491, corrispondente a un danno medio rilevato per cittadino residente alla data del 31 dicembre 2003 di 87 euro;
l'ex Governatore della Banca d'Italia Antonio Fazio evitò in extremis il pignoramento della propria scrivania il 20 dicembre 2005, qualche giorno prima di dimettersi travolto dagli scandali che riguardassero anche l'ex patron della Banca Popolare di Lodi, Giampiero Fiorani, e la contiguità con gli scalatori di Banca Antonveneta, più noto al pubblico come "I Furbetti del quartierino";
come richiamato da un dispaccio dell'Ansa del 19 dicembre 2005 la Banca d'Italia «"ha evitato in extremis, il pignoramento della scrivania del Governatore della Banca d'Italia Fazio, che doveva essere eseguito domattina alle ore 10,00 da un ufficiale giudiziario, per effetto della sentenza emessa dal Giudice di Pace di Lecce il 15 settembre 2005, che aveva condannato Via Nazionale, diramazione della Bce, a rimborsare un socio Adusbef, per l'illecito diritto di signoraggio, quantificato da una perizia tecnica in 5 miliardi di euro, ossia 87 euro per ogni cittadino italiano residente". Lo rende noto l'Adusbef, precisando che Palazzo Koch "ha infatti inviato un vaglia cambiario 276,68 euro (87 euro più le spese), corrispondente all' importo precettato, a favore di Giovanni De Gaetanis, il socio Adusbef che assistito dall'avvocato Antonio Tanza aveva proposto e vinto il ricorso pilota davanti al Tribunale di Lecce, che aveva dichiarato, seppur in prima istanza, nullo un diritto feudale di signoraggio (come la carica del Governatore) quantificato in 5 miliardi di euro". La sentenza del tribunale di Lecce è "il primo colpo giudiziario in assoluto al diritto di signoraggio. Il signoraggio è un antico istituto derivante dal sovrano che, battendo moneta, ne garantiva il valore nel tempo ed in cambio di quella specifica garanzia feudale (come la carica a vita del Governatore della Banca d'Italia), tratteneva una parte di quell'oro. Oggi - aggiunge l'Adusbef - che neppure le riserve auree garantiscono più la moneta, al punto che è sparita la scritta pagabili al portatore, è rimasto quel diritto feudale di signoraggio i cui proventi vengono incamerati dalla Banca d'Italia, che non appartiene più allo Stato ma a banche private ed altri soggetti che incassano parte di tale introiti". "I cittadini quindi hanno continuato a pagare quella che è diventata una sorta di tassa agli istituti di credito, in violazione dello stesso statuto della Banca d'Italia che all'articolo 3, comma 3, parla chiaro: la banca appartiene allo Stato. Quindi, è stata la conclusione del giudice, la sottrazione del reddito da signoraggio in danno alla collettività è di 87 per singolo cittadino residente alla data del 31 dicembre 2003, per un controvalore di 5.023.632.491 euro, che deve essere restituito"»;
ma una sentenza della Cassazione a Sezioni Unite, pubblicata il 24 luglio 2007, pur non entrando nel merito del signoraggio, accolse il ricorso della Banca d'Italia, poiché non compete ai giudici sindacare il modo in cui gli Stati svolgono le funzioni di politica monetaria, di adesione ai trattati internazionali e di partecipazione agli organismi sovranazionali. Contro la sentenza del giudice di pace la Banca d'Italia aveva infatti presentato ricorso per Cassazione chiedendone l'annullamento oltre che la condanna al risarcimento danni per "lite temeraria" per il cittadino pugliese;
le Sezioni Unite civili della Suprema Corte, cassando punto per punto le motivazioni del giudice di pace, hanno accolto il ricorso di via Nazionale sottolineando, tra l'altro, che accettare un simile pronunciamento, comunque, metterebbe in discussione le scelte con cui lo Stato, attraverso i suoi competenti organi istituzionali, ha configurato la propria politica monetaria, in coerenza con la decisione di aderire ad un sistema elaborato in ambito europeo e di fare parte delle istituzioni create all'interno di detto sistema;
nella sentenza n. 16751 depositata il 24 luglio 2007, i giudici di Piazza Cavour sanciscono quindi che tra le funzioni che rientrano nelle prerogative della sovranità degli Stati (come le politiche monetarie, nel caso specifico), non può interferire alcuna giurisdizione, sia civile che penale, tanto meno amministrativa o dei giudici onorari. L'autore della citazione in giudizio per la Banca d'Italia è stato quindi condannato al pagamento di circa 1.500 euro per le spese processuali. La Suprema Corte non ha accolto la richiesta di risarcimento danni per "lite temeraria", constatando la buona fede del cittadino pugliese;
prima del 1° gennaio 2002, anno nel quale anche nel nostro Paese è entrato in circolazione l'euro a seguito della sottoscrizione del trattato di Maastricht, l'Italia ha volontariamente devoluto la prerogativa sovrana del conio della moneta alla Banca centrale europea adottando l'euro come valuta avente corso legale nel Paese, due erano i modi più frequenti per approvvigionarsi della nuova moneta necessaria al finanziamento del sistema economico: l'acquisizione di titoli del debito pubblico effettuata mediante operazioni di mercato aperto, con le quali veniva fornita nuova moneta al Ministero del tesoro. Sino al 1981, per proteggersi dai casi nei quali la domanda di titoli del debito pubblico era inferiore all'offerta, per la Banca d'Italia vigeva l'obbligo di acquisto dei titoli non collocati sul mercato. In pratica la Banca d'Italia non poteva rifiutare il finanziamento del fabbisogno pubblico, anche a costo di creare base monetaria in eccesso. Dal 1981, con il cosiddetto "divorzio" fra la Banca d'Italia e il Ministero del tesoro, inauguratasi con l'asta dei BoT del luglio 1981, iniziava un nuovo regime di politica monetaria, che esimeva la Banca d'Italia dal garantire in asta il collocamento integrale dei titoli offerti dal Governo, liberandola dal precedente obbligo, anche se la prassi fu di fatto mantenuta sino all'adozione della moneta unica;
il secondo sistema di monetizzazione del debito, in caso di disavanzo pubblico, era quello di chiedere alla Banca centrale di emettere moneta e versarla sul conto che il centro di spesa del Governo, gestito dal Ministro del tesoro, aveva aperto presso la Banca d'Italia;
dall'abuso di questa pratica, negli anni '70 e '80, l'economia nazionale ebbe gravi danni a causa del susseguirsi di tassi di inflazione sempre più elevati, come ugualmente accadde per i tassi di interesse, causando un abnorme e inarrestabile aumento del debito pubblico, che ha raggiunto la soglia di 1.800 miliardi di euro, pari a 30.000 euro di gravame sulle spalle di ognuno dei 60 milioni di residenti;
negli anni successivi, venne mostrata maggiore attenzione alla quantità di moneta emessa ricercando, per le nuove emissioni, una corrispondenza tra la quantità di moneta immessa nel sistema e la ricchezza reale prodotta dal Paese giungendo, nel 1993, alla chiusura del Conto di tesoreria;
tale chiusura fu stabilita con la legge 26 novembre 1993, n. 483, la cui applicazione portò all'azzeramento del conto di tesoreria e, conseguentemente, del debito contratto dal Ministero del tesoro verso la Banca d'Italia;
nei giorni scorsi, a causa della crisi greca e della speculazione sull'euro da parte della grande finanza internazionale e delle grandi banche di affari, l'Unione europea ha deliberato aiuti per 750 miliardi di euro e la BCE, contravvenendo ai Trattati che impongono una netta separazione tra politica monetaria e Governi, ha deciso di acquistare titoli pubblici degli Stati aderenti in difficoltà, senza peraltro rendere trasparenti tali iniziative ai mercati ed ai cittadini, sia in termini di masse monetarie impegnate che di titoli pubblici acquistati in quali Stati;
considerato che:
nonostante la crisi sia stata generata dai banchieri e dalle principali banche di affari, che hanno speculato con i CDS (Credit Default Swap) e derivati OTC (Over The Counter) negoziati al di fuori dei mercati regolamentati per un controvalore di 600.000 miliardi di dollari,12 volte più del PIL (prodotto interno lordo) che ammonta a 50.000 miliardi di dollari, attentando alla sovranità degli Stati con la complicità delle agenzie di rating e delle compiacenti banche centrali, anche l'Europa con la ingente massa monetaria ben superiore ai 750 miliardi di euro, fornisce liquidità a buon mercato (i tassi di riferimento BCE sono fissati all'1 per cento) per speculare contro l'euro ed indebolire le economie reali degli Stati sovrani;
Goldman Sachs, la banca di cui il Governatore Draghi era vice-presidente per l'Europa, ai tempi in cui venivano falsificati i conti della Grecia, assieme ad altre banche di affari, è stata accusata dalla Procura di Pescara di una gigantesca frode fiscale ai danni dello Stato italiano con il meccanismo dei dividend washing (lavaggio dei dividendi);
altre banche di affari, come UBS, Deutsche Bank Depfa e JP Morgan, sono state rinviate a giudizio dal pubblico ministero di Milano Alfredo Robledo per truffa ai danni del Comune di Milano per aver collocato strumenti derivati rischiosi, che ammontano a ben 35,5 miliardi di euro complessivi, come emerso nel corso dell'indagine conoscitiva sull'utilizzo degli strumenti di finanza derivata nelle pubbliche amministrazioni svolta dalla 6a Commissione permanente (Finanze e tesoro) del Senato;
il 19 maggio 2010, a margine del processo che si sta celebrando a Milano sui derivati, a quanto risulta all'interpellante, il pubblico ministero Robledo ha affermato che l'Italia non è la Grecia ma ha una particolarità, è l'unico Paese europeo con contratti derivati in capo a comuni, province e regioni che prima o poi scoppieranno e nessuno è in grado di dire che cosa succederà. La politica dovrebbe intervenire, con la possibilità di rinegoziare i contratti, ma a livello di Stati. Tali affermazioni sarebbero state rese in una pausa dell'udienza del processo in cui 4 banche, Ubs, Deutsche, Depfa e Jp Morgan rispondo di truffa aggravata per 100 milioni di euro ai danni del Comune di Milano insieme ad altri 13 imputati come persone fisiche. Spiega Robledo: "Io pongo il problema indipendentemente da quello che sarà l'esito di questo processo";
sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro, direzione II, a firma della dottoressa Maria Cannata, dirigente generale, è pubblicato l'elenco degli degli Specialisti in titoli di Stato. Si può leggere in una nota datata 8 febbraio 2010 che, a decorrere dall'8 febbraio 2010, a seguito del cambio di denominazione sociale richiesto da una delle controparti, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 13 maggio 1999, n. 219, l'elenco degli specialisti in titoli di Stato è composto, in ordine alfabetico, dai seguenti operatori: Banca IMI SpA; Barclays Bank PLC; BNP Paribas; Citigroup Global Markets Ltd; Commerzbank A.G; Crédit Agricole Corp. Inv. Bank; Credit Suisse Securities (Europe) Ltd; Deutsche Bank A.G; Goldman Sachs Int. Bank; HSBC France; INGBankN.V; JP Morgan Securities Ltd; Merrill Lynch Int; Monte dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le Imprese SpA; Morgan Stanley & Co. Int. PLC; Nomura Int. PLC; Royal Bank of Scotland PLC; Société Générale Inv. Banking UBS Ltd; UniCredit Bank A.G;
si chiede di sapere:
se alla chiusura del conto di Tesoreria, il Ministero dell'economia e delle finanze abbia corrisposto a suo tempo denaro (o altre utilità) alla Banca d'Italia in cambio della chiusura del medesimo conto e, in particolare, se la contropartita fosse rappresentata da titoli del debito pubblico;
se il debito derivato da una procedura che non ha comportato alcun costo per la Banca d'Italia, eccetto i minimi costi di produzione della cartamoneta, ossia il reddito da signoraggio sia da considerare un debito senza alcun fondamento economico e giuridico e, quindi, non possa formalmente considerarsi tale;
poiché ci troviamo di fronte ad un attivo di patrimonio, che si è formato come diretta conseguenza di una devoluzione della sovranità monetaria ad organo diverso dallo Stato, a cui questo dovrebbe appartenere di diritto, ed essendo innanzi ad un attivo formatosi con uno scambio che appare vantaggioso per la sola Banca d'Italia, con sicuro danno dei cittadini i quali, oltre ad avere subito un danno a causa dell'innalzamento dei prezzi generato dall'inflazione causata dalla stampa di una ingente ed eccessiva quantità di moneta al fine di coprire il disavanzo pubblico, hanno visto trasformare il valore di questa moneta ceduta al Tesoro, da positivo in negativo, cioè in debito pubblico che dovrà essere coperto con tassazione presente e futura, nei loro confronti, se il Ministro in indirizzo ritenga giuridicamente possibile attivarsi con iniziative di competenza per richiedere ed ottenere l'annullamento unilaterale di tale debito;
se il Governo non debba chiarire, anche in sede internazionale, la genesi del signoraggio che arricchisce gli oligarchi ed i banchieri centrali impoverendo i cittadini;
se alla luce della crisi generata dai banchieri e dalle banche di affari, che hanno speculato sulla sovranità monetaria appioppando derivati a piene mani ad enti locali per un valore di 35,5 miliardi di euro arrivando a frodare il fisco italiano con il cosiddetto lavaggio dei dividendi, il Ministro in indirizzo non debba valutare l'opportunità di espungere dall'Albo di riferimento degli specialisti in titoli di Stato le banche coinvolte;
se alla luce delle "malefatte" bancarie, ad avviso dell'interpellante, spesso avvenute in Italia con il concorso diretto del controllore, ossia di quella Banca d'Italia le cui quote azionarie sono riferibili alle stesse banche vigilate in un rapporto singolare che mina l'autorevolezza delle istituzioni, il Governo non avverta l'obbligo di promuovere l'introduzione, nella manovra finanziaria in esame in Parlamento, di una tassa sulle banche, per risarcire anche in via indiretta utenti, consumatori, enti locali, piccole e medie imprese e clienti costretti a subire costi dei servizi bancari più onerosi al mondo, dalla speculazione finanziaria che ha arricchito i banchieri ed impoverito le famiglie.
(2-00229)
LANNUTTI - Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico - Premesso che:
le stragi sul lavoro hanno toccato l'apice nel 2006-2008, anche per gli elementi di confusione istituzionale che venivano introdotti nella macchina organizzativa, dello Stato e delle Regioni, dedicata alla prevenzione e alla sicurezza del lavoro, con lo smantellamento dei controlli, affidati, in prima battuta, all'Istituto prevenzione e sicurezza sul lavoro (ISPESL), incaricato di esami-progetto, collaudi e prime verifiche di impianti, macchine a pressione e di sollevamento ed impianti elettrici, ed ai Dipartimenti di prevenzione delle ASL, incaricate delle verifiche periodiche di macchine e impianti e dell'igiene del lavoro;
a giudizio dell'interpellante, in quegli anni si consumò la manovra di disinformazione e trasformazione istituzionale, diretta a confondere la prevenzione con la previdenza, a scardinare l'assetto organizzativo in materia, dato al Paese dalla legge di riforma sanitaria, in un concorso di simulazioni e dimenticanze, culminato nella misura che avrebbe dovuto essere risolutiva: l'assunzione di 300 ispettori del lavoro, inusualmente disposta per legge, ma che non portava a nessun effettivo beneficio in termini di sicurezza del lavoro (anche se rafforzava la struttura dei controlli amministrativi);
sembrava che tutti, il Governo che aveva proposto la legge n. 123 del 2007, il Parlamento che l'aveva approvata e la stampa che aveva informato, ignorassero che in Italia la prevenzione e la sicurezza del lavoro è affidata non agli Ispettorati del lavoro, ma al Servizio sanitario nazionale, tramite l'ISPESL e i Dipartimenti di prevenzione delle ASL;
veniva ignorato che la legge n. 833 del 1978, istitutiva appunto del Sistema sanitario nazionale, aveva disposto (art. 21, comma 1): In relazione agli standards fissati in sede nazionale dall'ISPESL (art. 23, comma 1, lett. b), e art. 6, comma 1, lett. g), k), i), m), n)), all'unità sanitaria locale venissero attribuiti, con decorrenza 1° gennaio 1980, i compiti attualmente svolti dall'Ispettorato del lavoro in materia di prevenzione, di igiene e di controllo sullo stato di salute dei lavoratori e, inoltre (art. 73), e che il personale tecnico e sanitario, centrale e periferico, degli Ispettorati del lavoro addetto alle sezioni mediche, chimiche e ai servizi di protezione antinfortunistica venisse comandato, a domanda e a decorrere dal 1° gennaio 1980, presso l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, o nei presidi e servizi delle unità sanitarie locali. A giudizio dell'interrogante, bastava che venissero rilette tali norme per capire che le assunzioni presso gli Ispettorati del lavoro non avrebbero portato alcun giovamento alla sicurezza degli impianti e delle macchine industriali, né degli ambienti di lavoro e che, se anche avessero assunto solo tecnici, questi sarebbero stati immessi in strutture che, dal 1980, non praticavano alcuna disciplina scientifica o tecnica, se non al fine di collocare i pochi funzionari che non avevano optato 30 anni prima (per questo gli Ispettorati del lavoro continuavano ad occuparsi, si direbbe abusivamente, di ascensori di cantiere);
successivamente, a quanto consta all'interpellante, viene perpetrata la seconda opera di confusione istituzionale e culturale: quella tra prevenzione e previdenza, ancora una volta introducendo a livello legislativo elementi volti ad accrescere il disorientamento, nello specifico mediante il decreto legislativo n. 81 del 2008. È in tale decreto che, per la prima volta, vengono elencati tra gli organismi deputati alla prevenzione e alla sicurezza del lavoro l'INAIL e l'INPS. Vengono elencati come se fosse pacifico che tali enti si occupino o si siano occupati, sul piano tecnico, di prevenzione e sicurezza del lavoro. A prescindere dall'INPS, la cui inclusione tra gli organi di prevenzione appare all'interpellante non pertinente, occorre ricordare che l'INAIL aveva tali compiti sotto il fascismo, ma non più dal momento in cui, per iniziativa di De Gasperi, fin dalla prima Legislatura repubblicana, erano stati sottratti tali compiti all'INAIL affidandoli all'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni (ENPI) e all'Associazione nazionale per il controllo della combustione (ANCC) (legge n. 2390 del 1952), enti cui era subentrato l'ISPESL a seguito della riforma sanitaria (art. 72 della legge citata n. 833 del 1978);
ad opinione dell'interpellante va detto però che sotto il fascismo tale accorpamento almeno non aveva secondi fini. Ciò che turba di più molti lavoratori dell'ISPESL, soprattutto quelli che hanno dedicato decine di anni della loro vita nella definizione di standard che assicurassero la sicurezza di lavoratori e popolazione o nella ricerca su agenti di rischio industriale o inquinanti o nei controlli su impianti, macchine e ambienti di lavoro, è di diventare oggetto di inaudite strumentalizzazioni politico-affaristiche;
a giudizio dell'interpellante, la leggerezza con la quale l'ISPESL è stato trasformato da organo dello Stato a ente pubblico (decreto legislativo n. 300 del 1999 e decreto legislativo n. 419 del 1999) ha consentito la prima grande speculazione;
l'ENPI e l'ANCC avevano lasciato allo Stato un grande patrimonio immobiliare, comprendente, oltre a due palazzi romani, anche un centinaio di sedi periferiche in quasi tutte le province del Paese. Alcune di queste sono passate alle ASL e altre all'ISPESL, che ha limitato il numero delle proprie sedi periferiche alle 33 sedi dell'ANCC. Poiché l'ISPESL era parte del Ministero della sanità, la gestione patrimoniale delle sue sedi è stata effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze, mentre le altre sedi sono state trasferite alle Regioni (la sede di Roma dell'ENPI, ad esempio, è andata alla ALS Roma A). A seguito della trasformazione dell'ISPESL in ente pubblico, in carenza di una precisa previsione normativa, si è ritenuto di attribuire all'ISPESL solo il debito, cioè il personale, ma non l'attivo patrimoniale, cioè gli edifici delle sedi nel Paese. Con tale singolare e asimmetrica decisione si è potuto provvedere a cartolarizzare gli immobili dell'ISPESL (anzi ex ISPESL) e a venderli. Le società che hanno acquistato, tutte recentemente, con la soppressione dell'ISPESL si ritrovano con un patrimonio libero di essere collocato sul mercato (avendolo acquistato come "occupato"). Il personale dell'ISPESL potrà essere trasferito nei tanti uffici dell'INAIL, che ha spazio in abbondanza, come il grattacielo ex IBM, nel quartiere di Roma EUR, oltre alla sede costruita da Piacentini in piazza Cinque Giornate. E così le società acquirenti avranno realizzato un guadagno colossale. Interi piani di edifici centrali in tutte le principali città italiane, acquistati a prezzo di realizzo, perché occupati, improvvisamente liberi e disponibili per la libera contrattazione: questo risultato non si poteva ottenere se l'ISPESL fosse stato accorpato - a giudizio dell'interpellante più ragionevolmente - al Ministero della salute o all'Istituto superiore di sanità. Un altro obiettivo perseguito con l'accorpamento dell'ISPESL all'INAIL è l'avvio, in surplace, dei finanziamenti alle imprese con il pretesto della messa in sicurezza dei luoghi di lavoro. Una sorta di condono del rischio industriale o condono infortunistico. In pratica, i datori di lavoro che non hanno provveduto a mettere in sicurezza i loro impianti, le macchine e gli ambienti di lavoro potranno farlo, presentando un piano all'INAIL che, se approvato, sarà finanziato dall'istituto assicurativo, nel quadro delle misure incentivanti previste dalla nuova normativa. Si tratterebbe del primo condono in cui i condonati non pagherebbero nulla ma sarebbero pagati dallo Stato, tramite l'INAIL;
a giudizio dell'interpellante, le due strumentalizzazioni - quella del mattone e quella del condono infortuni - riflettono due vizi ricorrenti della società italiana: il primo del mondo politico e di quello contiguo degli affari, noto come il vizio della "cricca"; il secondo del mondo economico, abituato alla sovvenzione e al condono;
considerato che:
mentre si moltiplicano i rammarichi, i proclami, la manifestazione di buone intenzioni, ad ogni, ricorrente, tragedia del lavoro, il Governo smantella un presidio per la sicurezza sul lavoro del Servizio sanitario nazionale; e lo fa senza la consultazione delle Regioni, che in materia sanitaria hanno competenza prevalente; gli incidenti sul lavoro, anche quelli mortali, non avvengono per distrazione o imperizia delle vittime, come taluno vorrebbe far credere;
con l'accorpamento dell'ISPESL all'INAIL, si tornerebbe alla situazione anteriore al 1938, quando l'Ente nazionale propaganda prevenzione infortuni fu scorporato dall'INAIL con regio decreto n. 2176 del 1938. Cioè si tornerebbe al 1925, quando anche la "propaganda della prevenzione infortuni" era dentro l'INAIL (regio decreto-legge n. 2050 del 1925): situazione incompatibile con l'ordinamento di uno Stato democratico, considerato che in ogni Paese moderno, anche sul modello del National institute for safety and occupational health (NIOSH), istituto federale degli Usa, esiste, autonomo, un istituto come l'ISPESL;
i lavoratori dell'ISPESL, oltre a protestare contro la soppressione dell'Istituto, hanno inviato una lettera alle massime cariche dello Stato, descrivendo in dettaglio l'antieconomicità di una scelta giudicata incomprensibile nell'ottica di un'efficace attività di prevenzione degli infortuni sul lavoro,
si chiede di sapere:
posto che sono state elencate in premessa le ragioni antieconomiche della scelta, quali siano state le ragioni reali che abbiano indotto il Governo ad accorpare l'ISPSEL all'INAIL, in un circolo vizioso di accorpamento-scorporo ripetuti che ha riguardato in precedenza l'ANPA, ora ISPRA, con conseguente blocco della politica di protezione ambientale, come da oltre un anno viene riproposta dai lavoratori dell'ISPRA all'opinione pubblica;
se il Governo non ritenga che sarebbe stato preferibile procedere a riaccorpare l'ISPESL al Ministero della salute, del quale è stato parte integrante per oltre 20 anni (1982-2003) o, in subordine, all'Istituto superiore di sanità, salvando così il quadro istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario nazionale e non comprimendo le competenze regionali in materia;
se non sarebbe stato più utile accorpare l'INAIL al Ministero del lavoro, per consentire allo Stato di introitare il "tesoretto" dell'ente, stimato in 14 miliardi di euro, reperendo in un solo colpo buona parte delle risorse per la manovra economica per il 2011 o se la vera ragione dell'accorpamento dell'ISPESL non risieda proprio nelle mire, da tante parti avanzate, sul patrimonio dell'INAIL;
se il riaccorpamento dell'ISPESL, successore dell'ENPI, all'INAIL, non concretizzi un ritorno al superato ordinamento pre-repubblicano del ventennio in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro;
se l'obiettivo sia quello di eliminare i controlli di sicurezza sugli impianti, le macchine e gli ambienti di lavoro ovvero di eliminare l'organismo terzo incaricato di tali controlli - l'ISPESL - per ricondurre i controlli stessi nella disponibilità dei soli datori di lavoro, liberi di incaricare organismi tecnici alternativi, in pratica di scegliersi l'organismo ispettivo e pagarlo, e se questo non indebolisca l'attività di prevenzione;
se il Governo non ritenga, alla luce dei suggerimenti e dei ragionamenti richiamati in premessa, di riconsiderare il proprio orientamento, sia per rispettare l'organizzazione del Servizio sanitario nazionale e, dunque, le competenze delle Regioni, sia per tutelare il patrimonio di saperi e competenze dei tecnici e delle maestranze dell'ISPESL, che per salvaguardare gli interessi economici di un istituto che, invece di progredire, ritorna al punto di partenza, dal quale sembrava uscire dopo la lotta di liberazione e la costituzione della Repubblica.
(2-00230)
LANNUTTI - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che:
per impedire un clamoroso conflitto di interessi tra vigilante e vigilati, la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante "Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 2005, Supplemento ordinario n. 208, all'art. 19, rubricato "Banca d'Italia", ha stabilito che imperativamente entro tre anni, quindi entro il dicembre 2008, dovevano essere trasferite le quote di partecipazione della Banca d'Italia in possesso di soggetti diversi dallo Stato o da altri enti pubblici;
recita infatti testualmente il comma 10: "Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è ridefinito l'assetto proprietario della Banca d'Italia, e sono disciplinate le modalità di trasferimento, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia in possesso di soggetti diversi dallo Stato o da altri enti pubblici";
nell'atto di sindacato ispettivo 4-01756 presentato il 9 luglio 2009, ancora senza risposta, l'interrogante chiedeva al Governo ragione di tale gravissima inadempienza che crea nocumento alla credibilità delle istituzioni ed alle aspettative degli utenti e dei risparmiatori, che hanno il diritto di avere un'autorità di vigilanza sganciata dalle grinfie e dagli interessi dei banchieri e dei loro sodali;
considerato che:
in base al combinato disposto degli articoli 3 e 49 dello Statuto della Banca d'Italia sino all'entrata in vigore del regolamento previsto all'articolo 19, comma 10, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, le quote di partecipazione al capitale della banca stessa potevano appartenere a casse di risparmio, istituti di credito di diritto pubblico e banche di interesse nazionale, società per azioni esercenti attività bancaria risultanti dalle operazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, istituti di previdenza, istituti di assicurazione, ovvero alle fondazioni bancarie;
le quote in cui è diviso il capitale della Banca d'Italia sono complessivamente 300.000, di cui la maggioranza è detenuta dalle banche del gruppo Intesa-Sanpaolo e dal gruppo Unicredit; fra gli azionisti della Banca d'Italia, con i relativi diritti, vi sono oggi, oltre alla maggior parte delle banche italiane, anche la banca francese BNP, la tedesca Allianz, le società di assicurazioni Fondiaria-SAI e Generali, e, tramite Unicredit, parteciperebbe ora anche la Banca di Stato libica mentre lo Stato italiano è solo un socio non ufficiale, privilegiato nella ripartizione degli utili, ma senza quote patrimoniali;
in base alla citata legge n. 262 del 2005, entro la fine del 2008 le banche private avrebbero dovuto cedere le proprie partecipazioni ed il capitale dell'istituto di vigilanza sarebbe dovuto tornare in mano pubblica;
a tutt'oggi la scadenza non è stata rispettata e resta così insoluto l'antico conflitto di interessi per cui i controllati (le banche) detengono ancora il capitale del loro controllore (la Banca d'Italia), conflitto di interessi che può proiettare ombre sull'attività della Banca d'Italia e sulla sua trasparenza,
si chiede di sapere se il Governo non ritenga urgente intervenire, nelle opportune sedi, al fine di rivedere l'assetto proprietario della Banca d'Italia dando finalmente attuazione alle disposizioni contenute nella legge 28 dicembre 2005, n. 262, anche in considerazione della circostanza che è già stato presentato in Senato un disegno di legge in materia recante "Norme sulla proprietà della Banca d'Italia e sui criteri di nomina del Consiglio superiore della Banca d'Italia" a prima firma dell'interpellante e sottoscritto dall'intero Gruppo dell'Italia dei Valori (Atto Senato n. 929).
(2-00231)